BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 10 APRILE 2007

Documenti analoghi
Regione Campania GIUNTA REGIONALE PROCESSO VERBALE

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Consiglio Regionale della Puglia 1

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 36 del 11 Giugno 2015 DECRETO n. 46 del Oggetto: Cure domiciliari malati terminali. L.R. n. 5/2013 art. 1 c. 59 modalità attuative

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

Deliberazione Giunta Regionale n. 546 del 17/11/2014

C I R C O L A R E N. 6

SCHEDA ISTRUTTORIA inerente alla proposta di legge n. 194: Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 5 maggio 2009, n. 743

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA PROVINCIA DI VERONA

Articolo 1. Articolo 2

COMUNE DI AQUILONIA terra d Irpinia

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009

Comune di Portocannone

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale. Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione. Servizio Ricerca e Competitività

DELIBERAZIONE N. 14/28 DEL

Regione Lombardia. Monza e Brianza. Seduta del 21 LUG 2015

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO

ACCORDO DI PROGRAMMA PRESENTAZIONE DELLA CALL PROMOSSA DA INVITALIA

DELIBERAZIONE N. 38/21 DEL

CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

27/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

DELIBERAZIONE N X / 210 Seduta del 31/05/2013

ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014. Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) ANNO 2016

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 22 DEL 15 MAGGIO 2006

ALLEGATO 3 (ENTRATE) D.P.C.M. 22/09/2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 30 GIUGNO 2008

VISTO il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione;

CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 59 DEL 23/07/2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

Bur 152 del 30/10/2014

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 68 DEL 27 DICEMBRE 2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 433

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006 ;

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

COMUNE DI PONTEBBA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

MASTER DI I E II LIVELLO IN MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE

CONTO ECONOMICO. Esercizio 2013

BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222

COMUNITA MONTANA DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena

Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo. Nell adunanza del 18 marzo 2008 composta dai magistrati:

PROTOCOLLO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 2015

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 33 del O G G E T T O

Comune di Lecco Piazza Diaz, Lecco (LC) - Tel. 0341/ Fax C.F

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

COMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

LE NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 145, DEL 23

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino)

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. (L. 190/2014 art. 1 commi )

Delibera della Giunta Regionale n. 398 del 31/07/2012

Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Deliberazione di Giunta Comunale numero 216 del

Comune di Settimo Milanese Provincia di Milano

Articolo 1 Finalità. Articolo 2 Interventi regionali

Deliberazione della Giunta Regionale POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

DELIBERAZIONE N X / 1891 Seduta del 30/05/2014

Allegato N. 1 delibera n. 7 del 9/12/2003

CITTA DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza Sede: Piazza Libertà n. 12 Arzignano (VI) C.A.P COD. FISC.: VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

Bozza verbale di verifica del collegio dei revisori del 1 trimestre 2011

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 11 ) Delibera N.860 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

Relazione del Tesoriere

Il sottoscritto... codice fiscale. amministratore di condominio.. Comune di. cod. fisc. (condominio) In qualità di:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

COMUNE DI MELILLI. Provincia di Siracusa DETERMINA DIRIGENZIALE N 823 DEL REGISTRO GENERALE * * * * *

CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 16 / 2016

Piano Esecutivo di Gestione. Prospetto delle previsioni di entrata. di Giunta Comunale n...del

COMUNE DI MORANO SUL PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Transcript:

