L uso vantaggioso delle regole, ovvero la comprensione e il corretto utilizzo delle leggi, permette di tutelare se stessi e valorizzare la propria
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2 L uso vantaggioso delle regole, ovvero la comprensione e il corretto utilizzo delle leggi, permette di tutelare se stessi e valorizzare la propria impresa
3 LE AZIENDE AL TEMPO DELLA CRISI NOVITÀ ED OPPORTUNITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012 (LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 83/2012, C.D. DECRETO SVILUPPO ) Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella Partner tecnico Sike Società Cooperativa, Milano
4 La legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha introdotto importanti modifiche alla Legge Fallimentare Strumenti di composizione concordata della Crisi d impresa Piani di risanamento attestati ( L.Fall. art. 67 comma III lett. d) Concordato preventivo (L.Fall. artt.160 e ss.) Accordi di ristrutturazione dei debiti (L.Fall. art.182bis)
5 Chi i soggetti interessati? Requisito soggettivo: imprenditore commerciale (no Enti pubblici) che superi le soglie di non fallibilità previste dall art. 1 L.fall.: attivo patrimoniale superiore ad ,00 ricavi lordi superiori ad ,00 debiti, anche non scaduti, superiori ad ,00 N.B. Riferimento ultimi tre anni di bilancio
6 Requisito Oggettivo: imprenditore che si trovi in stato di crisi Cosa è lo stato di crisi? Difficoltà non irreversibile Situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trova l impresa tale da determinarne il rischio di insolvenza Lo stato di crisi è un ampio genus all interno del quale si trova anche il soggetto di stato di insolvenza
7 art. 5 L.Fall. Stato di insolvenza: lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni N.B.: Possono accedere agli strumenti di composizione concordata della crisi d impresa anche gli imprenditori che non si trovino ancora in uno stato di insolvenza e per i quali l accesso ad una delle procedure consenta di superare lo stato di crisi.
8 QUALI SONO GLI INDICATORI DELLA CRISI? Oltre ai consueti elementi (ritardi nei pagamenti e/o nelle consegne), occorre una maggiore attenzione alla situazione dei propri partners commerciali. Dalla lettura dei bilanci di una società e dalle relative note integrative è possibile ottenere informazioni indicative, tra le quali ad esempio: Contrazione dei ricavi; Aumento indebitamento fornitori; Contrazione esposizione bancaria; Variazioni significative (+ o -) del valore delle immobilizzazioni immateriali Variazioni significative (+ o -) del valore delle rimanenze La tempestiva acquisizione dei suddetti dati (indicati a mero fine esemplificativo) può consentire una più agevole lettura della reale situazione di una impresa.
9 LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 134/ macro aree di intervento legislativo 1. riforma dell art. 67 comma III lettera d) L.Fall. 2. riforma della disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.fall. 3. riforma della disciplina del concordato preventivo ed introduzione di una disciplina del c.d. Concordato in continuità 4. Disposizioni di natura penale
10 Riforma dell art. 67 comma III lettera d) L.Fall. Art. 67 L.Fall. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Esclude la revocabilità, in caso di fallimento, di atti, pagamenti e concessioni di garanzia su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un cosiddetto piano attestato di risanamento
11 Attestazione: prima della riforma, il piano doveva risultare attestato da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all art. 28 lett. a) e b) L.Fall. NOVITA LEGISLATIVA: - introduzione del concetto di indipendenza dell attestatore, che deve attestare anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano - l attestatore non deve avere rapporti di natura personale o professionale con l impresa e con tutti i soggetti che possano avere interesse alla riuscita del piano e che possano minarne l indipendenza - L attestatore non deve avere ricevuto incarichi professionali ovvero aver fatto parte di organi amministrazione e/o controllo della società negli ultimi 5 anni.
12 Art. 182bis L.Fall. Accordi di ristrutturazione dei debiti L Imprenditore in stato di crisi può chiedere al Tribunale competente, l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% del totale dei crediti, garantendo anche il pagamento dei creditori estranei all accordo stesso.
