LE FORME DI TUTELA LEGALE E PATRIMONIALE
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- Casimiro Silvano Longhi
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1 LE FORME DI TUTELA LEGALE E PATRIMONIALE UNA NUOVA CULTURA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI Legge 9 gennaio 2004, n.6 Istituzione dell Amministratore di Sostegno GUIDA PER FAMIGLIE ED OPERATORI Osservatorio Regionale Handicap
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3 PRESENTAZIONE Con la legge 9 gennaio 2004 n.6, entrata in vigore il 18/03/2004, è stata istituita la figura dell Amministratore di Sostegno. Questa nuova figura nel codice civile, costituisce un efficace strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell autonomia necessaria all espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Nel passato la protezione prevista riguardava solo i casi estremi di chi viveva in condizione di abituale e totale incapacità e consisteva nell interdizione o nell inabilitazione. Questa legge è segno tangibile di un profondo cambiamento culturale e, nella nostra regione, sempre attenta ai reali bisogni dei cittadini e all offerta di maggiori opportunità per quelli più deboli, rafforza ulteriormente la sensibilità diffusa di promozione dei diritti e di valorizzazione delle persone e delle famiglie che assumono un ruolo centrale di ogni azione politica. L impegno della Regione del Veneto è quello di sostenere processi e percorsi che favoriscano lo sviluppo umano e di autonomia personale accompagnando attraverso il coinvolgimento del sistema dei servizi socio-sanitari e dei soggetti istituzionali e sociali, le persone che a causa di infermità non sono in grado di badare a se stesse ed hanno necessità di essere anche temporaneamente sostituite nella gestione dei loro interessi. In questa cornice la Regione lavora attivamente all implementazione delle opportunità con l obiettivo di tutelare la dignità e di migliorare la qualità della vita e soprattutto di garantire il pieno diritto di cittadinanza. Il Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan
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5 PREMESSA La legge 9 gennaio 2004 n.6, istitutiva della figura dell Amministratore di Sostegno, costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte dell autonomia di agire. La legge risponde alle esigenze delle persone offrendo un sostegno temporaneo o permanente nell agire quotidiano. La personalizzazione degli interventi a misura delle esigenze dei singoli e delle famiglie rappresenta un modo nuovo di tutelare i soggetti deboli sostenendoli nelle loro incapacità senza privarli dei loro diritti. Questa legge, affinché non resti inapplicata, richiede l assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e agli operatori e il rafforzamento del sistema integrato di rete degli interventi e servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare. Con l istituzione dell Amministratore di Sostegno si sono resi più appropriati gli istituti dell interdizione e dell inabilitazione spesso sproporzionati rispetto ai reali bisogni delle persone e limitativi della loro libertà di vita. Molte, infatti, sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi ma non di tale entità da legittimare la loro interdizione con la conseguente perdita dell esercizio dei diritti. La Regione del Veneto, da anni impegnata nella implementazione dei servizi alla persona e nell offerta di nuove opportunità, sulla legge 6/04 ha attivato un importante processo di sensibilizzazione, informazione e formazione che ha visto coinvolti familiari e operatori dei servizi socio-sanitari in ogni provincia del Veneto. Questo processo verrà sviluppato anche attraverso supporti concreti ai familiari e agli operatori interessati ad attivare le azioni richieste per i singoli soggetti in applicazione della legge. La Regione intende rafforzare il processo integrato di interventi istituzionali e professionali a promozione della dignità e tutela dei diritti delle persone e di sostegno alle famiglie e questa guida rivolta alle famiglie e agli operatori è un primo passo in questo senso. Assessore alle Politiche Sociali Sante Bressan
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7 INDICE La nuova legge sull Amministratore di Sostegno. pag.07 Fasi del procedimento.... pag.10 Ricorso (art. 407 c.c.) pag.11 Fissazione dell udienza pag.12 Nomina dell Amministratore di Sostegno (art. 408 c.c.)... pag.13 Decreto (art. 405 c.c.)... pag.14 Effetti del decreto sulla capacità di agire del beneficiario (art. 409 c.c.).. pag.16 Il ruolo dei servizi pag.18 Legge 9 gennaio 2004, n.6.. pag.23 ALLEGATI N Esempio di ricorso da presentare al Tribunale di per l applicazione della misura di protezione dell Amministratore di Sostegno ai sensi della legge 6/ pag.39 N Esempio di ricorso da presentare al Tribunale di per l applicazione della misura di protezione dell Amministratore di Sostegno ai sensi della legge 6/ pag.42 N. 2 - Esempio di Decreto di Nomina... pag.44 N. 3 - Resoconto da presentarsi al Giudice Tutelare per la procedura di Amministrazione di Sostegno.. pag.49 Nozioni essenziali di diritto privato..... pag.53 Le fonti pag.53 Il codice civile pag.55 Il diritto dei soggetti deboli. pag.56 Le capacità pag.57 La procura pag.59 Il contratto di mandato pag.61 I diritti della personalità pag.62
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9 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno La nuova legge sull Amministratore di Sostegno L art. 3 della Costituzione Italiana al 2 comma recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La legge che istituisce l Amministratore di Sostegno, costituisce contemporaneamente il risultato e la base di una rivoluzione culturale, sociale e giuridica nel campo della protezione delle persone incapaci. Prima di entrare nel merito della descrizione del testo giuridico, appare opportuno fare un breve accenno al perché questa riforma si è resa necessaria. Fino a pochi mesi fa la persona che risultava incapace di intendere e di volere, di provvedere autonomamente ai propri interessi, era normalmente interdetta o inabilitata. Interdizione e inabilitazione sono strumenti ereditati dal Codice Napoleonico, certamente nati da spirito di tutela contro fenomeni di approfittamento diffusi a vari livelli nella società dell epoca, ma che dimostrano ora la loro inadeguatezza in rapporto ai nuovi contesti sociali e culturali di vita. È dunque questo il senso dell Amministrazione di Sostegno, quello di essere lo strumento attraverso cui si mette la persona nella condizione di realizzarsi, di essere uomo, di essere donna, di essere se stessi, liberamente. Quali sono i presupposti in senso strettamente giuridico, ossia le condizioni senza le quali la legge non si applica? Il presupposto è che vi sia una persona in stato di bisogno e che necessita di protezione. L art. 3 comma 1 della Legge 6/2004 definisce questo soggetto come La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,. E ancora l art. 1 della legge parla di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 7
10 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno I potenziali beneficiari di questo istituto e gli elementi che costituiscono il senso di innovazione rispetto agli strumenti tradizionali di tutela sono i seguenti: la persona deve avere un infermità o una menomazione (fisica o psichica) tale da impedirle di provvedere autonomamente ai propri interessi (nesso causale); a differenza dell interdizione, prevista solo per abituale infermità di mente, per la prima volta la protezione giuridica viene estesa potenzialmente anche a coloro che hanno una menomazione fisica; l impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana; l impossibilità può essere temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti. Quali sono le tipologie di soggetti che nella vita di tutti i giorni si possono trovare nelle condizioni sopra descritte? Alcuni esempi 1 possono indicare le potenzialità della misura, che può applicarsi a persona con problematiche molto diffuse: 8 - persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate; - persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo che bisogna rimuovere, destinando in modo specifico delle loro risorse alle esigenze di cura; - persone deboli che sono incapaci di fare valere i propri diritti (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di affitti, accettazione 1 Cfr Tratti dall intervento di Pazè Pier Carlo (Procuratore della Repubblica per i minori del Piemonte e Valle D Aosta) al convegno Amministrazione di sostegno: un nuovo strumento di tutela in linea con le più evolute legislazioni europee, 19 marzo 2004, Milano.
