IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI RISANAMENTI AZIENDALI

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1 IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI RISANAMENTI AZIENDALI

2 CRISI D IMPRESA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE I DIVERSI RUOLI DEL PROFESSIONISTA Consulente del debitore; professionista attestatore ; pubblico ufficiale (commissario giudiziale o curatore); coadiutore della procedura (stimatore, delegato, ecc.); consulente del creditore; liquidatore giudiziale. 2

3 SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI PER RISOLVERLA Origine reddituale (perdite operative); temporanea difficoltà finanziaria (illiquidità); deficit di solidità patrimoniale; individuazione della crisi con l analisi di bilancio; crisi d impresa e stato di insolvenza (sintomi). 3

4 LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO POSSIBILI PROFILI SOSTANZIALI Situazione di illiquidità (lease-back, ricapitalizzazione, moratoria o consolidamento dei debiti, revisione dei costi fissi e variabili, riorganizzazione aziendale, ecc.); crisi d impresa o insolvenza (ricapitalizzazione, richiesta di nuova finanza, operazioni straordinarie, affitto d azienda e risanamento dilatorio o liquidazione e proposta di soddisfazione parziale dei creditori). 4

5 LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO LEASE-BACK Stima della sostenibilità dell operazione a medio-lungo termine (businessplan); benefici immediati in termini di liquidità; irrilevanza tributaria della durata contrattuale; impatto del disallineamento civilistico-fiscale da valutare. 5

6 SITUAZIONE DI ILLIQUIDITÀ MORATORIA DEI DEBITI: EFFETTI PATRIMONIALI ESEMPIO: in data 1 gennaio 2012, la società Gamma spa ha contratto un mutuo decennale di ,00 : le quote capitale riferibili all esercizio della stipulazione ammontano, complessivamente, a ,00. Successivamente, la debitrice ha raggiunto un accordo con l istituto di credito erogante per la sospensione di dodici mesi del versamento della quota capitale del finanziamento, a decorrere dal 1 dicembre Supponendo, per semplicità, che la quota capitale mensile sia costante (5.000,00 ), gli effetti della moratoria sulla redazione dello stato patrimoniale passivo, limitatamente alla sezione dei debiti bancari, sarebbero i seguenti: (segue) 6

7 SITUAZIONE DI ILLIQUIDITÀ MORATORIA DEI DEBITI: EFFETTI PATRIMONIALI D) Debiti A seguito della moratoria In assenza di moratoria ) Banche Entro l esercizio successivo Oltre l esercizio successivo

8 SITUAZIONE DI ILLIQUIDITÀ MORATORIA DEI DEBITI: EFFETTI PATRIMONIALI D) Debiti A seguito della moratoria In assenza di moratoria ) Banche Entro l esercizio successivo Oltre l esercizio successivo

9 SITUAZIONE DI ILLIQUIDITÀ MORATORIA DEI LEASING Non comporta la rilevazione di un utile da ristrutturazione; determina la traslazione del piano di ammortamento di un periodo pari a quello della moratoria, richiedendo la rimodulazione dell imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui non ancora scaduti, considerando altresì l eventuale risconto del maxicanone iniziale, in base al principio di competenza pro rata temporis, sulla base della nuova durata del contratto. 9

10 CRISI D IMPRESA AFFITTO D AZIENDA Operazione funzionale alla cessione definitiva, in attesa del raggiungimento di un accordo formale con i creditori; obbligo dell affittuario di conservare la destinazione dell azienda, la dotazione delle scorte e l efficienza dell organizzazione e degli impianti (artt e 2561 co. 2 c.c.), salvo deroga delle parti; responsabilità dell affittuario limitata ai debiti relativi ai contratti, nei quali dichiara di subentrare, pendenti alla data dell affitto (art c.c.), nonché ai rapporti di lavoro (art c.c.); (segue) 10

