recante la nuova disciplina delle crisi d impresa e di insolvenza, in attuazione della legge delega 155 dello scorso 1 ottobre 2017.

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Circolare n : 6/2019 Oggetto: La riforma delle crisi d impresa e di insolvenza Sommario: Lo scorso 10 gennaio è stato approvato dal Governo il decreto legislativo recante la nuova disciplina delle crisi d impresa e di insolvenza, in attuazione della legge delega 155 dello scorso 1 ottobre 2017. Nello schema di decreto sono introdotte anche novità in materia di nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl. Contenuto: Il provvedimento dispone il riordino della disciplina delle procedure concorsuali, regolate dall attuale Legge Fallimentare, e di quella delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), entrambe alterate da diversi interventi normativi e giurisprudenziali. L obiettivo della riforma è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziarie di accedere a soluzioni negoziali che garantiscano una ristrutturazione già nella prima fase delle crisi, preservando la continuità aziendale, i livelli occupazionali e le ragioni dei creditori. Tra le novità della riforma si segnalano: la sostituzione della procedura del fallimento con la liquidazione giudiziale ; l introduzione di specifici obblighi e assetti organizzativi nonché misure di allerta per anticipare i segnali di crisi; l estensione dell obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore alle s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato i nuovi limiti indicati dall art. 2435-bis c.c. Nella presente circolare evidenziamo le novità previste dal decreto, segnalando i contenuti più rilevanti per l operatività delle società interessate. Indice: P.1 RIFORMA DELLE CRISI D IMPRESA P.2 RIFORMA DEL CONTROLLO NELLE S.R.L. 1

RIFORMA DELLE CRISI DI IMPRESA: Le modifiche introdotte dalla riforma riguardano: la sostituzione del termine fallimento con l espressione liquidazione giudiziale in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei; l introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori; la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale; si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell insolvenza, le procedure alternative a quelle dell esecuzione giudiziale; viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell ambito di procedure concorsuali, con l indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all iscrizione. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE La riforma risponde all esigenza di garantire alla nuova procedura di liquidazione giudiziale una maggiore rapidità, senza alterare la funzione di liquidazione del patrimonio dell imprenditore insolvente nonché la sua successiva ripartizione in favore dei creditori, tenuto conto della graduazione del credito. Sul piano soggettivo, la nuova procedura di liquidazione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono attività commerciali, ad eccezione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento 1, e delle imprese che svolgono attività agricola. Per queste due categorie di imprese, infatti, sussiste una specifica procedura semplificata, c.d. liquidazione controllata del sovraindebitamento. Viene confermata la possibilità che la procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) si concluda con un concordato (concordato nella liquidazione giudiziale in 1 Art. 2 comma 1 lett. d) Decreto legislativo recante Codice delle crisi d impresa e dell insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155. 2

luogo del concordato fallimentare), a condizione che la proposta sia supportata da ulteriori risorse, che la rendano più vantaggiosa per i creditori rispetto all ordinaria liquidazione. Resta invariata, invece, la legittimazione alla presentazione della proposta, spettante sia ai creditori che ai terzi interessati e allo stesso debitore. Inoltre si segnala una novità piuttosto rilevante contenuta nell art. 37, comma 2 del nuovo Codice delle crisi d impresa e dell insolvenza, in base al quale oltre alle procedura di allerta, è consentito anche al collegio sindacale e al sindaco unico richiedere direttamente la liquidazione giudiziale della società. CONCORDATO IN CONTINUITA Rilevanti sono altresì le novità in tema di concordato preventivo nell ottica soprattutto di tutelare la continuità aziendale e di salvaguardare i livelli occupazionali, oltre a garantire il soddisfacimento dei creditori. La riforma interviene rafforzando il ricorso al concordato in continuità, tramite la predisposizione di un piano che consenta: 1. la prosecuzione diretta dell attività aziendale in capo all imprenditore che presenti la domanda; 2. la continuazione indiretta, laddove la gestione aziendale venga attribuita ad un soggetto diverso, mediante cessione d azienda, usufrutto, oppure affitto, anche anteriormente alla presentazione del ricorso, subordinata contrattualmente alla previsione che il terzo mantenga o riassuma un numero di lavoratori pari al 30% di quelli in forza al deposito del piano per i successivi due anni. Il Piano deve garantire il ripristino dell equilibrio economico finanziario, in modo da assicurare la soddisfazione dei creditori e il riposizionamento dell impresa sul mercato. Nel concordato in continuità aziendale diretta, i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente sul ricavato prodotto dalla gestione. La prevalenza sussiste quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivino da un attività d impresa alla quale siano addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. 3

