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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ACQUEDOTTO RURALE E PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL ACQUA USO IRRIGUO COMUNE DI BIANZONE PROVINCIA DI SONDRIO Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 27.04.2011

Argomento Pagina CAPO I CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Ente Gestore 2 Art. 2 Fornitura dell acqua 2 CAPO II CONCESSIONI 2 Art. 3 Dichiarazione ai fini della concessione 3 Art. 4 Decorrenza-durata-subentri- concessioni 3 Art. 5 Concessioni speciali 3 Art. 6 Vincoli speciali 3 Art. 7 Spese di allacciamento 3 CAPO III CANONE FATTURAZIONE - PAGAMENTO Art. 8 Misura e pagamento del canone 4 Art. 9 Interruzione o riduzione dell erogazione dell acqua 4 CAPO IV CONDIZIONI TECNICHE Art. 10 Prescrizioni per l esecuzione delle opere di allacciamento 5 Art. 11 Cauzione per l esecuzione delle opere di allacciamento 5 Art. 12 Nulla osta per servitù di acquedotto 5/6 Art. 13 Responsabilità degli allacciamenti 6 Art. 14 Verifiche a carico del concessionario 6 Art. 15 Divieto di manomissione degli impianti 6 CAPO V VARIE Art. 16 Visita di ispezione 6/7 Art. 17 Eventuali modificazioni delle presenti norme 7 Art. 18 Sanzioni 7 Art. 19 Domicilio del concessionario 7 Art. 20 Entrata in vigore 7 2

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI - ART. 1 ENTE GESTORE Il Servizio di distribuzione dell acqua ad uso irriguo sul territorio del Comune di Bianzone è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. L esercizio dell acquedotto rurale (impianti di produzione, filtrazione, stoccaggio e distribuzione), nonché l erogazione idrica viene gestito in economia direttamente dal Comune di Bianzone. Per l esercizio dell acquedotto l Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione: a. dell Ufficio Tributi per le fasi contrattuali e della riscossione; b. dell Ufficio Tecnico per i servizi tecnologici e per ogni altro aspetto. E facoltà dell Amministrazione di avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, che però avranno rapporto diretto ed esclusivo col Comune. ART. 2 FORNITURA DELL'ACQUA L'acqua è concessa di norma per uso irriguo. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 5. L'acqua proveniente dall'acquedotto rurale potrà essere concessa ai proprietari dei fondi situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche a quei proprietari di fondi che non fronteggiano le condutture, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla posa della tubazione occorrente per l'allacciamento alla conduttura principale e nel rispetto dei patti e delle norme che seguono. CAPO II - CONCESSIONI ART. 3 DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto rurale, gli interessati dovranno presentare al Comune: a) Dichiarazione redatta su apposito modulo fornito dallo stesso dalla quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente), il foglio, i numeri e le superfici dei mappali. b) dichiarazione di accettare tutti i patti e le norme, nessuno escluso, contenuti nel presente regolamento, e in particolare gli artt. 10,11,12,13. Per ogni singolo allacciamento autorizzato il richiedente, all atto del rilascio dell autorizzazione dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge, le spese di concessione di cui al successivo art. 7, il canone annuo di cui al successivo art 8. 3

ART. 4 DECORRENZA - DURATA - SUBENTRI CONCESSIONI La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti all art.5, decorrerà dalla data di stipula del contratto. I contratti hanno la durata di un (1) anno ovvero della frazione dell anno in corso, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, salvo disdetta. In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno (fino al 31.12 di ciascun anno), a meno che una delle due parti dia disdetta in forma scritta entro 31 dicembre di ogni anno. Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell utenza, continua ad essere l unico responsabile nei confronti del Comune e l unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e o rimborsi. Con la stipula e sottoscrizione del contratto il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento nonchè tutti gli obblighi da esso derivanti. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto. Le eventuali spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante. ART. 5 CONCESSIONI SPECIALI Oltre che per uso irriguo, il Comune può concedere, sotto l osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per altri usi, rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di forza maggiore. L utilizzo dell acquedotto per usi diversi da quello irriguo è soggetto a specifica autorizzazione comunale. ART. 6 VINCOLI SPECIALI E' data facoltà al Comune di imporre, sia nel contratto di utenza che nel corso del periodo di concessione, ulteriori vincoli e prescrizioni all utilizzo dell utenza oltre quanto stabilito nel presente regolamento, in ragione di necessità derivanti da ragioni di pubblico interesse. ART. 7 SPESE DI ALLACCIAMENTO Per ogni allacciamento autorizzato i concessionari dovranno pagare al Comune il diritto di allacciamento fissato in 50,00. Tale somma potrà essere modificata annualmente con apposita deliberazione della giunta comunale. Per allacciamento primario si intende l innesto sulla derivazione collegata alle colonne principali predisposte dal Comune nei pozzetti; per allacciamento secondario si intende ogni altro allacciamento sulle colonne private; 4