11 CRISI D IMPRESA AFFITTO D AZIENDA liquidazione in denaro, alla cessazione del contratto, del conguaglio, ovvero della differenza tra la consistenza patrimoniale finale e quella iniziale dell affitto d azienda, sulla base dei valori correnti alla scadenza dell affitto d azienda (artt e 2561 ultimo comma c.c.); esclusione della fattispecie di atto distrattivo, nel caso di affitto d azienda a favore di una società interamente posseduta. 11

12 CRISI D IMPRESA AFFITTO D AZIENDA L eventuale successiva dichiarazione di fallimento di una delle parti non è causa di scioglimento del contratto di affitto d azienda, come espressamente previsto dall art. 79 co. 1 del RD 267/42. Ciascuna parte può recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla sentenza di fallimento, corrispondendo un equo indennizzo alla controparte, determinato di comune accordo, oppure in mancanza dal giudice delegato, sentiti gli interessati. 12

13 CRISI D IMPRESA AFFITTO D AZIENDA Nel caso di recesso da parte del fallimento, per il tramite del curatore, l indennizzo dovuto alla controparte costituisce un credito prededucibile, ai sensi dell art. 111 co. 1 n. 1) del RD 267/42. In altri termini, si tratta di un debito che la procedura concorsuale deve estinguere prioritariamente insieme alle spese della procedura concorsuale rispetto ai debiti maturati prima della sentenza dichiarativa di fallimento (dipendenti, professionisti, artigiani, fornitori, Erario, ecc.). 13

14 LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO POSSIBILI FORME GIURIDICHE Concordato stragiudiziale; piano attestato di risanamento; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preventivo. N.B. Gli istituti previsti dal RD 267/1942 (piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) sono adottabili esclusivamente dai soggetti fallibili: gli altri possono avvalersi della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, o liquidazione del patrimonio del debitore (L. 3/2012), recentemente novellata dal DL 179/

15 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE PRINCIPI GENERALI È un accordo plurilaterale raggiunto direttamente con i creditori, finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: un ulteriore differimento dei termini di pagamento (concordato dilatorio); una riduzione dei propri debiti (concordato remissorio); evitare la dichiarazione di fallimento. 15

16 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI Esclusione da alcuni benefici previsti dalla Legge Fallimentare, a favore delle operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo: esonero dalla revocatoria fallimentare (art. 67 co. 3 lett. d) ed e) L. fall., modificato dal Decreto Crescita); esonero dai reati di bancarotta (art. 217-bis L. fall.). (segue) 16

17 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI assoggettamento degli amministratori, sindaci, liquidatori e direttori generali, nonché dei soci di srl (art co. 7 c.c.) all azione di responsabilità, nel caso di successivo fallimento della società, per aver concorso a cagionare, ovvero aggravare, il dissesto dell impresa; (segue) 17

18 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI prosecuzione, ovvero avvio, delle azioni individuali esecutive o cautelari da parte dei creditori, soprattutto quelli dissenzienti, oppure estranei all intesa: la sospensione è, invece, ammessa nell accordo di ristrutturazione dei debiti (anche nel periodo delle trattative, ai sensi dell art. 182-bis co. 6 della Legge fallimentare) e nel concordato preventivo (art. 168 del RD 267/42). Il fallimento ne determina, invece, l interruzione (art. 51 L. fall.). (segue) 18

19 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI fiscalità diretta maggiormente onerosa, con riferimento alle plusvalenze da cessioni di beni ed alle sopravvenienze attive da riduzioni di debiti, che a differenza del concordato preventivo (artt. 86 co. 5 e 88 co. 4 del DPR 917/86) rimangono imponibili. Una penalizzazione analoga, seppur mitigata dal Decreto Crescita, riguarda i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. 19

20 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE CONSECUZIONE AL FALLIMENTO: NOVITÀ È stato integrato l art. 67 co. 3 lett. c) L. fall., per effetto del quale sono sottratti dall ambito di operatività dell azione revocatoria fallimentare le alienazioni ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell art bis c.c., i cui effetti non siano cessati a norma del co. 3 della disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso: non abitativo, destinati a costituire la sede principale dell attività d impresa dell acquirente, purché alla data di dichiarazione del fallimento tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio. 20

