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MARCO DI STEFANO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE Email: mdistefano.studio@gmail.com In collaborazione con L A.GI.FOR. Nota n. 2 del 20 aprile 2009 Proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni - Riepilogo dei termini di versamento INDICE 1 Premessa... 2 2 Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730... 2 2.1 Termini di presentazione da parte del contribuente... 2 2.2 Termini di trasmissione telematica... 2 2.3 Modelli 730 integrativi... 2 3 Presentazione delle dichiarazioni IRAP... 3 4 Presentazione delle dichiarazioni in forma unificata... 3 5 Presentazione dei modelli UNICO... 3 5.1 Dichiarazioni delle persone fisiche... 3 5.2 Dichiarazioni delle società di persone e soggetti equiparati... 4 5.3 Dichiarazioni dei soggetti IRES... 4 6 Presentazione delle dichiarazioni IVA... 4 7 Presentazione dei modelli 770... 4 8 Presentazione delle dichiarazioni in caso operazioni straordinarie, liquidazioni e procedure concorsuali... 5 8.1 Decorrenza... 5 8.2 Trasformazione... 5 8.3 Fusione... 5 8.4 Scissione... 5 8.5 Liquidazione... 5 8.6 Fallimento o liquidazione coatta amministrativa... 6 9 Termini di versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO... 6 9.1 Versamenti delle persone fisiche e delle società di persone... 6 9.2 Versamenti dei soggetti IRES solari... 6 9.3 Versamenti dei soggetti IRES non solari... 7 9.4 Versamento dei contributi INPS... 7 9.5 Versamento del saldo IVA 2008 con il modello UNICO 2009... 7 9.6 Versamento dell acconto IVA 2009... 7 9.7 Rateizzazione... 7 10 Conguagli derivanti dai modelli 730... 7 10.1 Conguagli a debito... 8 10.2 Conguagli a credito... 8 1

1 PREMESSA Con i commi da 7-ter a 7-sexies dell art. 42 del DL 30.12.2008 n. 207 (c.d. milleproroghe ), inseriti in sede di conversione nella L. 27.2.2009 n. 14, sono stati ulteriormente modificati i termini per: la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d imposta; l effettuazione dei conguagli derivanti dai modelli 730. I nuovi termini sono stabiliti a regime e si applicano dall 1.3.2009 (data di entrata in vigore della suddetta L. 14/2009). Non sono invece stati modificati i termini per l effettuazione dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni diverse dai modelli 730. Inoltre, dal 2009 sono applicabili altre novità in relazione alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, in particolare: la separazione della dichiarazione IRAP; il nuovo modello UNICO PF MINI. Alla luce di tali novità, di seguito si riepilogano le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti. Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per effettuare i previsti adempimenti. 2 PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 2.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Non sono state modificate le scadenze di presentazione dei modelli 730 da parte delle persone fisiche che possono avvalersi dell assistenza fiscale. I modelli 730/2009 devono quindi essere presentati entro: il 30.4.2009 al sostituto d imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), se quest ultimo ha comunicato entro il 15.1.2009 di voler prestare assistenza fiscale; l 1.6.2009 (in quanto il termine ordinario del 31 maggio cade di domenica) ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) o ad un CAFdipendenti. 2.2 TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA Vengono prorogati dal 25 al 30 giugno i termini a regime per la trasmissione telematica dei modelli 730 da parte dei sostituti d imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti. Tuttavia, per il solo anno 2009: il termine è prorogato al 15.7.2009; in relazione ai CAF-dipendenti, rimane ferma la scadenza ordinaria del 30.6.2009 qualora la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2009 comprenda anche la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730 elaborati (modelli 730-4), in relazione ai sostituti d imposta aventi il domicilio fiscale nelle Province di Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo, compresi nell apposito elenco reso disponibile in via telematica dall Agenzia delle Entrate, ai sensi del provvedimento del 23.1.2009 emanato dalla stessa Agenzia (a tali fini, i suddetti sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2009). 2.3 MODELLI 730 INTEGRATIVI Non sono stati modificati i termini relativi ai modelli 730 integrativi. 2

