Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N. 147 17.10.2014 F24: le nuove regole di invio dal 01.10.2014 Casi dubbi e possibili soluzioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: Modello F24 F24 DEL SOCIO NON ADDEBITABILE SUL C/C DELLA SNC. Il socio di una società di persone non titolare di partita Iva che deve pagare un modello F24 superiore ad Euro 1.000 può farlo addebitare sul c/c bancario della società o deve farlo su un apposito c/c a lui intestato? Se vengo incaricato come professionista su quale c/c bancario (non certo il mio) devo indirizzare l addebito? Molti soci di S.n.c. da sempre pagano le loro imposte sul conto della società e, contabilmente, queste operazioni vengono rilevate come prelievi in conto utili. Dal 01.10.2014, con le nuove regole, l utilizzo del software F24 online o F24 WEB è l unica modalità utilizzabile per il versamento del modello. Purtroppo tali software permettono l'addebito solo se c'è corrispondenza tra *intestatario* del conto e *intestatario* del pagamento. Essi non caricano l'archivio del conto della società, perché trovano non coincidente il codice fiscale del flusso di ciascun socio con quello della società. 1
Solo selezionando il codice fiscale dei singoli soci, l'abbinamento flusso/conto corrente è possibile. Dunque, si ritiene che questa sarà una delle conseguenze più negative delle nuove regole. Sarà necessario effettuare un trasferimento di fondi dalla società al conto del socio ed effettuare il versamento da quest ultimo con l F24 online o F24 WEB. Il prelievo dei soldi dal conto della società viene giustificato come "Credito verso soci per anticipo in conto Utili" o come "Soci conto prelevamenti". Va detto che a oggi molte banche concedono l addebito ugualmente sul conto della società, previo accordo con il correntista. Una soluzione è l addebito sul conto dell intermediario, ma utilizzabile per le deleghe a zero, se non vuole vedersi addebitare somme che poi il contribuente non rifonde. Altra possibilità è l apertura da parte dell intermediario di un conto postale o bancario ad hoc per l invio degli F24 dei propri clienti. I clienti verseranno sul conto la somma e poi l intermediario con il software F24 cumulativo addebiterà su quel conto il modello del cliente. MODELLO F24 CARTACEO PER IMPORTI > 1.000 EURO PER VERSAMENTO DEL 2 ACCONTO 2014 Essendo prorogato il termine al 31 dicembre sempre nel caso di un privato, che deve effettuare il pagamento del secondo acconto di novembre per un importo superiore ad Euro 1.000, è possibile presentarlo in banca sul modello cartaceo? Si ritiene di sì. Grazie ad un recente intervento di prassi (Circolare n. 27/E del 19.09.2014), sono state previste una serie di deroghe alla regola generale; si tratta di una sorta di regime temporaneo che permette ancora l utilizzo del modello cartaceo in taluni specifici casi. Tra questi ultimi compare proprio il caso dei versamenti rateali in corso. Tenuto conto che numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, alla data di entrata in vigore del D.L. 66/2014 (c.d. Decreto Irpef ), hanno in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero. 2
F24 ANCORA CARTACEO SE PRE-COMPILATO Cosa si intende per modello pre-compilato? Ad esempio un privato che chiede la rateazione all Agenzia delle Entrate e scarica sul sito i modelli F24 di pagamento sempre con singole rate superiori ad Euro 1.000 tale modello può intendersi pre-compilato e pagarlo in banca con modello cartaceo? Altro esempio, un privato che a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi riceve un avviso di accertamento dall Agenzia delle Entrate con allegato il fac-simile del modello di pagamento F24 con indicato il codice ufficio, il codice atto e tutti i codici tributo con le relative sanzioni ed interessi il cui importo supera 1.000 Euro è da considerarlo pre-compilato? Si può effettuare il pagamento in banca sul modello cartaceo? La risposta anche in questo caso è affermativa. Grazie ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 27/E del 19.09.2014, sono state previste una serie di deroghe alla regola generale. Tra queste anche la possibilità di presentare in modalità cartacea gli F24 precompilati dall ente impositore. Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento pre-compilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia (banche e poste), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. Dunque, un privato che chiede la rateazione all Agenzia delle Entrate e versa i modelli F24 di pagamento delle singole rate, seppur superiori ad Euro 1.000, può farlo anche in modalità cartacea. Così un privato che è raggiunto da un avviso di accertamento dall Agenzia delle Entrate con allegato il fac-simile del modello di pagamento F24 con indicato il codice ufficio, il codice atto e tutti i codici tributo con le relative sanzioni ed interessi, il cui importo supera 1.000 Euro, è da considerarsi precompilato. È dunque possibile il pagamento in banca sul modello cartaceo. 3
DELEGA A ZERO SOLO CON ENTRATEL O FISCONLINE Si chiede conferma dell interpretazione in merito alla modalità di pagamento delle deleghe F24 a zero per integrale compensazione: obbligatorio SOLO ENTRATEL o FISCO ON LINE? Sì dà conferma dell interpretazione. Dal 01.10.2014 verranno applicate le nuove regole per il versamento dei tributi con F24. Se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l importo dell F24 è pari a zero, perché compensato totalmente con un credito disponibile, dovrà effettuare il versamento esclusivamente con modalità telematiche e solo attraverso i software dell Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo, né con l home banking o CBI); si riporta di seguito una tabella di sintesi e il caso posto nel quesito evidenziato: SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 VERSAMENTO DAL 01.10.2014 MODELLO CARTACEO HOME BANKING O REMOTE BANKING SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE TITOLARI DI PARTITA IVA Versamento imposte dirette Addizionali Ritenute alla fonte Imposte sostitutive Irap IVA fino a 5.000 euro Versamento compensazione orizzontale con di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro Compensazioni di importi a credito NO SI SI NO NO SI NO NO SI 4