21 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO NORMATIVA INCIDENTALE DI RIFERIMENTO Il piano attestato di risanamento può essere rappresentato da un atto unilaterale (ad esempio, operazioni di finanza straordinaria), oppure da un concordato stragiudiziale, la cui esecuzione è sottratta dall ambito di operatività della revocatoria fallimentare, purché risultino soddisfatti alcuni requisiti (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42): il piano, non necessariamente liquidatorio, è idoneo a consentire il risanamento dell esposizione debitoria dell impresa ed ad assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria; (segue) 21

22 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO NATURA DELL ATTESTATORE E DELLA RELAZIONE la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (come nel concordato preventivo, novità del DL 83/2012), e non più la mera ragionevolezza, è attestata da un professionista indipendente designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, di cui all art. 28 co. 1 lett. a) e b) del RD 267/42: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati, ovvero società tra professionisti, a condizione che i soci delle stesse appartengano ad una delle categoria di cui al precedente punto. 22

23 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO PRESUPPOSTI soggettivo: imprenditore commerciale di natura privata, non piccolo e, quindi, fallibile (art. 1 L. fall.); oggettivo: stato di insolvenza del debitore, in quanto le esimenti (revocatoria fallimentare e reati di bancarotta) operano soltanto in caso di successivo fallimento. Il piano attestato di risanamento può, tuttavia, essere utilizzato anche dall imprenditore semplicemente in stato di crisi, ovvero di temporanea illiquidità. 23

24 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO COMPETENZA Il piano attestato di risanamento deve essere adottato dall organo di gestione, anche alla luce dell unico richiamo normativo, seppur implicito, formulato dalla disciplina civilistica. L art co. 3 penultimo periodo c.c. riserva, infatti, al consiglio di amministrazione l esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società. 24

25 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO CONTENUTO Il piano attestato di risanamento deve contenere le linee guida che hanno motivato la propria redazione, precisando dettagliatamente gli atti, i pagamenti e le garanzie da porre in essere, al fine di eseguire il progetto proposto per la riduzione dell esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria dell impresa. 25

26 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO PUBBLICITÀ Non è previsto uno specifico obbligo di comunicazione ai creditori, e ai terzi in genere, del piano attestato di risanamento. L art. 33 co. 1 del DL 83/2012 ha, tuttavia, introdotto nell art. 67 co. 3 lett. d) L. fall. la facoltà di pubblicazione del piano nel registro delle imprese, rilevante ai fini del regime di parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88 co. 4 del TUIR), anch esso introdotto dal Decreto Crescita. 26

27 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EFFICACIA Il deposito camerale consente, inoltre, di attribuire al piano una data certa, al fine di poter usufruire delle esimenti previste dalla Legge fallimentare. Il beneficio dell esenzione dalla revocatoria fallimentare decorre, infatti, dalla data dell attestazione di ragionevolezza del professionista incaricato. 27

28 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO RISCHI Nel caso della successiva dichiarazione di fallimento, i crediti sorti in esecuzione del piano attestato di risanamento non possono beneficiare del regime di prededucibilità di cui all art. 111 co. 1 n. 1) del RD 267/42, a differenza dei finanziamenti erogati non necessariamente da banche ed intermediari finanziari in funzione ovvero esecuzione dell accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. 28

29 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO BENEFICI Non richiede un preventivo accordo con i creditori, essendo sufficiente l attestazione del piano, formulata da un professionista in possesso dei requisiti di legge; non è soggetto a particolari forme di pubblicità, né ad un controllo del tribunale; non interrompe il decorso dei termini di prescrizione delle azioni esercitabili dal curatore, nel caso di successiva dichiarazione di fallimento. 29

30 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ESONERO DAI REATI DI BANCAROTTA L art. 48 co. 2-bis del DL n. 78 ha introdotto una nuova disposizione di diritto penale fallimentare, l art bis L. fall., che esclude dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216 co. 3 L. fall.) e semplice (art. 217 L. fall.) le operazioni compiute in esecuzione del piano attestato di risanamento, così come dell accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e del concordato preventivo. 30