11 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche per evitare che i relativi diritti siano lasciati cadere in prescrizione, ecc.); - persone deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno che qualcuno stia loro accanto con funzioni terapeutiche e di aiuto a fare e a gestirsi; - persone con sofferenza psichica che hanno bisogno di un organizzazione delle cure alla propria persona attraverso una presenza integratrice, che spesso è sufficiente per evitare l'istituzionalizzazione; - persone con disturbi della personalità o con comportamenti disordinati; - persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad uno dei figli; - alcoldipendenti che indirizzano in prevalenza al bere le risorse, non sono capaci di gestirsi e conducono una vita disordinata; - tossicodipendenti; - e, perché no, persone senza fissa dimora a cui quasi mai nessuno pensa. L età avanzata di per sé non è una menomazione ma può comportare menomazioni fisiche e psichiche che incidono sull autonomia, per cui la persona anziana talvolta non è più in condizione di provvedere a se stessa e ai propri interessi. Finalità della legge (art. 1) di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d agire, le persone prive i tutto o in parte di autonomia nell espletamento Art. 409 c.c. (Effetti dell amministrazione di sostegno) il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli 9
12 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. I soggetti legittimati a proporre ricorso per l amministrazione di sostegno, sono: - lo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato (art.406 c.c.); - il pubblico ministero (obbligo); - i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti nella cura e assistenza della persona; - parenti entro il quarto grado (ascendenti, zii, cugini primi, etc.); - il coniuge dell incapace; - i conviventi stabili dell incapace; - gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore); - il tutore e il curatore (insieme alla richiesta di revoca dell interdizione o inabilitazione); - i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell assistenza della persona. Fasi del procedimento Art. 404 c.c. (1) (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 4, comma 2, della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004) 10
13 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Ricorso (art. 407 c.c.) Può presentare il ricorso: - lo stesso soggetto incapace; - il coniuge od il convivente dell incapace; - i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado; - i responsabili del servizio socio sanitario che assistono l incapace; - il pubblico ministero; - il tutore ed il curatore congiuntamente con l istanza di revoca dell interdizione e/o inabilitazione. Nel ricorso bisogna indicare: - le generalità di chi fa il ricorso ed il suo rapporto con colui che ha bisogno dell Amministratore di Sostegno (fratello, madre, nipote, coniuge, ecc.); - le generalità del soggetto beneficiario con indicazione della residenza ed (eventualmente) il diverso luogo dove egli si trovi; - il nome ed il recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori); - le ragioni della richiesta, i bisogni della persona beneficiaria, le sue patologie (con eventuale documentazione sanitaria); - situazione patrimoniale e reddituale della persona beneficiaria; - il nominativo e recapito (anche telefonico) del soggetto che si indica come Amministratore di Sostegno. La richiesta di nomina dell Amministratore di Sostegno va fatta in carta libera (anche senza un avvocato) mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice tutelare della dimora abituale della persona interessata. L atto del ricorso è di per sé sufficiente, qualora vi sia necessità, a promuovere provvedimenti di protezione a favore 11
14 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno della persona non autonoma. L art 405 comma 5 del c.c. anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Allegati n. 1.1 e 1.2 Fissazione dell udienza Il giudice tutelare fissa con decreto l udienza in cui verrà esaminata la situazione del soggetto per il quale si richiede l Amministratore di Sostegno. All udienza dovranno essere presenti la persona interessata, il ricorrente e tutti coloro le cui informazioni siano ritenute utili. Essendo l audizione della persona beneficiaria obbligatoria, il giudice tutelare è tenuto, ove occorra, ad effettuare l esame presso la dimora del beneficiario (previa specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, che attesti l impossibilità del medesimo di raggiungere il tribunale). Notifica all incapace e comunicazioni ai parenti Il ricorso ed il decreto di fissazione dell udienza devono essere comunicati al beneficiario dell Amministratore di Sostegno (se il ricorso è proposto a mezzo di avvocato sarà quest ultimo a provvedere alla notifica), alle persone indicate nel decreto e al pubblico ministero. Il contraddittorio deve essere garantito poiché si tratta di un procedimento col quale viene a limitarsi la capacità d agire del soggetto. Si ritiene, tuttavia, che trattandosi di un procedimento che si ispira a criteri di speditezza, possa garantirsi il contraddittorio mediante una comunicazione (ex art. 136 c.p.c.) e cioè fatta con un biglietto di cancelleria consegnato direttamente o inviato tramite servizio postale oppure tramite ufficiale giudiziario. In caso di 12
15 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno esito negativo o di impossibilità si provvederà ad inviare in busta chiusa il ricorso ed il decreto di fissazione dell udienza. Non essendo ancora chiara la modalità della notifica (se di competenza della Cancelleria o del ricorrente), è opportuno che il ricorrente si informi sulle modalità specifiche che il tribunale in questione intende adottare. Udienza All udienza fissata il giudice tutelare esaminerà la persona ed richiederà tutti gli accertamenti (non solo sotto l aspetto psichiatrico e medico, ma anche dal punto di vista sociale, relazionale e dell autonomia residua) che riterrà utili per conoscere il soggetto e ciò di cui ha bisogno. Nomina dell Amministratore di Sostegno (art. 408 c.c.) Lo stesso interessato può aver designato nel ricorso o nell udienza il proprio Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura incapacità (nel caso vi sia una diagnosi di malattia debilitante progressiva, ad esempio). Nel caso non vi fosse alcuna persona designata, è il giudice tutelare a provvedere alla scelta, con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il giudice privilegia di norma i parenti e le persone stabilmente conviventi che abbiano una profonda conoscenza del soggetto bisognoso di tutela. Possono ricoprire il ruolo di amministratori di sostegno anche amici o volontari adeguatamente preparati. In ultimo, nel caso sia necessaria un amministrazione prettamente patrimoniale, la legge prevede anche la possibilità che ricoprano il ruolo di Amministratore di Sostegno le persone giuridiche pubbliche, quelle private, o le società. La legge dispone che non possano in alcun modo ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. 13
16 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Decreto (art. 405 c.c.) Completata l istruttoria, il giudice tutelare, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, emetterà il decreto, motivato ed immediatamente esecutivo, di nomina dell Amministratore di Sostegno, che potrà essere anche a tempo determinato, in relazione alla patologia ed ai bisogni del soggetto. Il decreto dovrà dunque indicare: le generalità della persona beneficiaria; le generalità dell Amministratore di Sostegno; la durata dell incarico può essere a tempo determinato o indeterminato. Se a tempo determinato il giudice, qualora lo ritenga necessario, lo potrà prorogare con decreto; l oggetto dell incarico e gli atti che l Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell Amministratore di Sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l Amministratore di Sostegno può sostenere con l utilizzo delle somme a disposizione del beneficiario; la periodicità con cui l Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e l attività svolta. È da sottolineare che la legge prevede per il giudice il potere di modificare o integrare in ogni momento, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. Vedi allegato n. 2 Durata dell incarico dell Amministratore di Sostegno Per legge la durata dell incarico può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda della natura dei bisogni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre i dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito 14
