RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 24 Ottobre Sala Orlando Unione Commercianti
2 1. Piani di Risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d) Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del Piano (in luogo della ragionevolezza del Piano). L attestatore deve essere designato dal debitore. Il Piano può essere pubblicato nel Registro Imprese su richiesta del debitore. 2
3 1.1 Requisiti dell attestatore Iscritto al Registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti dell art. 28 L.F. (avvocati, commercialisti e studi associati). non legato all impresa e a coloro che hanno interesse al risanamento da rapporti di natura personale indipendenza ex art c.c. (sindaci). non aver prestato, anche tramite soci di Studio, negli ultimi 5 anni attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore o essere stato amministratore o sindaco della società. 3
4 1.2 Sanzioni per false attestazioni art. 236 bis Sanzioni penali previste in caso di: - esposizione di informazioni false; - omissione di informazioni rilevanti; - Reclusione da 2 a 5 anni e multa da a Pena incrementata in caso di ingiusto profitto per se o per altri pena aumentata e se consegue danno per i creditori aumentata della metà. 4
5 1.3 Revocatoria: ulteriori esenzioni, computo dei termini e rapporti pendenti Vendite/Preliminari di vendita di immobili destinati a costituire sede principale dell attività d impresa. Atti e pagamenti in esecuzione di accordi 182bis e pagamenti e garanzie poste in essere dopo il Ricorso per concordato Preventivo. Nel caso in cui al Concordato segue il Fallimento i termini della Revocatoria decorrono dalla pubblicazione del Ricorso per Concordato - art. 69 bis Non si applica l art. 72 c. 1 anche ai preliminari di vendita di immobili destinati all attività dell impresa. 5
6 2. Domanda di Concordato ex art Contenuto del piano: descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (c. 1, lett. e). - Pubblicità: effetti del concordato dalla pubblicazione della domanda a cura del cancelliere nel Registro Imprese entro il giorno successivo (c. 5), contro l attuale data del deposito della domanda. - Ulteriori attestazioni in caso di modifica della proposta o del Piano (c.4). 6
7 2.1 Domanda di Concordato con riserva (art. 161, c. 6 e seguenti) NOVITA Domanda con riserva: deposito del ricorso con riserva di presentazione della proposta e del piano entro un termine compreso tra i 60 e i 120 giorni, prorogabile per altri 60 giorni (c.6). Schema ad X : nel termine di presentazione della proposta e del piano può essere presentato anche un Piano ex art. 182 bis (e viceversa) (c.6). Amministrazione: fino al decreto di apertura del concordato gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal tribunale (c.7). 7
8 2.2 Domanda di Concordato con riserva (art. 161, c. 6 e seguenti) Deposito dei bilanci: unitamente alla domanda di concordato, l imprenditore deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Obblighi informativi periodici: il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici a carico dell imprenditore fino alla presentazione della proposta. Inammissibilità del Ricorso quando è stata presentata domanda nel biennio precedente non seguita da ammissione al Concordato o omologazione di accordo di ristrutturazione. Istanza di fallimento pendente: il termine massimo per presentazione della proposta è di 60 giorni prorogabili di non più di altri 60 giorni. 8
9 2.3 Effetti della domanda di concordato (art. 168, c. 1 e 3) Dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese inibitoria alle azioni esecutive e cautelari (art. 168, c.1). Inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti alla pubblicazione del ricorso (art. 168, c.3). 9
10 2.4 Adesioni alla proposta di concordato (artt ) NOVITA Modalità di voto: i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma, lettera, fax, nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale (art. 178 c.4). Silenzio-Assenso: in assenza di esercizio di voto, i creditori si ritengono consenzienti ai fini del computo della maggioranza (art. 178 c.4). Mutamento delle condizioni di fattibilità del Piano: quando il commissario giudiziario rileva - dopo l approvazione del concordato - che sono mutate le condizioni di fattibilità del Piano, i creditori possono modificare il voto costituendosi nel giudizio di omologazione (art. 179 c.2). Omologazione: In assenza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi possono contestare la convenienza della proposta, Il tribunale può omologare se ritiene comunque conveniente con il Cram down. 10
