CITTA DI PARABITA PROVINCIA DI LECCE C.A.P. 73052 DETERMINAZIONE ORIGINALE SETTORE: Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport REG. GEN.LE N 653 DEL 7/10/2011 REG. SETTORE N.9.DEL 6/10/2011 OGGETTO: Competenze Avv. Pietro Antonaci per difesa del Comune in diverse Controversie per risarcimento danni. Liquidazione SOMME dovute ad EREDI. SETTORE FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa prevista sul presente atto. Data..6/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. Mirko Vitali Assunto impegno di spesa N... Effettuata prenotazione impegno N... Emesso mandato N... in data... Data...6/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. Mirko Vitali RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Online del Comune dal 7.Ottobre 2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Parabita,lì. 7.Ottobre 2011 IL MESSO F.to R. Dimo 1
IL RESPONSABILE del SETTORE Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport adotta la seguente determinazione. PREMESSO: 1) - che con Deliberazione n. 103 del 30.03.2004 la Giunta Comunale conferiva incarico h all'avv. Pietro Antonaci, con studio legale in Parabita (LE), il quale si impegnava a percepire gli onorari dovutigli nella misura minima prevista dalla tariffa professionale, di difendere il Comune nel procedimento promosso con Ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Lecce Sezione Distaccata di Gallipoli, datato 10.03.2004, notificato a questo Ente il 24.03.2004 ed acquisito il 26.03.2004 al Protocollo n. 4377, con il quale l Avv. Cristian Primiceri, per conto dei propri assistiti Sigg.ri Marsano Mario, Pasanisi Luigi Antonio, Bottazzo Gaetano e Pasanisi Maria Carmela, chiedeva al Giudice Unico, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 700 e 669 sexies, 2 co c.p.c., tra l altro, di ordinare al Comune di Parabita e/o all Ente Acquedotto Pugliese (A.Q.P.), ognuno secondo le proprie responsabilità, di provvedere immediatamente alle occorrende opere di sistemazione e manutenzione del canale di scolo delle acque piovane lesive del diritto di proprietà dei ricorrenti, e in subordine, qualora avesse ritenuto opportuno provvedere ex art. 669 sexies, 1 co. c.p.c., di condannare chi di ragione alle necessitande opere di manutenzione straordinaria, il tutto con vittoria di spese e competenze; - che, in conseguenza del prosieguo del procedimento e di successive iniziative di controparte, la Giunta Comunale con successivi Atti n. 9 del 07.01.2005, n. 95 del 01.04.2005 e n. 18 del 20.01.2006 estendeva il mandato già conferito o conferiva nuovo incarico all Avv. Pietro Antonaci; - che per gli incarichi sopra detti, con Determinazioni n. 164 - Reg. n. 364 del 18.05.2005 (a fronte di un maggior impegno assunto con Determinazione n. 97 - Reg. n. 483 del 18.06.2004), n. 224 - Reg. n. 614 del 06.09.2006 (a fronte di impegno assunto con Determinazione n. 137 - Reg. n. 301 del 28.04.2005), n. 225 - Reg. n. 615 del 06.09.2006 (a saldo impegno assunto con Provvedimento n. 97 - Reg. n. 483 del 18.06.2004), n. 40 - Reg. n. 89 del 24.01.2007 (a saldo di impegno assunto con Provvedimento n. 136 - Reg. n. 300 del 28.04.2005), e n. 41 - Reg. n. 90 del 24.01.2007 (a fronte di impegno assunto con Determinazione n. 235 - Reg. n. 626 del 13.09.2006), si provvedeva a liquidare, in favore dell Avv. Antonaci, Acconti per complessivi 3.560,00 lordi; - che a seguito di comunicazione da parte degli eredi dell Avv. Antonaci dell avvenuto decesso di quest ultimo, con delibera G.C. n. 7 del 09.01.2009 veniva determinato di conferire incarico per la difesa delle ragioni del Comune nel procedimento di cui innanzi, all Avv. Alba Giuranno con studio legale in Gallipoli; - che Eredi Antonaci hanno ripetutamente chiesto la corresponsione di quanto dovuto dal Comune all Avv. Pietro Antonaci per l attività svolta per conto dell Ente; 2) - che, inoltre, con Deliberazione n. 223 dello 06.07.2004 la Giunta Comunale conferiva sempre all'avv. Pietro Antonaci l incarico, confermato poi con delibera n. 155 del 07.06.2005, di difendere il Comune nel procedimento promosso dal Sig. Quintana Gianfranco, da Matino, per il tramite dell Avv. Anna Laura Coluccia, con Studio Legale in Casarano, al fine di ottenere il risarcimento 2
