LE FORME DI TUTELA LEGALE E PATRIMONIALE

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1 LE FORME DI TUTELA LEGALE E PATRIMONIALE UNA NUOVA CULTURA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI Legge 9 gennaio 2004, n.6 Istituzione dell Amministratore di Sostegno GUIDA PER FAMIGLIE ED OPERATORI Osservatorio Regionale Handicap

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3 PRESENTAZIONE Con la legge 9 gennaio 2004 n.6, entrata in vigore il 18/03/2004, è stata istituita la figura dell Amministratore di Sostegno. Questa nuova figura nel codice civile, costituisce un efficace strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell autonomia necessaria all espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Nel passato la protezione prevista riguardava solo i casi estremi di chi viveva in condizione di abituale e totale incapacità e consisteva nell interdizione o nell inabilitazione. Questa legge è segno tangibile di un profondo cambiamento culturale e, nella nostra regione, sempre attenta ai reali bisogni dei cittadini e all offerta di maggiori opportunità per quelli più deboli, rafforza ulteriormente la sensibilità diffusa di promozione dei diritti e di valorizzazione delle persone e delle famiglie che assumono un ruolo centrale di ogni azione politica. L impegno della Regione del Veneto è quello di sostenere processi e percorsi che favoriscano lo sviluppo umano e di autonomia personale accompagnando attraverso il coinvolgimento del sistema dei servizi socio-sanitari e dei soggetti istituzionali e sociali, le persone che a causa di infermità non sono in grado di badare a se stesse ed hanno necessità di essere anche temporaneamente sostituite nella gestione dei loro interessi. In questa cornice la Regione lavora attivamente all implementazione delle opportunità con l obiettivo di tutelare la dignità e di migliorare la qualità della vita e soprattutto di garantire il pieno diritto di cittadinanza. Il Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan

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5 PREMESSA La legge 9 gennaio 2004 n.6, istitutiva della figura dell Amministratore di Sostegno, costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o in parte dell autonomia di agire. La legge risponde alle esigenze delle persone offrendo un sostegno temporaneo o permanente nell agire quotidiano. La personalizzazione degli interventi a misura delle esigenze dei singoli e delle famiglie rappresenta un modo nuovo di tutelare i soggetti deboli sostenendoli nelle loro incapacità senza privarli dei loro diritti. Questa legge, affinché non resti inapplicata, richiede l assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e agli operatori e il rafforzamento del sistema integrato di rete degli interventi e servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare. Con l istituzione dell Amministratore di Sostegno si sono resi più appropriati gli istituti dell interdizione e dell inabilitazione spesso sproporzionati rispetto ai reali bisogni delle persone e limitativi della loro libertà di vita. Molte, infatti, sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi ma non di tale entità da legittimare la loro interdizione con la conseguente perdita dell esercizio dei diritti. La Regione del Veneto, da anni impegnata nella implementazione dei servizi alla persona e nell offerta di nuove opportunità, sulla legge 6/04 ha attivato un importante processo di sensibilizzazione, informazione e formazione che ha visto coinvolti familiari e operatori dei servizi socio-sanitari in ogni provincia del Veneto. Questo processo verrà sviluppato anche attraverso supporti concreti ai familiari e agli operatori interessati ad attivare le azioni richieste per i singoli soggetti in applicazione della legge. La Regione intende rafforzare il processo integrato di interventi istituzionali e professionali a promozione della dignità e tutela dei diritti delle persone e di sostegno alle famiglie e questa guida rivolta alle famiglie e agli operatori è un primo passo in questo senso. Assessore alle Politiche Sociali Sante Bressan

