PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER FEBBRAIO 2014



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PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER FEBBRAIO 2014 ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. LE ALIQUOTE PER IL 2014 L Inps con la circolare n. 18/2014 comunica, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 174), le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata per l anno in corso, entro il nuovo massimale imponibile di euro 100.123,00: per gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva per il 2014 è elevata al 22%; per i soggetti titolari di partita IVA (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, l aliquota rimane ferma al 27,72% (di cui 0,72 aliquota aggiuntiva). Per gli altri lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata rimane immodificata la disposizione della legge n. 134/12 che prevede l innalzamento dell aliquota al 28%. Pertanto per i soggetti non titolari di partita IVA (diversi dai liberi professionisti) e per gli associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc., che non hanno altra forma obbligatoria di assicurazione e non pensionati, l'aliquota è fissata al 28,72% (di cui 0,72 aliquota aggiuntiva). È confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Si rammenta che ai fini di ottenere l accredito di un anno intero di contributi il minimale di reddito è pari ad 15.516,00. Vale a dire che i contributi versati da ciascuna delle categorie sopra indicate su questo reddito comporta l accredito di contribuzione sufficiente a coprire 12 mesi, diversamente la contribuzione viene contratta. LAVORATORI DOMESTICI. CONTRIBUTI PER IL 2014 L inps ha pubblicato (circolare n. 23/2014) l importo dei contributi dovuti per l anno 2014 per i lavoratori domestici. Vanno versati interamente dai datori di lavoro, che poi possono trattenere dalla retribuzione la quota a carico della colf, della badante o della baby sitter. I nuovi valori serviranno dal prossimo primo aprile per calcolare il versamento relativo al primo trimestre del 2014. Ma anche, da subito, quando si interrompe un rapporto di lavoro e quindi bisogna versare tutti i contributi maturati dal lavoratore fino al momento delle dimissioni o del licenziamento. L importo dei contributi varia in base alla retribuzione, ma per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfetario. Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità), i contributi da versare sono maggiori. Qui sotto le tabelle valide per tutto il 2014. 1

Retribuzione oraria (rapporti di lavoro a tempo indeterminato) Effettiva convenzionale Con cuaf* Senza cuaf Fino a 7,86 6,96 1,39 (0,35)** 1,40 (0,35) Oltre 7,86 e fino a 7,86 9,57 1,57 (0,39) 1,58 (0,39) Oltre 9,57 9,57 1,91 (0,48) 1,92 (0,48) Lavoro superiore a 5,06 24 ore settimanali*** 1,01 (0,25) 1,02 (0,25) Retribuzione oraria (rapporti di lavoro a tempo determinato) Effettiva convenzionale Con cuaf Senza cuaf Fino a 7,86 6,96 1,49 (0,35) 1,50 (0,35) Oltre 7,86 e fino a 7,86 9,57 1,68 (0,39) 1,69 (0,39) Oltre 9,57 9,57 2,04 (0,48) 2,06 (0,48) Lavoro superiore a 5,06 24 ore settimanali*** 1,08 (0,25) 1,09 (0,25) ** contributo cuaf (assegno al nucleo familiare) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). * cifra tra parentesi: quota a carico del lavoratore LAVORATORI DOMESTICI. MINIMI RETRIBUTIVI 2014 Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio hanno decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito. Gli importi vengono stabiliti secondo le categorie previste dal CCNL lavoro domestico. Si parte quindi dai collaboratori domestici alle prime armi (liv. A) per arrivare a chi, dopo un'adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti (liv. DS). C'è poi una distinzione tra conviventi (anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna. Qui di seguito i minimi retributivi previsti per il 2014. Cat. TABELLA A Lavoratori conviventi (valori mensili) TABELLA B Lavoratori art.15 co. 2 (valori mensili) TABELLA C Lavoratori non conviventi (valori orari) A 614,86 4,47 AS 726,66 5,27 B 782,55 558,97 5,29 BS 838,45 586,91 5,93 C 894,36 648,39 6,26 CS 950,25 6,58 D 1.117,93* 7,60 DS 1.173,83* 7,93 * A tali importi vanno aggiunti 165,31 euro a titolo di indennità 2

