TEMA SCHEMA DPR TERRE E ROCCE PROPOSTE DI MODIFICA Art. 2. (Definizioni)

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TEMA SCHEMA DPR TERRE E ROCCE PROPOSTE DI MODIFICA Art. 2 Art. 2 AMIANTO (Definizioni) b) terre e rocce da scavo : il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella l dell Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità; Allegato 4 Procedure di caratterizzazione (Definizioni) b) terre e rocce da scavo : il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere ( sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella l dell Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità; Allegato 4 Procedure di caratterizzazione 1

chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali I parametri da considerare sono i seguenti: Arsenico Cadmio Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio Idrocarburi C>12 Cromo totale Cromo VI Amianto (**) BTEX (*) IPA(*) (*) Da eseguire nel caso in cui l area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (**) Tale limite corrisponde all amianto totale presente. Valore pari al limite di rilevabilità raggiungibile con l applicazione delle migliori metodiche disponibili. Le analisi sono condotte sulla frazione passante i 2 cm; per la frazione superiore ai 2 cm, ove si individuino visivamente frammenti di RCA (Rifiuti Contenti Amianto) essi sono chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali I parametri da considerare sono i seguenti: Arsenico Cadmio Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio Idrocarburi C>12 Cromo totale Cromo VI Amianto (**) BTEX (*) IPA(*) (*) Da eseguire nel caso in cui l area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (**) Tale limite corrisponde all amianto totale presente. Valore pari al limite di rilevabilità raggiungibile con l applicazione delle migliori metodiche disponibili. Le analisi sono condotte sulla frazione passante i 2 cm; per la frazione superiore ai 2 cm, ove si individuino visivamente frammenti di RCA (Rifiuti Contenti Amianto) essi sono 2

STABILIZZAZIONE A CALCE O A CEMENTO eliminati come rifiuti pericolosi. Tabella 4.1 Allegato 3 Normale pratica industriale Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. Si richiamano a titolo esemplificativo le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al eliminati come rifiuti pericolosi Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del2006 Tabella 4.1 PROPOSTA N. 1 Allegato 3 Normale pratica industriale Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. Si richiamano a titolo esemplificativo le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: - la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al 3

fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni. fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; In caso di esito positivo della CSC (Concentrazione Soglia Contaminazione) e dei valori di fondo sui materiali da scavo è consentito il trattamento a calce o a cemento per conferire alle terre e rocce da scavo le caratteristiche geotecniche idonee all utilizzo, anche in termini di umidità. Nel piano di utilizzo, che deve evidenziare i benefici in termini di prestazioni geotecniche delle terre trattate, è riportata la procedura operativa per l'esecuzione trattamento secondo le norme tecniche applicabili. Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni. PROPOSTA N. 2 Allegato 4 Stessa formulazione dell allegato 3 (da inserire dopo le parole Il parere dell Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo ) 4

TRANSITORIO Articolo 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali) 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dai presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. PROPOSTA N. 1 Articolo 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali) Identico PROPOSTA N. 2 Articolo 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali) 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali non è ancora in corso stata approvata una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o normative precedenti, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21 adeguato alle disposizioni e alle procedure definite dai presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo o la suddetta dichiarazione conforme alle disposizioni del presente 5

regolamento e per i progetti con i piani delle terre approvati secondo la preesistente normativa, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente anche per quanto concerne le eventuali modifiche che potranno essere apportate ai piani stessi. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6