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Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA pv Perugia) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10942 DEL 10/11/2016 OGGETTO: società CARTIERE DI TREVI S.p.A. - Stabilimento sito in Loc. Borgo Trevi, Comune di Trevi. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 5905 del 31/07/2014. Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, Semplificazione amministrativa e normativa dell ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in Materia Ambientale e s.m.i. e in particolare la parte II Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ; Preso atto che l'autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante nell'allegato VIII, Parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente; segue atto n. 10942 del 10/11/2016 1

Vista la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate che all art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell Autorizzazione Integrata Ambientale; Visto il D. Lgs. 46 del 4/03/2014 che ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra cui al Titolo III-bis della Parte Seconda riguardante l Autorizzazione Integrata Ambientale; Visto che, ai sensi della L. R. 2 aprile 2015, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative, attuata con DGR 1386 del 23/11/2015, a partire dal 1 dicembre 2015 le funzioni relative al rilascio, rinnovo, riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), trasferite alle Province con L.R. 11/2009, sono state riallocate nella Regione Umbria; Considerato che, ai sensi dell art. 29-quater, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine della consultazione al pubblico la Regione Umbria ha individuato l'uot- Autorizzazioni ambientali presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto; Visto il Documento istruttorio redatto dai funzionari competenti in materia di AIA che riporta quanto segue: con D.D. n. 5905 del 31/07/2014 la Provincia di Perugia ha rinnovato l Autorizzazione Integrata Ambientale alla società CARTIERE DI TREVI S.p.A. per l'attività IPPC 6.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno, svolta presso lo stabilimento sito in Loc. Borgo Trevi nel Comune di Trevi; con D.D. n. 648 del 04/02/2016 lo scrivente Servizio ha aggiornato la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, sostituendo il Rapporto istruttorio allegato all'aia; con nota del 04/01/2016 acquisita al prot. regionale con n. E-0000935 del 05/01/2016, la società CARTIERE di TREVI S.p.A. ha trasmesso la relazione sui metodi di prova degli NOx, allegando la relazione redatta dal laboratorio di analisi Chemilab e il Rapporto conclusivo InterConfronto EMISSIONI IN ATMOSFERA - IC NORDEST 002 OSSIDI, TOC, HCl; con nota prot. regionale n. U-0147949 del 13/07/2016 lo scrivente Servizio ha chiesto ad ARPA Umbria un parere in merito alla citata relazione sui metodi di prova delle emissioni NOx trasmessa dalla ditta; con nota prot. n. 15868 del 20/09/2016 (acquisita al prot. regionale con il n. E-191835 del 21/09/2016) ARPA Umbria ha trasmesso il parere in merito alla Relazione sui metodi di prova delle emissioni NOx, che di seguito si riporta: a) La richiesta di Arpa Umbria era relativa alla presentazione di una relazione di verifica di equivalenza secondo la norma tecnica CEN/TS 14793; b) La ditta ha presentato una relazione del laboratorio di analisi che ha effettuato le misure di NOx ai camini nella quale si dichiara che l adozione della metodica di prova internazionale EPA CTM 34:99 basata sull utilizzo di sensori a celle elettrochimiche garantisce una concordanza dei risultati con i sensori a chemiluminescenza a parità di condizioni di prelievo, prendendo a riferimento un lavoro di interconfronto realizzato da ARPA Veneto; c) Lo studio di interconfronto dell ARPA Veneto, sebbene abbia un valore operativo e scientifico, non è una verifica di equivalenza secondo la CEN/TS 14793. Inoltre, i buoni accordi delle misure tra il metodo a celle elettrolitiche EPA CTM 34:99 adottato dalla ditta e il metodo di riferimento a chemiluminescenza UNI EN 14792/06 dipendono fortemente dalla composizione del gas di camino; È altresì vero che il metodo a celle elettrolitiche EPA CTM 34:99 adottato dal gestore per i campionamenti del 2015 rientra tra quelli che possono essere utilizzati secondo il comma 17 dell Art. 271 del Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/2006 e, sebbene non sia un Metodo di Riferimento come l UNI EN 14792/06, è oggettivamente migliore del metodo secondo il DM 25/8/2000 precedentemente usato. Il Gestore dichiara inoltre che in occasione del controllo annuale del 29/12/2015 è stato correttamente adottato anche il metodo previsto dalla norma UNI EN 14792/06, segue atto n. 10942 del 10/11/2016 2