CAPO III - CANONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTO ART. 8 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE La misura del canone è definita annualmente dalla giunta comunale. Per l anno 2011, anno di gestione sperimentale, non sarà dovuto nessun canone. Ogni spina di derivazione è considerata singola utenza. Il canone annuo è suddiviso in una quota fissa e una variabile per ogni spina di derivazione. La misura del canone annuo viene stabilita: a) per la parte fissa, in base al numero delle derivazioni concesse ai sensi del precedente art. 3. b) per la parte variabile in base alla superficie dichiarata da irrigare e al tipo di coltivazione. Il concessionario resta obbligato al pagamento dell intero canone annuo, a prescindere dal periodo di allacciamento e dal giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua. Il mancato utilizzo dell utenza non comporterà sgravio alcuno del canone. Per la riscossione del canone si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà annualmente mediante emissioni di ruoli. Trascorso il termine di 10 giorni dalla scadenza del pagamento del canone l'utente è assoggettato all'indennità di mora del 10% sulle somme non pagate. L ufficio tributi entro il mese successivo a quello della scadenza invierà a ciascun utente moroso un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento del sollecito il Comune sospenderà le erogazioni con contestuale risoluzione del contratto ART. 9 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL EROGAZIONE DELL'ACQUA Il Comune non può assicurare a priori la regolarità della distribuzione dell acqua né la misura minima della stessa alle utenze. L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente nel periodo aprile-ottobre riservandosi anche di stabilire, qualora necessario, un calendario di utilizzo per le varie zone. Il Comune si riserva inoltre, per cause di forza maggiore o per motivate ragioni, la sospensione o riduzione dell erogazione dell acqua. Il concessionario non potrà pertanto reclamare risarcimenti per mancato o diminuito raccolto o riduzioni del canone per effetto della mancata o ridotta fruizione dell erogazione dell acqua. 5

CAPO IV - CONDIZIONI TECNICHE ART. 10 PRESCRIZIONI PER L ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO 1) Le modalità di realizzazione delle opere idrauliche di derivazione dalle condutture principali saranno stabilite dal Comune. 2) Le caratteristiche, le scelte dei materiali, il percorso e le località degli allacciamenti, sia primari che secondari, spettano esclusivamente al Comune. 3) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento fino al pozzetto di derivazione comunale è a carico degli utenti. 4) Ogni allacciamento primario deve essere munito di saracinesca, posta nei pozzetti comunali; ogni allacciamento secondario deve averne una propria e separata posta nel luogo indicato dal Comune. Una volta eseguito un allacciamento, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta sarà a carico del concessionario. ART. 11 CAUZIONE PER L ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere eseguito solo previa autorizzazione del Comune. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'amministrazione ed il personale del Comune. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, la cauzione di 500,00. La cauzione sarà restituita al termine del periodo stabilito di seguito per i ripristini e previo nullaosta dell'ufficio Tecnico del Comune. I ripristini dovranno essere realizzati nel seguente modo: Ad avvenuta chiusura dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente il riempimento dello stesso con calcestruzzo e il ripristino del manto in asfalto bynder. Nel caso di cedimenti nell'arco di tempo di 90 giorni l'utente dovrà provvedere alla ricarica con asfalto Dopo il termine di 90 giorni ed ad avvenuto assestamento dovrà essere eseguito il ripristino finale su indicazione dell ufficio tecnico comunale. I lavori di scavo lungo la sede stradale dovranno essere eseguiti previo taglio dell' asfalto con appositi mezzi. ART. 12 NULLA OSTA PER SERVITU DI ACQUEDOTTO Il Comune subordinerà il rilascio dell autorizzazione di allacciamento all accettazione formale da parte del richiedente dell impegno di assicurare a terzi il diritto di attraversare i terreni di sua proprietà con tubazioni al servizio di altri fondi senza 6

compenso o indennità di sorta. L esecuzione degli allacciamenti e dei relativi percorsi su proprietà privata dovranno essere eseguiti a proprie spese e a minor danno, secondo le indicazioni del proprietario del fondo. Resta inteso che nel caso in cui il proprietario del terreno gravato dalla servitù di acquedotto avesse necessità, per qualsiasi fondato motivo, di spostare le tubazioni, lo spostamento sarà a totale carico del o dei proprietari della stessa. L'esecuzione dei lavori di allacciamento è subordinata alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni degli Enti pubblici competenti. ART. 13 RESPONSABILITÀ DEGLI ALLACCIAMENTI Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., delle tubazioni posate a suo carico su proprietà privata. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune e provvedere alle riparazioni del caso. Sono a totale carico del concessionario i danni verificatisi alla tratta di acquedotto situata su proprietà privata e non costituente rete principale comunale. ART. 14 VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO In caso di rottura o guasti su impianti privati, posati sia su proprietà privata che pubblica, il Comune venutone a conoscenza, darà avviso all interessato di provvedere immediatamente alla chiusura dell impianto e, entro il termine di 5 giorni, alla riparazione del guasto. Decorso tale termine la riparazione sarà effettuata dal Comune e le spese verranno addebitate all utente. Nel caso in cui la riparazione debba essere effettuata dal Comune all utente verrà addebitato altresì un rimborso spese per il sopralluogo par ad. 50,00. ART. 15 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcun allacciamento a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito. CAPO V - VARIE - ART. 16 VISITA DI ISPEZIONE 7

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti. ART. 17 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME Il Comune si riserva di modificare le presenti norme. Tali modifiche si applicano anche ai contratti in essere. ART. 18 SANZIONI Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da. 500,00 a. 2.500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. ART. 19 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune. ART. 20 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 8