Dossier UNICMI decreti Risparmio Energetico degli Edifici Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 che recepiscono la Direttiva 2010/31/UE e riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni. Il nuovo quadro normativo nazionale di riferimento Le novità del decreto ministeriale Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Il quadro normativo regionale Ottobre 2015
Il nuovo quadro normativo nazionale di riferimento Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 gli attesi tre Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni legislative nazionali sono entrate in vigore lo scorso 1 ottobre 2015 introducendo importanti novità in materia di certificazione energetica degli edifici e nuovi limiti di prestazione termica da rispettare per l involucro edilizio trasparente e opaco in determinati interventi edilizi. I tre Decreti Ministeriali sono di riferimento univoco per tutte le regioni italiane, ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa dovuta all ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE. Inoltre Con l emanazione di questi provvedimenti - si legge nella nota del Ministero - si compie un passo importante verso l incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019. Un primo decreto contiene nuove linee guida nazionali per l Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l efficienza dell edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. Il secondo fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica). Infine il terzo decreto Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici del 26/06/2015 è quello di maggiore interesse per il settore dell involucro edilizio. Esso infatti definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica, nuovi requisiti minimi di efficienza per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione e a riqualificazione energetica. Rispetto alle disposizioni legislative precedentemente in vigore il decreto introduce gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB) previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. 2
Le novità del decreto ministeriale Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale cambiano in funzione della tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo oppure secondo livello, riqualificazione energetica) e si applicano ad edifici sia pubblici sia privati. Per edifici di nuova costruzione si intendono quei fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l entrata in vigore del decreto. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, e gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. Per interventi di ristrutturazione importante di primo livello si intendono quelli che interessano l involucro edilizio con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio, comprendendo anche la ristrutturazione dell impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all intero edificio. Per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello si intendono quelli che interessano l involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e possono interessare l impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano gli interventi non riconducibili agli interventi succitati e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell edificio. Rientrano quindi anche: le ristrutturazioni che interessano l involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore; gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello, non sono previsti specifici limiti di trasmittanza termica da rispettare per le chiusure trasparenti. Per l involucro edilizio sono stati è stato però introdotti due nuovi limiti da rispettare: il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT e l area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup contenuti nell Allegato A del decreto. 3
I limiti dell Allegato A sul coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT sono da rispettare anche per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello. Tabella 1 Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico (H T) in W/m2K. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica sono invece da rispettare i limiti riportati nell Appendice B del decreto relativamente: alla trasmittanza termica Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l esterno oppure verso ambienti non climatizzati (cfr. tabella 2); al fattore solare totale g tot dei serramenti vetrati in combinazione con schermature solari mobili posizionati sui fronti dell edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (cfr. tabella 3). Tabella 2 Valori limite della trasmittanza Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l esterno oppure verso ambienti non climatizzati. (1) dal 1 ottobre 2015 per tutti gli edifici (2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici 4
Tabella 3 Valori limite del fattore solare totale g (gl+sh) chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD- OVEST (1) dal 1 ottobre 2015 per tutti gli edifici (2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici Inoltre, nell ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica, per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l esterno oppure verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, si aggiunge l obbligo di installazione di valvole termostatiche oppure di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. 5
