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fl - c: é'a»ul DIREZIONE GENERALE MUSEI CIRCOLARE N. 25/2016 MIBACT-DG-MU SEG_D(R_GEN 0004367 29/04/2016 Cl. 16.19.05/1 J;Jf Direttori dei Poli museali LORO SEDI Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale LORO SEDI Al Soprintendente per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma Al Soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia POMPEI Ai Direttori degli istituti centrali e periferici LORO SEDI.9&, /i da L...?V(,X,CÒ....,...,/4...... OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private indetto per l'intera giornata del I maggio 2016 dall'unione Sindacale USI-AIT - Procedure di rito per garantire le prestazioni relative ai servizi minimi essenziali negli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 che effettuino l'apertura in occasione di tale giornata.- e p. c. Al Capo di Gabinetto Al Segretario generale Al Direttore generale Organizzazione Con riferimento a quanto comunicato dalla Direzione generale Organizzazione con circolare n. 73 del 26 aprile 2016 e, dalla scrivente, con circolare n. 21 del 20 aprile 2016, relativamente alle funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di attivare le procedure di rito finalizzate ad assicurare le prestazioni relative ai servizi minimi essenziali negli istituti e nei luoghi della cultura, in coincidenza con lo sciopero generale di cui all'oggetto. Con l'occasione, nel rammentare la responsabilità dirigenziale in caso di mancata applicazione delle disposizioni normative richiamate nella soprindicata circolare n. 73/2016 della Direzione generale Organizzazione, con particolare riferimento, da ultimo, a quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre del 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, si sollecitano gli Istituti che non vi abbiano ancora provveduto, a trasmettere a questa Direzione generale, come già richiesto con la menzionata circolare n. 21/2016, copia dei Protocolli di attuazione Via di San Michele, 22-00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930-2925 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail: dg-mu@beniculturali.it

stipulati, a livello decentrato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 23 febbraio 2016, che, ad ogni buon fine, si acclude in copia. Nel caso in cui non si fosse pervenuti alla stipula dei predetti protocolli di attuazione dovrà esserne data comunicazione a questa Direzione generale, accompagnandola con le relative motivazioni. Si evidenzia che, laddove non si sia addivenuti alla stipula dei protocolli di cui si discute, si applicano, in caso di sciopero, le disposizioni dell'art. 5, comma 1, del cit to Accordo collettivo nazionale 23 febbraio 2016.-

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO Il giorno 23 febbraio 2016, alle ore,/9.cxj, presso la sede dell'aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L' ARAN nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini - -_.. - --' -1 "-'- =-- -'-'-- ----- //. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Confederazioni : CISL FP C CGIL ---------- FED.NE NAZ.LE UGL INTESA FP --------- UGL ----------- / FILP ------------- USB PI ------------ CSE ------------ USB ----------- Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. VIA DEL CORSO 476, 00186 TEL. [0632483231] C.F. 97104250580

COMPARTO MINISTERI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art.1 Campo di applicazione e finalità 1. li presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 08.03.2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto dei Ministeri, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal D.L. 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182. 2. L'art. 1, comma 2, dell'accordo del 08.03.2005, è così sostituito: "1. li presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del D.L. 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.". 3. Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell'accordo del 08.03.2005, di cui al comma 1.

Art. 2 1. L'art. 2, comma 1, dell'accordo dell' 8 marzo 2005, di cui all'art. 1, viene modificato come segue: alla lettera g) dopo le parole "vigilanza sui beni culturali", viene integrato con la seguente previsione: "nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all' art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 2. L'art. 2, comma 2, dell'accordo dell' 8 marzo 2005, di cui all'art. 1: alla lettera a), 1 alinea, sono eliminate le parole: "del patrimonio artistico, archeologico e monumentale" Viene aggiunta la seguente lettera: o) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante: - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: 1) la tutela, la vigilanza e la custodia dei beni culturali; 2) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. g) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti; 3) qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, l'individuazione, mediante Protocollo di intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.

Art. 3 Contingenti di personale 1. Nell'art. 3 dell'accordo del 8 marzo 2005, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera o), punto 3) l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni". Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi 2. L'art. 4, comma 5, dell'accordo del 08.03.2005, è così sostituito: "5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi: - di fruizione dei beni culturali; - connessi allo sdoganamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e); - di sanità;". Art. 5 Norma finale 1.ln fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati ai sensi dell'art. 3 dell'accordo dell' 8 marzo 2005, i relativi Protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l'amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo. 2. I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, anche nell'ottica di assicurarne l'accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) punto 3). \