13 Art. 182bis L.Fall. Accordi di ristrutturazione dei debiti NOVITA LEGISLATIVE: - rimando al concetto di indipendenza del professionista attestatore ai sensi dell art. 67 Comma III lett. d) L.Fall.; - il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali - il professionista deve attestare l idoneità del piano ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini - il pagamento dei creditori estranei potrà avvenire: - entro 120 giorni dall omologazione per crediti scaduti a quella data; - entro 120 giorni dalla scadenza se non ancora scaduti alla data dell omologazione Prima della riforma => pagamento regolare => i debiti si pagano alla scadenza Post riforma => pagamento integrale => i debiti si pagano nei termini previsti ex art.182bis, con maggiorazione di interessi legali o moratori
14 Artt. 160 e ss. L.Fall. - Concordato preventivo L imprenditore in stato di crisi può chiedere al Tribunale l omologazione di un concordato preventivo che preveda una proposta ai creditori di soddisfazione del loro credito attraverso la cessione dei beni del debitore, ovvero attraverso l intervento di un assuntore.
15 Artt. 160 e ss. L.Fall. - Concordato preventivo NOVITA LEGISLATIVE: a) il debitore, nella domanda di concordato, deve indicare espressamente le modalità ed i tempi di adempimento contenuti nella proposta (art. 161 L.Fall) => diritto del creditore ad essere informato correttamente b) l imprenditore che accede al C.P. può decidere di sciogliersi dai contratti pendenti ed in corso di esecuzione al momento in cui viene depositato il ricorso (art. 169bis L.Fall). N.B.: La novità è rilevante perché l imprenditore potrà scegliere quali rapporti contrattuali interrompere, concedendo alla controparte solo un diritto all indennizzo che verrà trattato come credito antecedente al concordato, e come tale soggetto alla falcidia prevista nel piano.
16 Artt. 160 e ss. L.Fall. - Concordato preventivo NOVITA LEGISLATIVE: c) introduzione del c.d. Concordato con riserva (art. 161 VI Comma L.Fall.) L imprenditore in crisi può decidere di depositare, in un primo momento, solo la domanda del concordato, riservandosi di integrarla in un secondo momento (tra i 60 ed i 120 gg, prorogabili di ulteriori 60gg termine concesso dal Tribunale) con il piano vero e proprio, la proposta, l attestazione e gli altri documenti previsti dall art. 161 comma II L.Fall. Pronta emersione della Crisi => l imprenditore può anticipare gli effetti protettivi del concordato alle prime avvisaglie dello stato di crisi
17 Effetti protettivi della domanda di concordato (dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese): - divieto per i creditori di proseguire iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; - le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. Che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato Il Tribunale può disporre obblighi informativi a carico dell imprenditore nel termine concesso per il deposito del piano, e deve autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione che devono eventualmente essere compiuti in detto periodo. N.B.: In caso di pendenza di istanza di fallimento, il Tribunale concede termini più brevi (60 gg. prorogabili di ulteriori 60 gg.)
18 c) modifica della disciplina della approvazione e della omologazione del Concordato (artt. 178,179 e 180 L.Fall): I creditori che non hanno esercitato il voto ( ) si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti (art. 178 IV Comma L.Fall.) N.B.: Introduzione del c.d. silenzio assenso dei creditori rispetto alla proposta di concordato
19 IL CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186bis L.Fall. La legge 134/2012 introduce una nuova figura di concordato, che di fatto recepisce le esigenze nascenti dalla prassi operativa. Quando si ha continuità aziendale? - attività proseguita dal debitore stesso - attività proseguita tramite cessione di azienda ovvero conferimento dell azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione
20 IL CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186bis L.Fall. il piano deve contenere: - indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione del concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura delle stesse - il professionista attestatore deve attestare che la prosecuzione dell impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori il piano può prevedere: una moratoria fino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (salvo che nel piano sia prevista la liquidazione di beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione)
21 IL CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186bis L.Fall. Nel caso in cui siano in corso contratti con la P.A., questi non si interrompono (fatto salvo quanto disposto dall art. 169bis L.Fall.) e la continuazione dei contratti pubblici non è compromessa dalla presentazione del concordato, così come la possibilità di partecipare a contratti pubblici (art. 186bis Comma III e IV L.Fall) Art. 182sexies L.Fall.: dalla data di deposito della domanda di concordato (anche con riserva ) non si applicano gli articoli 2446 II e II comma, 2447, 2482bis commi IV, V e VI e 2482ter del Codice Civile N.B.: La società che accede al concordato può non essere posta in stato di liquidazione a seguito della perdita del capitale sociale
22 PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI (art. 182quater L.Fall.) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, in esecuzione di un Concordato ovvero di un accordo ex art. 182bis L.Fall., sono prededucibili ai sensi dell art. 111 L.Fall. NOVITA LEGISLATIVE: - estensione del beneficio a tutti coloro che finanziano l impresa in crisi. In precedenza solo Banche e intermediari finanziari; - estensione del beneficio anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell 80% del loro ammontare. In precedenza, i crediti dei soci erano postergati
23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO E DI CONTINUITA AZIENDALE (art. 182quinquies L.Fall.) - L imprenditore che presenta una domanda di concordato ex art. 160 o di omologazione di accordo ex art. 182bis L.Fall. può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell art. 111 L.Fall., a condizione che un professionista attestatore (requisiti art. 67 comma II lettera d) L.Fall.) attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla soddisfazione dei creditori; - Possono essere richiesti finanziamenti di ogni tipo anche non ancora oggetto di trattative (art. 182quinquies II comma L.Fall.)