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7 INDICE La nuova legge sull Amministratore di Sostegno. pag.07 Fasi del procedimento.... pag.10 Ricorso (art. 407 c.c.) pag.11 Fissazione dell udienza pag.12 Nomina dell Amministratore di Sostegno (art. 408 c.c.)... pag.13 Decreto (art. 405 c.c.)... pag.14 Effetti del decreto sulla capacità di agire del beneficiario (art. 409 c.c.).. pag.16 Il ruolo dei servizi pag.18 Legge 9 gennaio 2004, n.6.. pag.23 ALLEGATI N Esempio di ricorso da presentare al Tribunale di per l applicazione della misura di protezione dell Amministratore di Sostegno ai sensi della legge 6/ pag.39 N Esempio di ricorso da presentare al Tribunale di per l applicazione della misura di protezione dell Amministratore di Sostegno ai sensi della legge 6/ pag.42 N. 2 - Esempio di Decreto di Nomina... pag.44 N. 3 - Resoconto da presentarsi al Giudice Tutelare per la procedura di Amministrazione di Sostegno.. pag.49 Nozioni essenziali di diritto privato..... pag.53 Le fonti pag.53 Il codice civile pag.55 Il diritto dei soggetti deboli. pag.56 Le capacità pag.57 La procura pag.59 Il contratto di mandato pag.61 I diritti della personalità pag.62

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9 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno La nuova legge sull Amministratore di Sostegno L art. 3 della Costituzione Italiana al 2 comma recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La legge che istituisce l Amministratore di Sostegno, costituisce contemporaneamente il risultato e la base di una rivoluzione culturale, sociale e giuridica nel campo della protezione delle persone incapaci. Prima di entrare nel merito della descrizione del testo giuridico, appare opportuno fare un breve accenno al perché questa riforma si è resa necessaria. Fino a pochi mesi fa la persona che risultava incapace di intendere e di volere, di provvedere autonomamente ai propri interessi, era normalmente interdetta o inabilitata. Interdizione e inabilitazione sono strumenti ereditati dal Codice Napoleonico, certamente nati da spirito di tutela contro fenomeni di approfittamento diffusi a vari livelli nella società dell epoca, ma che dimostrano ora la loro inadeguatezza in rapporto ai nuovi contesti sociali e culturali di vita. È dunque questo il senso dell Amministrazione di Sostegno, quello di essere lo strumento attraverso cui si mette la persona nella condizione di realizzarsi, di essere uomo, di essere donna, di essere se stessi, liberamente. Quali sono i presupposti in senso strettamente giuridico, ossia le condizioni senza le quali la legge non si applica? Il presupposto è che vi sia una persona in stato di bisogno e che necessita di protezione. L art. 3 comma 1 della Legge 6/2004 definisce questo soggetto come La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,. E ancora l art. 1 della legge parla di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 7

10 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno I potenziali beneficiari di questo istituto e gli elementi che costituiscono il senso di innovazione rispetto agli strumenti tradizionali di tutela sono i seguenti: la persona deve avere un infermità o una menomazione (fisica o psichica) tale da impedirle di provvedere autonomamente ai propri interessi (nesso causale); a differenza dell interdizione, prevista solo per abituale infermità di mente, per la prima volta la protezione giuridica viene estesa potenzialmente anche a coloro che hanno una menomazione fisica; l impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana; l impossibilità può essere temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti. Quali sono le tipologie di soggetti che nella vita di tutti i giorni si possono trovare nelle condizioni sopra descritte? Alcuni esempi 1 possono indicare le potenzialità della misura, che può applicarsi a persona con problematiche molto diffuse: 8 - persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate; - persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo che bisogna rimuovere, destinando in modo specifico delle loro risorse alle esigenze di cura; - persone deboli che sono incapaci di fare valere i propri diritti (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di affitti, accettazione 1 Cfr Tratti dall intervento di Pazè Pier Carlo (Procuratore della Repubblica per i minori del Piemonte e Valle D Aosta) al convegno Amministrazione di sostegno: un nuovo strumento di tutela in linea con le più evolute legislazioni europee, 19 marzo 2004, Milano.

11 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche per evitare che i relativi diritti siano lasciati cadere in prescrizione, ecc.); - persone deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno che qualcuno stia loro accanto con funzioni terapeutiche e di aiuto a fare e a gestirsi; - persone con sofferenza psichica che hanno bisogno di un organizzazione delle cure alla propria persona attraverso una presenza integratrice, che spesso è sufficiente per evitare l'istituzionalizzazione; - persone con disturbi della personalità o con comportamenti disordinati; - persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad uno dei figli; - alcoldipendenti che indirizzano in prevalenza al bere le risorse, non sono capaci di gestirsi e conducono una vita disordinata; - tossicodipendenti; - e, perché no, persone senza fissa dimora a cui quasi mai nessuno pensa. L età avanzata di per sé non è una menomazione ma può comportare menomazioni fisiche e psichiche che incidono sull autonomia, per cui la persona anziana talvolta non è più in condizione di provvedere a se stessa e ai propri interessi. Finalità della legge (art. 1) di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d agire, le persone prive i tutto o in parte di autonomia nell espletamento Art. 409 c.c. (Effetti dell amministrazione di sostegno) il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli 9

