Contratto di Finanziamento per la erogazione di un Microcredito (Fondo di Sostegno e Garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013) tra

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Contratto di Finanziamento per la erogazione di un Microcredito (Fondo di Sostegno e Garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013) tra Sviluppo Basilicata S.p.A. (in seguito anche SB ) società unipersonale, con sede legale in Potenza, via Centomani n. 11, capitale sociale Euro 2.950.000,00 interamente versato, P.IVA n. 01452820762, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza: 06285661002, numero REA (PZ): 110634, iscritta al n. 34392 dell Elenco Generale di cui all art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ( TUB ), in persona dell Amministratore Unico Dott. Raffaele Ricciuti, nato a Vaglio Basilicata il 17.11.1955 (cod. fisc. RCC RFL 55S17 L532G, carta di identità n. AJ8542118 rilasciata in data 21 settembre 2004 rinnovata fino al 20 settembre 2014 dal Sindaco di Potenza), domiciliato per la carica presso la sede della medesima Società e l impresa individuale Cafè la Plaza di Claudio Lopatriello (in seguito anche Destinatario ), con sede in Matera, Via Conversi n. 54, Partita IVA 01257570778, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Matera n. LPTCLD81C21G786L, n. REA 84879, in persona del suo titolare, Claudio Lopatriello, nato a Policoro (MT) il 21/03/1981, Codice Fiscale LPTCLD81C21G786L (documento di riconoscimento Carta d identità n. AO7413404 rilasciato da COMUNE DI MONTABANO JONICO in data 07/05/2009 e valido fino a 06/05/2019); Premesso a. che con D.G.R. n. 2234 del 22 dicembre 2009 la Regione Basilicata ha istituito il Fondo di sostegno e garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013 per agevolare l accesso al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati, organismi no profit e operatori del privato sociale, cofinanziato nell ambito del PO FSE Basilicata 2007/2013 (di seguito Fondo ), individuando quale Soggetto Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito anche Gestore ), società in house della Regione Basilicata; b. che con l Accordo di Finanziamento, sottoscritto tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. in data 22 dicembre 2009, è stato concesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. un finanziamento dell importo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per dare attuazione al Fondo, indicando le attività connesse e funzionali alla gestione del Fondo stesso; c. che la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) è destinata per Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) ad operazioni di Microcredito e per Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per interventi di Garanzia ; d. che la dotazione iniziale del Fondo con riferimento alla misura Microcrediti, così come indicato nell art. 3 dell Avviso, di Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) è ripartita come segue: (i) (ii) Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sull Asse II Occupabilità del PO FSE Basilicata 2007-2013, così come previsto dall art. 3 comma 1 lettera a) dell Avviso, per le iniziative di tipo A Creazione d impresa, di tipo B Trasferimento Familiare e di tipo C Consolidamento impresa femminile di cui all art. 4 comma 1, 1 capoverso dell Avviso; Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sull Asse III Inclusione sociale del PO FSE Basilicata 2007-2013, così come previsto dall art. 3 comma 1 lettera b) dell Avviso, per le iniziative di tipo D Sostegno alla nuova impresa, di tipo E Sostegno all impresa giovanile e di tipo F

Consolidamento impresa operante nel terzo settore di cui all art. 4 comma 1, 2 capoverso dell Avviso; e. che con D.D. n. 519/7402 del 16 maggio 2011 del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata è stato approvato il Regolamento del Fondo (di seguito Regolamento ), successivamente adeguato ed integrato con D.D. n. 1122/7402 del 20 ottobre 2011 e con D.D. n. 1131/7402 del 14 dicembre 2012 dello stesso Dipartimento; f. che per l attuazione del Fondo gli artt. 6 e 7 del Regolamento prevedono l emanazione, da parte della Regione Basilicata, di Avvisi Pubblici per la concessione di Microcrediti; g. che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 1867 del 28 dicembre 2012 ha approvato ed emanato il II Avviso Pubblico per la erogazione di Microcrediti - Fondo di Sostegno e Garanzia PO FSE Basilicata 2007/2013 (di seguito Avviso); h. che la domanda di ammissione a finanziamento n. prot. 13000121 del 15/02/2013, ad esito del Procedimento istruttorio di cui all art.11 dell Avviso, con delibera dell Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n. 120 del 30/04/2013, è stata ammessa alle agevolazioni a valere sull Avviso medesimo. asse II PO FSE Basilicata 2007/2013 - Microcredito tipo A; i. che risultano rispettate le condizioni previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui all art. 13 dell Avviso; j. che il progetto d impresa ammesso alle agevolazioni comporterà una spesa ammissibile per Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) meglio specificata nell allegato A), sottoscritto dalle Parti del presente contratto; k. che sono ammissibili le spese sostenute dalla data di ricezione della comunicazione dell esito della delibera di finanziamento avvenuta in data 14/05/2013 fatta eccezione delle sole spese di costituzione che sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione telematica avvenuta in data 15/02/2013; tutto ciò premesso che viene espressamente richiamato e confermato e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Concessione del finanziamento 1.1 Sviluppo Basilicata S.p.A. concede al Destinatario come innanzi identificato, che accetta, un finanziamento (Microcredito) chirografario ed infruttifero dell importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a fronte di spese ammesse per Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 1.2 Il finanziamento è concesso in regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2006 serie L 379/S). Il Destinatario ha dichiarato di conoscere, accettare e rispettare tutti i limiti connessi al suddetto regime di aiuti. 1.3 L agevolazione concessa (Equivalente Sovvenzione Lordo, per brevità ESL) è pari ad Euro 3.012,04 (Tremiladodici/04) calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato alla data della delibera di ammissione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Art. 2 - Scopo del finanziamento 2.1 Le agevolazioni indicate nell art. 1 che precede sono concesse da Sviluppo Basilicata al Destinatario all esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto candidato ed ammesso al Finanziamento Microcredito.

