Attività Produttive Attività artigianali Acconciatori Descrizione L attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare. Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713 e s.m.i.. Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati. Requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali: Possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla Commissione Provinciale dell Artigianato presso la Camera di Commercio di appartenenza. L attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività Presupposti e ulteriori requisiti specifici: I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai
regolamenti edilizio e di igiene. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Legge Regionale 13 febbraio 2013 n. 4 Testo Unico in materia di Artigianato TITOLO VII DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE Art. 38 (Attività professionale di acconciatore) 1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale. 2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori. Art. 39 (Esercizio dell'attività di acconciatore) 1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all' articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. 3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione. 4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia. 5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di
posteggio. 6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione. N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica normativa di settore. Adempimenti FASI ATTUATIVE Presentazione istanza: La presentazione della SCIA/Comunicazione avviene in modalità telematica attraverso l'utilizzo dei servizi on-line dell'ente, tramite Posta Elettronica Certificata ovvero, in caso di comunicazione unica, tramite sistema on-line del portale della camera di commercio. Avvio attività: L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta comprovante la presentazione della SCIA/Comunicazione. La ricevuta dovrà contenere il numero di protocollo assegnato alla domanda e dovrà essere firmata digitalmente dal responsabile del SUAPE. La ricevuta viene rilasciata dal web browser dal quale si è presentata la domanda ovvero viene inviata tramite PEC all'indirizzo del richiedente. Divieto di prosecuzione: L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 (L. 30 luglio 2010, n. 122), nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Assunzione di determinazioni in via di autotutela: E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies (L. 30 luglio 2010, n. 122). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Per l'apertura dell'attività di acconciatore è necessario presentare:
Planimetria dei locali in scala 1:100 con layout superfici di vendita-attrezzature, arredi; Relazione tecnica descrittiva dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzature utilizzate per il servizio; Per il subingresso dell attività di acconciatore è necessario presentare: Comunicazione di subingresso in attività; Per il trasferimento di sede dell'attività di acconciatore occorre presentare: Planimetria dei locali in scala 1:100 con layout superfici di vendita-attrezzature, arredi; Relazione tecnica descrittiva dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzature utilizzate per il servizio; Per la cessazione/sospensione dell'attività di acconciatore occorre presentare: Procura. Per la variazione di orario occorre presentare: Procura. Normativa
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Descrizione Tipologia Legge 17 agosto 2005, Disciplina dell'attività di n.174 acconciatore L.R. 13 febbraio 2013, Testo unico in materia n.4 di artigianato D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i.