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 422 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo sanitario: integrazioni e modifiche della DGRC n. DdL 313 del 2 marzo 2007. VISTO l art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrato dall art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, al fine del rispetto dell'equilibrio economicofinanziario, prevede che la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari; che, qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; che, qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente e che i predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti; VISTO l art. 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che, in caso di mancato adempimento da parte delle Regioni degli obblighi di cui al richiamato comma 173 del medesimo articolo, è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate; VISTO l art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che la regione interessata, nelle ipotesi indicate dai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173; VISTO l art. 4 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che, al comma 1, lettera a), estende il disposto del comma 180 del richiamato art. 1 della legge 311/2004 agli anni 2004 e precedenti; CONSIDERATO - che la Giunta Regionale con deliberazione n. 294 del 28 febbraio 2007 ha stabilito: al punto 1, di impegnarsi a recepire nell ambito delle procedure e nel rispetto dei tempi della programmazione finanziaria regionale le richieste avanzate dai Ministeri dell economia e della salute per la sottoscrizione dell accordo di cui all art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; al punto 3, di impegnarsi a concorrere alla copertura del disavanzo sanitario per l esercizio 2006 adottando con separata deliberazione un disegno di legge regionale per destinare a tal fine l entrata di 170 milioni recata per l esercizio 2006 dall art. 6, comma 6, della 24 dicembre 2003 n. 28, così come modificata dall articolo 34, comma 3, della LR 19 gennaio 2007, n. 1, da approvarsi da parte del Consiglio regionale nel più breve tempo possibile; al punto 4, di impegnarsi a prevedere nel bilancio regionale la finalizzazione di una apposita entrata del titolo I, a decorrere dall esercizio 2008 e fino a trenta anni, per estinguere eventuali debiti al 31 dicembre 2005 che dovessero residuare dopo le operazioni di ripiano di cui alla legge re-

gionale 28/2003. Fermo restando che le sopravvenienze attive che potranno derivare dalla conclusione dell operazione di cartolarizzazione prevista dalla legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, come modificata dall art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 e dall art. 34 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1, concorreranno alla copertura di tale spesa; - che, per quanto riguarda la norma prefigurata dal suddetto punto 3 della citata DGC n. 294/07, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione DdL 313 del 2/3/07, con la quale ha proposto al consiglio Regionale l approvazione della seguente legge: Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo sanitario dell esercizio 2006 RILEVATO - che, nel corso di successivi incontri tecnici tra l Assessorato alla Sanità ed i Ministeri dell Economia e della Salute, è emersa l esigenza, rappresentata dai ministeri medesimi, che la Regione Campania assuma con legge regionale, nel più breve tempo possibile, l impegno alla copertura pluriennale aggiuntiva di cui al sopra citato punto 4 della DGRC n. 294/07; - che tale copertura pluriennale è stata quantificata provvisoriamente dal Ministero dell Economia in 38 milioni all anno dal 2008 al 2037; fermo restando che a detta copertura potrà essere dedicato il minor fabbisogno finanziario che dovesse emergere in sede di definizione delle procedure di accertamento ed estinzione del debito sanitario al 31 dicembre 2005, in corso ai sensi dell art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche; RITENUTO che, pertanto, il disegno di legge regionale già approvato dalla DGRC n. 313 del 2/3/07 può essere modificato ed integrato come segue: Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale Art. 2 1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un entrata finalizzata pari a Euro 38 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale. 2. Qualora dall operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche, si determinino minori costi di ammortamento, le ri-

sorse che si renderanno disponibili rispetto all importo di 170 milioni di euro annui, di cui all articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, come modificata dall articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, sono destinate all obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l obbligo della copertura dell ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l eventuale importo del debito non cartolarizzato. RITENUTO altresì, - di dover porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire la tempestiva sottoscrizione dell accordo di cui all art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; - che a tanto possa provvedersi attraverso la predisposizione del suddetto disegno di legge regionale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale nei tempi più brevi, che modifica e sostituisce il disegno di legge approvato con DGRC n. 313 del 2 marzo 2007; Gli Assessori al Bilancio ed alla Sanità, PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime, DELIBERA per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato ed approvato: 1. Si approva il seguente disegno di legge regionale, che modifica e sostituisce il disegno di legge approvato con DdL 313/07 e la relativa Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera: Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale Art. 2 1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un entrata finalizzata pari a Euro 38 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale. 2. Qualora dall operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche, si determinino minori costi di ammortamento, le risorse che si renderanno disponibili rispetto all importo di 170 milioni di euro annui, di cui all articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, come modificata dall articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, sono destinate all obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l obbligo della copertura dell ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l eventuale importo del debito non cartolarizzato.

La presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, viene inviata alla Presidenza del Consiglio Regionale e, per quanto di rispettiva competenza, alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Piano Sanitario e Rapporti con le UU.SS.LL e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. Il Segretario D Elia Il Presidente Bassolino

RELAZIONE TECNICA La Sanità campana si appresta ad uscire dalla crisi. Tale previsione potrà essere realizzata grazie alla componente dei due elementi lungo i quali si sono mosse le azioni relative alla Sanità nell ultimo periodo. La Sanità campana presentava infatti nel 2005 un disavanzo di circa euro 1.788 milioni. Procedure di razionalizzazione della spesa, pur senza incidere sui servizi erogati al cittadino, hanno già portato ad un risparmio per il solo esercizio finanziario 2006 pari a circa euro 1.050 milioni. Per il 2007 si prevede di completare la manovra fino a realizzare ulteriori risparmi, fino a raggiungere nel 2010 un sostanziale pareggio di bilancio. D altro canto, le procedure di affiancamento conseguenti al patto per la salute, unite all operazione di cartolarizzazione di credito sanitario, già in atto e che si concluderanno al 31 marzo del 2007, consentiranno di alleggerire le ASL e le aziende ospedaliere dall intera massa debitoria, che attualmente ne condiziona le scelte e l operatività. L affiancamento comporterà infatti risorse per circa euro 3,7 miliardi che, sommate all operazione di cartolarizzazione che si stima supererà i 2 miliardi di euro, consentirà il pagamento dei creditori del sistema sanitario regionale. Le procedure messe in atto dalla SO. RE. SA. hanno infatti permesso, al di là dei risultati meramente finanziari dell operazione, di quantificare la reale portata del debito, di aprire tavoli di concertazione con le categorie e, in definitiva, di instaurare nuovamente quel rapporto di fiducia che in passato si era incrinato. Senza dimenticare gli indubbi riflessi di natura economica che deriveranno dall immissione sul territorio regionale di consistenti risorse finanziarie che permetteranno alle imprese di ristrutturarsi, di dare maggior certezza al proprio futuro e in definitiva di stimolare i consumi. La cancellazione del debito sanitario e una più razionale distribuzione della spesa comporterà inoltre un ulteriore beneficio per la Regione. Le agenzie di rating, infatti, potranno modificare al rialzo il merito di credito concesso alla Regione medesima. Questo comporterà una maggiore affidabilità della Regione sui mercati, la collocazione dei suoi prodotti finanziari a condizioni più vantaggiose e, ancora, ulteriori benefici per il sistema regionale. L articolo 1 destina le risorse per il 2006, originariamente pensate per l operazione di cartolarizzazione, alla copertura di disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nello stesso anno. Non è stato infatti possibile procedere all operazione già nel 2006 in quanto per l intero anno, a seguito dell intervento della Corte dei Conti e dell Eurostat, queste operazione sono state ritenute, diversamente che in passato, in debito. Solo con la legge finanziaria per il 2007 si è chiarita la possibilità di completare le cartolarizzazioni in atto, a condizione che venissero concluse al 31 marzo 2007. Si tratta in tal senso di una mera correzione tecnica, in quanto resterebbe altrimenti priva di destinazione la provvista destinata ad un operazione che invece è iniziata soltanto nell anno successivo rispetto a quello originariamente previsto. Con l articolo 2, infine, si determinano le condizioni per la totale estinzione ed il definitivo azzeramento dei debiti sanitari che attualmente gravano sul sistema. La copertura indicata al primo comma deve peraltro intendersi a fini esclusivamente prudenziali. Per effetto dell operazione di cartolarizzazione e dell impossibilità di acquistare crediti sanitari da cartolarizzare oltre la data del 31 marzo 2007 prevista dalla legge finanziaria è probabile l esistenza di somme significative che si renderanno disponibili sullo stanziamento originariamente previsto. La loro quantificazione potrà essere effettuata soltanto a completamento dell operazione e comporterà dunque per effetto di tale risultanza la necessità di una migliore calibratura di quanto effettivamente necessario alla copertura di cui al primo comma.