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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29336 del ruolo contenzioso generale dell anno 2014 posta in deliberazione all udienza del 20 dicembre 2016, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente tra Consorzio Pluriservice, in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Gianturco n. 5, presso lo studio dell avv. Rosario Villari che la rappresenta e difendo in virtù della procura generale alle liti del 31 luglio 2006 delega posta a margine dell atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attrice opponente; e San Marco Servizi S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri n. 21, presso lo studio dell avv. Giuseppe Ferrante che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, convenuta opposta; Oggetto: rapporti tra consorzio e consorziato pagina 1 di 8

Conclusioni delle parti: come da verbale del 20 dicembre 2016 ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il Consorzio Pluriservice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la San Marco Servizi S.c.a.r.l. proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 5871/2014 con il quale l intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore della società opposta, la complessiva somma di. 25.499,95 oltre accessori sulla base delle fatture nn. 42, 53, 60, 61, 74 e 82 emesse dalla già citata cooperativa San Marco Servizi in forza del contratto di appalto di servizi quotidiani di pulizia dei locali commissionato dalla Leroy Merlin Italia S.r.l. A fondamento della svolta domanda, il Consorzio Pluriservice rappresentava l infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte e, pertanto, la non debenza dell importo ingiunto. Sulla scorta di tali premesse, concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, demandando a questo Giudice l accertamento e la determinazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti in ragione delle attività espletate nel corso della vigenza contrattuale. Si costituiva la San Marco Servizi S.c.a.r.l. la quale concludeva per il rigetto dell opposizione e l accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere in via monitoria. Istruita la causa mediante acquisizione documentale, successivamente, all udienza del 20 dicembre 2016, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. ********************* pagina 2 di 8

1. La cooperativa opposta deduce il mancato pagamento da parte dell opponente del corrispettivo relativo al contratto di appalto di servizi quotidiani di pulizia intercorso tra le parti e commissionato dalla società Leroy Merlin Italia S.r.l. di cui alle fatture nn. 42, 53, 60, 61, 74 e 82. Il consorzio opponente, a fondamento dell opposizione all ingiunzione ottenuta dalla San Marco Servizi S.c.a.r.l., non contesta l esistenza del rapporto negoziale sulla scorta del quale l opposta richiede il pagamento del corrispettivo del servizio espletato, bensì eccepisce l inesatta determinazione di tale credito. Ebbene, giova osservare, in punto di diritto, come secondo l orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) in tema di prova dell inadempimento di un obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l adempimento salvo che si tratti di obbligazioni negative deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall onere della prova del fatto estintivo dell altrui pretesa, costituito dall avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674). pagina 3 di 8

Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell altro e, quindi, senza che possa escludersi l utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte. Deve, inoltre, rammentarsi per il rilievo che tale precisazione assume ai fini della definizione del procedimento all attenzione - che anche nell ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato senza necessità di relativa prova allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero nelle ipotesi in cui la controparte medesima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. Non va taciuto, poi, che, secondo un recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte, per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 167, I co., c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti, quindi, una specifica dimostrazione (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231). Ciò premesso, è possibile passare all esame dei fatti nel caso di specie. A tal riguardo, ritiene questo Tribunale che la difesa della San Marco Servizi S.c.a.r.l. abbia adeguatamente provato sia il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento sia l entità della prestazione rimasta inadempiuta. pagina 4 di 8

Quanto alla prova del titolo negoziale, deve ritenersi pacifico, poiché espressamente confermato anche dalla parte opposta, che il Consorzio Pluriservice deliberò nel corso dell assemblea ordinaria dei soci del 3 gennaio 2013 l ammissione della società San Marco Servizi S.c.a.r.l. Lo stesso può affermarsi circa la stipula tra i due soggetti in data 15 marzo 2013 del contratto d appalto inerente l affidamento alla San Marco del sevizio di pulizia dei locali commerciali della Leroy Merlin Italia S.r.l. siti in Roma in via Pontecorvo, con effetto dal 1 aprile 2013. Ed ancora, risulta essere incontestata l esecuzione dell appalto, avendo entrambe le parti dato atto che il rapporto negoziale intercorso tra loro continuò sino alla sua risoluzione a decorrere dal 30 luglio 2013. Quanto al costo della manodopera, evidentemente provato, da un lato, il conferimento alla consorziata opposta dell incarico relativo all esecuzione del contratto di appalto e, dall altro, l impegno assunto dal consorzio a corrispondere mensilmente alla controparte il corrispettivo per il costi legati alla retribuzione dei lavoratori impiegati nell appalto (riferisce espressamente il consorzio, sul punto, l intesa era che la cooperativa avrebbe fatturato al consorzio mensilmente il costo della manodopera impiegata e le retribuzioni corrisposte ai propri soci/dipendenti impiegati nell appalto ), l odierna controversia attiene esclusivamente l esatta quantificazione del diritto di credito maturato dalla cooperativa San Marco. In particolare, non essendo stato espressamente predeterminato in sede contrattuale il corrispettivo mensile per il servizio da espletare, l odierna opponente contesta l erroneità della pretesa alla base dell emissione delle fatture nn. 60, 61, 74 e 82 e, pertanto: a) il computo degli importi relativi alla retribuzione dei lavoratori al lordo degli oneri, delle ritenute e degli accantonamenti retributivi e contributivi di legge e non al netto degli stessi, come avvenuto, al contrario, in occasione dell emissione delle fatture nn. 42 e 53 relative ai mesi di aprile e di maggio, delle quali espressamente riconosce la conformità alle pattuizioni contrattuali; b) l esistenza del credito vantato dalla San Marco Servizi S.c.a.r.l. per le somme asseritamente dovutele a titolo di accessori in ragione dell assunzione da parte della diversa consorziata, Romana Pulizie S.r.l., subentrata nell espletamento dei pagina 5 di 8

