REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO - C. ARRIGO di ALESSANDRIA CONVENZIONE PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NELL AREA BIMBI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANTO- NIO E BIAGIO DURATA 12 MESI Nell anno, addì del mese di, in Alessandria nella sala riunioni della S.C. ACQUISTI LOGISTICA dell Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, sita in Via Santa Caterina da Siena n. 30 ad Alessandria, viene sottoscritto dalle parti: - Dott.ssa Cristina CABIATI, domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo in via Venezia,16 ad Alessandria, C.F. e P.I. 01640560064, che interviene al presente atto, in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2009, E La Cooperativa con sede in P.I., iscritta all Albo Provinciale/Regionale cooperative di, di seguito denominata Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante p.t., nato/a a il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della cooperativa stessa. * * * * PREMESSO CHE: L Azienda Ospedaliera con l affidamento dei servizi oggetto della presente 1
convenzione si propone di realizzare un area di accoglienza dei minori di età compresa tra 5 e 11 anni - ai quali non è consentito l accesso all interno del Presidio - per agevolare le persone che devono recarsi nella struttura per visitare degenti o usufruire di prestazioni sanitarie di poter lasciare, per brevi periodi, i minori in custodia a personale qualificato in uno spazio di gioco ed incontro. Tutto ciò premesso, tra le parti indicate in epigrafe SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 - (Oggetto della convenzione) - l Azienda Ospedaliera affida alla Cooperativa la gestione del servizio di accoglienza bimbi presso il P.O. SS. Antonio e Biagio, mediante gestione di un area attrezzata per i minori di anni 11 in base alle modalità di svolgimento del servizio e dell organizzazione del lavoro riportati nel progetto tecnico depositato agli atti della S.C. ACQUISTI LOGISTICA. Art. 2 - (Personale) la Cooperativa si impegna ad effettuare le attività richieste mediante operatori che presteranno la loro opera nella seguente fascia oraria: dalle ore 10,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì, in fase sperimentale di avvio del servizio. L orario potrà essere variato sia per quanto riguarda la fascia oraria che per il numero di ore/giorno qualora emergano necessità di custodia e vigilanza o per esigenze organizzative dell Azienda Ospedaliera. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del personale, la Cooperativa si impegna a provvedervi con la massima tempestività, individuando soggetti nelle medesime condizioni ed in possesso dei medesimi requisiti professionali e di esperienza dei lavoratori sostituiti. Sarà compito del coordinatore provvedere alla formazione del personale sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), in ba- 2
se a quanto stabilito nell Informativa sull attività dell A.O. e sui fattori di rischio ad essa correlati (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008) predisposta dall Azienda Ospedaliera, nonché sui rischi specifici connessi all attività oggetto della presente convenzione. Tutto il personale dovrà indossare idonea divisa e cartellino di riconoscimento ben visibile. Art. 3 - (Durata della convenzione) - La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal e scadenza al, con possibilità di e- ventuale proroga semestrale a discrezione dell Azienda Ospedaliera, alle medesime condizioni. E facoltà dell Azienda Ospedaliera, nel caso dovessero verificarsi modifiche organizzative al suo interno, sciogliere volontariamente, in tutto o in parte, il vincolo contrattuale con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. senza che la Cooperativa possa avanzare richieste di eventuali danni. Art. 4 - (Contenuto dei servizi) - Per la gestione dei servizi di cui all art.1, è da intendersi a carico della Cooperativa l organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, necessari e sufficienti a garantire il contenuto effettivo del servizio. Art. 5 - (Modalità di esecuzione dei servizi) - Sarà compito del coordinatore porre in essere ogni e possibile attività per garantire una efficace ed efficiente gestione dei servizi appaltati. Il personale della Cooperativa dovrà rispettare e far rispettare a coloro che usufruiscono del servizio il regolamento aziendale che disciplina l attività oggetto della presente convenzione anche per quanto concerne la garanzia delle norme igieniche e di sicurezza. Art. 6 - (Controlli da parte dell A.O.) - Il controllo sull esecuzione del servizio 3
sarà effettuato a cura della S.C. Relazioni Esterne dell Azienda Ospedaliera e, qualora a seguito di verifica emergano inadempimenti, violazioni o omissioni, la Cooperativa si renderà immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio, senza nulla pretendere. Art. 7 - (Responsabili tecnici e coordinatori delle attività) - Il coordinatore e interlocutore della Cooperativa nei confronti dell Azienda Ospedaliera per ciò che concerne il funzionamento del servizio e gli aspetti amministrativi ad esso collegati, è mentre il responsabile della sicurezza è Art. 8 - (Determinazione del corrispettivo) - L Azienda Ospedaliera riconoscerà a titolo di corrispettivo derivante dai servizi forniti dalla Cooperativa, il seguente canone mensile: (Iva esclusa), come da offerta del depositata agli atti. Art. 9 - (Liquidazione e pagamenti dei corrispettivi) L ordinativo per le prestazioni rese verrà emesso a consuntivo, al termine di ogni mese, per tutta la durata della presente convenzione mentre la liquidazione delle fatture avverrà, da parte della Fondazione Uspidalet, entro il trimestre successivo al ricevimento della fattura. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate mentre in caso contrario tale termine si intende sospeso sino alla completa ed accertata regolarizzazione. Art. 10 - (Oneri contrattuali) - Sono a carico della Cooperativa tutti gli oneri e le spese relative all espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, ivi compresa l organizzazione dei mezzi e delle attrezzature necessarie all espletamento delle attività richieste. 4
