ASSEMBLEA STRAORDINARIA della Federazione Italiana dei Club e Centri per l UNESCO Roma 27-28 novembre 2015 I Soci della Federazione Italiana dei Club e Centri per l UNESCO, riuniti in Assemblea Straordinaria a Roma nei giorni 27 e 28 novembre 2015, hanno approvato, con la maggioranza prevista dall'art. 19 il Regolamento Elettorale che risulta come di seguito esposto. TESTO LICENZIATO Federazione Italiana dei Club e Centri per l UNESCO REGOLAMENTO ELETTORALE ARTICOLO 1. Premessa 1. Il presente Regolamento riguarda l elezione del Presidente, dei Consiglieri nazionali che insieme formano il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), e dei membri del Collegio Amministrativo Contabile ed ha lo scopo di definire e coordinare le attività di preparazione dell Assemblea Elettorale, le operazioni di voto e di scrutinio, di dirimere le eventuali controversie e di proclamare e insediare i nuovi eletti. 2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio Amministrativo Contabile, eletti con il presente regolamento, rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato e fino all elezione del nuovo Presidente, dei membri del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio Amministrativo Contabile. ARTICOLO 2. Glossario Al fine della corretta interpretazione del presente Regolamento, è qui precisato il significato dei seguenti termini: Assemblea Elettorale: è l'assemblea definita all'articolo 11 comma 12 dello Statuto FICLU; Assemblea Nazionale: è l Assemblea Nazionale di cui all articolo 11comma 1 dello Statuto FICLU; Ballottaggio: è la seconda votazione per l elezione del Presidente; si svolge tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti solo nel caso in cui la prima votazione non abbia assegnato ad un candidato la maggioranza assoluta dei voti espressi nelle schede consegnate e scrutinate, escluse le schede bianche e nulle; CD: è il Consiglio Direttivo di un Club o Centro per l'unesco; CDN: è il Consiglio Direttivo Nazionale di cui all articolo 13 comma 1 dello Statuto FICLU; Centro: se non diversamente specificato, significa Centro per l'unesco; Club: se non diversamente specificato, significa Club per l'unesco; Collegio Amministrativo Contabile: sono i componenti del Collegio Amministrativo Contabile di cui all articolo 14 dello Statuto FICLU; 1
Delegato: è il Presidente di un Club o Centro Socio Effettivo o un suo delegato secondo quanto previsto dall articolo 11, comma 8 dello Statuto FICLU; Elettore: sono elettori tutti i Soci Effettivi in regola con quanto previsto all'articolo 8 dello Statuto FICLU e che non siano sottoposti a procedure previste dall articolo 9 del medesimo Statuto; FICLU: è la Federazione Italiana dei Club e Centri per l' UNESCO secondo quanto precisato nel Preambolo dello Statuto approvato dalla Assemblea Straordinaria di Roma del 27 e 28 novembre 2015; Organi Sociali: sono quelli definiti all articolo 10 dello Statuto FICLU; Presidente: se non diversamente specificato, è il Presidente di cui all articolo 12 dello Statuto FICLU; Regolamento: ove non diversamente specificato, significa il presente Regolamento Elettorale; Segretario: se non diversamente specificato è il Segretario di cui all articolo 13 commi 2 e 3 dello Statuto FICLU; Socio: se non diversamente specificato è un associato di un Club o Centro per l'unesco; Socio Effettivo: è il Club o Centro per l'unesco definito all'articolo 6 comma 1 lettera a) dello Statuto FICLU; Tesoriere: è il Tesoriere di cui all articolo 13 commi 2, 4 e 5 dello Statuto FICLU. ARTICOLO 3. Convocazione dell Assemblea Elettorale 1. L Assemblea Elettorale è convocata con le modalità indicate all'articolio11 comma 9 e articolo 11 comma 4 dello Statuto FICLU ed è condotta tenuto conto dei criteri definiti al successivo articolo 8 del presente Regolamento. 2. La Convocazione dell Assemblea Elettorale comporta la nomina contestuale della Commissione Elettorale secondo le norme e con i compiti espressi nel successivo articolo 7 del presente Regolamento. 3. L Assemblea deve essere convocata almeno 60 gg. prima della data fissata per le elezioni. 4. L Assemblea Elettorale è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale. ARTICOLO 4. Elettori 1. Sono elettori delle Cariche Sociali tutti i Soci Effettivi della FICLU che non siano sottoposti, alla data di convocazione dell Assemblea Elettorale, a procedura di sospensione o decadenza, secondo quanto disposto dall articolo 9 dello Statuto FICLU. 