Pertanto, i modelli 730/2009 integrativi devono essere: presentati dal contribuente entro il 26.10.2009 (in quanto il termine ordinario del 25 ottobre cade di domenica); la presentazione può avvenire solo ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti e non al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale diretta, anche se ad esso era stato presentato il modello 730/2009 originario; trasmessi in via telematica, da parte dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti, entro il 10.11.2009. 3 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IRAP La dichiarazione annuale IRAP non deve più essere trasmessa in via telematica congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata all Agenzia delle Entrate in forma separata. L Agenzia delle Entrate provvederà quindi a smistare le dichiarazioni IRAP ricevute trasmettendole alla singola Regione o Provincia autonoma interessata. Per la presentazione delle dichiarazioni IRAP rimangono comunque applicabili gli stessi termini previsti per le dichiarazioni dei redditi (modelli UNICO), come indicati nei successivi paragrafi. Le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni IRAP si applicano a decorrere dal: periodo d imposta 2008, per i soggetti solari ; periodo d imposta 2008-2009, per i soggetti non solari. Pertanto, in relazione alle dichiarazioni IRAP relative al periodo d imposta 2008 (ovvero 2008-2009): non sono più stati previsti differenti quadri IQ, da inserire nel modello UNICO di competenza dei diversi soggetti passivi IRAP; è stato invece approvato un unico modello (IRAP 2009), all interno del quale sono presenti tutti i quadri relativi alle diverse categorie di soggetti passivi, vale a dire: quadro IQ, relativo alle persone fisiche; quadro IP, relativo alle società di persone e soggetti equiparati; quadro IC, relativo alle società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati; quadro IE, relativo agli enti non commerciali e soggetti equiparati; quadro IK, relativo alle Amministrazioni ed enti pubblici. 4 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN FORMA UNIFICATA Per effetto della separazione della dichiarazione IRAP, l obbligo di presentare la dichiarazione unificata, da parte dei soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, si applica solo più alle dichiarazioni: dei redditi (modello UNICO); IVA (modello IVA), a meno che ricorrano particolari ipotesi per le quali è prevista la presentazione separata (es. IVA di gruppo, operazioni straordinarie e procedure concorsuali). 5 PRESENTAZIONE DEI MODELLI UNICO I termini a regime per la trasmissione telematica dei modelli UNICO delle persone fisiche e delle società di persone e soggetti equiparati sono stati differiti dal 31 luglio al 30 settembre e, per i soggetti IRES, dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. 5.1 DICHIARAZIONI DELLE PERSONE FISICHE 5.1.1 Presentazione cartacea in Posta Per le persone fisiche non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica e che non intendono avvalersi facoltativamente di tale modalità, i modelli UNICO 2009 PF devono essere presentati presso gli uffici postali entro il 30.6.2009. 3

5.1.2 Trasmissione telematica La trasmissione telematica (per obbligo o per scelta) dei modelli UNICO 2009 PF, direttamente o tramite un intermediario abilitato, deve invece avvenire entro il 30.9.2009. 5.1.3 Nuovo modello UNICO PF MINI Oltre all ordinario modello UNICO 2009 PF, l Agenzia delle Entrate ha approvato anche uno specifico modello semplificato, denominato modello MINI, che può essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia che: non sono titolari di partita IVA; non hanno variato il domicilio fiscale dall 1.11.2007 alla data di presentazione della dichiarazione; hanno percepito uno o più dei seguenti redditi (salvo casi particolari che precludono l utilizzo del modello MINI ): redditi di terreni e di fabbricati, redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere; intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro (salvo casi particolari che precludono l utilizzo del modello MINI ); non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (es. erede, tutore, ecc.); non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica; non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa. Le modalità e i termini di presentazione del modello UNICO PF MINI sono quelli del modello UNICO PF ordinario. Analogamente, per il versamento delle imposte derivanti dal modello UNICO PF MINI restano fermi gli ordinari termini previsti per le persone fisiche. 5.2 DICHIARAZIONI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI Le società di persone e i soggetti equiparati devono trasmettere telematicamente il modello UNICO 2009 SP, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2009. 5.3 DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI IRES I soggetti IRES: con periodo d imposta solare devono trasmettere telematicamente il modello UNICO 2009 SC o ENC, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2009; con periodo d imposta non solare devono trasmettere telematicamente il modello UNICO SC o ENC, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta. 6 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA La dichiarazione annuale IVA relativa al 2008 deve essere trasmessa in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.9.2009: sia quando viene presentata in forma unificata con il modello UNICO 2009 (per i soggetti solari, salvo casi particolari); sia quando viene presentata in forma separata (modello IVA 2009), nei casi previsti (es. contribuenti non solari, IVA di gruppo, operazioni straordinarie e procedure concorsuali). 7 PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770 Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d imposta è stato unificato al 31 luglio. 4