17 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti (art. 410 c.c. comma 3 ). Pubblicità (art. 405 c.c. 7-8 c.c.) Poiché gli atti compiuti dall amministrato possono incidere nei rapporti con i terzi, la legge prevede un adeguato sistema di pubblicità dell amministrazione stessa. Nell atto di nascita saranno annotati solo l apertura e la chiusura. Nell apposito registro del tribunale dovrà essere invece annotato anche ogni singolo provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno. Fase successiva alla nomina dell Amministratore di Sostegno: la gestione A seconda del contenuto del decreto emesso, l Amministratore di Sostegno svolgerà il suo compito dando conto, con relazione periodica o con rendicontazione annuale, al giudice tutelare del suo operato. Mentre la relazione periodica descrive innanzitutto le condizioni di vita personali e sociali, il rendiconto si riferisce soprattutto ai dati patrimoniali e reddituali e contiene tutta la documentazione comprovante le entrate e le uscite e la situazione patrimoniale all inizio e alla fine della gestione. La legge prevede che il giudice tutelare possa integrare o modificare, in ogni momento e anche d ufficio, i contenuti del decreto. In particolare il giudice può: convocare in ogni momento l Amministratore di Sostegno per avere informazioni in merito alla gestione dell incarico; sostituire, esonerare, sospendere o rimuovere l Amministratore di Sostegno; modificare la durata dell incarico. Nel caso questo sia a tempo determinato può decidere di prorogare l incarico; nel caso sia a tempo indeterminato può disporre la cessazione dell amministrazione. 15
18 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Effetti del decreto sulla capacità di agire del beneficiario (art. 409 c.c.) Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell Amministratore di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Per tutte le altre azioni il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti, la sua capacità di agire. Compiti e doveri dell Amministratore di Sostegno Nell analisi dei compiti propri dell Amministratore di Sostegno è necessario avere presente la premessa etica e giuridica contenuta nell art. 410 comma 1 c.c. che così recita: Nello svolgimento dei suoi compiti l Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno deve, a seconda dei contenuti del mandato, compiere precisi atti come rappresentante esclusivo della persona beneficiaria, assisterla nel compimento di altri atti, oppure svolgere entrambi i compiti. È tenuto inoltre a dare conto al giudice tutelare, con relazione periodica o rendicontazione annuale, della situazione economica, relazionale e sociale del beneficiario. L Amministratore di Sostegno è chiamato anche ad una cura ed ad un attenzione alla totalità della persona. L incarico dell amministratore è gratuito (art. 411 c.c., che rinvia all art. 379 c.c. Gratuità della tutela ). Il giudice tutelare può tuttavia, considerata l entità del patrimonio e le difficoltà dell amministrazione, assegnare all amministratore un equa indennità; la sua attività non può comunque gravare in alcun modo sul bilancio dello Stato (art. 3 comma 3, Legge n. 6/2004). 16
19 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Garanzie La legge prevede un costante dialogo fra le parti (Amministratore di Sostegno, beneficiario e giudice tutelare). In particolare l art. 419 comma 2 c.c. prevede che: l amministratore deve costantemente informare il beneficiario circa gli atti da compiere; il beneficiario ha possibilità di dissentire rispetto alle attività dell amministratore. In questo caso l amministratore deve tempestivamente informare il giudice tutelare di tale dissenso. In caso di contrasto il beneficiario (oltre ai soggetti indicati dall art. 406 c.c.) può ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. Revoca dell amministrazione di sostegno (art. 413 c.c.) Qualora ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell amministratore, sono legittimati a proporre al giudice tutelare la revoca dell amministrazione di sostegno: - il beneficiario - l Amministratore di Sostegno - il pubblico ministero - i soggetti indicati dall art. 406 c.c. Le ipotesi di cessazione dell amministrazione di sostegno sono: - che siano venuti meno i motivi per cui la persona era bisognosa di protezione giuridica (art. 404 c.c.) - che l amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a garantire la giusta protezione alla persona. In questo caso, se il giudice lo ritiene necessario, si provvede a promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione (l amministrazione di sostegno cessa automaticamente con la nomina del 17
20 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno tutore-curatore). Può anche verificarsi il caso contrario, ossia il passaggio dall interdizione/inabilitazione all amministrazione di sostegno. Gratuità della pratica e snellezza della procedura Dal punto di vista della snellezza procedurale, ogni passaggio del rito si svolge in modo informale. Gli avvocati non sono necessari, tutto è tendenzialmente gratuito. La procedura per la nomina dell' Amministratore di Sostegno è più agile del procedimento per l'interdizione e l'inabilitazione, innanzitutto perché il provvedimento è di competenza del giudice tutelare e non del Tribunale in composizione collegiale; ciò comporta: il deposito del ricorso nella Cancelleria del giudice tutelare e non nella Cancelleria Centrale, con conseguente riduzione dei tempi nell'assegnazione; Inoltre le norme del procedimento appaiono più snelle, poiché: non è necessaria la notifica del ricorso a tutti i parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, ma solo a quelli indicati dall art. 407 c.c., che il giudice ritenga utili per la valutazione sulla nomina. Il ruolo dei servizi Un compito importante che la legge n.6/2004 attribuisce ai servizi del territorio, consiste nella possibilità di ricorrere al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di una persona non autonoma. Il nuovo art. 406, comma 3, del Codice Civile dice infatti che: «Il responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del 18
21 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all art.407 c.c. o a fornire comunque notizia al pubblico ministero». Questo articolo definisce quindi una responsabilità non solo funzionale ma anche giuridica degli operatori e dei servizi in caso di mancanza di attivazione o di segnalazione. Quando il servizio si trova nella condizione di presentare ricorso, il responsabile può inoltrare al Giudice Tutelare una valutazione integrata tra il sanitario e il sociale (tra psicologo, medico e assistente sociale). Al medico e allo psicologo spetterà esporre le condizioni organiche e psichiche che oggettivamente limitano le capacità della persona. Invece, all assistente sociale spetterà, sostanzialmente, dare una motivazione al ricorso, evidenziando la perdita di autonomia che la persona sta vivendo nel proprio processo di socializzazione con le regole sociali, in particolare con le regole giuridiche. All assistente sociale spetterà evidenziare, dopo un attenta e accurata analisi: - il grado di autonomia della persona, non certamente nel senso medico ma, sulla sua capacità di svolgere gli atti del quotidiano, cioè mettendo in evidenza gli aspetti sui quali la persona stessa ha perso la sua autonomia, con uno specifico riferimento al suo contesto ambientale e relazionale; - i motivi per i quali si ritiene necessario ricorrere all istituto dell Amministratore di Sostegno; - i problemi insorti o che si intendono prevenire; - quali beni mobili e immobili non possono essere amministrati dalla persona: ad es. una pensione, un appartamento o una casa, un terreno agricolo; - quante e quali persone intessono rapporti personali e di fiducia continuativi con il beneficiario, e l eventuale persona che può assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno; 19
