Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L AGRICOLTURA



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REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L AGRICOLTURA DISPOSIZIONI ATTUATIVE per l adesione dei Confidi al Fondo regionale antiusura 1. Oggetto La Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, art. 80, comma 28, in conformità al comma 2 dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per sostenere l'accesso al credito, prevede l integrazione dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi denominati Confidi, con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Sono ammessi al contributo, i Confidi che hanno dato l'adesione alla manifestazione d'interesse al fondo regionale antiusura, le cui disposizioni generali sono state approvate con D.D.G. n. 2737 del 10 dicembre 2010. 2. Requisiti generali I Confidi, aventi sede o operanti nel territorio siciliano, devono avere ottenuto il riconoscimento regionale dello Statuto previsto dall art. 5 della L.R. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell Assessorato dell Economia della Regione Siciliana. I contributi possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: i fondi speciali antiusura sono destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia; che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. Il fondo speciale antiusura per il quale si richiede il contributo, ha un inderogabile vincolo di destinazione, stabilito dall'art. 7, comma 1, lett.b) del D.P.R. 315/97 (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della L.108/96) che recita testualmente: il fondo speciale antiusura...deve avere le seguenti caratteristiche...omissis...b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, della Legge 108/96.

3. Requisiti specifici 3.1. Confidi agricoli Per i Confidi il cui statuto prevede l'iscrizione solo ed esclusivamente alle imprese agricole, il contributo regionale è destinato ad integrare o il fondo speciale antiusura già costituito ai sensi della legge 108/1996 o un nuovo fondo da costituire. 3.2. Confidi multisettoriali Per i Confidi che operano in più settori economici, ivi compreso quello agricolo, il contributo regionale è destinato ad integrare un fondo speciale antiusura da costituire ad hoc, solo ed esclusivamente per le imprese agricole, separato dal fondo rischi antiusura ordinario. 4. Modalità di presentazione delle domande La domanda, da parte del Confidi, per beneficiare del contributo regionale, resa secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, e deve comprendere le seguenti indicazioni: denominazione del Confidi, con l'indicazione dei dati fiscali; indirizzo della sede legale; nome del Legale rappresentante con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali; numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di identificazione (codice IBAN); l'ammontare dello stanziamento effettuato dal Confidi per la costituzione o integrazione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108; l'ammontare del contributo richiesto; la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 315 dell'11 giugno 1997, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del Tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996; la dichiarazione resa dal legale rappresentante che il Confidi è stato riconosciuto dalla Regine Siciliana con apposito decreto del Dipartimento Finanze e Credito dell'assessorato dell'economia; l'impegno a tenere apposita distinta contabilità separata (conto corrente dedicato corrispondente a quello indicato nella domanda per l'accredito del contributo) che consenta di evidenziare tutte le operazioni relative all'attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando il contributo regionale; l'impegno a consentire, in ogni tempo, accesso alla contabilità da parte dei funzionari regionali per eventuali controlli e verifiche. Inoltre il Confidi si impegna a concorrere, per la costituzione del Fondo Speciale Antiusura, con un'importo almeno pari al contributo richiesto. L'ammontare del contributo regionale da destinare ai Confidi, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, sarà effettuata in

proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura e al numero di imprese agricole aderenti al Confidi. Alla domanda devono essere allegati: a) statuto, copia conforme; b) copia conforme all'originale della delibera di nuova costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, con vincolo a favore degli imprenditori agricoli; c) per i soli confidi agricoli: copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) copia del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell Assessorato dell Economia della Regione Siciliana di riconoscimento dello Statuto, previsto dall art. 5 della L.R. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni; e) copia conforme all'originale delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 ; f) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento; g) certificato camerale vigente contenente i riferimenti relativi alla certificazione fallimentare e antimafia; h) elenco componenti Consiglio di Amministrazione e i relativi dati anagrafici e fiscali. 5. Rendicontazione I Confidi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'assessorato delle Risorse Agricole, Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'agricoltura, Servizio III U.O. n. 32 una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti l'attività svolta, indicando l'ammontare dei prestiti garantiti, l'ammontare del fondo speciale antiusura tenendo conto delle garanzie concesse e si alleghi, con riferimento all'anno precedente: l'elenco dei beneficiari, eslusivamente a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata in equivalente sovvenzione lorda, della percentuale in rapporto al finanziamento; l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato; estratto del conto corrente bancario soggetto a contabilità seperata del fondo speciale antiusura; 6. Adempimenti regime di aiuti de minimis La legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, art. 80, comma 28 ricade nell ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ( regolamento de minimis ), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in

quest ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, indicati nell Elenco n.1, allegato alle presenti disposizioni. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato CE; in quest ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, rientranti nell allegato Elenco n. 2. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 7.500,00 nell arco di tre esercizi fiscali. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 200.000,00 nell arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. L importo dell aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dal suddetti regolamenti comunitari è l equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all impresa beneficiaria all atto della concessione della garanzia antiusura. Il calcolo dell'aiuto in E.S.L. sarà misurato secondo quanto disposto dai sopracitati Regolamenti comunitari, indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l'80% dell'operazione assistita. I Confidi, preliminarmente all'erogazione della garanzia a valere sul fondo speciale antiusura, richiederanno una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'impresa interessata relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso all'atto della richiesta. I Confidi, quando deliberano la concessione della garanzia antiusura, informano per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo)e circa il suo carattere de minimis, facendo espicito riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007 e Regolamento (CE) n. 1998/2006. I finanziamenti assistiti da garanzia dei confidi non sono concedibili ad imprese «in difficoltà», come definite ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E C 244 dell 1.10.2004). 7. Revoca La revoca del contributo richiesto è disposta qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) il Confidi non presenta entro il termine stabilito la rendicontazione di cui al punto 5.,salvo giustificati motivi, o la presenti incompleta dei dati essenziali o della documentazione richiesta; b) qualora, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, questo non sia stato integralmente impegnato per la concessione delle garanzie e per la parte non impegnata le somme non utilizzate non siano state restituite alla Regione. In caso di revoca, oltre alla restituzione del contributo o della parte del contributo non utilizzata, il Confidi è tenuto a corrispondere i relativi interessi a tasso legale calcolati a partire dalla data di concessione del contributo. 8. Tutela della Privacy

I dati dei soggetti di cui la Regione Sicilia entra in possesso, a seguito delle presenti disposizioni attuative, verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Termine presentazione domanda La domanda sottoscritta dal legale rappresentate del Confidi nei termini di legge con l'allegata documentazione richiesta, deve pervenire, brevi manu, mezzo posta con lettera raccomandata, corriere autorizzato, entro e non oltre il 30 giugno 2011 al seguente indirizzo: REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali perl Agricoltura Viale Regione Siciliana, 2271 90145 PALERMO Per il rispetto del termine perentorio del 30 giugno 2011 fa fede: - il timbro postale di spedizione, nel caso di presentazione tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata. - la data di arrivo apposta sulla busta dall Ufficio accettazione dell Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nel caso venga consegnata a mano o tramite corriere autorizzato. Il plico deve riportare sull esterno la seguente dicitura: DISPOSIZIONI ATTUATIVE per l adesione dei Confidi al Fondo regionale antiusura.