24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO E DI CONTINUITA AZIENDALE (art. 182quinquies L.Fall.) In caso di proposta con continuità aziendale (art. 186bis L.Fall.): - pagamento immediato di crediti concorsuali antecedenti la procedura, ritenuti essenziali alla prosecuzione della attività (apposita attestazione da parte di professionista con requisiti art. 67 Comma III lettera d) L.Fall.)
25 Due novità: DISPOSIZIONI DI NATURA PENALE - Estensione dell esonero da responsabilità per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice (art. 217bis L.Fall) ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzate dal giudice a norma dell art. 182quinques L.Fall.; - Introduzione art. 236bis L.Fall. sulla responsabilità penale del professionista - Introduzione art. 236bis L.Fall. sulla responsabilità penale del professionista attestatore per condotte di carattere commissivo (esposizione falsa di dati) ovvero omissivo (omesse informazioni rilevanti).
26 DISPOSIZIONI DI NATURA PENALE La pena prevista per l attestatore è molto elevata: da 2 a 5 anni di reclusione e da ,00 a ,00= di multa. N.B.: Sono previste due aggravanti speciali: - aver conseguito un profitto per sé o per altri - aver cagionato un danno ai creditori
27 OPPORTUNITA FORNITE DALLA NOVELLA LEGISLATIVA Per gli imprenditori in crisi: - possibilità, intervenendo per tempo, di godere dei c.d. effetti protettivi delle norme applicabili al C.P. - possibilità di continuare l attività, o rami di essa, anche con la stessa compagine sociale, operando proficue ristrutturazioni aziendali
28 OPPORTUNITA FORNITE DALLA NOVELLA LEGISLATIVA Per gli imprenditori in crisi: - possibilità da parte del socio imprenditore di immettere liquidità in azienda godendo della prededucibilità fino all 80% dell investimento - possibilità di affacciarsi al mercato del credito per richiedere finanziamenti autorizzati dal Tribunale e garantiti dalla prededucibilità
29 OPPORTUNITA FORNITE DALLA NOVELLA LEGISLATIVA Per gli imprenditori in crisi: - possibilità di mantenere importanti rapporti di partnership con fornitori c.d. strategici garantendo loro trattamenti differenziati rispetto agli altri creditori, in quanto la prosecuzione del rapporto sia funzionale alla realizzazione del piano concordatario.
30 OPPORTUNITA FORNITE DALLA NOVELLA LEGISLATIVA Per i creditori dell imprenditore in crisi: La riforma consente al creditore di mutare mutare la prospettiva rispetto al passato: alle avvisaglie di crisi del cliente, si procedeva ad una brusca interruzione o comunque ad un irrigidimento dei rapporti e, in caso di fallimento del debitore, si avevano poche speranze di recuperare il credito. Con le novità introdotte dalla Legge 134/2012 è introdotta la possibilità di valorizzare il proprio credito anche accompagnando il debitore in una delle procedure di composizione concordata della crisi.
31 Relatore Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella, Foro di Milano Per maggiori informazioni
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