12 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. I soggetti legittimati a proporre ricorso per l amministrazione di sostegno, sono: - lo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato (art.406 c.c.); - il pubblico ministero (obbligo); - i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti nella cura e assistenza della persona; - parenti entro il quarto grado (ascendenti, zii, cugini primi, etc.); - il coniuge dell incapace; - i conviventi stabili dell incapace; - gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore); - il tutore e il curatore (insieme alla richiesta di revoca dell interdizione o inabilitazione); - i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell assistenza della persona. Fasi del procedimento Art. 404 c.c. (1) (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 4, comma 2, della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004) 10

13 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Ricorso (art. 407 c.c.) Può presentare il ricorso: - lo stesso soggetto incapace; - il coniuge od il convivente dell incapace; - i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado; - i responsabili del servizio socio sanitario che assistono l incapace; - il pubblico ministero; - il tutore ed il curatore congiuntamente con l istanza di revoca dell interdizione e/o inabilitazione. Nel ricorso bisogna indicare: - le generalità di chi fa il ricorso ed il suo rapporto con colui che ha bisogno dell Amministratore di Sostegno (fratello, madre, nipote, coniuge, ecc.); - le generalità del soggetto beneficiario con indicazione della residenza ed (eventualmente) il diverso luogo dove egli si trovi; - il nome ed il recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori); - le ragioni della richiesta, i bisogni della persona beneficiaria, le sue patologie (con eventuale documentazione sanitaria); - situazione patrimoniale e reddituale della persona beneficiaria; - il nominativo e recapito (anche telefonico) del soggetto che si indica come Amministratore di Sostegno. La richiesta di nomina dell Amministratore di Sostegno va fatta in carta libera (anche senza un avvocato) mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice tutelare della dimora abituale della persona interessata. L atto del ricorso è di per sé sufficiente, qualora vi sia necessità, a promuovere provvedimenti di protezione a favore 11

14 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno della persona non autonoma. L art 405 comma 5 del c.c. anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Allegati n. 1.1 e 1.2 Fissazione dell udienza Il giudice tutelare fissa con decreto l udienza in cui verrà esaminata la situazione del soggetto per il quale si richiede l Amministratore di Sostegno. All udienza dovranno essere presenti la persona interessata, il ricorrente e tutti coloro le cui informazioni siano ritenute utili. Essendo l audizione della persona beneficiaria obbligatoria, il giudice tutelare è tenuto, ove occorra, ad effettuare l esame presso la dimora del beneficiario (previa specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, che attesti l impossibilità del medesimo di raggiungere il tribunale). Notifica all incapace e comunicazioni ai parenti Il ricorso ed il decreto di fissazione dell udienza devono essere comunicati al beneficiario dell Amministratore di Sostegno (se il ricorso è proposto a mezzo di avvocato sarà quest ultimo a provvedere alla notifica), alle persone indicate nel decreto e al pubblico ministero. Il contraddittorio deve essere garantito poiché si tratta di un procedimento col quale viene a limitarsi la capacità d agire del soggetto. Si ritiene, tuttavia, che trattandosi di un procedimento che si ispira a criteri di speditezza, possa garantirsi il contraddittorio mediante una comunicazione (ex art. 136 c.p.c.) e cioè fatta con un biglietto di cancelleria consegnato direttamente o inviato tramite servizio postale oppure tramite ufficiale giudiziario. In caso di 12

