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Repubblica Italiana Del. n.02/2011/par La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2011 composta dai Magistrati: Giovanni MOCCI Antonio MARRAZZO Andrea BALDANZA Oriana CALABRESI Presidente f.f. Consigliere Consigliere (relatore) Primo Referendario visto l art. 100, comma 2 della Costituzione; visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il Regolamento concernente l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

2 vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo ; visto il decreto n.1/2010 del 20/01/2010, così come modificato dal decreto n. 2/2010 del 24/05/2010 con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l Abruzzo; vista la nota prot. n. 724 del 13 febbraio 2010 (ns prot. N. 146/Nb4-sez.G del 18 febbraio 2010), con la quale il Sindaco del Comune di CASTILENTI (TE) ha richiesto un parere relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mediante la stipulazione di un contratto di leasing finanziario e/o finanziamento chirografario. vista l ordinanza n. 1/2011 del 18/01/2011, con la quale il Presidente f.f. ha deferito la questione all esame collegiale; udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; FATTO Il Sindaco di Castilenti, con nota ricevuta in data 18 febbraio 2010, ai sensi dell art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, ha avanzato una richiesta di parere in merito all esatta disciplina

3 contabile degli oneri derivanti dalla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mediante la stipulazione di un contratto di leasing finanziario e/o finanziamento chirografario. L installazione di apparecchiature fotovoltaiche consentirebbe infatti all amministrazione di usufruire delle agevolazioni disposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) con una conseguente riduzione degli oneri derivanti dalle bollette dell energia elettrica e liberazione di risorse economiche da destinare al finanziamento di ulteriori opere pubbliche. L amministrazione comunale richiede pertanto un parere sulla corretta appostazione contabile degli oneri derivanti dalla produzione dell impianto,nonché sui contributi DIRITTO La richiesta di parere del Sindaco di Castilenti deve ritenersi ammissibile, in quanto avanzata dall organo di vertice dell apparato comunale ed inerente una materia di contabilità pubblica. L amministrazione ha posto alla Sezione un quesito in ordine alla corretta appostazione degli oneri connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mediante la stipulazione di un contratto di leasing finanziario o altre forme di finanziamento. La Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera del 24 ottobre 2008, n. 87/pareri/2008 si è pronunciata sul leasing, qualificando come schema negoziale sinallagmatico e commutativo, con causa mista, che consente ad un soggetto, previo

4 pagamento di un canone periodico, di utilizzare un bene, mobile o immobile, strumentale all esercizio della propria attività o al perseguimento dei propri fini istituzionali, con possibilità di riscattarlo ad un prezzo inferiore al valore di mercato al termine del periodo di disponibilità stabilito nel contratto. Il leasing finanziario si contraddistingue per l esistenza di un rapporto trilaterale tra l utilizzatore del bene o locatario, il concedente il leasing o locatore, che acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all utilizzatore, e il fornitore del bene. Il leasing operativo viene offerto dallo stesso costruttore del bene. E una struttura negoziale che, alternativamente, si accosta alla vendita con patto di riscatto, qualora si preveda il diritto di riscatto del bene al termine del periodo di utilizzazione, ovvero alla locazione e alla somministrazione qualora lo stesso produttore conceda in godimento il bene prodotto per un canone che comprende la locazione ed i servizi di assistenza e manutenzione del bene stesso, in relazione alla durata del suo ciclo economico. Gli impianti fotovoltaici devono ricondursi fra gli impianti tecnologici ad utilità durevole, ascrivibili fra le opere pubbliche deputate al normale funzionamento dell amministrazione comunale. L operazione di acquisizione di un bene mediante leasing costituisce una forma di finanziamento e di indebitamento ulteriore rispetto a quelle indicate dall articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, ricompresa nell alveo dell articolo 119 della Costituzione ed ammissibile solo al fine di procedere a nuovi investimenti.

5 La contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio dell ente variano a seconda della tipologia di leasing e del metodo utilizzato. Per quanto riguarda il leasing operativo, si ritiene che il canone periodico, quale corrispettivo per il godimento del bene, rientri fra le spese correnti. Il bene rientra nel conto del patrimonio dell ente solo dopo l avvenuto esercizio del diritto di riscatto. Per quanto concerne il leasing finanziario, è possibile distinguere due diversi criteri di contabilizzazione, vale a dire il metodo patrimoniale e quello finanziario. Il metodo patrimoniale presuppone che i rischi del contratto gravino sulla società costruttrice dell opera e prevede che il bene sia iscritto nel conto patrimoniale dell ente pubblico solo al momento dell avvenuto riscatto. Nel conto economico si contabilizza un costo di gestione. Con il metodo patrimoniale, le pubbliche amministrazioni si limitano a rilevare l esborso finanziario, senza iscrivere alcun bene nel proprio bilancio. Il canone di leasing è considerato un onere per l uso del bene. L opera utilizzata dall ente è considerata un asset appartenente a terzi. La contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale incide sulla capacità e sui limiti di spesa e sul saldo finanziario, ma non sui limiti di indebitamento dell ente pubblico. Con il metodo finanziario (principio contabile internazionale IAS 17 ), invece, il bene utilizzato è rilevato tra le immobilizzazioni nel bilancio dell ente pubblico utilizzatore al momento della consegna

6 del medesimo, a seguito di regolare collaudo, ed iscritto al valore del costo di costruzione (articolo 230, comma 4 lett. c) T.U.E.L.). Si prevede l ammortamento in funzione del ciclo economico utile del bene o della durata del contratto. Le quote di ammortamento si rilevano nel conto economico (articolo 239 T.U.E.L.). Il finanziamento del leasing deve ascriversi fra le operazioni di indebitamento in cui: - il valore del bene deve contabilizzarsi, da parte dell ente pubblico utilizzatore nel Titolo V, fra le entrate da assunzione di prestiti ; - la spesa impegnata per il pagamento dei canoni deve annoverarsi fra le spesa per investimento di cui al Titolo III spese per rimborso prestiti, relativamente alla quota capitale rimborsata, e al Titolo I quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota interessi (articolo 165 del T.U.E.L.). Il leasing, in quanto strumento di finanziamento, incide sia sui limiti di spesa che sui limiti d indebitamento dell ente. La realizzazione di un impianto fotovoltaico deve pertanto inserirsi nel programma pluriennale di lavori pubblici mentre il contratto di leasing, quale strumento di finanziamento, deve essere oggetto di ponderate valutazioni economiche coerenti con i principi di sana e corretta gestione finanziaria. I contributi eventualmente conferiti da altri soggetti pubblici devono invece ritenersi vincolati a coprire le spese dell investimento. P.Q.M.

7 La Sezione regionale di controllo per l Abruzzo rende il parere nei termini di cui alla motivazione. DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio Comunale di CASTILENTI (TE). Così deliberato a L Aquila, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2011. L Estensore Il Presidente f.f. F.to Andrea BALDANZA F.to Giovanni MOCCI Depositata in Segreteria il 25/01/2011 IL DIRIGENTE F.to D.ssa Luciana TROCCOLI