Nella nuova disciplina è mantenuta la possibilità di avanzare una proposta liquidatoria condizionata alla presenza di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza), al fine di aumentare le garanzie di soddisfacimento per i creditori. PROCEDURE DI ALLERTA DELLE CRISI Il nuovo codice delle crisi d impresa e dell insolvenza introduce delle particolari misure di allerta, che devono essere azionate dall organo di controllo della società, volte a individuare e segnalare l esistenza di fondati indizi di crisi. L ambito di applicazione delle misure è circoscritto alle PMI, ai sensi della definizione comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE), ossia alle imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni. In particolare è stabilito che: l imprenditore individuale adotti misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assuma senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l imprenditore collettivo adotti un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell assunzione di idonee iniziative. Tra le misure di allerta rientrano sia obblighi di segnalazione degli indizi di crisi, a carico di soggetti qualificati, sia obblighi organizzativi a carico dell imprenditore. Con riferimento agli obblighi organizzativi le imprese dovranno istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, funzionale alla rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, nonché attivarsi per l attuazione di uno degli strumenti previsti dal nuovo ordinamento per la risoluzione della crisi. Si pone pertanto l esigenza in seno all impresa di attivare e/o implementare strumenti di autodiagnosi interna, che vanno al di là degli obblighi di redazione del bilancio e di tenuta di una contabilità aggiornata e puntuale, e in grado di cogliere eventuali segnali di crisi. Relativamente agli obblighi di segnalazione è previsto che: 4

l organo di controllo e il revisore monitorino lo stato di salute della società, avvisando gli amministratori nel caso ci siano fondati indizi di crisi. Le nuove disposizioni prevedono al riguardo la misurazione dei parametri chiave per assicurare all impresa una continuità aziendale, sia attraverso l impiego della contabilità aggiornata sia mediante strumenti extracontabili atti a misurare la capacità di generare flussi di cassa, la sostenibilità del debito, la redditività, etc ; l organo di controllo e il revisore si attivino nel caso di omissione da parte degli amministratori, informando l organismo di composizione delle crisi istituito presso le CCIAA competenti; E previsto infatti che una volta riscontrati fondati indizi di crisi, l organo di controllo e il revisore, devono darne comunicazione (con mezzi idonei ad assicurarne l avvenuta ricezione), all organo amministrativo il quale entro 30 giorni, è chiamato a riferire le soluzioni individuate all uopo. In caso di omissioni o di inadeguata risposta da parte dell organo amministrativo oppure di mancata adozione delle misure necessarie per il superamento dello stato di crisi, i componenti dell organo di controllo e il revisore sono tenuti ad informare senza indugio l organismo di composizione delle crisi presso la CCIAA competente. Inoltre è introdotta una procedura di segnalazione esterna per alcuni creditori qualificati, quali Agenzia delle entrate, Agente della riscossione, INPS, in presenza di debiti di importo rilevante. L esposizione debitoria è di importo rilevante: 1) per l Agenzia delle entrate, quando l ammontare totale del debito scaduto e non versato per l imposta sul valore aggiunto, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d affari 5

risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all anno precedente oltre 10.000.000 di euro; 2) per l INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000; 3) per l agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. Si segnala che l ambito applicativo nonché le ricadute derivanti dall introduzione delle misure di allerta per la rilevazione tempestiva delle crisi verranno approfonditi con una circolare dedicata. RIFORMA ORGANO DI CONTROLLO S.R.L.: Come anticipato in premessa il provvedimento dispone inoltre: a. la definizione di nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all art 2435 bis c.c. b. l adeguamento dell art. 2477 c.c. commi 3 e 4, in materia di nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl. Con riferimento al primo punto le nuove soglie sono di seguito rappresentate: a. totale attivo: due milioni (in precedenza 4.400.000 euro); b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: due milioni (in precedenza 8.800.000 euro); c. dipendenti occupati in media durante l esercizio: 10 unità (in precedenza 50 unità). Sono pertanto soggetti alla nomina dell organo di controllo le srl che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei suddetti limiti. L obbligo in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi (in precedenza due), non venga superato alcuno dei predetti limiti. 6

Il termine entro il quale le srl già costituite dovranno nominare l organo di controllo o il revisore e se necessario, uniformare gli statuti alle nuove disposizioni è nove mesi decorrenti dal 30 giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Alcuni autori ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica, la nomina deve essere fatta entro trenta giorni dall approvazione del bilancio come previsto dall art. 2477 comma 6 c.c. In sede di prima applicazione delle nuove dispersioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine dei nove mesi e pertanto: ali esercizi 2017 e 2018, se il termine scadrà nel 2019; agli esercizi 2018 e 2019, se il termine scadrà nel 2020. Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan 7