CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO



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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il 15 dicembre 2005 SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Ricognizione della normativa applicabile - 3. Riserve in bilancio - 4. Adempimenti. 1. Premessa Un Confidi, costituito nella forma di società cooperativa avente per oggetto della propria attività la prestazione di garanzie collettive, è interessato ad utilizzare le proprie riserve per l acquisto di azioni proprie. A tale fine, previa esatta ricognizione delle riserve iscritte in bilancio e della relativa natura, sia civilistica che fiscale, si rende necessario valutare se - alla luce della recente riforma societaria di interesse anche per le società cooperative e della c.d. legge quadro dei Confidi di cui all art. 13, D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003 - una simile operazione possa o meno essere considerata ammissibile. 2. Ricognizione della normativa applicabile In mancanza di esplicite disposizioni in materia recate dalla normativa speciale, occorre fare riferimento alla regolamentazione codicistica dell acquisto di azioni proprie da parte di società cooperative. Detta regolamentazione è rinvenibile nel combinato disposto di cui agli artt. 2529 e 2545-quinquies cod. civ. ove è specificatamente previsto, rispettivamente:

- che l atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare ( ) quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell art. 2545-quinquies e l acquisto ( ) è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato ; - che possono essere acquistate proprie quote o azioni ( ) se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Le norme riportate riconoscono quindi in generale, alle società cooperative, la fattibilità dell operazione qui di interesse, individuando i limiti e le condizioni che devono essere osservati ma senza nulla indicare in ordine alla procedura da adottare. A tale fine, infatti, l attenzione va trasferita sulle norme di cui agli artt. 2357 e seguenti cod. civ. che regolamentano il particolare istituto per le società per azioni e che, in quanto compatibili, sono da ritenere applicabili anche alle società cooperative ai sensi dell art. 2519, comma 1, cod. civ, in forza del quale per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni sulle società per azioni. Queste ultime norme prevedono in particolare, per quanto di specifico interesse: - che possono essere acquistate solo azioni interamente liberate e - anche per le società per azioni, come già visto prima per quelle cooperative - nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato; - che l acquisto deve essere autorizzato dall assemblea, deputata a fissarne le modalità e il corrispettivo tra un minimo ed un massimo nonché ad indicare il numero massimo delle azioni da acquistare, il cui valore nominale complessivo non può comunque eccedere il 10% del capitale sociale; - che le predette limitazioni possono non applicarsi ove ricorrano particolari condizioni (ad esempio acquisto a titolo gratuito di azioni interamente liberate); - che gli amministratori per disporre delle azioni proprie devono essere autorizzati dall assemblea; - che devono essere osservate apposite regole, dettate ad hoc, per l esercizio del diritto agli utili, del diritto di opzione e del diritto di voto; - che deve essere costituita e mantenuta all attivo del bilancio, fino a che le a- zioni proprie non siano trasferite o annullate, una riserva indisponibile pari all importo delle azioni o quote proprie. Così delineato il complessivo quadro normativo di specifico riferimento per il tema in trattazione, occorre trasferire l attenzione sull art. 13, D.P.R. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003 (c.d. legge quadro dei Confidi), ove è conte- 2

nuto il divieto di distribuire tra i soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma (comma 18). E altresì necessario ricordare che, secondo quanto disposto dall art. 2545-ter cod. civ., sono definite come indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Ciò significa che per le riserve l indivisibilità equivale al divieto di distribuzione ai soci, quale sinonimo di non ripartibilità tra i soci. In conclusione va dunque osservato che il divieto di distribuzione, al quale può essere in certa qual misura equiparato il limite dell indivisibilità, è stato riferito dal legislatore sia nella regolamentazione delle società per azioni che in quella delle società cooperative, esclusivamente agli utili e non anche alle riserve per la cui utilizzabilità, al particolare scopo che qui interessa, occorre invece la sola sussistenza del requisito della disponibilità. 3. Riserve in bilancio Tornando al quesito iniziale, si deve a questo punto verificare quali sono le riserve che possono risultare appostate nel bilancio di un Confidi operante nella forma della società cooperativa. Si tratta, in pratica, delle riserve che, a norma dell art. 2514, comma 1, lett. c), cod. civ. (quindi per disposizione di legge e talora anche di statuto), sono tutte definibili come indivisibili nel significato che è stato sopra esaminato. E ciò anche per fruire delle agevolazioni fiscali di cui all art. 12, L. n. 904 del 1977, e dell art. 13, comma 46, D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 369 del 2003, ai fini della sospensione dell assoggettamento ad imposizione degli eventuali avanzi di gestione. Tali riserve indivisibili, secondo quanto previsto dall apposito schema di bilancio dei Confidi (che è poi quello delle società finanziarie informalmente integrato dalla Banca d Italia), sono ulteriormente ripartibili in: - riserva indivisibile legale che ha un vincolo codicistico di scopo che la rende anche indisponibile; - riserve indivisibili altre che, essendo destinate in genere ad accogliere fondi pubblici, sono anche esse indisponibili in quanto detti fondi hanno un vincolo di destinazione (in genere per la copertura delle perdite derivanti da eventuali insolvenze dei soci per finanziamenti agli stessi erogati con la garanzia del Confidi); - riserve indivisibili statutarie che sono normalmente disponibili per la cooperativa. Va infatti osservato che le presenti riserve indivisibili, facendo sempre salvo il divieto di distribuzione ai soci (indivisibilità), potrebbero essere utilizzate anche per scopi diversi da quello della distribuzione ai soci. Inoltre, ove 3

