Unione Europea Repubblica Italiana M.I.U.R. ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E.FERMI - F. EREDIA CATANIA cod. mecc.ctis03800x Sito Web: www.ipsiafermicatania.it E-mail: info@ipsiafermicatania.it - CTIS03800X@istruzione.it- CTIS03800X@pec.istruzione.it Regione Siciliana Sedi Associate: IPSIA E.FERMI Via Passo Gravina, 197 tel.: 095-336781 fax: 095-338698 ITA F.EREDIA - Via Del Bosco, 43-095-330002 - fax 095-330543 IPA - PROF.ALBERG. DEODATO Via Del Bosco, 43-095-330002 - fax 095-330543 CONVITTO ANNESSO - C.da Pantano d ARCI - Catania tel./ fax095 591758 Circ.n 357 Ai docenti Classi terze quarte e quinte Oggetto: Credito scolastico. In osservanza all'o.m. n. 13 del 24/04/13, recante istruzioni sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, si comunica ai docenti delle classi terze, quarte e quinte che, per l'a.s. 2012/2013, dovranno procedere, in sede di scrutinio finale, all'attribuzione del credito scolastico secondo le seguenti modalità: in accordo al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 nei confronti degli studenti frequentanti il terzo anno, il quarto anno ed il quinto anno, tabella 1; sulla base delle tabelle B e C allegate al D.M. 42 del 22.05.2007, per i candidati esterni agli esami di stato eventuali i punteggi attribuiti sulla base di precedenti tabelle (DPR 323 del 23.07.1998) devono essere ricalcolati dai consigli di classe. A partire dall anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico. Un voto sul comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione
all esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). L'attribuzione del credito scolastico, in numeri interi, nell ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso dei seguenti elementi valutativi (art 8 comma 2 O.M. 42 06/05/2011): grado di preparazione complessivo raggiunto da ciascun alunno nell anno scolastico in corso; assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la frequenza dell area di professionalizzazione; interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative; eventuali crediti formativi. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. (art 8 comma 4 O.M. 42 06/05/2011)
TABELLA 1
I consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, che concorrono ad integrare quelle delle discipline coinvolte nelle attività medesime. (art. 8 comma 5 O.M. 42 del 06/05/11 ) L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, nell'ambito della fascia di oscillazione conseguente al voto di qualifica, riportato in decimi per le classi terze, o alla media M dei voti conseguiti nelle singole materie, nel caso delle classi quarte e quinte, va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo conseguito dall alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. (art.8 comma 6 O.M. 42 06/05/11) Il credito scolastico è pubblicato all'albo dell Istituto unitamente al voto di qualifica per le classi terze e ai voti delle singole discipline per le classi quarte e quinte. (art 8 comma 7 O.M. 42 06/05/11) In caso di esito negativo degli scrutini o degli esami l'indicazione dei voti all'albo dell'istituto è sostituita con la dicitura "non ammesso alla classe successiva" o "non qualificato" e non si procede all'attribuzione del credito scolastico. I docenti che svolgono l insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (art. 8 comma 13 O.M. 42 06/05/2011). Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime. (art. 8 comma 14 O.M. 42 06/05/2011)
I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi tenendo conto che le esperienze valutabili come credito formativo sono quelle al di fuori della scuola, escludendo, quindi, la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative svolte all'interno della scuola, che già concorrono di per sé alla definizione del credito scolastico. La documentazione del credito formativo deve comprendere un'attestazione degli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali l'alunno ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa (art.3 comma 1 D.M. 49 del 24/2/2000). È ammessa l autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. Catania, 29 /05/2014 Il Dirigente Scolastico ( Alfio Petrone)