STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede È costituita in Reggio Emilia lʹassociazione culturale senza fini di lucro denominata Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani (di seguito, denominata l Associazione ) con sede a 42100 Reggio Emilia. L Associazione è una libera istituzione amatoriale, apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La sua durata è illimitata. LʹAssociazione potrà istituire sezioni distaccate in Italia o allʹestero. Articolo 2 Finalità L Associazione ha come scopo di diffondere e promuovere la cultura musicale relativa al quartetto d archi e alla musica da camera. L Associazione, per il perseguimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali: - Contribuire alla divulgazione del Concorso Internazionale per Quartetto d Archi Premio Paolo Borciani, del Festival del Quartetto di Reggio Emilia e delle iniziative a questi correlate; - Fornire al Concorso Internazionale per Quartetto d Archi Premio Paolo Borciani, al Festival del Quartetto di Reggio Emilia ed alle iniziative a questi correlate sostegno morale, economico e materiale, anche attraverso la prestazione di attività su base volontaria; - Svolgere ogni altra attività che riconosca utile per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 3 I soci dell Associazione Possono essere soci dellʹassociazione cittadini italiani o stranieri, società, associazioni, comitati, enti pubblici e privati, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata all accettazione del presente statuto ed al versamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare Soci Onorari e Soci Benemeriti. Sono Soci Benemeriti quei cittadini o enti che contribuiscono in modo particolarmente generoso alle finalità dellʹassociazione. Sono Soci Onorari quei cittadini che per la loro personalità ed esperienza recano prestigio all Associazione. Il rinnovo della quota associativa va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno solare. Articolo 4 La qualità di Socio si perde: a) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno di ciascun anno solare; b) per dimissioni del Socio, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; c) per gravi motivi, su delibera del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa né di eventuali elargizioni da lui effettuate. Articolo 5 Fondo comune Il fondo comune dell Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi, nonché da qualsiasi altro conferimento di beni o denaro quale ad esempio: contributi ed erogazioni di soci e privati, proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, rimborsi, donazioni e lasciti testamentari, finanziamenti pubblici. Finché dura l Associazione è fatto divieto di chiedere la divisione del Fondo comune o di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Articolo 6 Organi dell Associazione Sono organi dellʹassociazione: a) lʹassemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo;
Articolo 7 L Assemblea dei soci L Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell Associazione e si riunisce almeno una volta all anno. Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota associativa e i Soci Benemeriti. È ammessa la partecipazione dei Soci a mezzo video o teleconferenza; ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega. L Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la stessa, mediante avviso indicante ordine del giorno, data, ora e luogo dell Assemblea affisso nei locali dellʹassociazione ed inviato a mezzo posta elettronica ai soci che ne avranno comunicato l indirizzo. All Assemblea dei soci spetta in particolare: - nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo - approvare il rendiconto finanziario - formulare proposte volte al perseguimento dellʹattività sociale - deliberare eventuali modifiche statutarie - deliberare lo scioglimento dell Associazione L Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Consigliere Esecutivo o da un segretario scelto tra i presenti, i quali dovranno redigerne e sottoscriverne il verbale. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, l Assemblea sarà presieduta dal più anziano dei Consiglieri intervenuti. Salvo quanto previsto al successivo art. 13, lʹassemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni tranne che per le modifiche allo statuto che devono essere approvate da almeno il 30% dei soci. Le deliberazioni dellʹassemblea, prese in conformità al presente Statuto impegnano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Articolo 8 Il Consiglio Direttivo LʹAssociazione è gestita ed amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 5 a un massimo di 10 consiglieri eletti dallʹassemblea dei soci, che durano in carica per 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Consigliere Esecutivo e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato senza alcuna formalità da qualunque Consigliere ne abbia interesse, ovvero su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci. Fermo restando l obbligo di convocazione di tutti i suoi componenti, il Consiglio è regolarmente costituito quando vi partecipi, anche mediante video o teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, coadiuvato dal Consigliere Esecutivo, i quali dovranno redigerne e sottoscriverne il verbale. In caso di loro assenza o impedimento, i Consiglieri nomineranno tra i presenti colui o coloro che dovrà/dovranno presiedere la seduta e redigere e sottoscrivere il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinaria e straordinaria amministrazione. Ad esso spetta in particolare: - definire gli indirizzi strategici dell Associazione - stabilire le attività dell Associazione, ivi compresa l eventuale destinazione di fondi, per il perseguimento delle finalità di cui all Art. 2 - predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea e curare lʹesecuzione delle deliberazioni di quest ultima - redigere il rendiconto finanziario - deliberare sull ammissione e sull esclusione dei soci - stabilire lʹentità della quota associativa annuale Articolo 9 Il Presidente Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché lʹassemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dellʹassociazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anchʹesso nominato dal Consiglio Direttivo. Articolo 10 Il Consigliere Esecutivo Il Consigliere Esecutivo, nominato dal Consiglio Direttivo, cura il registro dei soci, redige i verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l esecuzione delle delibere e mantiene con i soci e con i terzi i rapporti necessari ad un efficace realizzazione delle iniziative decise dagli organi sociali. Articolo 11 Il Tesoriere Il Tesoriere: tiene aggiornato il rendiconto finanziario dell Associazione; è responsabile della cassa dell Associazione; sottopone il rendiconto finanziario all esame del Consiglio Direttivo;
si occupa della richiesta dei finanziamenti (prassi, stesura, programmazione ecc.) in stretto contatto con il Presidente e il Consigliere Esecutivo. Articolo 12 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Articolo 13 Scioglimento dell Associazione L Associazione si scioglie: i) quando sia rimasto un unico associato ii) per delibera dell Assemblea dei soci, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento dellʹassociazione, per qualunque causa, il Fondo comune sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Art. 14 Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.