2. Gli elettori sono rappresentati all Assemblea Elettorale dal Presidente in carica o da un delegato dello stesso Club o Centro, secondo quanto disposto dall Articolo 11 comma 8 dello Statuto FICLU. 3. La delega di rappresentanza deve possedere i requisiti di cui all articolo 5 del presente Regolamento. 4. Al momento della votazione gli elettori devono essere muniti di documento di riconoscimento ARTICOLO 5. Deleghe di Rappresentanza all Assemblea Elettorale 1. La delega di rappresentanza firmata dal Presidente del Club delegante deve essere compilata - pena la sua nullità - sul Modello di Delega di cui all Allegato 1 che deve essere completato con tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. 2
2. La delega di rappresentanza deve essere consegnata in originale più una copia alla Commissione Elettorale. Il Segretario della Commissione Elettorale trattiene l originale e restituisce la copia debitamente firmata e timbrata perché consenta al delegato di accedere al seggio elettorale per la votazione. ARTICOLO 6. Candidature 1. Requisiti generali Il candidato deve essere: a) Cittadino italiano o straniero purché residenti in Italia; b) Maggiorenne; c) Residente preferibilmente nel Comune sede del Club o del Centro a cui è associato o in uno dei Comuni afferenti se trattasi di un Club territoriale; d) Il candidato che concorre alla carica di membri del Collegio Amministrativo Contabile deve dichiarare di essere competente in campo amministrativo e averne esperienza diretta e titoli. 2. Inammissibilità della candidatura a Presidente, a Membro del CDN o Membro del Collegio Amministrativo Contabile Non possono presentare candidature alle cariche degli Organi Sociali della FICLU i Soci che siano sottoposti a procedure previste dall articolo 9 dello Statuto FICLU alla data di convocazione dell Assemblea Elettorale. 3. Presentazione delle candidature a) Chi intende candidarsi per essere eletto negli Organi Sociali deve essere presentato dal Club o Centro di cui è socio mediante delibera del CD di detto Club o Centro. b) Le candidature, per essere valide, devono essere complete dei documenti seguenti: I) domanda di candidatura firmata in originale dal candidato; II) dichiarazione firmata di accettazione della pubblicazione sul sito della FICLU dei dati forniti con la propria candidatura ai soli fini delle presenti elezioni. I dati dei non eletti saranno rimossi dal sito contestualmente alla pubblicazione degli eletti. III) copia fotostatica del documento di riconoscimento del candidato, valido alla data di presentazione della candidatura; IV) un messaggio, di non più di 500 caratteri, rivolto ai potenziali elettori, per indicare le linee programmatiche della sua azione per i tre anni del suo mandato. Nel caso della candidatura a membro Collegio Amministrativo Contabile il messaggio è sostituito con la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 1 lettera d) del presente Regolamento; V) un curriculum vitae firmato; VI) una fotografia formato tessera; VII) indirizzo postale, numero di telefono ed e-mail ai quali far riferimento per comunicazioni formali e tempestive da pare della Commissione Elettorale; VIII) l estratto del verbale del Club o Centro che presenta la candidatura, sul quale siano descritti: la carica eventualmente ricoperta dal candidato al momento della presentazione della candidatura. Nel caso di candidatura a membro del CDN o del Collegio Amministrativo Contabile, il verbale deve anche riportare l anzianità di partecipazione continuativa del candidato come Socio in modo che possa essere definita la scelta del candidato, che ha diritto all elezione, in caso di parità di voti ricevuti da 2 candidati alla stessa carica. L estratto del verbale è firmato dal Presidente del Club o Centro anche nel caso in cui il candidato sia il Presidente stesso del Club o Centro. 3