15 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno esito negativo o di impossibilità si provvederà ad inviare in busta chiusa il ricorso ed il decreto di fissazione dell udienza. Non essendo ancora chiara la modalità della notifica (se di competenza della Cancelleria o del ricorrente), è opportuno che il ricorrente si informi sulle modalità specifiche che il tribunale in questione intende adottare. Udienza All udienza fissata il giudice tutelare esaminerà la persona ed richiederà tutti gli accertamenti (non solo sotto l aspetto psichiatrico e medico, ma anche dal punto di vista sociale, relazionale e dell autonomia residua) che riterrà utili per conoscere il soggetto e ciò di cui ha bisogno. Nomina dell Amministratore di Sostegno (art. 408 c.c.) Lo stesso interessato può aver designato nel ricorso o nell udienza il proprio Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura incapacità (nel caso vi sia una diagnosi di malattia debilitante progressiva, ad esempio). Nel caso non vi fosse alcuna persona designata, è il giudice tutelare a provvedere alla scelta, con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il giudice privilegia di norma i parenti e le persone stabilmente conviventi che abbiano una profonda conoscenza del soggetto bisognoso di tutela. Possono ricoprire il ruolo di amministratori di sostegno anche amici o volontari adeguatamente preparati. In ultimo, nel caso sia necessaria un amministrazione prettamente patrimoniale, la legge prevede anche la possibilità che ricoprano il ruolo di Amministratore di Sostegno le persone giuridiche pubbliche, quelle private, o le società. La legge dispone che non possano in alcun modo ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. 13

16 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Decreto (art. 405 c.c.) Completata l istruttoria, il giudice tutelare, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, emetterà il decreto, motivato ed immediatamente esecutivo, di nomina dell Amministratore di Sostegno, che potrà essere anche a tempo determinato, in relazione alla patologia ed ai bisogni del soggetto. Il decreto dovrà dunque indicare: le generalità della persona beneficiaria; le generalità dell Amministratore di Sostegno; la durata dell incarico può essere a tempo determinato o indeterminato. Se a tempo determinato il giudice, qualora lo ritenga necessario, lo potrà prorogare con decreto; l oggetto dell incarico e gli atti che l Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell Amministratore di Sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l Amministratore di Sostegno può sostenere con l utilizzo delle somme a disposizione del beneficiario; la periodicità con cui l Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e l attività svolta. È da sottolineare che la legge prevede per il giudice il potere di modificare o integrare in ogni momento, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. Vedi allegato n. 2 Durata dell incarico dell Amministratore di Sostegno Per legge la durata dell incarico può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda della natura dei bisogni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre i dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito 14

17 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti (art. 410 c.c. comma 3 ). Pubblicità (art. 405 c.c. 7-8 c.c.) Poiché gli atti compiuti dall amministrato possono incidere nei rapporti con i terzi, la legge prevede un adeguato sistema di pubblicità dell amministrazione stessa. Nell atto di nascita saranno annotati solo l apertura e la chiusura. Nell apposito registro del tribunale dovrà essere invece annotato anche ogni singolo provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno. Fase successiva alla nomina dell Amministratore di Sostegno: la gestione A seconda del contenuto del decreto emesso, l Amministratore di Sostegno svolgerà il suo compito dando conto, con relazione periodica o con rendicontazione annuale, al giudice tutelare del suo operato. Mentre la relazione periodica descrive innanzitutto le condizioni di vita personali e sociali, il rendiconto si riferisce soprattutto ai dati patrimoniali e reddituali e contiene tutta la documentazione comprovante le entrate e le uscite e la situazione patrimoniale all inizio e alla fine della gestione. La legge prevede che il giudice tutelare possa integrare o modificare, in ogni momento e anche d ufficio, i contenuti del decreto. In particolare il giudice può: convocare in ogni momento l Amministratore di Sostegno per avere informazioni in merito alla gestione dell incarico; sostituire, esonerare, sospendere o rimuovere l Amministratore di Sostegno; modificare la durata dell incarico. Nel caso questo sia a tempo determinato può decidere di prorogare l incarico; nel caso sia a tempo indeterminato può disporre la cessazione dell amministrazione. 15

