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Rifiuti non pericolosi recuperabili come fonti di energia - CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5333 del 29/07/2004 ---------------- Per produrre energia si possono utilizzare non soltanto le "biomasse" ma anche altri rifiuti non pericolosi dei quali e importante incentivare il recupero. Il Consiglio di Stato ha cosi accolto il ricorso della TERNI EN. A. s.p.a. contro il WWF e l'associazione Italia Nostra che avevano protestato per l'adozione della procedura semplificata prevista dalla legge per la costruzione degli impianti e per l'attivita di produzione di energia derivante dal recupero delle biomasse estesa anche ad altri rifiuti non pericolosi. I Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che, trattandosi di rifiuti non pericolosi compresi tra quelli per il cui smaltimento e sufficiente che venga comunicata l'inizio dell'attivita, e avendo gia ottenuto la societa ricorrente l'autorizzazione a ricorrere alla procedura semplificata per l'attivita di recupero delle biomasse, per produrre energia non era necessaria una nuova autorizzazione, visto anche che da accertamenti effettuati dalla provincia di Terni le emissioni inquinanti prodotte dal recupero di questi altri rifiuti risultavano addirittura inferiori a quelle derivanti dallo smaltimento delle biomasse. CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5333 del 29/07/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 10268 del 2003 proposto dalla TERNI EN.A. s.p.a., con sede in Terni, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lietta Calzoni, prof. Stefano Neri e Benedetto Giovanni Carbone e presso lo studio di quest ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13, contro l'associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - W.W.F. Italia e l'associazione Italia Nostra, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall avv. Umberto Segarelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi in Roma, Via G.B. Morgagni n. 2/a, e nei confronti della Provincia di Terni e della Regione Umbria, non costituite in giudizio, per l'annullamento della sentenza n. 852 in data 6 novembre 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'umbria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle appellate Associazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l ordinanza n. 5039 del 18 novembre 2003, con la quale e stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 l avv. Carbone e, su delega dell avv. Segarelli, l avv. Colagrande; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Con la sentenza n. 852 depositata il 6.11.2003, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dall'associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - W.W.F. Italia (n. 589/2002) e dall'associazione Italia Nostra (n. 3/2003), il T.A.R. per l Umbria ha annullato il provvedimento del dirigente del Servizio ambientale, energia e trasporti della Provincia di Terni, di cui alla nota n. 6501 in data 26 febbraio 2002 recante la presa d atto della comunicazione da parte della Terni EN.A. s.p.a. del prossimo inizio delle attivita di smaltimento di alcune particolari tipologie di rifiuti secondo la procedura c.d. semplificata prevista e disciplinata dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1977; la conseguente iscrizione nel registro provinciale delle imprese esercenti attivita di recupero di rifiuti non pericolosi; nonche la nota n. 20224 in data 4 luglio 2002 del medesimo dirigente, con cui viene ribadita la legittimita della presa d'atto e rifiutato l'intervento richiesto dalla Giunta Provinciale nei confronti della Terni EN.A.. Della sentenza, siccome errata, la societa Terni EN.A. s.p.a. ha chiesto la riforma e l'annullamento con il ricorso in appello indicato in epigrafe. Si sono costituite in giudizio le Associazioni appellate, le quali hanno controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione. Accolta con ordinanza n. 5039 del 18 novembre 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso, la causa e stata trattata all udienza pubblica del 17 febbraio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si e riservata la decisione. DIRITTO L appello e fondato. Occorre premettere in fatto che la Terni EN.A. S.p.A. e titolare dell'autorizzazione del Ministero dell'industria - rilasciata con decreto n. 51/98 dell'8 settembre 1998 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 [1] - per la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili e, precisamente, mediante le biomasse di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e che nel provvedimento autorizzativo si da atto che "in sede di Conferenza dei Servizi la Terni EN.A S.p.A. ha ribadito di volersi avvalere delle procedure semplificate per il recupero ai

sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" [2]. In data 15 ottobre 2001 la societa appellante ha comunicato alla Provincia di Terni, ai sensi delle disposizioni ora dette, l'inizio dell'attivita integrando il combustibile con ulteriori tipologie di rifiuti, anch essi previsti nel D.M. 5 febbraio 1998, e in data 29 gennaio 2002 ha inoltrato ulteriore comunicazione includendo anche le farine animali, di cui all'ordinanza 30 marzo 2001 del Ministero della Sanita. La Provincia di Terni ha proceduto, quindi, all'iscrizione della societa nel registro provinciale delle imprese esercenti le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, dandogliene comunicazione con le note n. 3578 in data 31 gennaio 2002 e n. 6501 in data 26 febbraio 2002. In ordine alla legittimita dell estensione della tipologia dei rifiuti combustibili, rispetto all autorizzazione di costruzione ed esercizio, sono stati acquisiti il parere del Ministero delle attivita produttive, espresso con nota n. 205365 in data 22 marzo 2002, e quello del Ministero dell ambiente, n. 6200 del 28 giugno 2002. Con i due ricorsi di primo grado, di identico contenuto, il WWF Italia prima e l'associazione Italia Nostra poi hanno impugnato le "iscrizioni" ed i pareri suddetti. Dei motivi d impugnativa proposti, il TAR ha ritenuto fondato quello con cui e stato dedotto che, nella fattispecie, il ricorso alla procedura semplificata di cui all art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997 era impedito dalla prescrizione, contenuta nel decreto ministeriale n. 51/1998 di autorizzazione, dell esclusivo utilizzo delle biomasse quale combustibile. in quanto clausola che esprime una condizione sostanziale di autorizzabilita dell attivita dell impianto, come tale impositiva di una nuova istruttoria (piena e non in via semplificata) per l ipotesi di un estensione delle tipologie di rifiuti termovalorizzabili. Tanto premesso, dopo aver riproposto le eccezioni di inammissibilita e tardivita dell originario ricorso sollevate in primo grado, la societa appellante contesta la natura di clausola essenziale riconosciuta alla prescrizione summenzionata e sostiene l erroneita della tesi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, secondo la quale l utilizzazione di altre tipologie di rifiuti come combustibile comporti una maggior incidenza ambientale anche quando, come nel caso di specie, vi sia conformita alle indicazioni delle norme tecniche richiamate dall art. 33, comma 7, del D.L.vo n. 22 del 1997. Puo prescindersi dall esame dei profili d inammissibilita degli originari ricorsi, che l appellante ripropone con i primi motivi di gravame, attesa la fondatezza delle censure di merito. Si rileva, invero, che nel provvedimento autorizzatorio n. 51/98, al penultimo "considerato", si prende atto espressamente dell intendimento della Terni EN.A. di volersi avvalere, per il futuro, della procedura semplificata di cui al decreto legislativo suddetto. Cosicche la controversa prescrizione circa l esclusivo utilizzo di biomasse specificamente indicate non puo essere intesa altrimenti che come prescrizione di esercizio - tale e espressamente qualificata nell art. 2 del decreto - valevole allo stato degli accertamenti esperiti ai fini dell adozione del provvedimento; salvo, in ogni caso, il ricorso alla procedura semplificata nelle ipotesi ed in presenza dei presupposti indicati dal D.L.vo n. 22 del 1997, nell esercizio di una facolta direttamente attribuita dalla legge, della quale la richiedente non poteva essere privata in via preventiva e generale dal provvedimento che l autorizzava alla costruzione dell impianto in questione. Giova rammentare che, a norma dell art. 33 piu volte citato, "a condizione che siano rispettate

le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell art. 31, l esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese" (recte: puo essere intrapreso) "decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita alla Provincia territorialmente competente" (comma 1). Ricevuta la documentata comunicazione dell impresa interessata, la Provincia e tenuta (comma 3) ad iscriverla in un apposito registro; quindi procede nei detti novanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecniche fissate in via generale dalla normativa e, successivamente, ad effettuare controlli periodici in corso d esercizio. Le prescrizioni specifiche e le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell art. 31 sono quelle contenute nel decreto interministeriale 5 febbraio 1998, emanato dal Ministro dell Ambiente di concerto con i Ministri dell Industria, della Salute e delle Politiche Agricole. Quanto alle attivita gia autorizzate, la comunicazione di inizio dell attivita e la conseguente iscrizione nel registro sostituiscono, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle suddette norme tecniche, anche l autorizzazione richiesta dall art. 15, lettera a), del DPR 24 maggio 1988 n. 203 per apportare agli impianti industriali modifiche sostanziali. Nel caso in cui accerti che la comunicazione e incompleta o non corrisponde al vero oppure verifichi che l attivita non rispetta le previsioni della normativa tecnica, la Provincia dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dell attivita, salva la possibilita per l interessato di conformarsi entro un termine prefissatogli (art. 33, comma 4). Si tratta, con evidenza, di disposizione che, sul presupposto della equiparazione all attivita industriale delle attivita di recupero dei rifiuti non pericolosi individuati dal D.M. 5 febbraio 1998, intende incentivarle evitando duplicazioni di procedimenti autorizzatori secondo un meccanismo di silenzio assenso (cfr. Cons. Stato 4 maggio 2004 n. 2707) e, cosi, consentendone l esercizio, se effettuato in conformita alle prescrizioni e condizioni indicate in quel decreto, a seguito di semplice comunicazione di inizio. Nel caso in esame, e lo stesso giudice di primo grado che precisa come "le attivita di recupero e le tipologie di rifiuti oggetto delle comunicazioni di inizio attivita della societa Terni EN.A. sono pacificamente comprese tra quelle considerate nel D.M. 5 febbraio 1998; e che, in relazione a tali attivita, non viene contestato il rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.M. predetto" (pag. 17, quarto capoverso, della sentenza appellata). Invero, che le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di rifiuti non pericolosi diversi dalle biomasse indicate nell autorizzazione, non solo rispettavano i valori limite prescritti dal D.M. 5 febbraio 1998, ma erano addirittura ad essi inferiori, risulta attestato dai resoconti di registrazione, dai controlli periodici effettuati dalla Provincia e da piu perizie giurate. Per le considerazioni che precedono, l appello deve accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l appello in epigrafe e, per

l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita amministrativa. Cosi deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con l'intervento dei Signori: Raffaele Iannotta - Presidente Rosalia Bellavia - Consigliere Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. Goffredo Zaccardi - Consigliere Claudio Marchitiello - Consigliere L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Corrado Allegretta F.to Raffaele Iannotta IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi Depositata in Segreteria il 29 luglio 2004 ( www.litis.it )