31 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ESONERO DAI REATI DI BANCAROTTA L art. 33 co. 1 lett. l-bis) del DL 83/2012 ha esteso il beneficio anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell art. 182-quinquies. Quest ultima disposizione, anch essa introdotta dal Decreto Crescita, riconosce al debitore che ha presentato un ricorso per concordato preventivo o una delle istanze di cui all art. 182-bis L. fall. di richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibiliex art. 111 del RD 267/42. 31

32 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NORMATIVA DI RIFERIMENTO L accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dall art. 182-bis del RD 267/42 che riconosce al debitore in stato di crisi la possibilità di richiederne l omologazione al tribunale, purché siano soddisfatte alcune condizioni preliminari: in primo luogo, l intesa deve essere raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle passività dell impresa. 32

33 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ATTESTAZIONE È, inoltre, necessario che il debitore depositi la documentazione prevista per il concordato preventivo (art. 161 L. fall.), unitamente alla relazione di un professionista indipendente nominato dal debitore, avente i medesimi requisiti di quello del piano attestato di risanamento in merito alla veridicità dei dati aziendali e all attuabilità dell accordo, con particolare riferimento alla propria idoneità ad assicurare l integrale (e non più il regolare) pagamento dei creditori estranei all intesa entro 120 giorni dalla scadenza o, se già scaduti, dall omologazione. 33

34 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CONTENUTO DEL PIANO Può avere finalità liquidatorie, oppure prevedere l erogazione di nuova finanza da parte dei creditori (generalmente, le banche), funzionale alla prosecuzione dell attività aziendale e, quindi, alla salvaguardia del valore dell impresa, nonché dei livelli occupazionali; deve garantire l integrale pagamento dei creditori estranei all intesa; forma almeno di scrittura privata autenticata, in quanto la pubblicazione presuppone la certificazione delle sottoscrizioni da parte di un soggetto terzo. 34

35 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE Relazione aggiornata sulla situazione dell impresa (patrimoniale, finanziaria e reddituale); stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi importi e delle cause di prelazione; elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà, ovvero in possesso, del debitore; valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; relazione professionale di veridicità dei dati aziendali ed attuabilità dell accordo. 35

36 CONCORDATO PREVENTIVO DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE (ART. 161 L.F.) Relazione aggiornata sulla situazione dell impresa (patrimoniale, finanziari e reddituale); stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi importi e delle cause di prelazione; elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà, ovvero in possesso, del debitore; valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; relazione professionale di attestazione di veridicità dei dati aziendali, e fattibilità del piano. 36

37 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRANSAZIONE FISCALE (ART. 182-TER L. FALL.) In sede di formulazione del piano di concordato preventivo, ovvero di accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può proporre un accordo transattivo ai seguenti soggetti: Agenzia delle Entrate: pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, ad eccezione dell IVA e delle ritenute operate e non versate, rispetto alle quali è ammessa la sola dilazione; INPS e INAIL: pagamento parziale o dilazionato dei contributi, premi ed accessori, anche privilegiati. 37

38 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI È richiesto l intervento di un professionista che attesti la fattibilità (piano attestato di risanamento e concordato preventivo), e l attuabilità (accordo di ristrutturazione dei debiti) del progetto proposto per la soddisfazione dei creditori; i requisiti di nomina dell attestatore sono i medesimi; la responsabilità del professionista incaricato: contrattuale nei confronti della società debitrice, extracontrattuale verso i creditori, e i terzi in genere (ferma restando l esimente di cui all art c.c.); (segue) 38