dei danni riportati a seguito del sinistro occorsogli in data 15.08.2003, nonché il pagamento delle spese e competenze legali; - che per detto incarico, con Determinazione n. 163 reg. n. 353 del 18.05.2005 veniva liquidato, in favore dell Avv. Antonaci, un Acconto pari ad 500,00 somma impegnata con provvedimento n. 148 Reg. n. 580 del 26.07.2004; - che, avendo gli eredi dell Avv. Antonaci comunicato il decesso del medesimo in data 05.09.2008, con Atto n. 54 del 27.03.2009 la Giunta Comunale conferiva incarico per la difesa delle ragioni del Comune all avv. Alba Giuranno, incarico per il quale, con Determinazione n. 66 Reg. n. 234/2009 del 30.04.2009 si provvedeva ad impegnare la somma di 625,00 sull Intervento 1.01.02.03 (ex Cap. 103/00) Spese per liti ; - che il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, con Sentenza n. 257/09 del 26.11.2009, respingeva la domanda del Sig. Quintana condannandolo alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune e dalla ASL LE/2 di Maglie, quantificati, per ciascuna parte, in complessivi 1.850,00 oltre accessori di legge; - che, essendo controparte risultata inadempiente ed avendo l Avv. Giuranno notificato precetto nei confronti del Sig. Quintana, con Atto G.C. n. 13 del 10.02.2010 si accettava la rateizzazione delle somme dovute al Comune per spese legali a seguito di precetto, pari a complessivi 2.400,00, in n. 3 rate da 800,00 ciascuna, come concordato tra l Avv. Giuranno ed il legale di controparte e si autorizzava il medesimo Avv. Giuranno a riscuotere direttamente la somma; - che gli eredi dell Avv. Antonaci anche con riferimento a questa Controversia più volte chiedevano la liquidazione delle competenze relative all attività svolta dall Avv. Pietro Antonaci, rivendicando complessivamente la somma di 2.651,88, al lordo della ritenuta d acconto di 426,17 ed al netto dell acconto già corrisposto dal Comune di 500,00, come risulta da specifiche trasmesse da Studio legale Eredi Antonaci con nota datata 08.07.2009, acquisita al n. 11387 di Protocollo il 14.07.2009; PRESO ATTO: - che controparte, Sig. Quintana, ha corrisposto 800,00 all Avv. Alba Giuranno ed 1.600,00 a Eredi Avv. Antonaci, come risulta dalla Nota datata 22.04.2010, trasmessa congiuntamente dalle predette ed acquisita al Protocollo n. 8764 del 30.04.2010 e come si evince dalla specifica allegata alla Nota del 04.07.2011, acquisita al n. 12541 di Protocollo del Comune in data 07.07.2011, con la quale Eredi Antonaci, in riferimento alla Controversia in argomento, rettificando la propria precedente Nota, precisavano che la somma dovuta dal Comune per l attività svolta dall Avv. Antonaci sarebbe pari complessivamente ad 1.372,54 ( di cui 320,66 per interessi e rivalutazione monetaria); - che con Nota del 06.07.2011, pervenuta il 07.07.2011 al n. 12542 di Protocollo del Comune, sempre Eredi Antonaci, in riferimento alla Controversia Sigg. Marsano, Bottazzo e Pasanisi, dopo aver anche in questo caso, sottolineato il mancato riscontro alle proprie richieste di corresponsione degli onorari dovuti all Avv. Antonaci, a rettifica delle proprie precedenti specifiche, comunicavano che la somma complessiva dovuta per i diversi procedimenti connessi a tale controversia sarebbe pari ad 11.267,56 al lordo della ritenuta d acconto, di cui 2.473,66 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria; - che con le predette Note le interessate facevano presente che, al fine di evitare l insorgere di una controversia, avrebbero rinunciato alle somme relative ad 3