Art. 11 - (Garanzie contrattuali e personali) La Cooperativa dovrà garantire la buona qualità, la diligenza del buon padre di famiglia e la perfezione nell espletamento dei servizi. La Cooperativa è tenuta all esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l esecuzione dei servizi, con obbligo di uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dalla L. 20.05.70 n. 300 e s.m.i., dall art. 2087 del C.C., dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa vigente in materia, qualora applicabile all esecuzione contrattuale della presente convenzione. La Cooperativa e tenuta, altresì, al puntuale pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, ed all impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore. L Azienda Ospedaliera ha facoltà, in qualsiasi momento, di verifica circa la regolare e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo. La Cooperativa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a. 2.000.000,00 contro i rischi per danni ai minori, ai terzi e nei confronti dell Azienda Ospedaliera, su persone e/o cose, inclusi i rischi per furto o smarrimento dei materiali affidatigli per lo svolgimento delle attività di cui all art. 1 della presente convenzione. Art. 12 - (Divieto di subappalto) La Cooperativa non può affidare in subappalto l esecuzione del servizio a Soggetti diversi. Art. 13 - (Operatori) - I nominativi delle persone impiegate per l esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno trasmessi all Azienda Ospedaliera, a spesa e cura della Cooperativa, entro e non oltre trenta giorni 5
dalla firma della presente convenzione, completi delle certificazioni di idoneità alla mansione e delle attestazioni relative alla avvenuta formazione. A cadenza mensile, la Cooperativa trasmette alla S.C. Acquisti Logistica l elenco del personale impiegato per l esecuzione dei servizi (anche nel caso in cui non ci siano variazioni). Ai sensi dell art. 11 dell allegato alla D.G.R. 22 maggio 2006 n. 79-2953 è fatto divieto di sostituire personale subordinato (dipendenti e/o soci) con persone impegnate nel volontariato. Potranno essere previsti impiegati di supporto per i quali varranno le stesse disposizioni di cui ai precedenti articoli. Art. 14 - (Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale) - Nei confronti della generalità del personale impiegato, la Cooperativa si impegna a: - applicare il contratto collettivo nazionale per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo (CCNL cooperative sociali); - assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza ed igiene del lavoro; - assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio. Art. 15 - (Contestazioni, inadempienze e penalità) - In caso di contestazioni scritte pervenute alla S.C. Relazioni Esterne relative ad inadempimento contrattuale, a danneggiamento o furto o smarrimento dei materiali affidati da questa Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all art. 1 del presente atto, al mancato rispetto delle norme di cui alla presente convenzione, ed alla non cor- 6
retta esecuzione dei servizi, verrà data pronta comunicazione al che, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dei rilievi eccepiti, potrà contro dedurre per iscritto. In caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, l Azienda sarà autorizzata ad applicare una penale pari a un quinto del corrispettivo mensile riconosciuto alla Cooperativa nel caso di inadempimento contrattuale relativo allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, mentre, nel caso di danneggiamento o furto o smarrimento dei materiali affidati da questa Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all art. 1 del presente atto, dovrà essere corrisposto un importo pari al valore del bene, fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori spese derivanti da tale inadempimento. Delle penalità sarà data notifica al coordinatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L applicazione della penale farà carico alla prima fattura messa in pagamento, dopo la conclusione della procedura di contestazione. L inadempienza grave o l interruzione ingiustificata dei servizi costituiscono giustificato motivo per la rescissione della convenzione da parte dell Azienda, fatte salve le azioni legali di risarcimento danni. Art. 18 - (Risoluzione per inadempimento) Qualora una delle parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione, l altra parte potrà sospenderne l esecuzione o chiederne, nei casi più gravi, la risoluzione immediata. La parte che intenda risolvere il contratto dovrà comunicarlo all altra tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la stessa s intenderà risolta qualora, decorsi quindici giorni dal suo ricevimento, la parte inadempiente non 7
abbia provveduto ad eseguire la sua prestazione. Art. 16 - (Cessione del credito) - La cessione del credito (art. 1260 del C.C.) è ammessa se fatta in forma di atto pubblico e notificata all Azienda in tempo utile. Art. 17 - (Rinvio ad altre norme e foro competente) - La presente convenzione è soggetta e deve essere interpretata ai sensi della legge italiana con specifico riferimento alle seguenti norme: - D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i., - disposizioni del C.C. riferite alla tipologia di contratti in oggetto, - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, Per ogni controversia in ordine alla presente convenzione il foro competente è quello di Alessandria. Art. 18 - (Comunicazioni scritte) - Salvo diversa pattuizione, tutte le comunicazioni tra le parti previste dal presente contratto dovranno essere fatte per iscritto ed inviate ai seguenti indirizzi: - per l Azienda Ospedaliera: V. Venezia n. 16, Alessandria tel. 0131.2061962 fax 0131.206948 ; - per la Cooperativa : tel - fax. Le parti si impegnano a comunicare prontamente ogni eventuale cambiamento nei recapiti sopra indicati fermo restando che, in difetto, le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all indirizzo suindicato. Art. 19 - (Spese ed imposte) - La presente convenzione, che costituisce contratto a tutti gli effetti giuridici, viene redatta in duplice originale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula si intendono a carico del Consorzio. La convenzione verrà registrata solamente in caso d uso. 8
Art. 20 (trattamento dei dati personali) - Le informazioni ed i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell Azienda Ospedaliera in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs.196/2003. Letto, confermato e sottoscritto. La Cooperativa Il Presidente L Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo 9