c) Le domande di candidatura in originale cartaceo devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Segretario FICLU e contemporaneamente per e-mail a: I) Presidente FICLU; II) Presidente della Commissione Elettorale; III) Segretario della Commissione Elettorale. Gli indirizzi di riferimento cui spedire le candidature, saranno contenuti nell atto di convocazione dell Assemblea Elettorale. d) Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro 20 gg. dalla data di comunicazione della convocazione dell Assemblea Elettorale; fa fede la data del timbro postale. e) In alternativa alla raccomandata con ricevuta di ritorno le candidature possono essere inviate tramite la PEC del Club o del Centro alla PEC della FICLU. 4. Verifica e Convalida delle candidature a) Le candidature sono esaminate dalla Commissione Elettorale entro 30 gg. dalla data di comunicazione della convocazione dell Assemblea Elettorale che verifica la correttezza e coerenza dei documenti presentati dai candidati. b) Tutti i candidati ammessi che hanno presentato la loro candidatura saranno informati dell esito dell esame di ammissibilità, per iscritto, contestualmente alla comunicazione degli elenchi a tutti i Soci della FICLU. c) Tutti i candidati non ammessi saranno informati mediante e-mail e lettera raccomandata all indirizzo comunicato alla Commissione Elettorale secondo quanto previsto all articolo 6.comma 3 lettera b del Regolamento. d) I candidati ammessi con: nome, cognome, nome del Club o Centro che li presenta, curriculum, fotografia, lettere di presentazione o dichiarazione, sono pubblicati sul sito entro la settimana successiva alla loro presentazione. ARTICOLO 7. Commissione Elettorale 1. Nomina e Composizione a) La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale tra gli iscritti a Club e Centri Soci Effettivi che hanno dichiarato la loro disponibilità, dopo la richiesta di interesse inviata dal Presidente almeno 30 giorni prima della convocazione della Assemblea Elettorale. L'Assemblea Elettorale all'apertura dei lavori dovrà procedere alla ratifica della Commissione Elettorale. b) La Commissione è composta da 3 membri: un Presidente, due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario, più altri due membri supplenti. c) Il Presidente della Commissione Elettorale sarà indicato dal Presidente della FICLU tra i membri che la compongono. d) In caso di urgenza, riscontrata l assenza di uno o più membri ai lavori della commissione, il Presidente della Commissione stessa può disporre la sostituzione o il reintegro dei componenti della Commissione Elettorale assenti con altri candidati disponibili. e) Non possono far parte della Commissione Elettorale né i Consiglieri Nazionali in carica o uscenti né i soci dei Club o Centri che presentano candidati alle Cariche Sociali. f) Non può partecipare alla Commissione Elettorale più di un Socio di uno stesso Club o Centro. g) L elenco dei Soci Effettivi elettori deve essere predisposto dalla Commissione Elettorale entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati forniti dal Segretario e dal Tesoriere FICLU e comunque almeno 15 giorni prima della data fissata per l Assemblea Elettorale. L'elenco dei Soci Effettivi elettori è contestualmente inviata per 4
posta elettronica a tutti i Soci della FICLU. 2. Compiti e Funzioni della Commissione Elettorale a) Accertare l esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista degli aventi diritto al voto. b) Accertare l identità dei votanti e la validità delle deleghe. c) Predisporre gli elenchi degli elettori e curarne la comunicazione a tutti i Soci della FICLU. d) Definire l elenco dei Club o Centri eventualmente esclusi e le ragioni dell esclusione e curarne la comunicazione al Segretario ed al Tesoriere FICLU per le eventuali controdeduzioni. e) Dirimere gli eventuali ricorsi dei Club o Centri. f) Accertare i requisiti di ammissibilità dei candidati agli Organi Sociali. g) Curare la pubblicazione degli elenchi e dei curricula dei candidati. h) Curare, in accordo con il CDN, la predisposizione delle schede elettorali con eventualmente prestampati i nomi dei candidati e, ove necessario, verificare con il Club organizzatore dell Assemblea l idoneità del luogo dove svolgere le operazioni preliminari e di voto, le urne, e quant altro necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto. i) Curare la preparazione e la comunicazione degli elenchi necessari per le votazioni e la proclamazione degli eletti nonché i verbali di tutte le attività svolte dalla Commissione Elettorale. j) Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali nei tempi ed alle condizioni previste dal presente regolamento. k) Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia dei verbali e di tutti i documenti e gli atti relativi agli accertamenti effettuati, comprese le schede elettorali. Il materiale in forma sigillata dovrà essere consegnato al neo Presidente eletto. l) Tutti i documenti devono essere firmati dal Presidente della Commissione Elettorale mentre i verbali devono essere firmati sia dal Presidente, sia dal Segretario della Commissione Elettorale. 