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N 18/2011 26 Aprile 2011(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di RICORSI TRIBUTARI. CUMULABILITA DEI TERMINI DECADENZIALI PER RICORRERE IN COMMISSIONE. CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 2682 DEL 4 FEBBRAIO 2011. In materia di ricorsi tributari, e precisamente in relazione al calcolo dei termini per ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici fiscali, recentemente gli Ermellini con la sentenza in informativa - hanno ribadito un importante principio ermeneutico sul cumulo dei termini decadenziali. Infatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto legittimo cumulare, ai sessanta giorni già previsti per la proposizione del ricorso introduttivo, il termine dei novanta giorni previsto per la sospensione dei termini per l accertamento con adesione, i quarantasei giorni previsti per la sospensione feriale dei termini, nonché la sospensione dei termini prevista dal comma 8 dell articolo 15, legge 289/2002, secondo cui dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 1

aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento. La Cassazione, con la sentenza N. 2682 del 4 Febbraio 2011, ha, infatti, accolto il ricorso di una società che a seguito di un avviso di accertamento notificatole in data 17/12/2002 aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale in data 16/09/2003, sostenendo che, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell atto e la proposizione del ricorso, operassero tutte le sospensioni dei termini applicabili al caso concreto: oltre agli ordinari 60 giorni, anche quelli della sospensione dei termini previsti per l accertamento con adesione, nonché i termini feriali ed infine quelli della sospensione di cui all art.15 della L.289/2002. LOTTA AL LAVORO SOMMERSO. PIANO STRAORDINARIO DELLE ISPEZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO. MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARI N. 3472 DEL 15 MARZO 2011 E N. 5113 DEL 7 APRILE 2011. Continua la lotta al lavoro sommerso da parte del Ministero del Lavoro. Infatti, per quest anno è stato programmato un piano straordinario di 80mila controlli sui luoghi di lavoro. In particolar modo l attenzione ispettiva sarà rivolta verso quelle aziende maggiormente a rischio di fenomeni di sommerso quali quelle appartenenti ai settori produttivi dell agricoltura, dell edilizia e dei pubblici esercizi. Il Ministero del lavoro, con le circolari a margine, ha diramato alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro le indicazioni che devono essere seguite dagli organi ispettivi al fine di contrastare il lavoro nero. Per la prima volta viene operata la differenza tra l ispezione ed il controllo: l'ispezione punta a far emergere le irregolarità, a individuare i responsabili e sanzionare i comportamenti illeciti (attività di polizia); il "controllo" presuppone un attività più generale finalizzata a monitorare il complesso dei fenomeni più significativi, nonché ad individuare le situazioni di patologia predisponendone le azioni di contrasto. 2

Occorre, tuttavia, rilevare che le linee guida per la programmazione dell attività ispettiva dettate dal Ministero del Lavoro hanno subito tra le due citate lettere circolari delle modifiche a livello operativo ed esecutivo. Infatti, con la lettera circolare n. 3472 del 15/03/2011, il Ministero ribadiva l opportunità di orientare l attività di vigilanza esclusivamente su specifici obiettivi meritevoli di particolare attenzione, individuando tra questi quelli relativi al lavoro nero, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, alle false prestazioni nel settore agricolo, agli appalti illeciti, agli stranieri irregolari, all'elusione contributiva, al lavoro minorile. Con l'ultima nota, lettera circolare n. 5113 del 07/04/2011, invece, il Ministero spiega che gli accessi ispettivi dovranno essere concentrati «esclusivamente» alla fattispecie del lavoro nero, senza allargare ulteriormente il campo di indagine ad altre problematiche ispettive, relative alla situazione complessiva dell'azienda controllata. Non solo!! Secondo il Ministero, la centralità delle azioni di contrasto al lavoro irregolare impone di considerare quale preminente ambito di intervento dell'attività ispettiva il fenomeno del cosiddetto «sommerso totale», una situazione che determina una mancanza di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati. Anche se questa situazione di irregolarità si manifesta nel mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e nella perdita da parte del lavoratore dei diritti relativi all'instaurazione di un regolare contratto di lavoro. Ancora, l attività ispettiva dovrà porre la massima attenzione verso l'attività lavorativa dei cittadini stranieri immigrati, anche tenendo in debito conto quelle realtà economiche gestite e organizzate mediante minoranze etniche, operanti al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale e che realizzano vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera impegnata. In conclusione, la strategia del Ministero punta a creare un meccanismo capace di contrastare il lavoro sommerso e coordinare il più possibile le verifiche, così da evitare visite inutili e controlli sovrapposti, che gravano sulle spalle degli imprenditori. 3