18 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Effetti del decreto sulla capacità di agire del beneficiario (art. 409 c.c.) Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell Amministratore di Sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Per tutte le altre azioni il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti, la sua capacità di agire. Compiti e doveri dell Amministratore di Sostegno Nell analisi dei compiti propri dell Amministratore di Sostegno è necessario avere presente la premessa etica e giuridica contenuta nell art. 410 comma 1 c.c. che così recita: Nello svolgimento dei suoi compiti l Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno deve, a seconda dei contenuti del mandato, compiere precisi atti come rappresentante esclusivo della persona beneficiaria, assisterla nel compimento di altri atti, oppure svolgere entrambi i compiti. È tenuto inoltre a dare conto al giudice tutelare, con relazione periodica o rendicontazione annuale, della situazione economica, relazionale e sociale del beneficiario. L Amministratore di Sostegno è chiamato anche ad una cura ed ad un attenzione alla totalità della persona. L incarico dell amministratore è gratuito (art. 411 c.c., che rinvia all art. 379 c.c. Gratuità della tutela ). Il giudice tutelare può tuttavia, considerata l entità del patrimonio e le difficoltà dell amministrazione, assegnare all amministratore un equa indennità; la sua attività non può comunque gravare in alcun modo sul bilancio dello Stato (art. 3 comma 3, Legge n. 6/2004). 16

19 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Garanzie La legge prevede un costante dialogo fra le parti (Amministratore di Sostegno, beneficiario e giudice tutelare). In particolare l art. 419 comma 2 c.c. prevede che: l amministratore deve costantemente informare il beneficiario circa gli atti da compiere; il beneficiario ha possibilità di dissentire rispetto alle attività dell amministratore. In questo caso l amministratore deve tempestivamente informare il giudice tutelare di tale dissenso. In caso di contrasto il beneficiario (oltre ai soggetti indicati dall art. 406 c.c.) può ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. Revoca dell amministrazione di sostegno (art. 413 c.c.) Qualora ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell amministratore, sono legittimati a proporre al giudice tutelare la revoca dell amministrazione di sostegno: - il beneficiario - l Amministratore di Sostegno - il pubblico ministero - i soggetti indicati dall art. 406 c.c. Le ipotesi di cessazione dell amministrazione di sostegno sono: - che siano venuti meno i motivi per cui la persona era bisognosa di protezione giuridica (art. 404 c.c.) - che l amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a garantire la giusta protezione alla persona. In questo caso, se il giudice lo ritiene necessario, si provvede a promuovere il giudizio di interdizione o di inabilitazione (l amministrazione di sostegno cessa automaticamente con la nomina del 17

20 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno tutore-curatore). Può anche verificarsi il caso contrario, ossia il passaggio dall interdizione/inabilitazione all amministrazione di sostegno. Gratuità della pratica e snellezza della procedura Dal punto di vista della snellezza procedurale, ogni passaggio del rito si svolge in modo informale. Gli avvocati non sono necessari, tutto è tendenzialmente gratuito. La procedura per la nomina dell' Amministratore di Sostegno è più agile del procedimento per l'interdizione e l'inabilitazione, innanzitutto perché il provvedimento è di competenza del giudice tutelare e non del Tribunale in composizione collegiale; ciò comporta: il deposito del ricorso nella Cancelleria del giudice tutelare e non nella Cancelleria Centrale, con conseguente riduzione dei tempi nell'assegnazione; Inoltre le norme del procedimento appaiono più snelle, poiché: non è necessaria la notifica del ricorso a tutti i parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, ma solo a quelli indicati dall art. 407 c.c., che il giudice ritenga utili per la valutazione sulla nomina. Il ruolo dei servizi Un compito importante che la legge n.6/2004 attribuisce ai servizi del territorio, consiste nella possibilità di ricorrere al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di una persona non autonoma. Il nuovo art. 406, comma 3, del Codice Civile dice infatti che: «Il responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del 18

