PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE
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1 p_ba AOO PROVINCIA DI BARI Attività produttive e Politiche Comunitarie Allegato n.1 al PG del 11/06/2013 Flusso: Interno PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE COMUNITARIE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEDI FINANZIAMENTO AL FONDO RISCHI DI COOPERATIVE E DEI CONSORZI FIDI A FAVORE DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PMI DEL SETTORE AGRICOLO Art. 1 - Finalità e destinatari Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Provincia di Bari, intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle imprese agricole della provincia di Bari, con contributi per l'incremento del Fondo Rischi delle Cooperative di garanzia e dei Consorzi fidi di seguito denominati "Confidi", aventi la finalità di fornire ai soci dei Confidi garanzie per l'accesso al sistema creditizio. J contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente Bando a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di investimento dei Confidi. J Confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente Bando. Art. 2 - Risorse finanziarie e tipologie di imprese beneficiarie AI fine del raggiungimento delle finalità di cui ali 'art. l è stato previsto uno stanziamento complessivo di ,00. Sono beneficiari delle agevolazioni previste le PMI che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio provinciale e siano iscritte al registro delle imprese della C.C.LA.A. alla sezione speciale "imprenditori agricoli" o alla sezione "coltivatori diretti" e sono autorizzate ad operare. Art. 3 - Destinazione fondi I fmanziamenti messi a disposizione dall' Amministrazione Provinciale dovranno essere utilizzati dai Consorzi fidi ammessi al beneficio per assistere le imprese, di cui all'art. 2, nel reperimento di finanziamenti per l'avvio dell'attività, per investimenti in tecnologia e/o per operazioni di internazionalizzazione e/o per consolidamento delle passività a breve tennine. L'importo massimo concedibile per ciascuna impresa e per le finalità indicate non potrà essere superiore a Euro ,00 con tempi di ammortamento massimi di 60 mesi. AI fondo di garanzia messo a disposizione della Provincia sarà applicata la stessa percentuale di copertura del rischio prevista nelle convenzioni dei Confidi assegnatari, i quali si impegnano a prestare garanzia alle imprese beneficiarie di uguale importo.
2 Art.4- Modalità di utilizzo l Consorzi fidi ammessi al beneficio si impegnano a stipulare apposita Convenzione con la Provincia nelle quali saranno previsti i seguenti aspetti: a) i Confidi applicheranno alle operazioni di finanziamento di cui al presente bando i tassi agevolati previsti dalle convenzioni già in essere con gli istituti di credito; b) i Confidi si impegnano a consentire l'accesso a tutti gli operatori, in possesso dei requisiti fissati dal regolamento, indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni di categoria; c) i Confidi, a fronte delle garanzie offerte, si impegnano a praticare alle imprese beneficiarie di questa iniziativa un costo della garanzia globale (comprensivo dell'istruttoria della pratica) non superiore a quelle già applicate; d) i Confidi si impegnano ad applicare al fondo di garanzia messo a disposizione della Provincia la stessa percentuale di copertura del rischio prevista nelle convenzioni dei Confidi stessi. I finanziamenti concessi in conto garanzia sulla base del presente atto si intendono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE 1998/2006. Art. 5 - Requisiti di accesso dei Confidi Possono presentare domanda per l'assegnazione delle risorse stanziate a favore del presente Bando i Confidi aventi una base associativa costituita anche da imprenditori agricoli di cui all'art del Codice civile con sede legale e/o unità locale operativa nel territorio provinciale, che possiedano seguenti requisiti formali di accesso: non trovarsi in stato di fallimento, o di altre procedure concorsuali, avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi, essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell'attività; possiedano un capitale sociale o un fondo consortile di importo non inferiore ad ,00, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni; possiedano un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad ,00; abbiano un numero di soci minimo pari a 100; I suddetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Art. 6 - Procedura di richiesta I Confidi dovranno presentare alla Provincia di Bari apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n , corredata dai seguenti documenti: - atto costitutivo e statuto vigente; - numero di iscritti; - certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri; - copia dell'ultimo bilancio approvato corredato della relazione del collegio sindacale (se previsto) e del verbale assembleare di approvazione; 2