22 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno - quali le volontà del beneficiario. Quindi il ricorso, o segnalazione, presentata dai servizi devono essere corredati da una relazione che racconti, il contesto di vita, vicende personali e familiari, condizioni di salute, le effettive disabilità sociali e le residue o potenziali abilità, bisogni e desideri della persona interessata e quale progetto di integrazione sociale si deve sostenere e con quali atti attribuiti all'amministratore si può attuare il sostegno. Le informazioni che i servizi invieranno dovranno porre in evidenza ed aiutare a comprendere, non tanto la capacità di intendere e di volere, ma ciò che la persona è in grado di fare. In conclusione, con questo articolo, la legge n. 6/2004 ha dato ai servizi il ruolo fondamentale di poter agire direttamente un ricorso finalizzato anch esso a dare un aiuto e una protezione nei confronti della persona non più del tutto autonoma. D altro canto la possibilità che anche i servizi possano presentare ricorso costituisce un ulteriore garanzia che la legge offre alla persona, soprattutto quando non esiste una rete di soggetti in grado di aiutarla. Si ricorda che il ricorso per l istituzione dell Amministratore di Sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (art. 406 c.c.); nell esclusivo interesse della persona beneficiaria. Il giudice, nella scelta della persona cui attribuire l incarico, deve rispettare la volontà della persona interessata e indirizzarsi in via preferenziale alla sfera dei familiari più prossimi o, in mancanza, di chiunque abbia i requisiti ritenuti idonei dal giudice. Sono invece esplicitamente esclusi (art. 408 c.c.) dalla possibilità di accedere a questo ruolo gli operatori dei servizi, sia pubblici che privati, che siano implicati nei programmi di assistenza e di cura. Tale divieto è legato alla preoccupazione di evitare un conflitto di interessi che si potrebbe configurare e di non snaturare il percorso di amministrazione con un amministratore con funzione burocratico formale. 20
23 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Tale incompatibilità consente inoltre all'amministratore di Sostegno di fare valere i diritti del beneficiario anche nei confronti dei servizi che lo hanno in cura o in carico. I servizi sanitari e socio-assistenziali, a loro volta trovano nell'amministratore di Sostegno un interlocutore di cui hanno bisogno per gestire utilmente delle situazioni difficili e per costruire con lui, in cooperazione con il sistema giudiziario (che ha funzione di garanzia) e il beneficiario, dei progetti di vita per la persona. L'Amministratore di Sostegno ha solo i poteri che gli sono conferiti dal Giudice Tutelare e non poteri di rappresentanza e di gestione: ha un compito di accompagnamento e di comunicazione con una attenzione alla persona del beneficiario. E chiaro quindi che né il medico, competente per tipo di patologia, né l assistente sociale, competente per servizio o per territorio, né altri operatori di Centri Diurni o di Strutture Residenziali di accoglienza, possono assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno del loro paziente o del loro utente. Tuttavia non è da escludere che un operatore di diverso servizio o un ente di assistenza alla persona possa trovarsi nelle condizioni di dover assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno da svolgere gratuitamente. Questa legge non esclude esplicitamente l applicazione dell art. 354 del Codice Civile, relativo alla tutela assistenziale del minore, all istituto di Amministratore di Sostegno. Ci potremmo ritrovare forse il Sindaco del Comune o il Dirigente dell A.ULSS quale Amministratore di Sostegno della persona che si trova a non avere alcun parente in grado di assolvere a questa funzione. Inoltre l art. 407 del c.c. prevede che il giudice tutelare debba sentire personalmente la persona cui il provvedimento si riferisce addirittura recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e debba tener conto dei bisogni e delle richieste. 21
24 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Prima di provvedere, il giudice assume le necessarie informazioni, sentiti i soggetti di cui all art. 406 c.c. (articolo in cui sono inclusi i servizi impegnati nella cura e nell assistenza della persona). Un altro compito che può interessare i servizi e gli operatori consiste nel rispondere alla richiesta di informazioni che il Giudice Tutelare può affidare loro nel corso dell esame che egli stesso sta svolgendo su un ricorso presentato da altri. Analogamente a quanto accade nel processo di interdizione e di inabilitazione il Giudice può chiamare i servizi ad esprimere una valutazione su particolari aspetti della situazione in esame, compresa la necessità di individuare la persona che possa assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno 2. 2 Cfr Intervento dell Associazione Nazionale Assistenti Sociali al convegno Amministrazione di sostegno: un nuovo strumento di tutela in linea con le più evolute legislazioni europee, 19 marzo 2004, Milano. 22
25 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 "INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL ISTITUZIONE DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE, NONCHÈ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». 23
26 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. - Dell amministrazione di sostegno. Art (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Art (Decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. Durata dell incarico e relativa pubblicità). Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell Amministratore di Sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. 24
27 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno deve contenere l indicazione: 1. delle generalità della persona beneficiaria e dell Amministratore di Sostegno; 2. della durata dell incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3. dell oggetto dell incarico e degli atti che l Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell Amministratore di Sostegno; 5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6. della periodicità con cui l Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell apposito registro. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. 25
28 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art (Soggetti). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all istanza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione davanti al giudice competente per quest ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. Art (Procedimento). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell Amministratore di Sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. 26
29 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell Amministratore di Sostegno interviene il pubblico ministero. Art (Scelta dell Amministratore di Sostegno). La scelta dell Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un Amministratore di Sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l opportunità, e nel caso di designazione dell interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l ufficio del 27
30 Legge 9 gennaio 2004, n.6 giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Art (Effetti dell amministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art (Doveri dell Amministratore di Sostegno). Nello svolgimento dei suoi compiti l Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Art (Norme applicabili all amministrazione di sostegno). Si applicano all Amministratore di Sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. 28
31 Legge 9 gennaio 2004, n.6 All Amministratore di Sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l Amministratore di Sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l interdetto o l inabilitato, si estendano al beneficiario dell amministrazione di sostegno, avuto riguardo all interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. Art (Atti compiuti dal beneficiario o dall Amministratore di Sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dall Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all oggetto dell incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell Amministratore di Sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell Amministratore di Sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di sostegno. 29
32 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all amministrazione di sostegno. Art (Revoca dell amministrazione di sostegno). Quando il beneficiario, l Amministratore di Sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L istanza è comunicata al beneficiario ed all Amministratore di Sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione». 2. All articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall approvazione». 3. Dall applicazione della disposizione di cui all articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 30
33 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell articolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II. Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale». 2. L articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». Art Nel primo comma dell articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente». Art All articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l amministrazione di sostegno, il giudice, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l interdizione o per l inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell articolo 405». 31