Art. 3 - Erogazione del finanziamento 3.1 L erogazione del finanziamento avverrà in un unica soluzione mediante bonifico di accredito sul c/c bancario/postale dedicato che verrà comunicato dal Destinatario, previa consegna della disposizione permanente di addebito (R.I.D.) di cui al successivo art. 4.2 e dopo aver effettuato la verifica di cui all art. 2 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 (Modalità di attuazione dell art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). 3.2 Il Destinatario consegnerà a Sviluppo Basilicata S.p.A. idonea documentazione atta a dimostrare il ricevimento della somma di cui al precedente punto 3.1. Art. 4 - Restituzione del finanziamento 4.1 Il finanziamento ha durata di 60 mesi con decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico ed è infruttifero, con un preammortamento di sei mesi. 4.2 Il rimborso del finanziamento Microcredito a Sviluppo Basilicata S.p.A. avverrà mediante il pagamento di n. 54 (cinquantaquattro) rate costanti posticipate mensili mediante rimessa diretta con addebito sul conto corrente ogni ultimo giorno del mese. A tal fine il Destinatario provvederà a disporre la rimessa diretta R.I.D. con addebito preautorizzato permanente sul conto corrente dedicato di cui al precedente articolo 3.1. 4.3 In caso di ritardato pagamento delle rate saranno applicati interessi di mora calcolati al tasso legale vigente al momento dell inadempimento e maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento. 4.4 Nel caso di inadempienza Sviluppo Basilicata porrà in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. 4.5 Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive o nei casi in cui, per eventi di natura particolare o generale, lo ritenga opportuno e necessario Sviluppo Basilicata provvederà a porre in essere le procedure legali per il recupero forzoso dei crediti. 4.6 Previa richiesta del Destinatario, Sviluppo Basilicata potrà accordare la restituzione anticipata del finanziamento senza che ciò comporti l applicazione di penali, ferma restando in ogni caso la previsione dei successivi artt. 6 e 7. 4.7 Il Destinatario potrà richiedere a Sviluppo Basilicata, con istanza motivata, la rimodulazione, nel limite massimo di 1 (una) per ciascun anno, dell ammontare delle rate mensili di cui al precedente art. 4.2. L istanza sarà soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte di Sviluppo Basilicata nel rispetto di tutte le altre condizioni e caratteristiche del finanziamento di cui al presente articolo. L istanza potrà essere formulata dal Destinatario dopo il primo anno di ammortamento del finanziamento. Art. 5 - Modifiche del programma degli investimenti Il Destinatario si obbliga, a non modificare o rimodulare il piano degli investimenti, descritto nell allegato A) senza preventiva autorizzazione di Sviluppo Basilicata. L autorizzazione sarà concessa da Sviluppo Basilicata nel rispetto dell art. 7 punto 9 dell Avviso. Art. 6 - Obblighi del Destinatario Il Destinatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall art.14 dell Avviso che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 7 Revoche 7.1 L agevolazione sarà revocata, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché dei principi fondamentali del diritto rilevanti in materia, nei casi previsti dall art. 15 dell Avviso. 7.2 Qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell ammontare dell agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine. 7.3 In caso di rinuncia al Microcredito anteriore alla sua erogazione, il Destinatario è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale e il Finanziamento Microcredito ammesso si intenderà ipso iure revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, con decadenza dal beneficio del termine. 7.4 La rinuncia al Microcredito, da effettuarsi con la medesima modalità indicata al comma precedente, qualora intervenga oltre i sei mesi dalla data di erogazione dello stesso, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell ammontare dell agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine. Art. 8 - Assistenza tecnica Sviluppo Basilicata assicurerà al Destinatario, nella fase di realizzazione del programma degli investimenti, un servizio di assistenza tecnica, della durata di un anno decorrente dalla stipula del presente Contratto. Art. 9 - Tutela dei dati personali I dati forniti all Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, anche con l ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, secondo i termini dell informativa sul trattamento dei dati personali di cui all art. 18 dell Avviso. Art. 10 - Trasparenza I dati personali del Destinatario saranno pubblicati da Sviluppo Basilicata sul proprio sito internet in assolvimento degli obblighi di cui all art. 8 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge n. 134 del 07/08/2012. Art. 11 - Elezione di domicilio 11.1 Le parti eleggono domicilio come segue: Sviluppo Basilicata S.p.A. presso la propria sede come premessa; il Destinatario presso la propria sede/residenza come in premessa. 11.2 Il Destinatario si impegna a comunicare per iscritto a Sviluppo Basilicata S.p.A. ogni eventuale successiva variazione del domicilio. Art. 12 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni dell Avviso, del Regolamento e del Codice Civile, nonché alle norme

comunitarie, nazionali e regionali in essi richiamate e vigenti in materia che il Destinatario dichiara di conoscere e di accettare. Redatto in due originali. All. A elenco spesa ammesse All. B - format richiesta erogazione All. C - format comunicazione completamento investimenti Potenza, Sviluppo Basilicata S.p.A. Amministratore Unico Dott. Raffaele Ricciuti Il Destinatario Il Destinatario, ai sensi dell art. 1341 c.c., approva espressamente gli artt. 5 (Modifiche del programma degli investimenti), 6 (Obblighi del Destinatario) e 7 (Revoche) del presente Contratto. Il Destinatario