21 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all art.407 c.c. o a fornire comunque notizia al pubblico ministero». Questo articolo definisce quindi una responsabilità non solo funzionale ma anche giuridica degli operatori e dei servizi in caso di mancanza di attivazione o di segnalazione. Quando il servizio si trova nella condizione di presentare ricorso, il responsabile può inoltrare al Giudice Tutelare una valutazione integrata tra il sanitario e il sociale (tra psicologo, medico e assistente sociale). Al medico e allo psicologo spetterà esporre le condizioni organiche e psichiche che oggettivamente limitano le capacità della persona. Invece, all assistente sociale spetterà, sostanzialmente, dare una motivazione al ricorso, evidenziando la perdita di autonomia che la persona sta vivendo nel proprio processo di socializzazione con le regole sociali, in particolare con le regole giuridiche. All assistente sociale spetterà evidenziare, dopo un attenta e accurata analisi: - il grado di autonomia della persona, non certamente nel senso medico ma, sulla sua capacità di svolgere gli atti del quotidiano, cioè mettendo in evidenza gli aspetti sui quali la persona stessa ha perso la sua autonomia, con uno specifico riferimento al suo contesto ambientale e relazionale; - i motivi per i quali si ritiene necessario ricorrere all istituto dell Amministratore di Sostegno; - i problemi insorti o che si intendono prevenire; - quali beni mobili e immobili non possono essere amministrati dalla persona: ad es. una pensione, un appartamento o una casa, un terreno agricolo; - quante e quali persone intessono rapporti personali e di fiducia continuativi con il beneficiario, e l eventuale persona che può assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno; 19

22 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno - quali le volontà del beneficiario. Quindi il ricorso, o segnalazione, presentata dai servizi devono essere corredati da una relazione che racconti, il contesto di vita, vicende personali e familiari, condizioni di salute, le effettive disabilità sociali e le residue o potenziali abilità, bisogni e desideri della persona interessata e quale progetto di integrazione sociale si deve sostenere e con quali atti attribuiti all'amministratore si può attuare il sostegno. Le informazioni che i servizi invieranno dovranno porre in evidenza ed aiutare a comprendere, non tanto la capacità di intendere e di volere, ma ciò che la persona è in grado di fare. In conclusione, con questo articolo, la legge n. 6/2004 ha dato ai servizi il ruolo fondamentale di poter agire direttamente un ricorso finalizzato anch esso a dare un aiuto e una protezione nei confronti della persona non più del tutto autonoma. D altro canto la possibilità che anche i servizi possano presentare ricorso costituisce un ulteriore garanzia che la legge offre alla persona, soprattutto quando non esiste una rete di soggetti in grado di aiutarla. Si ricorda che il ricorso per l istituzione dell Amministratore di Sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (art. 406 c.c.); nell esclusivo interesse della persona beneficiaria. Il giudice, nella scelta della persona cui attribuire l incarico, deve rispettare la volontà della persona interessata e indirizzarsi in via preferenziale alla sfera dei familiari più prossimi o, in mancanza, di chiunque abbia i requisiti ritenuti idonei dal giudice. Sono invece esplicitamente esclusi (art. 408 c.c.) dalla possibilità di accedere a questo ruolo gli operatori dei servizi, sia pubblici che privati, che siano implicati nei programmi di assistenza e di cura. Tale divieto è legato alla preoccupazione di evitare un conflitto di interessi che si potrebbe configurare e di non snaturare il percorso di amministrazione con un amministratore con funzione burocratico formale. 20

23 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Tale incompatibilità consente inoltre all'amministratore di Sostegno di fare valere i diritti del beneficiario anche nei confronti dei servizi che lo hanno in cura o in carico. I servizi sanitari e socio-assistenziali, a loro volta trovano nell'amministratore di Sostegno un interlocutore di cui hanno bisogno per gestire utilmente delle situazioni difficili e per costruire con lui, in cooperazione con il sistema giudiziario (che ha funzione di garanzia) e il beneficiario, dei progetti di vita per la persona. L'Amministratore di Sostegno ha solo i poteri che gli sono conferiti dal Giudice Tutelare e non poteri di rappresentanza e di gestione: ha un compito di accompagnamento e di comunicazione con una attenzione alla persona del beneficiario. E chiaro quindi che né il medico, competente per tipo di patologia, né l assistente sociale, competente per servizio o per territorio, né altri operatori di Centri Diurni o di Strutture Residenziali di accoglienza, possono assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno del loro paziente o del loro utente. Tuttavia non è da escludere che un operatore di diverso servizio o un ente di assistenza alla persona possa trovarsi nelle condizioni di dover assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno da svolgere gratuitamente. Questa legge non esclude esplicitamente l applicazione dell art. 354 del Codice Civile, relativo alla tutela assistenziale del minore, all istituto di Amministratore di Sostegno. Ci potremmo ritrovare forse il Sindaco del Comune o il Dirigente dell A.ULSS quale Amministratore di Sostegno della persona che si trova a non avere alcun parente in grado di assolvere a questa funzione. Inoltre l art. 407 del c.c. prevede che il giudice tutelare debba sentire personalmente la persona cui il provvedimento si riferisce addirittura recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e debba tener conto dei bisogni e delle richieste. 21