34 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Il terzo comma dell articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell interdetto e del curatore dell inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell articolo 408». Art All articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,». Art All articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l interdizione o l inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall interdetto senza l intervento ovvero con l assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall inabilitato senza l assistenza del curatore». Art All articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell interdizione o dell inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall Amministratore di Sostegno, il tribunale, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare». 32
35 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art L articolo 39 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI Art L articolo 44 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario». Art Dopo l articolo 46 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 33
36 Legge 9 gennaio 2004, n.6 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato in euro a decorrere dall anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art L articolo 47 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 47. Presso l ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno». Art Dopo l articolo 49 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della 34
37 Legge 9 gennaio 2004, n.6 stessa, compresi quelli emanati in via d urgenza ai sensi dell articolo 405 del codice; 2. le complete generalità della persona beneficiaria 3. le complete generalità dell Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica 4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell amministrazione di sostegno». Art All articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, Amministratore di Sostegno». Art Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell inabilitazione e dell amministrazione di sostegno». 2. Dopo l articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d appello a norma dell articolo 739. Contro il decreto della corte d appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione». 35
38 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art All articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l amministrazione di sostegno». 2. All articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate». 3. All articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l amministrazione di sostegno». 4. All articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;». Art Nell articolo 92, primo comma, dell ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti». 36
39 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 37
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41 Allegati Allegato n Esempio di ricorso ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE presso Tribunale Ordinario di. Il sottoscritto ricorrente (1)... nato a... il.... residente a...in via.... tel.. nella sua qualità di CHIEDE l'applicazione della misura di protezione dell'amministratore DI SOSTEGNO ai sensi della legge 6/2004 per il/la signor/a..... nato/a... il..... residente a.. via.. domiciliato a via.. affetto da. e indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: il/la signor/a. residente a.... via.. tel cell... A corredo dell istanza produce: - certificato di nascita del beneficiario, - eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia (2), - documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative), - documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (3), 39
42 Allegati - documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti. Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti: Il sottoscritto si impegna a informare detti parenti dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa (4). A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica: A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo (5): B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno (5): C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere (5): D) Le principali spese e i principali bisogni (6): Luogo e data,.. Firma del ricorrente 40
43 Allegati Note: (1) lo stesso soggetto incapace - il coniuge o il convivente dell'incapace - i parenti entro il IV - gli affini entro il II - i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace - il Pubblico Ministero - il Tutore e il Curatore insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione (2) Nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora del beneficiario: consigliabile l'indicazione del luogo dove deve avvenire l'esame. (3) pensione di invalidità - pensioni di reversibilità - assegni di accompagnamento - stipendi - rendite provenienti da affitti, investimenti, interessi - conti correnti - titoli - immobili ecc (4) ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata. (5) E' necessario specificare le azioni traendole dalle relazioni o circostanziando le esperienze dirette. Si descrivono possibili azioni tra cui scegliere, ma altre possono essere indicate: "dare il giusto significato al denaro - gestire l ordinaria amministrazione - fare testamento - dare consenso informato per cure - possibilità di condizionamento in ambito affettivo, sentimentale e relazionale - stipulare contratti e gestire le azioni conseguenti - gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con gli uffici aziendali - ritirare personalmente le pensioni - fare acquisti personali entro un limite di. settimanali o mensili - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di..." (6) E' necessario descrivere e quantificare le spese mensili più significative. Ad esempio: spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità - trasporti - cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista, ippoterapia, terapie specifiche ) - spese eccezionali per vestiario - vacanze - tempo libero - 41
44 Allegati Allegato n Esempio di ricorso AL GIUDICE TUTELARE DI OGGETTO: PERCORSO PER NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE... Il/la sottoscritta/a... data-luogo di nascita e residenza. (grado di parentela o altro responsabile servizio sanitariosociale impegnato nella cura/assistenza della persona); chiede al G.T. di nominare un Amministratore di Sostegno a favore di nome cognome.... data-luogo di nascita.. residenza o dimora abituale..... (Evidenzia se la persona può o meno presentarsi avanti al G.T. del Tribunale e le ragioni dell eventuale impossibilità).... Fa presente, il nominativo domicilio e numero telefonico delle seguenti persone (quelli conosciuti): Coniuge.. Discendenti e ascendenti.... Affini... Conviventi.. Propone che venga nominato Amministratore di Sostegno il signor/signora..... Evidenzia che la richiesta è motivata dalle seguenti ragioni: Malattia (indicare quale, se conosciute). 42
45 Allegati Menomazione fisica o psichica (indicare quale, se conosciute). Necessità della persona/beneficiario A. Cura della persona (quale attività le è necessaria); B. Atti da compiere limitatamente alle possibilità di agire della persona (quali atti dovrebbero essere compiuti che la persona non può compiere da sola); C. Patrimonio (quali sono i beni e/o redditi); D. Altro (INPS). Data Firma. ALLEGATI: 1. STATO FAMIGLIA DEL BENEFICIARIO. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DEL RICORRENTE. 3. CERTIFICATO STORICO ANAGRAFICO DEL BENEFICIARIO. 4. DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AL BENEFICIARIO. 5. ALTRO. 43
46 Allegati Allegato n. 2 Esempio di Decreto di Nomina TRIBUNALE ORDINARIO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE GIUDICE TUTELARE IL GIUDICE TUTELARE Preso atto del ricorso Delle dichiarazioni/volontà/indicazioni espresse dal beneficiario: nel quadro della documentazione acquisita nonché alle dichiarazioni di: acquisite Ritenuto che è necessario sopperire, tenendo conto del quadro sopra sommariamente rappresentato, alla carenza (totale/parziale/relazionale/di movimento) di autonomia del beneficiario 44
47 Allegati Nominando AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Con compiti di: P.Q.M. Visto l art. 405, 5-6 c. c.c. in relazione agli artt. 1 Legge 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c., Nomina, a favore del beneficiario: Nato in il Residente in Via Attualmente dimorante in Amministratore di Sostegno il/la Sig./Sig.ra Nato/a in il Residente in Via Tel. ; (grado di parentela/convivenza) Con l incarico di cura e assistenza alla persona del beneficiario; (coordinamento direzione esecuzione) in particolare relazione a e con il compito di compiere in nome e per conto del beneficiario i seguenti atti: 45