Pertanto, entro il 31.7.2009 devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite intermediario: sia i modelli 770/2009 Semplificato; sia i modelli 770/2009 Ordinario. Suddivisione in due parti del modello 770/2009 Semplificato Resta ferma la possibilità di suddividere il modello 770 Semplificato in due parti, trasmesse in via telematica da due soggetti distinti (sostituto d imposta e intermediario, ovvero due intermediari quali dottore commercialista e consulente del lavoro). 8 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN CASO OPERAZIONI STRAORDINARIE, LIQUIDAZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI Il differimento di due mesi dei termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP si applica anche alle dichiarazioni che devono essere presentate in caso di: operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni); liquidazioni; fallimenti e liquidazioni coatte amministrative. 8.1 DECORRENZA Le nuove scadenze si applicano anche in relazione ai termini ancora pendenti all 1.3.2009 (data di entrata in vigore della L. 14/2009 di conversione del DL 207/2008). 8.2 TRASFORMAZIONE In caso di trasformazione di una società non soggetta all IRES (es. snc, sas) in una società soggetta a tale imposta (es. srl, spa), o viceversa, deliberata nel corso del periodo d imposta, le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione devono essere presentate: entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo a tale data; esclusivamente in via telematica. 8.3 FUSIONE In caso di fusione di più società, la società risultante dalla fusione o l incorporante deve presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate, compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la fusione: entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo a tale data; esclusivamente in via telematica. 8.4 SCISSIONE In caso di scissione totale, la società designata deve presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative alla frazione di periodo della società scissa (ossia per il periodo intercorrente tra l inizio del periodo d imposta della società scissa e la data da cui ha effetto la scissione): entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo alla data in cui è stata eseguita l ultima iscrizione dell atto di scissione nel Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; esclusivamente in via telematica. 8.5 LIQUIDAZIONE In caso di liquidazione dei soggetti IRES, delle società e delle associazioni di cui all art. 5 del TUIR (es. società di persone), nonché delle imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare, esclusivamente in via telematica: 5

le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo a tale data; le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al risultato finale delle operazioni di liquidazione, entro i nove (prima sette) mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto. Dichiarazioni intermedie Qualora la liquidazione si prolunghi oltre il periodo d imposta, resta fermo l obbligo di presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative: alla residua frazione del periodo d imposta nel quale è deliberata la liquidazione; ad ogni periodo d imposta successivo. 8.6 FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono presentare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al: periodo anteriore all inizio della procedura concorsuale, entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo a quello di nomina del curatore o del commissario liquidatore; risultato finale delle operazioni di liquidazione, entro l ultimo giorno del nono (prima settimo) mese successivo a quello di chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa. Dichiarazioni intermedie Resta confermato che se la procedura concorsuale si prolunga oltre il periodo d imposta in corso alla data della sua apertura, le dichiarazioni relative alla residua frazione di tale periodo e ad ogni successivo periodo d imposta devono essere presentate, in via telematica: esclusivamente ai fini IRAP; soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. 9 TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO Non sono stati modificati i termini per l effettuazione dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO (compreso il nuovo modello UNICO PF MINI ). Tali termini vengono di seguito riepilogati. 9.1 VERSAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati devono eseguire i versamenti a titolo di saldo 2008 o di primo acconto 2009: entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi; ovvero dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%. La seconda o unica rata di acconto 2009 deve essere versata entro il 30.11.2009. 9.2 VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES SOLARI I soggetti IRES con periodo d imposta solare devono eseguire i versamenti a titolo di saldo 2008 o di primo acconto 2009: se il bilancio o rendiconto viene approvato entro il 31.5.2009 entro il 16.6.2009 senza maggiorazione di interessi, ovvero dal 17.6.2009 al 16.7.2009 con la maggiorazione dello 0,4%; se il bilancio o rendiconto viene approvato dal 1 al 30.6.2009 (oppure dopo il 30 giugno se in seconda convocazione) entro il 16.7.2009 senza maggiorazione di interessi, ovvero dal 17.7.2009 al 17.8.2009 (in quanto il 15 e 16 agosto sono festivi, salvi ulteriori differimenti che saranno eventualmente stabiliti in relazione al periodo feriale) con la maggiorazione dello 0,4%; 6