3. Compiti del Tesoriere e del Segretario FICLU a) Il Tesoriere FICLU, entro 20 giorni dalla data di comunicazione della convocazione dell Assemblea Elettorale, predispone gli elenchi dei Club e Centri che hanno pagato la quota e di quelli che non hanno versato la quota annuale di associazione entro la data stabilita e li comunica al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a ufficializzarli sul verbale. b) Il Segretario FICLU entro 20 giorni dalla data di comunicazione della convocazione dell Assemblea Elettorale, predispone gli elenchi dei Club e Centri che sono in regola con la relazione delle attività che è stata consegnata entro la data stabilita e li comunica al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a ufficializzarli sul verbale. ARTICOLO 8. Svolgimento dell Assemblea Elettorale 1. Costituzione dell Assemblea Elettorale a) L Assemblea Elettorale è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale come prescritto al precedente articolo 3 comma 4. b) Il Segretario dell Assemblea Elettorale è il Segretario della Commissione Elettorale ed ha compito di redigere il verbale dell'assemblea Elettorale. c) La Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi elettori. In caso affermativo il Presidente della 5
Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione. d) In seconda convocazione la Commissione Elettorale verifica la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Presentazione dei candidati a) Il Presidente da lettura dei candidati eleggibili per ognuno degli Organi Sociali che si presentano secondo quanto specificato nei successivi articolo 8. comma 2 lettera b. e articolo 8 comma 2. lettera c. b) Si presentano i candidati alla carica di Presidente che hanno a disposizione 3 minuti ciascuno per presentarsi all Assemblea Elettorale. c) Si presentano quindi in successione i candidati a membro del CDN ed al Collegio Amministrativo Contabile che hanno a disposizione 2 minuti ciascuno. 3. Prima Votazione a) La prima votazione si apre con dichiarazione del Presidente dell Assemblea Elettorale, appena terminata la presentazione dei candidati. b) La votazione del Presidente, del membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio Amministrativo Contabile avvengono simultaneamente su schede, di colore differente, a seconda dell organo da eleggere, consegnate agli Elettori timbrate e siglate dal Presidente della Commissione Elettorale. c) Il Segretario della Commissione Elettorale registra gli Elettori su apposito elenco, consegna le schede facendo apporre la firma del votante, raccoglie la lettera di delega alla votazione espressa dal Club di appartenenza e annota gli estremi del documento di identità del votante che viene riconsegnato dopo l'espressione di voto e l'inserimento delle schede nelle rispettive urne. d) Le espressioni di voto sono eseguite a chiamata progressiva degli aventi diritto fino ad un massimo di due chiamate. Le operazioni di voto saranno chiuse al termine della seconda e ultima chiamata. e) Se, dopo lo spoglio delle schede e lo scrutinio il primo votato a Presidente non ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi, il Presidente della Commissione Elettorale indice immediatamente una seconda votazione di Ballottaggio che si tiene immediatamente una volta predisposto il materiale necessario da parte della Commissione Elettorale. 4. Spoglio delle schede - Scrutinio a) Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione Elettorale estrae le schede colorate dalle tre urne, dando precedenza allo scrutinio delle schede per l elezione del Presidente per consentire una eventuale seconda votazione in tempi stretti, verifica che il loro numero corrisponda a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio. b) Nel caso il primo eletto alla carica di Presidente non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio secondo le modalità indicate all articolo 8 comma 5. Lo spoglio delle schede è in questo caso sospeso fino alla conclusione del Ballottaggio. c) Lo Scrutinio prosegue, fino che tutte le operazioni siano concluse e verbalizzate senza che alcuna indiscrezione trapeli nel corso del lavoro. 