48 Allegati salve le autorizzazioni specifiche previste (artt , richiamare dall art. 411 c.c.), di competenza del G.T., con possibilità di specifiche deleghe per singoli atti a favore di fissa fin d ora i seguenti limiti per le spese che mensilmente/annualmente l A.d.S. può sostenere ai sensi dell art. 405, 5 c. n 5 c.c. in relazione alla disponibilità del beneficiario e tenendo conto delle necessità di spesa previste DISPONE/AUTORIZZA La consegna nelle mani del beneficiario stesso della somma settimanale di: per permettergli effettivamente di organizzare e compiere, nei limiti delle sue possibilità, gli atti a lui possibili, tenendo conto del suo grado di autonomia (art. 409, 2 c. c.c.) Autorizza l A.d.S. a fissare il luogo di residenza/assistenza/dimora del beneficiario in: riservandosi di autorizzare ogni successivo spostamento ai sensi di quanto di seguito disposto 46
49 Allegati Disporre che l incarico sia: a tempo indeterminato per anni con possibilità di proroga con decreto motivato (dandosi atto che, comunque, in mancanza, la nomina è fin d ora da considerarsi, tenendo conto delle caratteristiche del caso di specie, prorogata per eguale periodo, salvo diverso provvedimento del G.T.). Dispone che l A.d.S. riferisca a questo G.T. sulla situazione patrimoniale del beneficiario entro il con dichiarazione di cui l A.d.S. assumerà la responsabilità e che verrà come quadro delle attività, rendite, capitali patrimoniali, spese del beneficiario. Dispone che l A.d.S. riferisca trimestralmente /semestralmente/annualmente a questo G.T. sull attività svolta e sull evoluzione delle condizioni di vita personale sociale del beneficiario (n 6 del 5 c. art. 405) e ciò entro il di ogni anno dandosi atto che la relazione sarà trimestralmente /semestralmente/annualmente corredata da sintetica illustrazione della situazione economica che verrà come rendiconto ai sensi dell art. 411 e 380 c.c. Si invita l A.d.S. a riferire a questo G.T., entro 15 giorni, dei mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e di richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti a vario titolo (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l urgenza di provvedere; in tal caso si richiederà autorizzazione del G.T., carattere temporaneo). Impegna l A.d.S. a coinvolgere, per quando possibile, il beneficiario nel progetto personalizzato di sostegno (che è invitato a presentare, in quanto siano necessarie opportune specificazioni, modifiche e integrazioni, entro 47
50 Allegati il ) e comunque nell attuazione del presente provvedimento. Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell art. 409, 2 c. c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti della concreta possibilità. L A.d.S. è invitato a valorizzare bisogni ed aspirazioni del beneficiario ai sensi dell art. 410, 1 c. c.c. ed a garantire allo stesso l informazione concretamente possibile anche ai fini di cui al 2 c. art. 410 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà. L A.d.S. coinvolgerà nell attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente e funzionalmente competenti (in particolare ) promuovendo la cooperazione nel progetto di sostegno dei familiari amici volontari Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Si annoti a cura della Cancelleria ai sensi dell art. 405, 7 c. c.c.; si comunichi all Ufficiale di Stato Civile, al Casellario Giudiziale ed al P.M.; si notifichi a cura della Cancelleria a: Data Il Giudice Tutelare 48
51 Allegati Allegato n. 3 RESOCONTO Anno:... Beneficiario:. Amministratore di Sostegno:... N.. Reg. Amministrazione di Sostegno A. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE Residenza Persone conviventi:.. Frequenta il/i seguente/i servizio/i (Centro Diurno, CEOD, Comunità Alloggio, Centro riabilitativo, Casa di Riposo o R.S.A.) o altra struttura/attività. Precisare la sede Altre notizie (attività in famiglia e/o ricreative)..... Indicare la patologia: Indicare se si sono verificate delle situazioni che hanno peggiorato/migliorato le condizioni psico-fisiche.. 49
52 Allegati Necessita di assistenza (domiciliare, infermieristica, riabilitativa, o altro) Indicare il tipo e la frequenza settimanale B. PATRIMONIO 1. Terreni: superficie Ubicazione Reddito. annue 2. Fabbricato: ad uso.. Sito in reddito... annue 3. Azienda commerciale: ramo di attività. Sede in. Ragione o denominazione sociale 4. TITOLI. Titoli di stato (B.P.T.; C.C.T.; BOT; Buoni postali) PRONTI CONTRO TERMINE... LIBRETTO DI RISPARMIO... Fondi Comuni, la scadenza, l importo e l istituto di credito Indicare il tipo tra quelli indicati Quali: Scadenza.. importo Istituto di Credito. 50
53 Allegati C. GESTIONE 1. ENTRATE: (al netto di IRPEF) Pensione diretta annuale Pensione di reversibilità annuale Pensione sociale annuale Pensione di invalidità annuale Indennità di accompagnamento annuale Redditi dei beni sub. B n annuale Contributi familiari annuali Altri da specificare TOTALE USCITE (importi annui): Vitto/vestiario/alloggio/utenze Assistenza medica, infermieristica, farmaceutica, colf Manutenzione e gestione patrimonio Imposte e tasse (esclusa IRPEF) Retta o compartecipazione alla spesa per l accesso e la frequenza dei servizi Specificare il servizio... e l importo.... Altre da specificare: TOTALE
54 Allegati D. PROSPETTO RIASSUNTIVO Entrate anno (totale paragrafo C1).. TOTALE ATTIVO.. Totale uscite (totale paragrafo C2).. E. ATTIVO/PASSIVO ANNO... Il residuo attivo è depositato sul libretto bancario di risparmio bancario o postale n. (oppure sul conto corrente n ) oppure sul Conto Titoli n.... presso la Banca/ufficio postale. Agenzia di di Via. N. ALLEGATI: si allega al presente rendiconto copia dell estratto conto corrente bancario, postale, e, se titolari, dell estratto titoli. RIMANE DA CONCORDARE CON I GIUDICI SE AL DI SOTTO DELLA SOMMA MINIMA DI 700/800 INTESA COME BASE FORFETTARIA SI PUÒ ESSERE ESONERATI DAL PRESENTARE PEZZE GIUSTIFICATIVE. 52
55 Nozioni essenziali di diritto privato Nozioni essenziali di diritto privato Le fonti Tradizionalmente si distinguono le fonti di produzione da quelle di cognizione; le prime indicano qualsiasi atto o fatto in grado di produrre una norma giuridica, le seconde riguardano, invece, gli atti idonei ad assicurare la conoscenza e la conoscibilità delle norme giuridiche. Fonti di produzione L art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile annovera, fra le fonti del diritto: 1. le leggi 2. i regolamenti 3. le norme corporative 4. gli usi. Si tratta, evidentemente, di un elenco non esaustivo, non essendo ricomprese altre fonti, venute in essere in epoca successiva alla codificazione (circa 1942), della quale le c.d. preleggi o disposizioni preliminari al codice civile fanno parte; tale elencazione, poi, menziona una fonte, le norme corporative, che non hanno, attualmente, più alcuna ragione di essere. Al suddetto elenco, quindi, vanno aggiunte altre fonti, prima fra tutte la Costituzione della Repubblica, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948; si tratta anzi della più importante fra le fonti del diritto in un immaginaria scala gerarchica. Fra le varie fonti, l art. 1 riporta le leggi, tali essendo, in primo luogo, quelle emanate dal Parlamento, nell esercizio della funzione legislativa, così come previste e disciplinate dagli artt. 70 e ss. della Costituzione. La costituzione, tuttavia, prevede anche altre fonti a carattere legislativo, di origine non parlamentare, ma governativa; si 53
56 Nozioni essenziali di diritto privato tratta degli atti aventi forza di legge, di cui agli artt. 76 e 77 Cost.: 1. i decreti legislativi o delegati 2. i decreti legge I decreti legislativi trovano la fonte della loro legittimazione in una legge di delega del Parlamento che, investendo il governo del potere legislativo, mediante la legge delega, ne fissa i principi e i criteri direttivi, l oggetto ed il termine entro cui la delega potrà venir esercitata. I decreti legge, invece, richiedono una situazione di straordinarietà, di necessità e di urgenza. La potestà legislativa è attribuita anche, in certe materie, alle regioni. I regolamenti sono una fonte subordinata rispetto alla legge. Le norme corporative, con l abolizione del sistema corporativo, all indomani della caduta del fascismo, non hanno più alcun rilievo. Gli usi o consuetudini rappresentano la classica fonte non scritta. Vi sono poi anche le fonti a carattere comunitario: 1. il trattato istitutivo della comunità europea 2. i regolamenti comunitari 3. le direttive comunitarie Conseguentemente, il sistema gerarchico delle fonti di produzione può venir così descritto: 1. la Costituzione e le leggi costituzionali (art. 138 Cost.) 2. il trattato istitutivo della comunità europea, i regolamenti comunitari, le direttive comunitarie 3. le leggi statali, i decreti legge e i decreti legislativi 4. le leggi regionali 5. i regolamenti 6. gli usi o consuetudini. Fonti di cognizione Le principali fonti di cognizione sono: 1. la Costituzione della Repubblica 54
