SENATO DELLA REPUBBLICA



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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA ----------- Servizio del bilancio ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE A.S. 776 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 N. 7 Febbraio 2002

S O M M A R I O Articolo 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive) pag. 1 Articolo 6 (Riassetto in materia di energia)... pag. 1 Articolo 7 (Riassetto in materia di informatizzazione)... pag. 2 Articolo 9 (Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla Magistratura della Corte dei Conti)... pag. 2 Articolo 10 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)... pag. 3 Articolo 11 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)... pag. 4

Articolo 5 (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive) Fra i principi e i criteri direttivi fissati per l'attuazione della delega in materia di incentivi alle attività produttive quelli indicati dalle lettere a), b) e c) appaiono suscettibili di determinare modifiche normative con possibili effetti sugli aventi diritto, sui requisiti e sulle tipologie in grado di attivare l'erogazione di incentivi. La lettera c), in particolare, sembra rientrare in questa eventualità menzionando esplicitamente destinatari degli interventi, spese ammissibili, tipologia e misura delle agevolazioni. Anche la lettera d) in sé merita un chiarimento dal punto delle conseguenze finanziarie. Sarebbe, pertanto, opportuno affrontare l'aspetto in questione o prevedendo una clausola di neutralità finanziaria ovvero individuando una soluzione a regime sul piano metodologico. Articolo 6 (Riassetto in materia di energia) Fra i principi e i criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo in esame viene prevista al punto d) la promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico. Poiché si tratta di attività che lo Stato promuove o direttamente attraverso organismi ed apparati finanziati a carico del bilancio o indirettamente 1

utilizzando, fra diversi strumenti, l'incentivazione economica (o fiscale) delle attività coerenti con l'oggetto della delega, sarebbe utile precisare se questo debba avvenire senza nuovi oneri a carico del bilancio ovvero indicando metodologicamente una soluzione al problema della copertura. Articolo 7 (Riassetto in materia di informatizzazione) Oggetto della delega sono: la revisione delle norme concernenti l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa; la firma elettronica; i compiti e l'organizzazione dell'aipa e delle strutture della Presidenza del consiglio operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione. Non viene specificato se la delega debba essere esercitata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio. Una precisazione sarebbe pertanto opportuna per gli aspetti finanziari. Articolo 9 (Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla Magistratura della Corte dei conti) Una qualche considerazione va svolta sul comma 2, che aggiunge, all'art.11-ter, comma 6, della legge 468/78 la possibilità che la Corte dei Conti riferisca sulla congruità tra decreti legislativi e norme di copertura di cui alla legge delega. 2

Al riguardo, a parte ogni altra questione di tipo sistematico, andrebbe forse chiarito esplicitamente il destinatario del referto, ossia il Parlamento, come si desume dalla relazione al ddl, anche se una lettura sistematica della norma già dovrebbe portare a tale conclusione. Va comunque ricordato che il Regolamento del Senato già disciplina il caso (art. 76-bis, comma 4). Articolo 10 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese) L'articolo dispone l'istituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi articolato su base regionale. Il comma 1 dell'articolo 14 (Copertura finanziaria) dispone lo stanziamento di un miliardo di lire per il 2001. La norma, inoltre, è corredata da una relazione tecnica che quantifica in tale cifra gli oneri derivanti dall'istituzione del Registro indicando le attrezzature e il software necessari e la relativa stima di costo nonché un primo lotto di spese per l'adattamento delle basi informative esterne alle caratteristiche del sistema centrale. Non si fa menzione di eventuali spese per il personale addetto al Registro. In proposito, si osserva che sarebbe opportuno un chiarimento circa quest'ultimo aspetto, così come sulle spese successive a quelle del primo lotto, laddove gli oneri, almeno in parte, sembrano permanenti. Anche la clausola di copertura, inoltre, andrebbe aggiornata con l'indicazione del 2002 come anno iniziale. 3

Articolo 11 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego) La norma dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una banca dati contenente la normativa sul pubblico impiego. Il comma 2 dell'articolo 14 (Copertura finanziaria) stanzia 324.850 euro per gli oneri relativi al 2002 e 141.510 euro per quelli a decorrere dal 2003. La RT descrive gli oneri per le seguenti voci: studio di fattibilità; inizializzazione della banca dati; redazione; software applicativo; manutenzione evolutiva; ospitalità hardware; licenze di software. Nelle voci elencate sono incluse anche le spese per il personale. Non vi sono osservazioni al riguardo, nel presupposto che si tratti di tetti di spesa. 4