11 2.5 Contratti in corso di esecuzione (art. 169 bis) Possibilità di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione o sospenderli per non più di 60 giorni prorogabili una sola volta (art. 169 bis, c. 1). Il creditore ha diritto ad un indennizzo che deve essere soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 169 bis, c. 2). Inefficacia dello scioglimento rispetto alle clausole compromissorie (art. 169 bis, c. 3). Eccezioni: contratti di lavoro dipendente, preliminari di vendita trascritti di immobili per abitazioni e imprese e contratti di locazione (art. 169 bis, c. 3). 11
12 3. Accordi di ristrutturazione 182 bis Attestatore designato dal debitore. Verifica della veridicità dei dati aziendali e dell attuabilità del Piano. Integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall omologazione (crediti già scaduti) 120 giorni dalla relativa scadenza (non scaduti) se successiva all omologazione. 12
13 3. Accordi di ristrutturazione 182 bis Nel corso delle trattative inibitoria all inizio o alla prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, né acquistare titoli di prelazione se non concordati Nei termini assegnati, possibilità di depositare la domanda di concordato preventivo (schema ad X ). 13
14 4. I finanziamenti prededucibili ex art. 182 quater Sono prededucibili i finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione (anche da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari) (c.1); Sono prededucibili anche i finanziamenti effettuati in funzione del concordato o dell accordo di ristrutturazione (c.2) se previsti nel piano I finanziamenti effettuati da soggetti che hanno acquisito la qualifica di socio in esecuzione dell accordo o del concordato sono prededucibili al 100% (c.3). Non è più prededucibile il compenso spettante al professionista attestatore del concordato e dell accordo di ristrutturazione. 14
15 4. I finanziamenti prededucibili ex art. 182 quinquies nel concordato e negli accordi Il debitore, anche ai sensi del c. e 182 bis 6 c., può contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 in presenza di: attestazione sul complessivo fabbisogno finanziario sino all omologazione e funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; autorizzazione del Tribunale; Il Tribunale può autorizzare anche: finanziamenti non ancora oggetto di trattative, ma individuati per tipologia ed entità; concessione da parte del debitore di pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti. 15
16 5. Il pagamento di crediti anteriori ex art. 182 quinquies Possibilità per il debitore di essere autorizzato dal Tribunale ad effettuare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi Il professionista attesta che le prestazioni sono essenziali alla prosecuzione dell attività e alla migliore soddisfazione dei creditori; Attestazione non necessaria fino a concorrenza della nuova finanza senza obbligo di restituzione o postergata. 16
17 6. Irrilevanza della riduzione o perdita del capitale. Art. 182 sexies Dalla data del deposito delle domande - di concordato preventivo ex art. 161, anche quella con riserva; - di omologazione degli accordi ex art. 182 bis, anche quelli con riserva. Non si applicano le disposizioni dettate dal codice civile in materia di riduzione del capitale perdite (artt. 2246, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c.) né la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.). 17
18 7. Concordato in continuità aziendale. Art. 186 bis. NOVITA Modalità attuative: - prosecuzione dell attività d impresa da parte del debitore; - cessione o conferimento dell azienda in una o più società, anche di nuova costituzione; - Formula mista: liquidazione di beni non funzionali e continuità. 18
19 7. Concordato in continuità aziendale. Art. 186 bis. NOVITA Contenuto del Piano: - analitica indicazione dei costi e dei ricavi, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura; - relazione del professionista sulla funzionalità della prosecuzione dell esercizio dell impresa per il miglior soddisfacimento dei creditori; - possibilità di prevedere una moratoria dei crediti privilegiati,pignoratizi o ipotecari. 19
20 7. Concordato in continuità e contratti in corso di esecuzione Al momento dell apertura della procedura: - no risoluzione automatica dei contratti, anche stipulati con la P.A., in corso alla data del deposito del ricorso; - inefficacia di eventuali patti contrari. L ammissione del concordato determina: - continuazione dei contratti pubblici in corso se il professionista ne ha attestato la conformità al Piano e la ragionevole capacità di adempimento; - possibilità di trasferimento dei contratti pubblici alla società cessionaria o conferitaria e cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni da parte del G.D. 20