3 - attestazione del preciso ammontare del capitale sociale, dei fondi rischi di garanzia monetaria o su titoli costituti presso ciascuna banca convenzionata; - copia delle convenzioni correnti con le banche ed esplicitazione delle modalità di concessione del credito; - certificazione bancaria attestante l'ammontare degli affidamenti concessi agli associati nel corso dell 'anno precedente alla presentazione della domanda; La domanda, corredata della prescritta documentazione, con marca da bollo e finna del legale rappresentante del richiedente rivolta all'amministrazione provinciale di Bari- Assessorato Attività Produttive -, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. al Servizio Attività produttive e Politiche Comunitarie, corso S. Sonnino n. 85 Bari 70121; Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Bando per la presentazione delle domande di finanziamento al fondo rischi di Confidi operanti nel settore agricolo". Le Provincia si riserva la possibilità di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione di quanto già ricevuto. In tal caso, il documento o il chiarimento dovranno essere inviati entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta di supplemento istruttorio. Art.7 - Termini di presentazione delle domande Le richieste di finanziamento potranno essere inviate, in busta chiusa, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando presso l'albo Pretorio della Provincia e pervenire entro i successivi trenta giorni. Le domande verranno sottoposte a valutazione da parte di una Commissione che sarà debitamente comunicata ai Confidi partecipanti. Art.8 - Valutazione delle domande L'analisi tecnica delle domande e della relativa documentazione e la valutazione degli interventi, come espressamente previsti dal presente bando, saranno effettuate dalla Commissione individuata dalla Provincia di Bari. Nella formazione delle graduatorie di valutazione si terrà conto per i Confidi dei seguenti criteri aventi uguale peso: a) comparazione tra i richiedenti dell'ammontare dei fondi di garanzia alla data del Bilancio regolarmente approvato e relativo all'esercizio 2012; b) comparazione tra i richiedenti dell'ammontare delle garanzie, rilasciate alla data del Bilancio regolannente approvato e relativo all'esercizio 2012; c) comparazione tra i richiedenti del numero di affidamenti effettuati alla data del Bilancio regolannente approvato e relativo all'esercizio 2012; d) numero imprese consorziate con sede nella Provincia di Bari risultante alla data del Bilancio regolarmente approvato e relativo all'esercizio Si riterrà valida la gara anche in caso di una sola domanda e in tal caso: a) non si procederà a nessuna comparazione, verificando per i Confidi il rispetto dei requisiti di ammissibilità ; 3
4 b) si provvederà a liquidare totalmente il contributo de quo nell'ammontare disponibile di Euro ,00 all'unico "Confidi" richiedente. La Provincia di Bari invierà con raccomandata a.r. specifica comunicazione ai Confidi ammessi al finanziamento. Art.9- Modalità di erogazione dei contributi. Verifiche e revoche Il finanziamento è accreditato in unica soluzione conformemente alle indicazioni offerte dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi all'atto della domanda presso una o più banche. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione ai Confidi ammessi, dovranno essere sottoscritte le convenzioni tra la Provincia e i Confidi assegnatari per la disciplina dei rapporti tra gli stessi. Non appena sottoscritte le convenzioni la Provincia procederà, con determinazione del Dirigente del Servizio, ad assegnare il finanziamento al Fondo previo rilascio di esplicita dichiarazione attestante che il finanziamento concesso sarà utilizzato integralmente per incrementare il proprio "fondo rischi". J finanziamenti erogati ai sensi del presente bando devono essere indicati in apposito fondo di bilancio e possono essere utilizzati unicamente a dotazione dei fondi di garanzia, e debbono essere impiegati esclusivamente per la garanzia di imprese e operazioni aventi i requisiti indicati nell'art. 2 e 3 del Bando. La garanzia prestata da parte della Provincia è da considerarsi "a prima richiesta". Art. 10- Trattamento fiscale dell'agevolazione I finanziamenti concessi sono soggetti alla ritenuta alla fonte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Art. 11- Procedure per l'assegnazione dei fondi alle imprese beneficiarie Le domande di affidamento da parte delle imprese beneficiarie dovranno essere presentate direttamente ali' Organismo di garanzia prescelto. La richiesta dell'impresa sarà esaminata dall'organo del Confidi competente per la concessione della garanzia sul finanziamento a cui parteciperà un rappresentante nominato dali' Amministrazione provinciale (senza oneri a carico della stessa) tenendo conto dell'aderenza della richiesta alle norme e alle disposizioni contenute nel presente bando; il Confidi garantisce la legittimità delle procedure adottate e la conformità delle domande di finanziamento alle finalità dell'iniziativa. Art.12 - Rendicontazione e controlli I Confidi beneficiari dei finanziamenti si obbligano a rendicontare all'amministrazione Provinciale, le modalità di utilizzo dei fondi stessi, mediante l'elenco nominativo delle imprese assistite con I 'ind icazione degli importi effettivamente garantiti. 4
5 Qualora i Confidi non dovessero utilizzare interamente la somma messa a disposizione dall' Amministrazione Provinciale, la stessa dovrà essere restituita. I Confidi si impegnano, altresì, a fornire tutta la documentazione ad incaricati dell' Amministrazione Provinciale, qualora essa ritenga di effettuare verifiche suija corretta utilizzazione dei finanziameni di cui al presente regolamento. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel regolamento, l'amministrazione Provinciale può revocare il finanziamento, imponendone la restituzione parziale o totale. In conseguenza si procederà all'ammissione al finanziameno di altra cooperativa di garanzia o consorzio fidi secondo l'ordine della graduatoria e sempre nei limiti delle risorse disponibili. Art. 13- Norme finali. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'amministrazione Provinciale. Bari, II Dirigente F.to Dott.ssa Rosa Dimita 5
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