24 La nuova legge sull Amministratore di Sostegno Prima di provvedere, il giudice assume le necessarie informazioni, sentiti i soggetti di cui all art. 406 c.c. (articolo in cui sono inclusi i servizi impegnati nella cura e nell assistenza della persona). Un altro compito che può interessare i servizi e gli operatori consiste nel rispondere alla richiesta di informazioni che il Giudice Tutelare può affidare loro nel corso dell esame che egli stesso sta svolgendo su un ricorso presentato da altri. Analogamente a quanto accade nel processo di interdizione e di inabilitazione il Giudice può chiamare i servizi ad esprimere una valutazione su particolari aspetti della situazione in esame, compresa la necessità di individuare la persona che possa assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno 2. 2 Cfr Intervento dell Associazione Nazionale Assistenti Sociali al convegno Amministrazione di sostegno: un nuovo strumento di tutela in linea con le più evolute legislazioni europee, 19 marzo 2004, Milano. 22

25 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 "INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL ISTITUZIONE DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE, NONCHÈ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». 23

26 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. - Dell amministrazione di sostegno. Art (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Art (Decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. Durata dell incarico e relativa pubblicità). Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell Amministratore di Sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. 24

27 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno deve contenere l indicazione: 1. delle generalità della persona beneficiaria e dell Amministratore di Sostegno; 2. della durata dell incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3. dell oggetto dell incarico e degli atti che l Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell Amministratore di Sostegno; 5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6. della periodicità con cui l Amministratore di Sostegno deve riferire al giudice circa l attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell apposito registro. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. 25

28 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art (Soggetti). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all istanza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione davanti al giudice competente per quest ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. Art (Procedimento). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell Amministratore di Sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. 26

29 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell Amministratore di Sostegno interviene il pubblico ministero. Art (Scelta dell Amministratore di Sostegno). La scelta dell Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L Amministratore di Sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un Amministratore di Sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l opportunità, e nel caso di designazione dell interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all incarico di Amministratore di Sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l ufficio del 27

30 Legge 9 gennaio 2004, n.6 giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Art (Effetti dell amministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell Amministratore di Sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art (Doveri dell Amministratore di Sostegno). Nello svolgimento dei suoi compiti l Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L Amministratore di Sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L Amministratore di Sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Art (Norme applicabili all amministrazione di sostegno). Si applicano all Amministratore di Sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. 28

31 Legge 9 gennaio 2004, n.6 All Amministratore di Sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l Amministratore di Sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l interdetto o l inabilitato, si estendano al beneficiario dell amministrazione di sostegno, avuto riguardo all interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. Art (Atti compiuti dal beneficiario o dall Amministratore di Sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dall Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all oggetto dell incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell Amministratore di Sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell Amministratore di Sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di sostegno. 29

32 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all amministrazione di sostegno. Art (Revoca dell amministrazione di sostegno). Quando il beneficiario, l Amministratore di Sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L istanza è comunicata al beneficiario ed all Amministratore di Sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione». 2. All articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall approvazione». 3. Dall applicazione della disposizione di cui all articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 30

33 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell articolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II. Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale». 2. L articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». Art Nel primo comma dell articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente». Art All articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l amministrazione di sostegno, il giudice, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l interdizione o per l inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell articolo 405». 31

34 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art Il terzo comma dell articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell interdetto e del curatore dell inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell articolo 408». Art All articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,». Art All articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l interdizione o l inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall interdetto senza l intervento ovvero con l assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall inabilitato senza l assistenza del curatore». Art All articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell interdizione o dell inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall Amministratore di Sostegno, il tribunale, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare». 32

35 Legge 9 gennaio 2004, n.6 Art L articolo 39 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI Art L articolo 44 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario». Art Dopo l articolo 46 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 33

36 Legge 9 gennaio 2004, n.6 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato in euro a decorrere dall anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art L articolo 47 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 47. Presso l ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno». Art Dopo l articolo 49 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della 34

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