21 8. Concordato in continuità ed appalti pubblici L ammissione al concordato non preclude alla società la possibilità di partecipare a gare pubbliche, in presenza di: - attestazione del Professionista di conformità al Piano; - impegno di altro operatore a mettere a disposizione le risorse necessarie per l esecuzione dell appalto ed a subentrare all ausiliata in caso di fallimento. La società ammessa al concordato può far parte di un RTI purché: - non rivesta la qualità di mandataria; - le altre società non siano soggette a procedure concorsuali. 21
22 9. Estensione del bonus fiscale agli accordi 182 bis e ai piani di risanamento art. 67 Bonus per il debitore: - Viene esteso il beneficio della esclusione da imponibilità diretta delle sopravvenienze attive derivate da riduzione di debiti negli accordi di ristrutturazione e nei piani di risanamento, quest ultimo se pubblicato nel Registro delle Imprese; Bonus per il creditore: - Viene esteso il beneficio della deducibilità delle perdite derivanti da svalutazione di crediti insoddisfatti a seguito di omologa di accordi di ristrutturazione allo stesso modo di quanto avviene in caso di fallimento o di concordato preventivo. 22
23 10. Verifica sulla continuità aziendale attraverso il Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE - Acquisti materie prime + Variazione rimanenze materie prime - Costi per servizi e per god. beni di terzi - Costo per il personale MARGINE OPERATIVO LORDO REDDITO OPERATIVO REDDITO CORRENTE NEGATIVO POSITIVO REMUNERAZIONE CAPITALE DI TERZI Continuità solo intervenendo sul processo produttivo modificando il mix LAVORO/MATERIE NEGATIVO POSITIVO Continuità solo apportando nuovo capitale di rischio proprio o di nuovi azionisti (Turnaround) + Proventi straordinari - Oneri straordinari (Perdite su cred.) REDDITO ANTE IMPOSTE - Imposte sul reddito REDDITO NETTO EVENTI STRAORDINARI NEGATIVO Continuità solo eliminando cause del dissesto. Es. Perdite su crediti/nuovi mercati e nuova clientela 23
24 10. Verifica sulla continuità aziendale: Analisi di sostenibilità SITUAZIONE ATTUALE BUDGET ECONOMICO BUDGET FINANZIARIO Individuazione delle criticità; Verifica delle condizioni di continuità aziendale Individuazione della soluzione Previsione costi e ricavi Individuazione del periodo temporale Individuazione dell onere concordatario Conti economici prospettici "Trasformazione " da flussi economici in flussi finanziari Stati patrimoniali prospettici Verifica dell equilibrio finanziario Soddisfacimento dei creditori 24
25 10. Art. 186 bis e 182 quinquies Obiettivo: continuità aziendale Vincolo: Funzionale creditori al miglior soddisfacimento dei Strumenti conoscitivi: Analitica indicazione di dei costi e dei ricavi e delle risorse finanziarie e del fabbisogno finanziario del periodo di continuità Strumenti operativi: 1. Moratoria sino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati; 2. Inefficacia delle clausole di risoluzione dei contratti pendenti; 3. contrarre finanziamenti prededucibili 4. Pagamenti anteriori al concordato se essenziali 25
26 Le novità introdotte in tema fiscale Sopravvenienze attive (art. 88, c. 4, T.U.I.R.): Detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione di debiti realizzate anche nell ambito di accordi di ristrutturazione (art. 182 bis L.F.) e piani attestati di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d) L.F.). In caso accordi di ristrutturazione, la detassazione riguarda anche la riduzione di debiti tributari e previdenziali per effetto della conclusione di una transazione fiscale ex art. 182 ter, L.F, per la parte che eccede le perdite pregresse Requisiti: Per l accordo di ristrutturazione è necessaria l omologa del Tribunale. Per il piano è necessaria la pubblicazione sul registro imprese. 26
27 Le novità introdotte in tema fiscale Perdite su crediti (art. 101, c. 5, T.U.I.R.): Viene introdotta la facoltà (in capo al creditore) di dedurre le perdite da riduzioni di crediti concesse al debitore in crisi (anche) nell ambito di un accordo di ristrutturazione di debiti (recepito orientamento Agenzia Entrate) Requisiti: L accordo di ristrutturazione deve essere omologato da Tribunale. 27
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