interessi e rivalutazione monetaria e che, qualora la proposta non fosse stata accettata, avrebbero adito la competente Autorità Giudiziaria; - che, da ultimo, con Nota del 20.07.2011, acquisita in data 22.07.2011 al n. 13520 di Protocollo del Comune, le predette hanno proposto, da ultimo, la corresponsione, da parte del Comune, a tacitazione di ogni loro pretesa, della somma complessiva di 6.000,00 al lordo della ritenuta d acconto al 20% a saldo e stralcio di tutto quanto dalle medesime rivendicato; CALCOLATO che, sulla base delle verifiche e dei conteggi effettuati dagli uffici, la somma complessivamente rivendicata da Eredi Antonaci, per entrambe le controversie sopra dette, sarebbe pari, detratti gli acconti corrisposti, ad 9.137,34 ( 1.647,05 + 7.490,29), di cui 2.794,32 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, e, quindi, detratti anche gli interessi e la rivalutazione monetari, pari ad 6.343,02 al lordo della ritenuta d acconto, come di seguito riepilogato: Controversia Quintana Gianfranco Importi calcolati, comprensivi di IVA, CAP e spese : (922,57 + 2.229,31) = 3.151,88 Acconto corrisposto dal Comune di Parabita : 500,00 Somma corrisposta da Controparte : 1.600,00 = Saldo Dovuto : 1.051,88 + Interessi e Rivalutazione Monetaria : 320,66 = Somma Rivendicata : 1.372,54 + Ritenuta d Acconto al 20 % : 274,51 = Totale Controversia Quintana : 1.647,05 Controversia Marsano, Bottazzo, Pasanisi Importi calcolati, comprensivi di IVA, CAP e spese : (2.258,44 + 1.509,75 + 3.560,06) = 7.328,25 Acconti corrisposti dal Comune: (1.500,00 + 612,00 + 336,00 + 612,00 + 500,00) = 3.560,00 Saldo Dovuto : 3.768,25 + Interessi e Rivalutazione Monetaria : 2.473,66 = Somma Rivendicata : 6.241,91 + Ritenuta d Acconto al 20 % : 1.248,38 = Totale Controversia Marsano, ecc. : 7.490,29 CONSIDERATO che con Deliberazione n. 228 del 28.07.2011 la Giunta Comunale: - ha preso atto della proposta di soluzione bonaria e transattiva, contenuta nella Nota del 20.07.2011, acquisita in data 22.07.2011 al n. 13520 di Protocollo del Comune, il cui contenuto è riassunto in premessa, in ordine alle somme dovute alle EREDI Antonaci per l attività espletata dall Avv. Pietro Antonaci a seguito degli incarichi conferitigli per la difesa del Comune nei procedimenti in narrativa precisati; - ha ritenuto accettabile la suddetta proposta, in base alla quale il Comune corrisponderebbe alle predette Eredi Antonaci, a SALDO, stralcio e transazione di ogni pretesa in relazione ai crediti derivanti dall attività svolta dall Avv. Pietro Antonaci nei sopra detti procedimenti, di 5.000,00 oltre ritenuta d acconto al 20 % pari ad 1.000,00 e quindi di complessivi 6.000,00 con la rinuncia, da parte delle 4
medesime, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria fino ad oggi maturati, nonché ad ogni ulteriore rivendicazione; - ha demandato al Consiglio Comunale il riconoscimento, ai sensi dell art. 194, art. 1, comma e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, della somma sopra indicata quale debito fuori bilancio e della legittimità della relativa spesa, nonché l approvazione dell eventuale atto di transazione; TENUTO CONTO: - che con Determinazione n. 274 del 05.08.2011 Reg. n. 600 del 14.09.2011 si è provveduto a liquidare, in favore dell Avv. Alba Giuranno, succeduta quale difensore del Comune di Parabita all Avv. Pietro Antonaci nella controversia in argomento, la somma di 200,00 oltre ritenuta d acconto al 20%, quindi di complessivi 240,00, a SALDO di quanto dovutole per l attività prestata a difesa dell Ente, al netto della somma di 800,00 già percepita da controparte, imputando la spesa la spesa al Capitolo 103/00 Spese per liti RR.PP. 2009 ed attingendo alla somma 625,00 a