E GIUSTIFICATO IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA DERIVANTE DA UNA OMESSA INFORMATIVA ALLA DIREZIONE AZIENDALE DELLE PRESSIONI CRIMINALI SUBITE. CIO, QUINDI, LEDE IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA LE PARTI E GIUSTIFICA LA RISOLUZIONE IN TRONCO DEL RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 2119 C.C. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6023 DEL 15 MARZO 2011. La Corte di Cassazione, nel riformare la statuizione della Corte di Appello precedentemente adita, ha confermato il licenziamento per giusta causa intimato ad un liquidatore, dipendente di una compagnia di assicurazioni, che - a seguito delle pressioni subite da organizzazioni criminali - non aveva informato la direzione aziendale della situazione de qua ed aveva liquidato, in spregio delle più elementari regole, un elevato numero di sinistri senza effettuare i dovuti controlli in essere presso le società assicurative. Non è stata ritenuta una idonea giustificazione la circostanza che la condotta lavorativa poco ortodossa, seguita dal liquidatore, fosse sempre stata pacificamente tollerata dall azienda che era, evidentemente, a conoscenza delle difficoltà operative in un determinato territorio a forte tasso di criminalità (nel caso di specie quello della provincia di Caserta). Ecco i fatti. Il liquidatore di una compagnia di assicurazioni ricorre alla Corte di Appello per ottenere la riforma della sentenza di I grado che confermava il licenziamento intimatogli, per giusta causa, dall azienda datrice di lavoro per avere, lo stesso, autorizzato il risarcimento di svariati sinistri automobilistici (almeno 99) nel più assoluto disprezzo delle più elementari regole operative del settore (id: addirittura senza neanche procedere alla nomina di un perito per la determinazione del danno). La Corte di Appello annullava il licenziamento in quanto dall esame dei fatti emergeva che la direzione generale della compagnia assicurativa tollerava queste procedure irregolari essendo a conoscenza della realtà territoriale e delle pressioni della criminalità nel fiorente mercato assicurativo. La compagnia assicurativa ricorreva in Cassazione. Gli Ermellini, con la pronuncia in informativa N. 6023 del 15 Marzo 2011- hanno cassato la sentenza ritenendo il comportamento del liquidatore negligente sia perché aveva provveduto a risarcire i sinistri senza i dovuti accertamenti, sia in particolare perché non aveva informato la direzione 4

delle pressioni subite provocando così un irrimediabile lesione del rapporto fiduciario fra datore di lavoro e dipendente, rendendo, di fatto, non proseguibile il rapporto di lavoro stesso. Il tutto, quindi, in sintonia con l art. 2119 c.c. LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E SUBORDINATA AL RISPETTO DEL CANONE DELL ASSORBIMENTO CON L ECCEZIONE DEL T.F.R. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 5552 DEL 9 MARZO 2011. La sentenza in commento (ri)afferma l ormai sedimentato e pacifico principio dell assorbibiltà della retribuzione, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto e dei trattamenti che eccedono il minimo contrattuale (cd. superminimi ). La vicenda in esame trae origine da una differente qualificazione del rapporto di lavoro operata dalle parti in sede di costituzione (id: lavoro autonomo) rispetto a quella di cui alla realtà fattuale (id: lavoro subordinato). I Giudici nomofilattici hanno statuito che le somme percepite quale corrispettivo del rapporto di lavoro autonomo devono essere sussunte (alias: ricomprese) nella retribuzione ex art. 36 della Costituzione da individuare in quella stabilita in sede di contrattazione collettiva. La finalità è evidentemente quella di evitare il cumulo dei trattamenti (corrispettivo del lavoro autonomo + retribuzione del lavoro dipendente) che determinerebbe a parità di prestazione una ingiustificata diseguaglianza fra lavoratori. Tale principio non si applica, però, al trattamento di fine rapporto, atteso che lo stesso deve essere corrisposto al momento della cessazione del rapporto e, quindi, nasce in un momento differente rispetto alla erogazione periodica del corrispettivo. Cosa succede, però, se la somma corrisposta dal datore, a titolo di corrispettivo del lavoro autonomo, è superiore a quella spettante in applicazione del CCNL di categoria: ha il diritto di ripetere tale eccedenza? La Corte, risponde a tale interrogativo e proseguendo nella linea della propria costante giurisprudenza (Cassazione 4942/2000, 4499/87), afferma che le retribuzioni fissate 5

dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente. Ne consegue che, ove il datore di lavoro intenda richiedere la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli art. 1429 e 1431 c.c. L ADESIONE A FONDI INTERPROFESSIONALI NON PUO ESSERE CONSIDERATA ADESIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO NELLA SUA INTEREZZA MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N. 7 DEL 3 MARZO 2011. Siamo ormai abituati (ma mai rassegnati) ai tentativi di introduzione di nuove disposizioni non in base a provvedimenti aventi forza di legge (così come prevede l art. 23 della Costituzione) ma attraverso disposizioni meramente contrattuali in totale disprezzo della libertà sindacale sancita dalla nostra Carta costituzionale (art. 39). Un interessante interpello ci giunge ora dal Ministero del Lavoro, interessante soprattutto perché lo possiamo rapportare ad altre pronunce di senso contrario emesse in materia di Enti Bilaterali. In particolare, con l interpello in oggetto, il Ministero evidenzia che l adesione spontanea di un Azienda, non aderente a nessun C.C.N.L., ad un fondo interprofessionale ex art. 118 L. 388/2000 (ad esempio Fonarcom, Fondimpresa, ecc) non comporti in nessun modo un adesione totale al contratto collettivo stesso. Il Ministero, inoltre, ribadisce con l interpello in esame che ai sensi del D.L. 71/1993 e dell art. 10 della Legge 30/2003, così come chiarito dalle circolari M.L. nr. 4/2004 e INPS 6

nr. 74/2005, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato esclusivamente al rispetto della parte economico-normativa dei C.C.N.L. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO. 7