Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili



Documenti analoghi
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili


Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori

Dichiarazione Committente/Responsabile lavori AL COMUNE DI RAGUSA. Sportello Unico per l Edilizia S.U.E.

avente ad oggetto l intervento edilizio di nell immobile posto a Reggio E. in via: n. int. DICHIARA

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL D. LGS. 81/08

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

Obblighieadempimenti. TDP:Giuseppe Maiolani MarcoFrabeti MarioBogliari

Obblighi e verifiche del committente o del responsabile dei lavori Lingotto Fiere - Torino 27 novembre 2009

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

EDILIZIA PRIVATA SICUREZZA CANTIERI MOBILI DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 81/2008 RELATIVA ALL IMPRESA/DITTA CHE ESEGUE I LAVORI

Allegati: Si allegano i seguenti documenti:

Al Comune di Scandiano Sportello per l edilizia

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

D. Lgs. 81/08. Manutenzione della sicurezza e sicurezza della manutenzione

Focus group Sicurezza Articoli tematici Brevi note sulle interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs 81/2008)

GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI CORSO SICUREZZA A CURA DI A. POZZI

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza. Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott.

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI

GESTIONE DEGLI APPALTI. Copyright Diritti riservati

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

NOTA INFORMATIVA PER L UTENTE

Check List dei documenti e degli adempimenti inerenti la sicurezza

Il nuovo quadro normativo in materia di Appalti, Cantieri e DUVRI

N. 02/ Luglio 2013

COMUNE DI CAMPODENNO UFFICIO TECNICO

IL RUOLO DELL IMPRESA AFFIDATARIA Relatore: Andrea Zaratani

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

OGGETTO: Localizzazione dell intervento: Individuazione catastale: Il sottoscritto, quale titolare del Permesso DICHIARA CHE


COME STA IL TUO CANTIERE?

FASCICOLO DI DOCUMENTI OBBLIGATORI IN CANTIERE D R. M A R R O C C O L U C I O M E D I C O D E L L A V O R O

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Prof. ssa Lucia Niccacci Anno Accademico 2009/2010

Data di presentazione della DUAAP: N Protocollo / Pratica SUAP:

COME STA IL TUO CANTIERE?

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011

Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili

22/02/2013. dichiarazione dell Organico medio annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa edile DURC.

La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs.106/09 di modifica al T.U. Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI

CANTIERI TITOLO IV (ARTT )

Il valore della sicurezza nelle imprese del settore. edile

SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA P.O.S.

COMUNE DI CASORATE PRIMO OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE NELL EDILIZIA PRIVATA

Seminario regionale La sicurezza nei cantieri forestali

Alla CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

Soggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (art. 21, comma 6, LR 19/2009)

Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste. Ufficio Ambiente e sicurezza

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Sicurezza nei cantieri: Il nuovo Testo Unico

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Piano operativo di sicurezza.

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

2. SCOPO Gestione dei fornitori di beni e servizi; Gestione delle imprese esterne e degli appaltatori operanti per conto di Alac SpA.

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

UNIVERSITA DEGLI STUDI TOR VERGATA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Idoneità tecnico professionale ai sensi dell Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008

Sicurezza e prevenzione D.lgs 81/08

Coordinatore per la progettazione. Coordinatore per l esecuzione

LEZIONE 10 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

D. LGS. 81/08 testo unico sulla sicurezza

COME STA IL TUO CANTIERE?

COMUNICAZIONE DI INIZIO O FINE LAVORI,

Cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno (*) i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all allegato XI (**)

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Documentazione derivante da norme di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. per singolo cantiere

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. COMMITTENTE Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata

IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE

QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito e

Ing. Augusto Maria Franzero Lungodora Colletta Torino Tel Fax

Sicurezza nei Cantieri Edili

Associazione professionale Petracci Marin -

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.:

IL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI

QUALIFICAZIONE DELLA DITTA SPAZI CONFINATI

CONFRONTO. tra. il Titolo IV del D.lgs 81/08 e il D.lgs 494/96 e s.m.i. Diego Pelizza

Responsabilità e obblighi degli amministratori di stabili. Lavori Privati Documentazione e DURC

Le malattie professionali da esposizione a:

Promemoria per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomi

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Laura Rossi S.Pre.S.A.L. A.S.L. NO

Il coordinatore in materia di salute e sicurezza nei cantieri ai sensi del D.L.vo 494/96

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato

RACCOGLITORE DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSERVARE IN CANTIERE

Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi informativi nell area Sicurezza sul lavoro Anno 2010

Confronto tra il vecchio DLgs 494/96 ed il Titolo IV del nuovo DLgs 81/08

D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile U.O. Vigilanza - DTL Siena

Transcript:

Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano CONFINDUSTRIA Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Cagliari 16 giugno 2008

Stratificazione di norme emanate nell arco di quasi sessanta anni Riorganizzazione Rivisitazione Armonizzazione

Abrogazione di norme D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 D.Lgs.15 agosto 1991, n. 277, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494

Abrogazione di norme l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123;(Notizia all INAIL; Appalti e DUVRI; Sospensione; Tesserini; Organismi Paritetici) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso

Articolo 89 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*), e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; (*) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Incarico doppio di natura mista e obbligo di vigilanza

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; (D.M. 11/12/1978, G.U. 23/12/1978, n 357)

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera (Allegato XVII).

1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: c) trasmette all amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, l efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. (decorrenza della sospensione)

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 (*) non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2. 92 c.2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 90 c.5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 90 c.4. Nel caso di cui al comma 3 (due imprese), il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. (*) Nomina del coordinatore per la progettazione

Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z)(agg. mis. prev.), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. (Informazioni rischi specifici e DUVRI)

Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26 (contratti di appalto, d opera di somministrazione), fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 (DUVRI), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi datori di lavoro dirigenti e preposti); b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione (conflitto con il CSE?).

Articolo 99 Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.

Articolo 99 Notifica preliminare 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Art. 105. Attivita' soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, dachiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Rivisitazione e riproposizione nel D.Lgs. 81/08 e relativi allegati di tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 626/94 e nel D.P.R. n. 164/56 Recinzione di cantiere Piano di emergenza per i lavori in quota con l uso delle funi Divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nei lavori in quota Validità decennale delle autorizzazioni dei ponteggi metallici fissi