I Piani di Risanamento attestati ex art. 67 comma III lett. d) L.F.
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1 I Piani di Risanamento attestati ex art. 67 comma III lett. d) L.F. a cura di Avv. Giuseppe de Filippo Avv. Elena Garda
2 Non sono soggetti all azione revocatoria ( = strumento attraverso il quale è possibile recuperare dalla struttura patrimoniale del debitore fallito quelle attività che fossero eventualmente uscite anteriormente a dette procedure o per rendere inefficaci eventuali garanzie concesse): Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa ed ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall art. 28, lettera a) e b) ai sensi dell articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile
3 Presupposti soggettivi Il piano attestato di risanamento può essere predisposto da qualsiasi imprenditore non piccolo, ai sensi del novellato art. 1 L. Fall., ovvero qualunque debitore assoggettabile al fallimento. Tali soggetti sono tutti gli imprenditori che superino anche uno solo dei tre seguenti parametri: a)totale dell attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo (rif. Art c.c.) superiore ad , negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore; b)totale dei ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad , negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore; c) totale dei debiti complessivi non scaduti superiori ad
4 Presupposti oggettivi Crisi d impresa da intendersi di natura squisitamente finanziaria, tale da indurre l organo amministrativo dell impresa ad eseguire una serie di atti ritenuti idonei al risanamento ed al rilancio delle prospettive reddituali dell impresa (si parla di squilibrio finanziario nel quale l insolvenza irreversibile non si è ancora manifestata). Ad ogni modo, sia lo stato di crisi che lo stato di insolvenza possono essere presupposto per la pianificazione della ristrutturazione prevista dal piano di risanamento attestato.
5 Obiettivi del piano attestato Gli obiettivi che esso deve perseguire consistono: - nel risanamento dell esposizione debitoria; -nella realizzazione dell equilibrio finanziario per avviare e consolidare un processo di ritorno al valore dell impresa (turnaround). Il primo aspetto rimanda ad interventi non solamente interni all impresa-che attengono alla gestione, e che possono esemplificarsi anche in una razionalizzazione dei costi-quanto a sostegni esterni, che possono consistere in rinegoziazioni dell indebitamento, dilazioni, moratorie, conversione dei debiti scaduti e a scadere. Il secondo aspetto, realizzazione dell equilibrio finanziario, deve seguire un miglioramento del rapporto tra flussi finanziari in uscita e in entrata dell impresa nel breve e medio periodo, verificabili secondo il criterio aziendalistico degli indici di bilancio e del rendiconto dei flussi di cassa.
6 a) Requisiti del piano attestato Il nuovo art. 67 lett. d) L.F. precisa che il piano deve possedere dei requisiti tassativi: -consentire il risanamento dell esposizione debitoria e il ritorno all equilibrio finanziario dell impresa; -possedere l attestazione di ragionevolezza di un professionista iscritto nel registro dei Revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall art. 28, lett a) e b) ai sensi dell art bis, co. 4 c.c. L opera del professionista attestatore deve rimanere del tutto estranea all impresa, affinchè lo stesso possa procedere ad una valutazione obiettiva, imparziale ed indipendente: ciò a maggior ragione in quanto detto professionista attestatore è nominato dallo stesso soggetto «controllato» (si esclude che esso possa essere esercitato dal sindaco di società di capitali ovvero del soggetto incaricato del controllo contabile del bilancio d esercizio ex art bis cc.)
7 Requisiti del piano attestato -non deve per forza coinvolgere tutti i creditori, ma solo quelli indispensabili per il risanamento/riequilibrio; -non necessariamente struttura contrattuale unitaria, ma accordi differenti «fascio di plurimi accordi» -può avere come base un accordo contrattuale, ma iniziativa libera (proposte) dall impresa ai creditori che prestano acquiescenza senza esercitare azioni cautelari ( assenza di un procedimento di convocazione e formazione ai creditori).
8 Elementi critici da privilegiare Nella predisposizione del piano occorre tenere presente i fattori critici, che possono determinare l insuccesso o meno del risanamento: 1) non esiste un modello standard di risanamento: non esiste un piano vincente a priori; 2) occorre un adeguata struttura finanziaria: fondamentale l analisi critica del cash flow; 3) sostegno del sistema finanziario/creditizio a supporto del capitale circolante dell impresa; 4) durata commisurata al ciclo economico ordinario della produzione ed al grado di coinvolgimento dei creditori: non oltre i 3 o 5 anni; 5) le conclusioni del piano devono risultare chiare e precise, e sempre collegate ai fattori di rischio del piano; 6) il piano dovrebbe contenere la previsione di strategie alternative e multiorientate, affinchè il risanamento possa raggiungere il suo scopo anche in presenza di variabili esterne, che possono condizionare l attuabilità del piano stesso.