5. Ballottaggio a) Il Ballottaggio è indetto dal Presidente della Commissione Elettorale e verrà effettuato tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le operazioni di ballottaggio hanno la stessa procedura di al comma 3 lettera d del presente articolo ma con la distribuzione della sola nuova scheda per il Presidente. 6. Validità a) Tutte le fasi delle votazioni e del ballottaggio avvengono per scrutinio segreto, a 6
mezzo di schede predisposte nel numero esatto corrispondente agli Elettori aventi diritto e sotto l osservazione dei membri della Commissione Elettorale. In questa fase viene garantito che tutte le schede elettorali, firmate e distribuite singolarmente agli elettori al momento della votazione siano collocate dagli elettori stessi nelle apposite urne. Il Facsimile delle schede è affisso nei locali delle votazioni. b) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. c) Una volta costituita l Assemblea Elettorale, le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero dei candidati. 7. Parità di voti In caso di parità di voti ricevuti da un candidato a membro del CDN o del Collegio Amministrativo Contabile, prevarrà il candidato con una maggiore anzianità nel Club di provenienza, secondo quanto dichiarato alla presentazione della candidatura come richiesto all articolo 6, comma 3, lettera b). 8. 8. Proclamazione Affissione dei Risultati a) Il verbale di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) del Regolamento deve essere anche completo del documento di Proclamazione che include per ogni Organo sociale e, nel caso del Presidente, per ognuna delle due eventuali elezioni: il numero degli aventi diritto, dei votanti, dei voti espressi, dei voti nulli, degli astenuti, nonché l elenco degli eletti e dei votati non eletti con i relativi voti conseguiti. b) Il documento sarà letto dal Presidente all Assemblea Elettorale riunita e proclamati quindi gli eletti. c) Il documento stesso, a cura della Commissione Elettorale sarà: I) immediatamente affisso nei locali dell Assemblea Elettorale; II) tempestivamente inviato, tramite il Segretario, a tutti i Soci della FICLU. d) L elenco degli Eletti e dei candidati votati, sarà inoltre pubblicato sul sito della FICLU con il numero dei voti ricevuto da ognuno. ARTICOLO 9 Ricorsi 1. Il Club o Centro eventualmente non ammesso come Socio Effettivo elettore, può produrre ricorso scritto e documentato al Presidente della Commissione Elettorale entro 3 giorni dalla pubblicazione o comunicazione scritta degli elenchi, quale sia la più favorevole al ricorrente, in caso di disparità di date. 2. Il candidato eventualmente escluso dagli elenchi può produrre ricorso scritto e documentato al Presidente della Commissione Elettorale entro 3 giorni dalla pubblicazione o comunicazione scritta degli elenchi, quale sia la più favorevole al ricorrente, in caso di disparità di date. 3. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica per l Assemblea Elettorale cui si riferisce il ricorso, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. 4. In tutti i casi di ricorso precedentemente contemplati, l esito del ricorso deve esser comunicato anche senza motivazione. 5. Se il ricorso è accolto la comunicazione comporta la definizione e descrizione puntuale delle conseguenze che comporta. Questa comunicazione deve essere inviata anche, per conoscenza, a tutti coloro che possono esserne implicati. 6. Nei casi più gravi, a giudizio della Commissione Elettorale, si procederà a una nuova elezione delle Cariche Sociali ARTICOLO 10 Modifica dello Statuto 1. In caso di modifica dello Statuto vigente: 7
a) Il Regolamento stesso potrà essere aggiornato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale solo in caso di aggiunta, eliminazione o modifica di articoli che in nessun caso siano connessi al suo contenuto e ratificato alla prima Assemblea Nazionale utile. b) In tutti gli altri casi il presente Regolamento sarà modificato con voto dell Assemblea Nazionale. 8