con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero) NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati) Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito) Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero) Versamento rate residue di Unico 2014 Versamento F24 precompilati da Enti locali o Agenzia Entrate, con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, condizione che non siano indicati crediti in compensazione. SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI 5
Versamenti da parte di soggetti che hanno diritto a crediti d imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione SI SI SI DELEGA A ZERO SOLO CON ENTRATEL O FISCONLINE È corretto dire che il modello F24 inviato dal comune pre-compilato, con importo superiore a 1.000,00 possa essere pagato con modalità cartacea? È indifferente se si tratta di tasi o tari? Tale opportunità vale anche per i titolari di partita iva per pagamenti tari e/o tasi relativa ad immobili che hanno a che fare con l'attività autonoma? La Circolare n. 27/E del 19.09.2014 dell'agenzia Entrate ha chiarito che i modelli F24 pre-compilati possano essere pagati anche in modalità cartacea, anche se superiori ai 1000 euro. A nostro parere il documento di prassi fa riferimento a tutti gli F24, a prescindere dal tributo oggetto di versamento: dunque sia per la TASI che per la TARI e a prescindere dal soggetto che lo effettua (sia esso dotato di partita iva o meno). Con la citata circolare...dice l'agenzia...sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria)... È evidente che si riferisca dunque a tutti i modelli F24, sia per il pagamento della TASI, che della TARI. Inoltre, al paragrafo "F24 pre-compilati dall ente impositore l Agenzia specifica che... Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento pre-compilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli 6
intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. A nostro parere sono inclusi nella locuzione "contribuenti" sia i titolari che i non titolari di p.iva, anche perché negli altri casi specifici di esonero (paragrafi successivi) l Agenzia specifica se ci si debba riferire solo ad alcuni soggetti o meno. Dunque, anche per la TARI del titolare di p.iva, vige l'esonero, a nostro dire se l F24 è pre-compilato. PAGAMENTO DI PIÙ DELEGHE CARTACEE DI IMPORTO INFERIORE AI 1.000 EURO Se un contribuente, non titolare di partita iva, deve effettuare il versamento di imposte (diverse da quelle di Unico), può farlo in posta/banca presentando le deleghe cartacee? Se non vuole aprire un conto corrente, c è un modo per evitarlo, e contemporaneamente versare l importo dovuto? La risposta è no. La delega cartacea non è più una modalità di pagamento consentita dal 01 ottobre 2014 per deleghe di importo superiore ai 1.000 euro. Il Decreto Irpef, D.L. n.66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1 ottobre prossimo. La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con vaglia cambiari, con bancomat oppure con assegni e vaglia postali o carta Postamat, F24 sopra i 1.000 euro o F24 con compensazioni. Per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 11 del D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/poste (Home banking o Cbi); l uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline. Le persone fisiche, che non vogliono sostenere ulteriori oneri per delegare a terzi intermediari (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), il pagamento dei propri F24, dovranno aprire un conto corrente e richiedere alla banca o alla posta il servizio di home o remote banking o addirittura identificarsi a 7
Fisconline, il servizio internet delle Entrate che consente di compilare e spedire gli F24 telematici (F24 web, F24 online). Questo è l unico modo per pagare deleghe con saldo superiore a 1.000 euro o F24 che presentano un credito d'imposta in compensazione, anche parziale. In alternativa al pagamento effettuato direttamente, il contribuente potrà affidarsi a un intermediario abilitato Entratel, che tramite l applicativo dell'f24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line addebitandoli sul proprio conto corrente. Il limite dei 1.000 euro va inteso con riferimento al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell'anno ovvero alla singola imposta da versare nel singolo F24. Per ridurre il saldo a debito dell'f24 sotto i 1.001 euro, è possibile dividere l'f24 da pagare in più modelli con saldo finale pari o inferiore a mille euro. Lo spezzettamento dell F24 può agire su più codici tributo, ad esempio un codice tributo nella prima delega e un codice tributo per una delega diversa, in modo tale che la soglia limite non venga superata. I NUOVI LIMITI SI AFFIANCANO A QUELLI GIÀ ESISTENTI PER I TITOLARI DI P.IVA I nuovi limiti di pagamento applicabili agli F24 riguardano anche le partite Iva? Sono ancora valide le regole già vigenti per tali soggetti? I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali: - l obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva; - i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette; - il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. 8
L utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000,00. Attenzione, per il pagamento di una delega a zero, vige l obbligo esclusivo di utilizzo del canale Entratel/Fisconline, anche per tali soggetti. MANCATO ADDEBITO DELLA DELEGA F24 Chi è responsabile del mancato addebito della delega F24 per mancanza di fondi? In alternativa al pagamento effettuato in via diretta, il contribuente potrà affidarsi a un intermediario abilitato Entratel, che tramite l applicativo dell'f24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line, addebitandoli sul proprio conto corrente. In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista. LA VERIFICA DELLA SOGLIA La soglia dei 1.000 euro va verificata sull importo totale dell F24 o all importo di tutti gli F24 pagati dal contribuente a una singola data? Il limite dei 1.000 euro va inteso con riferimento al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell'anno o alla singola imposta da versare nel singolo F24. - Riproduzione riservata - 9