9 Professionista-attestatore L art. 67, co. 3, lett. d), L. fall. prevede che «la ragionevolezza (del piano) sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori e che abbia i requisiti previsti dall art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell art bis, co. 4 c.c.»; di conseguenza si evidenzia la necessità del concorso sia dell iscrizione al registro dei revisori contabili che a quello degli avvocati, o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Il professionista dovrà rendere una dichiarazione di scienza, nel senso di attestare sulla base degli elementi dedotti, allegati e/o richiesti all impresa che gli obiettivi perseguiti appaiano verosimilmente destinati a realizzarsi, stanti le condizioni economiche e finanziarie dell impresa.
10 Il piano così attestato, quindi, renderà esentati, dalla revoca gli atti previsti dalla disposizione in esame, eseguiti a partire proprio dalla data dell attestazione. Il professionista chiamato ad attestare il piano, viene nominato esclusivamente dall imprenditore (non dall autorità giudiziaria), infatti, il richiamo operato dall art. 67, co. 3, lett.d), L fall all art bis c.c. è esclusivamente riferito all utilizzo di criteri di attestazione. Solo per le società quotate è il Presidente del Tribunale a dover effettuare la nomina (dottrina prevalente)
11 Requisito dell indipendenza Quanto ai profili soggettivi di tipicità (ed indipendenza) del professionista, l attestatore deve essere un professionista indipendente, un soggetto terzo rispetto all impresa e all interesse di questa al risanamento. La legge non impedisce che il soggetto che predispone il piano possa essere anche il professionista consulente dell imprenditore. Tuttavia, ragioni di imparzialità e di tutela dei creditori, fanno propendere per la soluzione di scegliere il professionista tra «soggetti indipendenti», che non abbiano già prestato consulenza all impresa in crisi.
12 Attestazione Con l attestazione ex art. 67, L fall. del piano di risanamento, il professionista è chiamato ad esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e, quindi, sulla possibilità (astratta idoneità) che il piano possa essere attuato con successo. Il professionista in parola, nell attestare la ragionevolezza, garantisce indirettamente anche l attendibilità del piano, e quindi, la sua idoneità a perseguire il riequilibrio dell esposizione debitoria.
13 L esperto, inoltre, deve ottenere dall impresa in crisi, prove appropriate sulle cd. assumpitions(affermazioni) su cui si basano le informazioni e i dati prospettici e verificare che non siano irragionevoli, quindi: predisposte in modo appropriato e coerente; che le informazioni e i dati prospettici siano presenti in modo comprensibile con adeguate informazioni su tutte le affermazioni significative; analizzare che le variabili del piano non abbiano un elevato tasso di modificabilità; sino ad arrivare all attestazione finale formulata in termini di giudizio prognostico: -negativo«non sono emersi elementi atti a far ritenere che le ipotesi prospettate dal debitore non siano ragionevoli» -positivo in relazione ai dati storici oggettivamente verificabili che l esperto ha controllato «i dati prospettici sono coerenti rispetto alle ipotesi del piano e i criteri contabili utilizzati sono omogenei con quelli adottati dall impresa, anche in relazione dei suoi bilanci»
14 Responsabilità del professionista Pertanto, operate le debite «attenuazioni», il regime della responsabilità del professionista attestatore dovrebbe essere il seguente: sotto il profilo civilistico: -extracontrattualenei confronti dei soci, dei terzi e dei creditori danneggiati da un giudizio considerato irragionevole ed inadeguato; -contrattuale nei confronti della società (imprenditore) che lo ha nominato. Tale regime dovrà poi essere coordinato con la disciplina sulla responsabilità del revisore, dovendosi pertanto applicare i canoni della diligenza e della professionalità richiesti dalla natura dell incarico previsti dall art c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo contabile. Sotto il profilo penalistico, l ambito di responsabilità dovrebbe essere quello dei delitti di falsità in atti ex artt. 453 e segg. c.p. e della truffa ex art. 640 c.p.
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