con un permeatore per la preparazione e la disidratazione del campione, oltre agli altri metodi. Pertanto, si propone all Autorità Competente di richiedere al Gestore di trasmettere ad ARPA e all A.C. i rapporti di prova relativi al campionamento del 29/12/2015 insieme ad una specifica relazione che mostri l effettiva comparabilità dei metodi utilizzati fino ad oggi rispetto a quello di riferimento (UNI EN 14792/06) nel caso dei gas di camino dell impianto in oggetto. Inoltre, al fine di armonizzare il testo prescrittivo attualmente in autorizzazione con quanto previsto al comma 17 dell Art. 271 del Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/2006, si propongono all Autorità Competente le seguenti modifiche al Rapporto Istruttorio allegato all Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 5905 del 31/07/2014 e s.m.i.: 1. Aggiornare e sostituire il punto 6 della Prescrizione 1 Emissione in atmosfera nel seguente modo: 6. Per la verifica della conformità dei limiti devono essere utilizzati i criteri indicati nell Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) e, fino all emanazione del decreto di cui all art. 271 comma 17 del suddetto decreto, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi indicati nel successivo paragrafo Metodi di riferimento per il controllo dell emissioni in atmosfera ; nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata; 2. Aggiornare e sostituire il paragrafo Metodi di riferimento per il controllo dell emissioni in atmosfera della Prescrizione 1 Emissione in atmosfera nel seguente modo: Metodi di riferimento per il controllo dell emissioni in atmosfera Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura, l incertezza estesa del metodo utilizzato per la misura, con un coefficiente di copertura pari a P95%. Qualora non fosse indicata l incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito. Secondo quanto previsto al comma 17 dell Art. 271 del Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/2006, per la verifica possono essere utilizzate le metodiche descritte nelle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, nelle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, nelle pertinenti norme tecniche ISO o in altre norme internazionali o norme nazionali previgenti. In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all emissione di un nuovo metodo emesso dall Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi. I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di quantificazione (LQ) complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l Autorità competente e ARPA Umbria. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l esito analitico e le condizioni di assetto dell impianto, se pertinenti, durante l esecuzione del prelievo. Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali. segue atto n. 10942 del 10/11/2016 3

valutato quanto sopra riportato, si propone di aggiornare la Prescrizione 1 Emissioni in atmosfera dell Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto secondo quanto indicato da ARPA Umbria; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; Il Dirigente D E T E R M I N A 1) di aggiornare l'autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 5905 del 31/07/2014 e s.m.i. relativa all'impianto della società CARTIERE DI TREVI S.p.A. sito in Loc. Borgo Trevi nel Comune di Trevi, modificando la Prescrizione 1 Emissione in atmosfera nel seguente modo: a) sostituire il punto 6 con il seguente testo: Per la verifica della conformità dei limiti devono essere utilizzati i criteri indicati all Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) e, fino all emanazione del decreto di cui all art. 271 comma 17 del suddetto decreto, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi indicati nel successivo paragrafo Metodi di riferimento per il controllo dell emissioni in atmosfera ; nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata ; b) sostituire il paragrafo Metodi di riferimento per il controllo dell emissioni in atmosfera nel seguente modo: Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura, l incertezza estesa del metodo utilizzato per la misura, con un coefficiente di copertura pari a P95%. Qualora non fosse indicata l incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito. Secondo quanto previsto al comma 17 dell Art. 271 del Titolo I della Parte V del D.L.gs 152/2006, per la verifica possono essere utilizzate le metodiche descritte nelle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, nelle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, nelle pertinenti norme tecniche ISO o in altre norme internazionali o norme nazionali previgenti. In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all emissione di un nuovo metodo emesso dall Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi. I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di quantificazione (LQ) complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l Autorità competente e ARPA Umbria. I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l esito analitico e le condizioni di assetto dell impianto, se pertinenti, durante l esecuzione del prelievo. Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali. segue atto n. 10942 del 10/11/2016 4

2) di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere all Autorità Competente e ad ARPA Umbria, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i rapporti di prova relativi al campionamento del 29/12/2015 insieme ad una specifica relazione che mostri l effettiva comparabilità dei metodi utilizzati fino ad oggi rispetto a quello di riferimento (UNI EN 14792/06) nel caso dei gas di camino dell impianto in oggetto; 3) di stabilire che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 5905 del 31/07/2014 e s.m.i. per quanto non modificato dal presente atto; 4) di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l Autorità competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell Autorizzazione Integrata Ambientale, nonchè a quanto previsto dall art. 29-quattuordecies del medesimo decreto; 5) di trasmettere copia del presente atto alla società CARTIERE DI TREVI S.p.A, ad ARPA Umbria, all ATI 3 Umbria, all ASL 2 e al Comune di Trevi; 6) di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge; 7) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. Perugia lì 10/11/2016 L Istruttore - Paola Angelini Istruttoria firmata ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale Perugia lì 10/11/2016 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile - Paola Angelini Parere apposto ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale Terni lì 10/11/2016 Il Dirigente Sandro Posati Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 segue atto n. 10942 del 10/11/2016 5