Il quadro normativo regionale I tre DIM prevedono che, in tutte le regioni che non hanno recepito la direttiva europea entro il 30/9/2015, le nuove regole nazionali risultino immediatamente operative. Al 1/10/2015 - primo giorno di entrata in vigore dei DIM - le regioni che hanno legiferato entro il termine previsto dai decreti interministeriali risultano essere proprio l'emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte. Il Piemonte è la sola regione che, al momento, con la D.G.R. 14-2119 del 21/9/2015, si è allineata alle normative nazionali sia per quanto attiene la metodologia di definizione delle classi energetiche, sia per i contenuti e il modello dell'ape. Le nuove disposizioni valevoli per il territorio lombardo recepiscono i requisiti minimi dei DIM, assieme al D.L. 28 del 3/3/2011 concernente la promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, in Lombardia l'entrata in vigore dei requisiti minimi è prevista dal 1/1/2016, per tutti gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati, indipendentemente dalla destinazione d uso». In pratica, in Lombardia, tutti gli edifici di nuova costruzione e anche quelli soggetti a ristrutturazione rilevante, il cui progetto sia presentato a partire dal prossimo gennaio, dovranno rispondere ai requisiti NZEB. In Emilia Romagna, invece, il primo termine sarà fra quattordici mesi. Questo significa anche che, in queste due regioni, i requisiti minimi per la trasmittanza termica dei serramenti previsti per i prossimi anni saranno molto più restrittivi rispetto a quelli previsti nel resto del paese, con particolare riferimento alle costruzioni situate nelle zone climatiche più svantaggiate (E ed F). DIM "Requisiti minimi", Appendice A, Tabella 4 Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l esterno e verso ambienti non climatizzati Zona climatica Trasmittanza termica delle chiusure tecnica U (W/m2K) Italia: 2015 A e B 3,20 3,00 C 2,40 2,20 D 2,00 1,80 E 1,80 1,40 F 1,50 1,10 Lombardia: 2016 (tutti gli edifici) Emilia Romagna: 2017 (edifici pubblici) e 2019 (edifici privati) Resto d'italia: 2019 (edifici pubblici) e 2021 (edifici privati) 6
Criticità ed osservazioni da parte di UNICMI UNICMI esprime un giudizio positivo, in generale, sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale, almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali. Riguardo al decreto Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici del 26/06/2015 rimangono comunque diversi punti da chiarire e alcune prescrizioni che potrebbero risultare penalizzanti per il settore dei serramenti e delle facciate continue, ma anche per il consumatore. L aspetto più delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico HT i cui valori limiti appaiono nella Tabella 10 dell Appendice A in funzione del rapporto S/V dell edificio (S=superficie disperdente V=volume lordo climatizzato) e sono imposti per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante (primo e secondo livello). E necessario specificare che il coefficiente H T costituisce, a giudizio di UNICMI, un parametro di valutazione piuttosto anacronistico, penalizzante nei confronti di alcuni prodotti e del tutto in contrasto con la filosofia del decreto stesso, che invece adotta un approccio olistico al tema del consumo energetico, introducendo i parametri di efficienza e indici di prestazione energetica globale dell edificio (EPh). Ci possono essere casi in cui la parte opaca dell involucro, quella che solitamente presenta valori molto bassi di trasmittanza termica, è ridotta al minimo o addirittura non esiste come nel caso di involucri edilizi costituiti da facciate continue e quindi la parte trasparente potrebbe non raggiungere i valori del decreto. Si tratta di un coefficiente introdotto solo nel recepimento italiano della Normativa Europea e assente negli altri paesi di riferimento. Inoltre, anche non discutendo in linea teorica i valori limite individuati, il coefficiente risulta comunque di difficile applicazione negli edifici caratterizzati da ampie superfici trasparenti situati soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Altro punto debole del coefficiente HT è che esso non è declinato in funzione delle varie destinazioni edilizie, il che lo fa apparire troppo grossolano e unicamente penalizzante nei confronti dell architettura moderna, con particolare riferimento agli edifici vetrati e a sviluppo verticale. Paradossalmente, se applicassimo i nuovi requisiti alle sedi istituzionali degli enti regionali (il nuovo Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli, la cui facciata è stata recentemente riqualificata, ma anche la nuova Sede Unica della Regione Piemonte a Torino ancora in costruzione), queste non risulterebbero in regola. 7
Si tratta perciò di un requisito che interviene in modo determinante sugli aspetti propri dell'architettura, precludendo in generale la possibilità di realizzare edifici con facciate trasparenti e, in particolare, rendendo indispensabili modifiche radicali a progetti molto importanti già in itinere. Anche in questo caso, la questione non attiene lo specifico dei produttori di serramenti e facciate in metallo ma, nel complesso, gli effetti dell'applicazione di normative molto incisive sull'attività professionale e imprenditoriale di chi opera nel settore delle costruzioni, come anche sui programmi edilizi dei committenti. Altro tema particolarmente critico è rappresentato dal rispetto del fattore di riduzione solare (ggl+sh). La difficoltà consiste nell'individuazione delle soluzioni tecniche corrette per rispettare il valore previsto dal DM. Nella nostra interpretazione, il fattore g è da considerarsi risultato dell'azione sinergica di più componenti dell'involucro edilizio. Sicuramente le superfici vetrate, ma anche i sistemi di chiusura e schermatura (tapparelle, scuri, tende esterne e interne, etc., ma anche i frangisole mobili) che, nei fatti, concorrono alla regolazione della quantità di energia in ingresso negli edifici e, perciò, sono determinanti ai fini del calcolo del fattore solare. Ovviamente, questi sistemi non sono applicabili a tutte le tipologie di edifici, in particolare agli edifici alti per attività terziarie che, in Lombardia e soprattutto a Milano, negli ultimi anni hanno contribuito notevolmente al miglioramento dell'immagine urbana. Anche in questo caso riteniamo che conti il risultato prestazionale che si ottiene e non le modalità tecnologiche attraverso le quali lo si raggiunge. Di conseguenza, la determinazione del fattore solare dovrebbe poter essere declinata a seconda delle caratteristiche architettoniche del singolo edificio. Infine i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 presenti nelle Appendici A e B sono severi ma raggiungibili. La strada dell efficienza energetica intrapresa dall Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla. Risulta però importante che le singole Regioni non precorrano i tempi modificando quelli previsti da Decreti Nazionali. 8