suo tempo impegnata con Determinazione n. 66 - Reg. n. 234/2009 del 30.04.2009; - che di detto impegno residuano, quindi, 385,00; RICHIAMATA la Deliberazione n. 69 del 29.09.2011, con la quale il Consiglio Comunale, preso atto della Deliberazione G.C. n. 228 del 28.07.2011 e della proposta di bonario accordo avanzata da EREDI Antonaci con Nota del 20.07.2011, acquisita in data 22.07.2011 al n. 13520 di Protocollo del Comune,: - ha dichiarato accettabile la suddetta proposta, in base alla quale il Comune si impegna a corrispondere alle predette la somma di 5.000,00 oltre ritenuta d acconto al 20 % pari ad 1.000,00 e quindi di complessivi 6.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni loro rivendicazione; - ha disposto che sia data attuazione ad un accordo in tal senso; - ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, quale debito fuori bilancio la complessiva somma di 6.000,00 in virtù di quanto esposto in premessa; - ha dato ATTO che al finanziamento della spesa si farà fronte per 385,00 con le risorse impegnate con Determinazione n. 66 - Reg. n. 234/2009 del 30.04.2009 e residuate a seguito della liquidazione Saldo competenze all Avv. Alba Giuranno, giusta Determinazione n. 274 del 05.08.2011 Reg. n. 600 del 14.09.2011 e per la restante somma di 5.615,00 con i fondi di cui al Capitolo 1350 del bilancio corrente, il cui stanziamento consente il riconoscimento e la relativa liquidazione nel rispetto di quanto previsto dall art. 163, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000; - ha demandato ai competenti Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti e successivi, compresa l assunzione del relativo impegno di spesa e l eventuale liquidazione di quanto dovuto all interessato, ai sensi della normativa in vigore ed in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; PRESO ATTO che con Deliberazione n. 38 del 20.06.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2011; 5
VERIFICATO che sul Capitolo 103/00 Spese per liti è disponibile, a titolo di residui 2009, la somma di 385,00 e che il Capitolo 1350 Passività Pregresse presenta sufficiente disponibilità per 5.615,00, per cui è possibile procedere, a tacitazione di ogni pretesa, alla liquidazione ed al pagamento della somma pattuita di 6.000,00 in favore di EREDI Antonaci; RITENUTO di dover provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla liquidazione di quanto dovuto alle interessate, in esecuzione delle sopra richiamate Deliberazione della Giunta Comunale n. 205/2011 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2011; DETERMINA DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 28.07.2011 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.09.2011,, il cui contenuto è riportato in narrativa; DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, la somma di 5.615,00 sul Capitolo 1350 Passività Pregresse del bilancio corrente; DI LIQUIDARE, in favore di EREDI dell Avv. Pietro Antonaci, la somma onnicomprensiva di 5.000,00 oltre ritenuta d acconto di 1.000,00 quindi di complessivi 6.000,00 a SALDO, stralcio e transazione di ogni pretesa in relazione ai crediti derivanti dall attività svolta dall Avv. Pietro Antonaci quale legale del Comune nei procedimenti in narrativa precisati; DI IMPUTARE la spesa per 385,00 al Capitolo 103/00 Spese per liti RR.PP. 2009 e per 5.615,00 sul Capitolo 1350 Passività Pregresse del Bilancio del corrente esercizio finanziario (Anno 2011); DI DISPORRE che gli uffici finanziari diano corso al pagamento mediante bonifico su c/c bancario intestato a Studio Legale Eredi Antonaci presso la Banca Popolare Pugliese Agenzia di Parabita, Codice IBAN : IT 41 K 05262 79870 CC0611169258, come richiesto dalle interessate con Nota del 20.07.2011 (Ns. Protocollo n. 13520 del 22.07.2011). IL RESPONSABILE del SETTORE Contenzioso (T. Pino) 6