servizi oggetti dell appalto presso la società committente Leroy Merlin S.r.l., sia dei lavoratori precedentemente impiegati dall impresa cessante, sia dell onere di versare agli stessi le somme dovute a titolo di ratei del T.f.r. accumulati dai dipendenti anche in relazione al periodo aprile-luglio 2013; c) il pagamento della retribuzione dei medesimi dipendenti relativa ai mesi di giugno e luglio 2013, oggetto delle fatture nn. 60 e 82, mediante l erogazione rispettivamente delle somme complessive di euro 4.225,50 ed euro 4.489,00; d) l erroneità del computo all interno della fattura n. 74 dei costi legati alle prestazioni straordinarie e supplementari sulla base degli importi rispettivamente pari ad euro 16.50 e 17,50 l ora anziché di quello di euro 12,50 contrattualmente pattuito con la committente dei servizi di pulizia. Sulla scorta delle risultanze che emergono dagli atti, deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della debenza dei pagamenti da parte del consorzio in ordine all an rimanendo, così, da definire l ambito dell intesa economica tra quest ultimo e la consorziata opposta al fine di accertare se i costi della manodopera debbano essere o meno intesi al lordo degli oneri di legge e determinare il loro ammontare. Ebbene, appare necessario fornire una risposta positiva a tale quesito prendendo le mosse, in prima analisi, della natura non accessoria ma obbligatoria di tali oneri, accantonamenti e contributi, la cui corresponsione è, peraltro, prevista e disciplinata dall art. 2120 c.c. e dalle disposizioni contenute all interno del CCNL Multiservizi. Invero, una diversa pattuizione, oltre a sembrare smentita dallo stesso consorzio (laddove con missiva del 20 giugno 2013 relativa al diverso appalto di servizi di pulizia presso la società Neovia Logistics, intercorso tra le medesime parti, ricomprende nel costo per la manodopera (accantonamento, contributi) come da Vs prospetto inviato regolarmente ogni mese ), si sarebbe posta in contrasto con le stesse previsioni di legge. Tali importi risultano dovuti dall inizio dell esecuzione del contratto in data 1 aprile 2013 e per tutta la durata del rapporto negoziale tra le parti sino alla sua conclusione avvenuta il 30 luglio dello stesso anno, non essendo, contrariamente a quanto asserito pagina 6 di 8

dall opponente, stata provata in alcun modo la loro integrale corresponsione ai dipendenti per il tramite delle successive società affidatarie dei servizi di pulizia oggetto di appalto. Sulla scorta di tali ragioni, ed essendo oggetto di contestazione la sola differenza tra il costo netto mensile delle retribuzioni del personale impiegato e quello lordo di quest ultimo, deve, pertanto, escludersi la difformità degli importi oggetto delle fatture nn. 60, 61 e 82, per l ammontare complessivo di euro 18.324,94 Iva esclusa, rispetto a quelli concordati. A tale importo deve essere sommato quello di euro 13.370,70 Iva esclusa, oggetto delle fatture nn. 42 e 53 non oggetto e di contestazione e detratto quello di euro 13.655,23 (risultante dal computo di euro 4.225,50 relativo al pagamento dei lavoratori nel corso del mese di giugno, di euro 4.489,00 relativo al pagamento dei lavoratori per il mese di luglio, di euro 2.940,73 a titolo di decurtazione delle somme a titolo di T.f.r. già versate dalla Romana Pulizie ai lavoratori transitati per la San Marco e di euro 2.000,00 a titolo di anticipo sulla fattura n. 42) il cui pagamento è stato documentato dall opponente e non contestato dalla cooperativa opposta. Analogamente, con riguardo alla fattura n. 74 deve considerarsi dovuta la somma di euro 54,88 relativa al riaddebito I.N.P.S. relativo alla visita fiscale predisposta su richiesta dello stesso consorzio Pluriservice con comunicazione del 30 maggio 2013, in quanto non oggetto di contestazione e, ancora, la somma a titolo di straordinari rideterminata, tuttavia, sulla base degli accordi contrattuali intercorsi tra la committente, Leroy Merlin S.r.l., e l appaltatrice in euro 550,00. Per l importo complessivo di euro 604,88 Iva esclusa. In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 5871/2014 emesso in data 12 marzo 2014 e già dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo deve essere revocato. Il consorzio Pluriservice deve essere condannato al pagamento in favore della San Marco Servizi S.c.a.r.l. della somma complessiva di euro 18.644,59 oltre iva ed oltre interessi dalla data del trentesimo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture fino al saldo. Ovviamente, da tale importo dovrà essere detratta la somma già percepita a seguito della procedura di espropriazione presso terzi avviata dalla cooperativa a fronte della pagina 7 di 8

concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. L esito complessivo della lite giustifica la compensazione, nella misura di un terzo, delle spese del presente giudizio. Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014). p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) revoca il decreto ingiuntivo n. 5871/2014 emesso in data 12 marzo 2014; II) condanna il Consorzio Pluriservice al pagamento, in favore della San Marco Servizi S.c.a.r.l., della complessiva somma di euro 18.644,59 oltre iva ed oltre interessi dalla data del trentesimo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al saldo; III) compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese del presente giudizio e condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, dei restanti due terzi delle suddette spese che liquida, per detta parte, in complessivi. 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge. Roma, 6 luglio 2017 Il Giudice (dott. Guido Romano) pagina 8 di 8