se non sono tenuti all approvazione del bilancio o rendiconto entro il 16.6.2009 senza maggiorazione di interessi, ovvero dal 17.6.2009 al 16.7.2009 con la maggiorazione dello 0,4%. La seconda o unica rata di acconto 2009 deve essere versata entro il 30.11.2009. 9.3 VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES NON SOLARI I soggetti IRES con periodo d imposta non solare devono eseguire i versamenti a titolo di saldo o di primo acconto: se il bilancio o rendiconto viene approvato entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d imposta entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta senza maggiorazione di interessi, ovvero nei successivi 30 giorni da tale termine con la maggiorazione dello 0,4%; se il bilancio o rendiconto viene approvato dopo 4 mesi dalla chiusura del periodo d imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione senza maggiorazione di interessi, ovvero nei successivi 30 giorni da tale termine con la maggiorazione dello 0,4%; se non sono tenuti all approvazione del bilancio o rendiconto entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta senza maggiorazione di interessi, ovvero nei successivi 30 giorni da tale termine con la maggiorazione dello 0,4%. La seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l ultimo giorno dell undicesimo mese del periodo d imposta. 9.4 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS I suddetti termini di versamento si applicano anche al saldo per il 2008 e al primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell INPS. 9.5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2008 CON IL MODELLO UNICO 2009 I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2009 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata stessa, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2009 (termine ordinario di versamento). Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre somme derivanti dalla dichiarazione unificata (es. IRPEF, IRES, IRAP, ecc.), l ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2009. 9.6 VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2009 Il versamento dell acconto IVA 2009 è stabilito al 28.12.2009 (in quanto il 27 dicembre cade di domenica). 9.7 RATEIZZAZIONE Resta ferma la facoltà di rateizzazione dei versamenti relativi al saldo 2008 e al primo acconto 2009 (compresi quelli relativi ai contributi INPS), con l applicazione degli interessi del 6% annuo. 10 CONGUAGLI DERIVANTI DAI MODELLI 730 Il DL 207/2008 convertito nella L. 14/2009 ha invece modificato le modalità di effettuazione dei conguagli, a debito o a credito del contribuente, derivanti dalla liquidazione dei modelli 730. Le novità si applicano a decorrere dai conguagli relativi ai modelli 730/2009. 7

10.1 CONGUAGLI A DEBITO Gli importi a debito del contribuente, a titolo di saldo o di primo acconto: sono trattenuti dal sostituto d imposta dalla retribuzione di competenza del mese di luglio; sono versati nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alla stessa retribuzione. In precedenza, invece, si faceva riferimento alla retribuzione corrisposta nel mese di luglio, anche se non era quella di competenza di tale mese (i conguagli andavano quindi effettuati sulla retribuzione di giugno pagata a luglio). In sostanza, si passa dal criterio di cassa a quello di competenza, con la conseguenza che il differimento del pagamento della retribuzione di luglio comporta un corrispondente differimento del termine di effettuazione dei conguagli a debito derivanti dai modelli 730. 10.1.1 Enti che erogano pensioni Gli enti che erogano pensioni continuano ad effettuare la trattenuta delle somme a debito a partire dal mese di agosto o di settembre. 10.1.2 Trattenuta della seconda o unica rata di acconto IRPEF La seconda o unica rata di acconto IRPEF, invece, è trattenuta dalle retribuzioni o pensioni corrisposte nel mese di novembre. In tal caso, pertanto, rimane fermo il criterio di cassa. 10.2 CONGUAGLI A CREDITO Il passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza si applica anche in relazione ai conguagli a credito del contribuente. Gli importi a credito del contribuente devono quindi essere rimborsati dal sostituto d imposta: mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e non più su quella corrisposta a luglio; ovvero utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d imposta. Pertanto, ad esempio, se la retribuzione di luglio viene corrisposta all inizio di agosto, i rimborsi derivanti dal modello 730 dovranno avvenire con tale retribuzione e non più con la retribuzione di giugno pagata a luglio. 10.2.1 Enti che erogano pensioni Gli enti che erogano pensioni continuano ad effettuare i rimborsi delle somme a credito nel mese di agosto o di settembre. 10.2.2 Crediti derivanti dalle dichiarazioni integrative Le somme a credito del contribuente risultanti dai modelli 730 integrativi sono rimborsate dal sostituto d imposta nell ambito delle retribuzioni o pensioni corrisposte nel mese di dicembre. Anche in tal caso, pertanto, rimane fermo il criterio di cassa. 8