57 Nozioni essenziali di diritto privato 2. i codici (civile, penale, di procedura civile, di procedura penale, della navigazione) 3. le raccolte di leggi Non costituisce fonte del diritto, né di produzione, né di cognizione, la giurisprudenza, ovvero la decisione del giudice con riguardo alla singola controversia, non sussistendo nell ordinamento giuridico italiano, il principio dello stare decisis o principio del precedente vincolante. Il codice civile L attuale codice risale al 1942 ed è sopravissuto alla caduta del regime, quello fascista, sotto la cui vigenza era venuto alla luce; il suo contenuto moderno, liberale ed innovativo, frutto di una gestazione ventennale portata avanti da una generazione di ottimi giuristi, ne giustificò la sopravvivenza e ne spiega l attuale vigore. E costituito da circa 2969 articoli, divisi in sei libri e raccoglie, oltre all eredità del previgente codice civile del 1865, il precedente codice di commercio, unificando così le due materie; 1. il primo libro si occupa delle persone e della famiglia, trattando le persone fisiche, le persone giuridiche, il matrimonio, la filiazione, l adozione, l infermità mentale, l amministrazione di sostegno, ecc. ( artt ) 2. il secondo libro si interessa delle successioni, inteso come fenomeno successorio mortis causa (artt ) 3. il terzo libro riguarda la proprietà e disciplina anche gli altri diritti reali limitati: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, con i relativi modi di acquisto, a titolo originario (artt ) 4. il quarto libro, intitolato Delle obbligazioni, è incentrato sul fenomeno obbligatorio e sulle sue fonti, in primo luogo il contratto, nelle sue generalità ed il fatto illecito; vengono 55
58 Nozioni essenziali di diritto privato analizzati, altresì, i singoli tipi di contratto, a cominciare dalla vendita (artt ) 5. il quinto libro tratta della materia commercialistica, in precedenza oggetto di una separata codificazione; si ritrovano in questo libro l impresa, la società in generale e le varie società commerciali, il lavoro autonomo e quello subordinato (artt ) 6. il sesto libro, intitolato Della tutela dei diritti, raggruppa la disciplina dei vari istituti che servono a dare certezza o attuazione coattiva ai rapporti di diritto privato, quali la trascrizione, le prove (testimonianza, giuramento, presunzioni, confessione ecc.), la garanzia patrimoniale, le cause legittime di prelazione, la conservazione della garanzia patrimoniale ecc. (artt ) Il diritto dei soggetti deboli Si tratta, essenzialmente, degli istituti deputati alla protezione dei soggetti incapaci, in considerazione di un infermità mentale abituale, della minore età o per una infermità o menomazione fisica o psichica: 1. interdizione giudiziale (non quella legale) 2. inabilitazione 3. emancipazione 4. minore età 5. amministrazione di sostegno Essi comportano la totale o la parziale perdita della capacità di agire. L interdizione presuppone un infermità mentale abituale e la conseguente incapacità dell individuo di provvedere ai propri interessi; con questi presupposti il magistrato pronuncia una sentenza costitutiva di interdizione che avrà come suoi possibili destinatari il maggiorenne e minore emancipato (art. 56
59 Nozioni essenziali di diritto privato 414 cod. civ.), ovvero anche il minore non emancipato, nell anno antecedente il conseguimento della maggiore età (art. 416 cod. civ.). L inabilitazione, invece, presuppone pur sempre un infermità mentale abituale, ma non così grave da richiedere l interdizione: in tal caso il giudice può procedere all inabilitazione del maggiore di età (art. 415 cod. civ.). Altre cause di inabilitazione sono: la prodigalità e l abuso di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche, qualora siano accompagnate dalla possibilità di esporre il soggetto e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici ovvero anche il sordomutismo e la cecità dalla nascita. L interdetto ed il minore sono privi della capacità di agire e devono essere rappresentati da un tutore o dai genitori che compiano gli atti in nome e per conto del medesimo. L inabilitato e l emancipato hanno una parziale capacità di agire che consente loro di compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione; per i restanti hanno la necessità di essere assistiti da un curatore, il quale non li rappresenta, ma li assiste, integrando la loro volontà con la propria. Istituto nuovo, disciplinato dagli artt cod. civ., introdotto con la recente legge 9 gennaio 2004, n. 6, è l amministrazione di sostegno. Le capacità Esistono tre tipi di capacità: 1. capacità giuridica (art. 1 c.c.) 2. capacità di agire (art. 2 c.c.) 3. capacità di intendere e di volere (art. 428 c.c.) La capacità giuridica indica l attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri giuridici; si acquista con la nascita. 57
60 Nozioni essenziali di diritto privato La capacità di agire indica, invece, l attitudine ad esercitare direttamente i diritti di cui si è titolari, ponendo in essere validi atti giuridici, invalido essendo l atto nullo o annullabile; tale capacità si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età. Vi sono comunque degli atti che possono essere compiuti anche in assenza di capacità di agire, prima del diciottesimo anno di età, da parte del minorenne (capacità di agire limitata del minore). Tale limitata capacità si esprime nel compimento di alcuni atti, quali i piccoli negozi c.d. di autonomia (come, ad esempio, l acquisto del gelato o del giornalino), il riconoscimento di figlio naturale, possibile al compimento del sedicesimo anno di età (art. 250 c.c.); il minore che abbia compiuto sedici anni può, inoltre, contrarre matrimonio, previa autorizzazione del tribunale, su richiesta dell interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e verificata la rilevanza dei motivi addotti, sentiti il p.m., i genitori o il tutore. Il minore, infine, può prestare il proprio lavoro e può, conseguentemente, esercitare i diritti ed esperire le azioni derivanti dal contratto di lavoro. La mancanza della capacità di agire comporta l annullabilità (per vizio di invalidità) dell atto posto in essere. La capacità di intendere e di volere o naturale o di fatto, la cui attribuzione non è legata al raggiungimento di una determinata età e che prescinde dalla presenza o dall assenza della capacità di agire, rappresenta l espressione di una certa maturità psico-fisica del soggetto, maturità che può anche non venir mai conseguita. La sua rilevanza consiste nel legittimare l incapace che abbia compiuto un atto a chiederne l annullamento, in presenza di alcuni presupposti, diversi a seconda che si tratti di un atto unilaterale, ovvero di un contratto (art. 428 c.c.). Essa consiste nella capacità, da parte dell individuo, di rendersi conto e di della portata e delle conseguenze dei suoi atti e delle sue azioni (cap. di intendere) e, dopo averle 58
61 Nozioni essenziali di diritto privato valutate, reprimere o controllare certi istinti, certe spinte, non tenendo certi comportamenti o tenendone degli altri, sulla base di una valutazione su ciò che è sensato fare. Tale capacità andrà valutata ed accertata volta per volta, con riferimento al momento in cui si è compiuto un atto o si è tenuto un determinato comportamento. La presenza della capacità di intendere e di volere è poi essenziale ai fini dell imputabilità del fatto illecito, ossia ai fini della riferibilità del medesimo al suo autore, con conseguente possibilità o impossibilità di addossare al soggetto le conseguenze del fatto; la risarcibilità del danno è, in pratica, legata alla capacità naturale dell individuo, non essendo responsabile del fatto illecito commesso la persona che si provi essere stata incapace naturale al momento del compimento del fatto, purchè tale incapacità non derivi da propria colpa (art c.c.). La procura La procura è un atto unilaterale, espressione cioè di una manifestazione di volontà proveniente da una sola parte, costitutivo del potere di rappresentanza, rivolto verso i terzi; serve ad investire un soggetto del potere di rappresentanza, del potere cioè di agire in nome (attraverso la spendita del nome del rappresentato) e per conto (ossia nell interesse del rappresentato) (art c.c.); non si tratta di un contratto, che richiederebbe la manifestazione di volontà di due parti, ossia una duplice manifestazione di volontà nella forma di un accordo (art c.c.). La procura dovrà avere la stessa forma prescritta per l atto che il rappresentante ha il potere di compiere; potrà essere espressa o anche tacita (art c.c.). Il rappresentato, per poter conferire il potere, ossia per poter porre in essere la procura, dovrà avere la capacità di agire. Il rappresentante, invece, dovrà avere la semplice capacità di intendere e di volere, rapportata al tipo di atto da eseguire (art c.c.). 59