tale eventuale ed ulteriore scopo fosse anche diverso rispetto a quello dell utilizzo per la copertura delle perdite di esercizio, le riserve stesse perderebbero il beneficio della sospensione di imposta. Riepilogando tutto quanto è stato appena illustrato, si può dunque affermare che le riserve del Confidi costituito nella forma della società cooperativa sono tutte indivisibili e in sospensione di imposta; le une e le altre sono poi in parte disponibili e in parte indisponibili. Ai fini delle fonti utilizzabili per l acquisto di azioni o quote proprie, il requisito della distribuibilità di cui all art. 2529 cod. civ. riguarda solo gli utili e non anche le riserve per le quali è invece previsto, ferma restando la loro indivisibilità, il requisito dell essere disponibili. Ne discende che ai fini dell utilizzabilità per l acquisto delle azioni o quote proprie si potranno utilizzare le riserve indivisibili purché disponibili; la conseguenza sarà che, venendo utilizzate per uno scopo diverso da quello della copertura delle perdite di esercizio, tali riserve perderanno il beneficio della sospensione di imposta e, pertanto, dovranno essere fiscalmente affrancate. Implicitamente è inoltre da ritenere sussistente un ulteriore obbligo: quello che per i Confidi esclude la facoltà di acquistare le azioni o quote proprie ad un prezzo superiore a quello dell importo del loro valore nominale. Ciò perché, ove non si rispettasse un simile vincolo, significherebbe aggirare il divieto, espressamente rivolto ai Confidi, di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci, Resta ferma l indivisibilità perché, anche se in pratica il Confidi in forma di società cooperativa dovrà ricorrere alla propria liquidità per l acquisto delle azioni o quote proprie, è al tempo stesso obbligata ad istituire un apposita riserva vincolata che dovrà restare tale per tutto il tempo durante il quale le proprie azioni o quote saranno detenute in portafoglio. Quest ultima previsione potrebbe consentire di affermare che le riserve, in pratica, non vengono utilizzate ma solo svincolate per essere poi vincolate al nuovo scopo: infatti l utilizzo per l acquisto delle azioni o quote proprie riguarda solo ed esclusivamente la liquidità disponibile della cooperativa. Ove una simile tesi potesse essere accolta, finirebbe per venire meno anche l obbligo prima anticipato di affrancamento fiscale delle riserve da destinare allo specifico scopo. 4. Adempimenti Con l osservanza dei limiti e dei vincoli sin qui visti, per procedere all acquisto di azioni o quote proprie, fino al limite massimo del 10% del capitale sociale, occorrerà un apposita delibera dell Assemblea dei soci a seguito della quale, fermo restando il rispetto del previsto rapporto minimo di un quarto tra patrimonio netto e 4

indebitamente complessivo, sarà possibile dare corso all operazione secondo tutto quanto sarà stata disposto in merito. La stessa delibera - od altra successiva, potendo la prima non essere necessaria ove l atto costitutivo, ai sensi dell art. 2529 cod. civ., abbia già direttamente provveduto ad autorizzare gli amministratori all acquisto di azioni proprie - dovrà inoltre fare regolamentare sempre dall assemblea i diritti connessi alla titolarità delle azioni proprie acquistate (cessioni, diritto di voto, opzioni, ecc.). In adempimento della previsione statutaria o della delibera assembleare posta eventualmente in essere per l acquisto delle azioni o quote proprie, dovranno essere effettuate apposite scritture contabili: - la prima per vincolare le riserve indivisibili disponibili, dopo averle fiscalmente affrancate, all acquisto delle azioni proprie. La scrittura sarà la seguente: Riserva statutaria a Riserva per acquisto azioni proprie; - la seconda per procedere, come da autorizzazione assembleare, all acquisto delle azioni proprie. La scrittura sarà la seguente: Azioni proprie a Cassa. Ovviamente, venendo meno l esigenza dell acquisto, potrà essere ricostituita la situazione preesistente procedendo alla vendita delle azioni o quote proprie che, in ogni caso, dovrà essere sempre autorizzata direttamente dall Assemblea dei soci, in quanto gli amministratori non ne hanno la disponibilità. Si ritiene che tale autorizzazione, purché limitata ad un arco temporale massimo di 18 mesi, potrebbe essere concessa anche in via preventiva con la stessa delibera assembleare di autorizzazione all acquisto che, ai sensi dell art. 2357, comma 2, cod. civ. non può appunto avere una durata superiore ai 18 mesi. Per ripristinare la precedente situazione, contabilmente dovranno essere effettuate due scritture contrarie a quelle sopra illustrate. Un cenno va da ultimo fatto alla procedura pratica da adottare e agli oneri fiscali gravanti sull operazione di acquisto di azioni proprie. Premesso che si possono verificare due diverse situazioni a seconda che siano state o meno emesse le azioni, nel primo caso (emissione delle azioni) l operazione sarà del tutto analoga a quella di cessione di azioni della società per azioni e dovrà essere perfezionata mediante girata autenticata del titolo azionario; nel secondo caso (non emissione delle azioni), al pari di quel che avviene per le cessioni di quote di società a responsabilità limitata, l operazione dovrà essere effettuata con scrittura privata autenticata o atto pubblico. In ogni caso sarà dovuta, nella misura attualmente vigente, l imposta sui contratti di borsa che assorbe quella di bollo e di registro. Quest ultima imposta sarà eventualmente dovuta in misura fissa nel solo caso di registrazione volontaria dell atto posto in essere. 5

Bruno Lo Giudice (Riproduzione riservata) 6