39 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI esenzione dall azione revocatoria fallimentare, nonché dai reati di bancarotta sia fraudolenta preferenziale che semplice, degli atti compiuti in esecuzione dei rispettivi piani. Il piano assume, quindi, rilevanza soltanto successivamente, se il debitore fallisce. Al ricorrere della suddetta ipotesi, è comunque esperibile, da parte del curatore, l azione revocatoria ordinaria (art c.c.), seppure maggiormente complessa: è, infatti, richiesta la consapevolezza non soltanto del debitore, ma anche del terzo destinatario dell atto, di arrecare un pregiudizio ai creditori. 39

40 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI: NOVITÀ DEL DL 83/2012 È stato introdotto l art. 236-bis L. fall., applicabile al professionista che nell attestazione del piano di risanamento di cui all art. 67 co. 3 lett. d) L. fall., nelle relazioni di cui agli artt. 161 co. 3 e 182-bis, 182- quinquies e 186-bis L. fall. ha esposto informazioni false, oppure ha omesso di riferirne una o più rilevanti. Al ricorrere di una di tali condotte, è prevista la reclusione da due a cinque anni, e la multa da euro a , aumentabile se il fatto è stato commesso per conseguire un ingiusto profitto, per sé o altri fino alla metà, se ne è derivato un danno per i creditori. 40

41 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. DIFFERENZE Il piano attestato di risanamento: non richiede un accordo con i creditori; non è soggetto a particolari forme obbligatorie di pubblicità, né all omologazione del tribunale; non può beneficiare del regime di prededucibilità dei crediti previsto per i finanziamenti concessi in funzione oppure esecuzione dell accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. 41

42 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE OBIETTIVI Priorità per la soluzione in continuità aziendale, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e, quindi, il valore sociale dell impresa in crisi; minimizzare i costi e i tempi di esecuzione e, conseguentemente, ottimizzare la soddisfazione dei creditori; 42

43 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE FASI DEL PROCEDIMENTO Raccolta dei dati necessari alla predisposizione (c.d. base informativa); analisi delle cause della crisi e riclassificazione dei bilanci; redazione del piano industriale (o gestionale), economico e finanziario, nel caso di risanamento con continuazione dell attività; descrizione delle modalità e dei tempi di liquidazione dell attivo, e relativa soddisfazione dei creditori, nell ipotesi del concordato con cessione dei beni. 43

44 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PRINCIPI GENERALI Deve esporre, in dettaglio, la proposta di superamento della crisi d impresa, poiché rappresenta lo strumento funzionale ad ottenere l adesione/approvazione da parte di un numero di creditori sufficiente a soddisfare il quorum previsto dalle disposizioni vigenti. 44

45 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE IPOTESI GENERALE DI STRUTTURA Storia aziendale e motivi del dissesto; situazione patrimoniale di riferimento; criteri di valutazione utilizzati; stima di attività, passività e valore dell azienda (piano liquidatorio), ed eventuali proposte di acquisto; business plan e flussi di cassa previsionali (piano di risanamento); suddivisione dei creditori in classi, modalità di soddisfazione e convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili; spese di gestione ed esecuzione del piano, sostenibilità ed eventuali criticità. 45

46 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PROPOSTA CONSERVATIVA: CONTENUTO Caratteristiche dell impresa; cause della crisi, stato di solvibilità e liquidità; condizioni generali del piano, ipotesi su cui si basa, fonti informative, metodologie utilizzate per la sua predisposizione ed obiettivi (c.d. linee guida del piano); situazione patrimoniale aggiornata di riferimento; progetto industriale, economico e finanziario; (segue) 46

47 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PROPOSTA CONSERVATIVA: CONTENUTO flussi di cassa a scadenze periodiche (mensili o trimestrali); solidità dei presupposti economici-finanziari attesi; misure che si intendono adottare, durata (3-5 anni), obiettivi intermedi e relativa tempistica; strumenti di controllo, e risorse destinate alla copertura di eventuali scostamenti. 47

48 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO: LINEE D AZIONE Ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti in qualunque forma; attribuzione delle attività; suddivisione dei creditori in classi, e previsione di trattamenti differenziati; possibilità di soddisfare parzialmente anche i creditori privilegiati, a determinate condizioni. 48

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