62 Nozioni essenziali di diritto privato Qualora il rappresentante agisca senza avere i poteri necessari, ossia senza essere investito del potere di rappresentanza, in quanto privo della procura o eccedendone i limiti (difetto di legittimazione), gli atti da lui compiuti saranno inefficaci. Inefficaci verso il rappresentato, che non aveva conferito alcun potere, inefficaci anche nei confronti del rappresentante, in quanto ha agito non in nome proprio, ossia impegnando se stesso, ma in nome altrui, ossia spendendo l altrui nome del rappresentato (caso del falso procuratore); costui, comunque, sarà responsabile per i danni cagionati ai terzi, con i quali abbia contrattato, i quali abbiano fatto affidamento sulla efficacia del contratto, a titolo di responsabilità precontrattuale (comportamento scorretto e sleale nella fase delle trattative e nella formazione del contratto, art c.c.) (art c.c.). Per sanare il difetto di legittimazione del falso procuratore e attribuire efficacia all atto compiuto, il rappresentato o comunque l interessato può eseguire una ratifica. La ratifica è una dichiarazione che dovrà assumere la stessa forma richiesta per la procura, con cui l interessato farà propri gli effetti dell atto, qualora la ratifica sia espressa; qualora sia tacita, invece, consisterà nella semplice spontanea esecuzione del contratto, purchè il medesimo abbia forma libera ( art c.c.). Ipotesi diversa è l abuso di potere, che presuppone l agire del rappresentante non nell interesse del rappresentato: il potere esiste, ma viene usato in modo deviante dallo scopo per cui è stato attribuito. La conseguenza non è l inefficacia del contratto concluso, ma la sua annullabilità, da parte del rappresentato; il contratto sarà quindi efficace sino al suo eventuale annullamento. Le fattispecie di abuso di potere sono due: 1. contratto con se stesso (art c.c.) 2. conflitto di interessi ( art c.c.). 60
63 Nozioni essenziali di diritto privato Il contratto di mandato Il mandato è il contratto con cui il mandatario si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (art c.c.). Elemento essenziale del mandato è la fiducia che deve intercorrere fra mandante e mandatario e che giustifica la prestazione cui il mandatario è tenuto; essa trova, infatti, fonte nella fiducia. Il mandato si presume oneroso, ma detta onerosità può venir esclusa dalle parti (art c.c.). Il mandato, che presuppone l accordo contrattuale fra le due parti, non attribuisce alcun potere al mandatario di agire in nome del mandante, ossia spendendo il suo nome, ma lo obbliga ad un certo comportamento nell interesse del mandante (compimento di uno o più atti giuridici): si parla di efficacia obbligatoria del contratto, costituita dalle obbligazioni che da esso derivano. Affinchè il mandatario, oltre a dover agire per conto, possa agire anche in nome del mandante, impegnandolo direttamente nell attività negoziale, occorrerà che sia investito del potere di rappresentanza, mediante una procura conferitagli dal mandante. Due ipotesi: 1. mandato con rappresentanza, con la coesistenza del contratto e di una procura, in cui il mandatario agirà in nome, oltre che per conto del mandante 2. mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario dovrà agire per conto del mandante, ma in nome proprio, ossia impegnando se stesso Nel primo caso il mandatario assumerà la veste dell interposta persona, venendo direttamente acquistati i diritti e le obbligazione derivanti dal contratto, dal mandante; gli atti giuridici conclusi, infatti, produrranno direttamente effetti 61
64 Nozioni essenziali di diritto privato giuridici nell altrui sfera giuridica, la sfera del mandante (art c.c.). Nella seconda ipotesi, in linea di principio, il mandatario acquisterà i diritti e le obbligazioni derivanti dall attività contrattuale svolta, con l obbligo di ritrasferire successivamente i risultati di tale attività, attribuendo al mandante i diritti acquistati e le obbligazioni assunte; tale regola, in realtà, vale solo per l attività che abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, non per i beni mobili (art c.c.). Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza media (art c.c.), deve rispettare le istruzioni ricevute dal mandante. I diritti della personalità I diritti della personalità, nel cod. civ., occupano uno spazio limitato a pochi articoli: 1. diritto al nome e relativa tutela (artt. 6-9 c.c.) 2. diritto alla propria immagine (art. 10 c.c.) 3. diritto al mantenimento della propria integrità fisica (art. 5 c.c.). In realtà molteplici sono le altre fonti normative, in cui sono menzionati e disciplinati, oltre che tutelati, altre tipologie giuridiche; in primo luogo vi è la Costituzione della Repubblica la quale, all art. 2, riconosce e tutela i diritti inviolabili dell uomo, mentre all art. 3 sancisce un generale principio di uguaglianza in capo a tutti i cittadini. Sono poi previsti i vari diritti di libertà quali: 1. la libertà personale 2. la libertà domiciliare 3. la libertà epistolare 4. la libertà di riunione 5. la libertà di associazione 62
65 Nozioni essenziali di diritto privato 6. la libertà religiosa 7. la libertà di manifestare il proprio pensiero 8. la libertà sindacale, ecc. Altre fonti sono costituite dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo (1950), dalla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, da alcune norme del codice penale; la materia dei diritti umani, comunque, ha visto la nascita, particolarmente in questi ultimi anni, di una serie di accordi o trattati, ratificati da parecchie nazioni, che hanno introdotto nuove tipologie giuridiche, nuove forme di tutela delle medesime, nuovi organi internazionali per la loro protezione. Fra i principali diritti vi sono il diritto alla vita, all integrità fisica ed alla salute. Diritto alla vita Il diritto alla vita trova espressione in alcuni articoli del codice penale, sanzionanti i reati contro la vita e l incolumità individuale (artt. 575 c.p.). Diritto all integrità fisica e alla salute Si tratta di diritti che trovano espressione nell art. 5 c.c., il quale vieta gli atti di disposizione del proprio corpo qualora determinino una diminuzione permanente dell integrità fisica della persona o quando siano comunque illeciti, ossia contrari alle norme imperative, all ordine pubblico e al buon costume. Il diritto alla salute è invece tutelato dall art. 32 della Costituzione il quale prevede anche che a nessuno possa venir imposta una certa cura o che nessuno possa venire obbligato a curarsi; da questa tematica deriva la questione dei testimoni di Geova ed il loro rifiuto delle trasfusioni, connessa con l esercizio della potestà, da parte dei genitori, nei confronti dei figli minori. Dall art. 32, peraltro, ha tratto spunto la Corte Costituzionale per introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, la figura del 63
66 Nozioni essenziali di diritto privato danno biologico, inteso come lesione dell integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, a prescindere dalle eventuali conseguenze di ordine patrimoniale, che potranno anche mancare. Caratteristiche comuni a tutti i diritti della personalità sono costituite dal fatto che essi sono: 1. inalienabili, ossia non possono essere alienati, trasferiti, mediante contratto, a titolo gratuito o oneroso 2. irrinunciabili, non possono essere fatti oggetto di rinuncia 3. imprescrittibili, non si prescrivono in ragione del loro mancato esercizio. Il pagamento Il pagamento è un atto dovuto, che compete al debitore nell esecuzione della prestazione, oggetto del rapporto obbligatorio. L adempimento può essere eseguito anche da un terzo, anche contro la volontà del creditore se questi non ha interesse a ricevere la prestazione direttamente dal debitore. L opposizione del debitore, tuttavia, consente ma non obbliga il creditore di rifiutare la prestazione proveniente dal terzo (art c.c.). Il pagamento fatto dal debitore incapace non è impugnabile (art c.c.). Il pagamento fatto al creditore incapace libera il debitore qualora questi provi che di quanto fu pagato approfittò il creditore (art c.c.). 64
67
68 A SSESSORATO ALLE P OLITICHE S OCIALI, V OLONTARIATO E N ON P ROFIT SEDE PALAZZO BALBI DORSODURO VENEZIA TEL /2 FAX [email protected] Web: Osservatorio Regionale Handicap SEDE Osservatorio HANDICAP Azienda ULSS 17 Via Marconi, Monselice (PD) Tel /749/214 Fax: [email protected] Responsabile: Francesca Succu SEDE Osservatorio ANZIANI Azienda ULSS 12 Via Don Tosatto, Mestre Venezia Tel: /52 Fax: [email protected] Responsabile: Claudio Beltrame 41
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