AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli

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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO relatore Avv. Annalisa Valgimigli

Dati ISTAT in Italia persone disabili: I portatori di handicap sono oltre due milioni e 600 mila su un totale di 57.000.000 di cittadini, di cui oltre un milione con difficoltà nelle funzioni di movimento; circa 500 mila presentano problemi di vista, di udito o di parola; oltre 220 mila sono costretti a letto; più di 180 mila sono costretti su una sedia a rotelle; ed oltre 520.000 non possono muoversi autonomamente dalla propria abitazione.

Il recente istituto dell amministratore di sostegno, ha rappresentato un modo diverso di pensare al malato psichiatrico, noto al mondo della psichiatria, ma sconosciuto al mondo del diritto, che fino alla emanazione della legge 6/2004 ha sempre fatto precedere alle misure di nomina del tutore o nomina del curatore, le misure rispettivamente dell interdizione e dell inabilitazione.

Anche il diritto ha privilegiato il rispetto della dignità umana, nonostante le resistenze dovute al fatto che possa esistere un mondo senza interdetti. Il beneficiario, infatti, conserva in linea di principio la capacità d agire, destinata a valere senza eccezioni, per quanto concerne gli atti della vita quotidiana.

Il numero di famiglie con almeno un membro con disabilità è di circa 2000.000, circa il 12% del totale. In 246 mila famiglie vive più di un disabile. Sono 6 milioni, (circa il 10% della popolazione) le persone direttamente coinvolte in situazioni di disabilità.

L art.2 della L. 6/2004 ha modificato la rubrica del titolo XII del libro I del codice civile.- già intitolata: «Dell Infermità di mente, dell interdizione e dell inabilitazione»- denominandola: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomie».

Art.3 Legge 6/2004 ha introdotto titolo XII capo I: Dell Amministrazione di sostegno : articoli progressivi, dal 404 al 413 - del c.c.

La collocazione della A.d.S. al primo posto, fra i corpi dei tre istituti, così come disciplinati oggi nel c.c., sottolinea il carattere di residualità che i vecchi istituti dell interdizione e della inabilitazione hanno assunto dopo l entrata in vigore della L. 6/2004.

Questa legge ha come obiettivo prioritario quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte di autonomie nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Infatti, la legge prevede che davanti ad una infermità o ad una menomazione fisica o psichica che sia tale da causare l impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, la persona sofferente potrà essere assistita da un amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare deve provvedere entro 60gg.dalla data del ricorso, e la decisione avverrà con decreto motivato immediatamente esecutivo. Potranno essere adottati anche d ufficio provvedimenti urgenti, di natura personale o patrimoniale.

Si potrà altresì nominare un amministratore provvisorio.

Venendo ai soggetti abilitati a proporre il ricorso, questi sono: l interessato stesso; coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il 2 grado, tutore o curatore, Pubblico Ministero; i responsabili dei servizi sociali e sanitari.

L art.408 indica dei criteri di preferenza per la nomina nei confronti del coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il 4 grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si sottolinea come sarebbe stato importante prevedere il conferimento dell incarico di amministratore a persone del mondo del volontariato.

Per quanto riguarda una eventuale designazione plurima, la risposta interpretativa del codice che viene data è negativa.

La scelta per la nomina spetta esclusivamente al Giudice Tutelare che potrebbe anche non tener conto di eventuali indicazioni espresse dallo stesso beneficiario.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Durata: la nomina può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, consentendo così di parametrare la durata della tutela del beneficiario in base alle esigenze dello stesso. Per esempio ufficio di tutore o curatore: l art. 426 prevede che la durata sia al massimo di dieci anni, o meglio, che nessuno possa essere costretto a ricoprire detto ufficio per un periodo superiore al decennio.

Una analoga indicazione nell art. 410 c.c. : l amministratore di sostegno, fatta eccezione per il caso in cui l incarico sia rivestito dal coniuge, dal convivente more uxorio ( o, in generale, dalla persona che vive stabilmente con il disabile), dagli ascendenti o dai discendenti, ricopre l ufficio per un decennio.

Gli effetti dell amministrazione di sostegno art.409 c.c. il beneficiario conserva la capacità d agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno.

I doveri dell amministratore di sostegno sono esplicitati nell art.410 c.c. L amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L amministratore di sostegno si presenta come una sorta di contenitore suscettibile di essere riempito di diversi provvedimenti ed assetti organizzativi. Il giudice tutelare, infatti, decide se ammettere e quale contenuto dare al sostegno.

Potrà così stabilire che solo per il compimento di determinati atti occorra l assistenza dell amministratore ovvero potrà riservare allo stesso in veste di rappresentante legale esclusivol attività negoziale, individuandone in modo specifico l oggetto, così come sarà sempre il Giudice a stabilire quali sono gli atti che il beneficiario può compiere personalmente, ferma restando la piena capacità dello stesso, per i così detti atti della vita quotidiana.

Nel caso di dissidi sorti con il beneficiario, eventuali contrasti, errori, inerzie dannose, etc. sarà il giudice tutelare ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Revoca dell amministratore di sostegno (art. 413 c.c.). La revoca viene pronunciata dal Giudice tutelare dopo le correlative istruttorie con decreto motivato, su istanza del beneficiario amministratore di sostegno pubblico ministero, i soggetti abilitati al ricorso per la nomina, nonché i responsabili dei servizi sociali e sanitari.

L istanza di revoca deve essere motivata e deve contenere la specifica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di cessazione o sostituzione dell amministratore. Il Giudice provvederà assunte le necessarie informazioni, ascoltati i soggetti interessati e disposto ogni utile mezzo istruttorio.

L oggetto del procedimento di revoca, non è un nuovo accertamento, ma l accertamento della persistenza o della cessazione della causa del provvedimento stesso. Il Giudice potrebbe intervenire anche d Ufficio qualora l amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea.