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Rep. n. del CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO fornitura di Protesi mammarie ed espansori occorrenti all Azienda U.S.L. di Viterbo per la durata di due (2) anni con clausola rescissoria in caso di aintervenuta aggiudicazione regionale. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila, il giorno, del mese di, tra l AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI VITERBO Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale, nato a e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 01100 VITERBO e la Ditta corrente in, via C.F. e P.I. n. (di seguito denominata per brevità Aggiudicatario ), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di in persona del Sig. nato a ( ) il, C.F. in qualità di ***************. PREMESSO - Che con deliberazione n. del, a conoscenza delle parti, l Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta, Codice Gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, con criterio di aggiudicazione ai sensi dell art., comma dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, ovvero dell offerta complessivamente più bassa/economicamente vantaggiosa e con base di gara pari ad euro (diconsi euro - Pag. 1 di 16 -

/00) per un periodo contrattuale di anni due ( anni 2); - Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d Oneri ed Offerta economica, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati; - Che con deliberazione n. del, di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato aggiudicato alla Ditta ; - Che l Offerta tecnica ed economica, anche se non allegate, presentate all interno del plico di gara dall Aggiudicataria è ben nota alle parti e si intende anch essa integralmente recepita nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione; - Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa n. del contratta con l ente per un importo di (diconsi euro ) e con validità sino al ; (Doc. Allegato n. ) TUTTO CIÒ PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente - Pag. 2 di 16 -

allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto. ART. 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE. L esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata: a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l Amministrazione e l Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli ati prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l Amministrazione; c) dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno1998 n 252; e) dal decreto legislativo n 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); f) dal decreto legislativo n 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali); g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia - Pag. 3 di 16 -

di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti. ART. 3 OGGETTO DELL APPALTO. L Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all Aggiudicatario, che accetta, l appalto relativo alla fornitura di Protesi Mammarie ed Espansori così come dettagliatamente previsto dagli atti di gara. ART. 4 AMMONTARE DELL APPALTO L ammontare complessivo dell appalto è di I.V.A. esclusa. L importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto. ART. 5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. L Aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie. L Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo. ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in - Pag. 4 di 16 -

premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. È in facoltà dell Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche nessuna esclusa sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo. In caso di inadempimento da parte dell Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso. ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL IMPRESA. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all integrale espletamento dell oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. I prodotti riferiti alla gara saranno/non saranno oggetto di conti deposito informatizzati. Solo nel caso di attivazione di conti deposito informatizzati, tramite l applicativo web MagDep, si procederà alla ulteriore stipula di un contratto specifico, conformemente alle disposizioni di cui all art. 4 del Capitolato Tecnico della gara di cui al presente contratto. ART. 8 DURATA. Il presente contratto ha una durata di anni due (anni 2) con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. - Pag. 5 di 16 -

Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere prorogato nelle more dell indizione della nuova gara e, comunque, per il solo tempo strettamente necessario. Qualora i prodotti per i quali la ditta si è aggiudicata l appalto siano oggetto di attivazione di un conto deposito informatizzato, presso i P.O. dell Azienda, lo stesso sarà disciplinato secondo le disposizioni contenute all art. 4 del Capitolato Tecnico di cui alla gara in oggetto. ART. 9 CORRISPETTIVI. A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l Amministrazione corrisponderà all Aggiudicatario l importo così come pattuito nell Offerta economica (Doc. All. n. ) oltre IVA. Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11. Al fine dell adeguamento dei prezzi, ex art 115 d.lgs. 163/2006, saranno sottoposti a revisione periodica i prezzi dei servizi e/o forniture sulla base dei dati di cui all art.7, comma4, lett.c) e comma 5. L ISTAT cura la rilevazione e l elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione tra questi ultimi ed i prezzi di mercato. ART. 10 ONERI ECONOMICI. Faranno carico all Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall art.7. ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTO. II corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall Aggiudicatario - Pag. 6 di 16 -

all Amministrazione. Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario n. Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall Aggiudicatario all Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010. ART. 12 RESPONSABILITÀ DELL AGGIUDICATARIO. L Aggiudicatario è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. L Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione del presente contratto. ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell art.113 d.lgs. n 163/2006, è tenuto a costituire a favore dell Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell importo complessivo di aggiudicazione (Allegato ). La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è - Pag. 7 di 16 -

prevista l applicazione di penali. L Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l applicazione delle penali. ART.14 DANNI E RESPONSABILITA CIVILE La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa ( Allegato ) per l intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l Amministrazione. ART. 15 PENALI L Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. L Amministrazione si riserva l applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. - Pag. 8 di 16 -

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all Amministrazione una penale pari al 2% del valore dell ordine emesso, al netto dell IVA, con un minimo di 250,00. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l Amministrazione, oltre all applicazione della penale, potrà risolvere l Ordinativo di fornitura ai sensi dell art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l acquisto dei beni oggetto dell Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi, l Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l inadempimento del Fornitore, l Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Fornitore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine - Pag. 9 di 16 -

indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall inizio dell inadempimento. L Amministrazione ha facoltà di contro dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. E fatta salva la facoltà dell Amministrazione di non attendere l esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni d urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell aggiudicatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. L Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non - Pag. 10 di 16 -

esonera in nessun caso l Aggiudicatario dall adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti. ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. L Aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l Azienda Sanitara Locale di Viterbo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto. L obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all applicazione misure minime di cui all Allegato B dello stesso decreto. L osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall Aggiudicatario ed - Pag. 11 di 16 -

anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui alla legge privacy di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Amministrazione per l inosservanza di detti obblighi. L Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all Amministrazione. L Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. ART. 17 PERSONALE. L Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità. La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare: a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell Ispettorato del Lavoro, l Amministrazione comunicherà all Aggiudicatario e, se del caso, anche all Ispettorato del Lavoro, l inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente - Pag. 12 di 16 -

osservati ed adempiuti; b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa; c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto. Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell appalto. L Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili ). ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., a tutto rischio dell Aggiudicatario, qualora quest ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell Amministrazione, non eliminate dall Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. ART. 19 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell art. 7 della citata normativa. L Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la - Pag. 13 di 16 -

gestione del contratto e l esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. ART. 20 SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell Aggiudicatario, in caso d uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all imposta sul valore aggiunto. ART. 21 RESPONSABILE DEL SERVIZIO. L Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio a mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto. Al Responsabile del Servizio l Amministrazione, in persona del proprio Responsabile del procedimento, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l esecuzione delle attività previste nell Offerta Tecnica. ART. 22 NUOVI PRODOTTI La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente - Pag. 14 di 16 -

l Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune. ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO In base a quanto disposto dall art. 118, comma 1, d.lgs. n 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al precedente comma, l Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. ART. 24 SUBAPPALTO Il subappalto, disciplinato dall art. 118 del d.lgs. n 163/2006, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l unica e sola responsabile nei confronti dell Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l esecuzione del subappalto, l Amministrazione accerti l esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all appaltatore di pretendere dall Amministrazione indennizzzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione ddel contratto. Art. 25 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI. La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di - Pag. 15 di 16 -

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13/08/2010 n 136, e successive modifiche e integrazioni. L appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Viterbo della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 26 FORO COMPETENTE. Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Viterbo. ART. 27 RINVIO. Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d appalti. Letto, approvato e sottoscritto. DITTA Il **************** Dott. Azienda USL di Viterbo Il Direttore Generale Dott. Ai sensi e per gli effetti di cui all art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. DITTA Il **************** Dott. Azienda USL di Viterbo Il Direttore Generale Dott. - Pag. 16 di 16 -