TABELLA D Assistenza notturna (valori mensili) Autosufficienti Non autosufficienti BS 964,22 CS 1.092,78 DS 1.349,92 TABELLA e Presenza notturna (valori mensili) Livello unico 645,61 TABELLA G Assistenza a persona non autosufficiente con prestazioni limitate ai giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) CS 7,14 DS 8,61 Indennità Vitto e alloggio Convenzionale Anno 2014 Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità giornaliera Totale indennità mensile (26 gg) 1,88 1,88 1,63 5,39 140,14 TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO: IMPORTO MASSIMO DELLE PRESTAZIONI L Inps con la Circolare 12/2014 ha reso noti i nuovi limiti massimi in vigore per l anno 2014 dei trattamenti a sostegno del reddito: cassa integrazione, mobilità, ASpI e Mini- ASpI. Con riferimento all indennità ASpI e Mini ASpI, l importo massimo mensile è pari, per il 2014, ad 1.165,58 (1.152,90 nel 2013) La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari, per l anno 2014, ad 1.192,98 (1.180,00 nel 2013). Si rammenta che su tale somma l ASPI e MiniASPI è calcolata al 75%, mentre sulle quote di retribuzione eccedenti l ASPi e MiniASPI è calcolata al 25%. La nuova disciplina dell Aspi e Mini Aspi non riguarda, invece, i lavoratori agricoli, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa. All indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell anno 2013, si applicano i tetti di importo stabiliti per tale anno che sono pari ad 959,22 ed 1.152,90 a seconda che la retribuzione fosse inferiori o pari a 2.098,04 o superiore a detto importo. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l edilizia di cui alla legge 427/1975, l importo da corrispondere è fissato, per l anno 2014, in 634,07 lordi, ovvero 597,04 al netto della trattenuta del 5,84%. I nuovi importi massimi relativi ai trattamenti di integrazione salariale sono fissati, per l anno 2014, nei seguenti valori: Retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04: tetto di 969,77 lordi, al netto del 5,84% 913,14 3

Retribuzione superiore a 2.098,04: tetto di 1.165,58 lordi, netto 1.097,51 Per quanto riguarda la mobilità, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono per il 2014, come per l integrazione salariale: Retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04: tetto di 969,77 lordi, netti 913,14 Retribuzione superiore a 2.098,04: tetto di 1.165,58 lordi, netti 1.097,51 INDENNIZZO PER CHI CESSA L ATTIVITÀ COMMERCIALE Il beneficio, già previsto dal decreto legislativo 207/1996 è stato ripristinato con l articolo 1 comma 490 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) di modifica dell articolo 19-ter del decreto legge 186/2009, convertito con modificazioni della legge 2/2009, come novellato dall art. 35 della legge 183/2010. La prestazione funziona come un vero e proprio ammortizzatore sociale il cui scopo è quello di accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l attività. I destinatari (stando alle disposizioni a suo tempo previste) sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio e può essere richiesto da tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016, siano in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 D.lgs. n 207/1996, ossia: - 62 anni, se uomini; 57 anni se donne; - Iscrizione, al momento della cessazione dell attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione Commercianti I.N.P.S. La domanda potrà essere presentata presso la sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. La concessione dell indennizzo viene finanziata fino al 31 dicembre 2018 con la maggiorazione dello 0,09% dell aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività iscritti all Inps. L istituto deve emanare comunque le disposizioni attuative mentre sono stati messi a disposizione i moduli per le domande (vedi modulistica sul sito INPS: AP 95 e AP 96). REGIONE LOMBARDIA STANZIA 130 MILIONI DI EURO PER LE FAMIGLIE CON COMPONENTI FRAGILI Regione Lombardia, ha istituito il Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili, attraverso il quale sono promossi interventi, anche di natura economica, mediante l erogazione di: - buoni per compensare economicamente le prestazioni di cura che vengono rese dai famigliari oppure da personale regolarmente assunto - voucher sociosanitari per ricevere prestazioni a casa, presso strutture residenziali (anche per periodi di sollievo della famiglia) o ambulatoriali. Destinatari - persone con gravi e gravissime disabilità, con particolare attenzione ai minori, alle 4

persone in stato vegetativo, oppure affette da malattie del motoneurone o con altre patologie che determinano una condizione di dipendenza vitale - persone anziane non autosufficienti, con particolare attenzione a chi è affetto da demenza ed è assistito a casa - persone anziane in condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche sociosanitarie - persone affette da ludopatia (giocatori d azzardo patologici) I beneficiari degli interventi devono essere residenti in Lombardia. Per ogni persona la Asl, in collaborazione con il Comune di residenza, predispone un Progetto Individuale di Assistenza che viene condiviso dalla persona stessa e/o dalla sua famiglia. La persona spenderà il proprio voucher presso l'ente scelto tra quelli indicati nell'elenco che viene fornito dalle Asl. L'ente erogherà le prestazioni previste dal Progetto Individuale di Assistenza. MINISTERO DEL LAVORO: DANNO BIOLOGICO - AUMENTATE DEL 7,57% LE INDENNITÀ INAIL Con decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in fase di pubblicazione), aumentano al 7.57% le indennità Inail per il danno biologico che erano ferme dal 2009. Trova così attuazione la disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2014 (art. 1 c. 129 della L. n. 147/2013) e si rendono disponibili a tale scopo 50 milioni di euro messi a bilancio dall Inail. Si tratta di un incremento straordinario in attesa della rivalutazione automatica non prevista dalla legge 38/2000, Tale aumento, operativo dal primo gennaio, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo e si applica sia agli indennizzi che ai ratei di rendita maturati dall inizio dell anno. In particolare, si tratta delle indennità dovute in caso di infortuni/malattie professionali avvenuti/denunciate dopo il 25/07/2000 con introduzione dell indennizzo per danno biologico. Con l art. 13 del DL 38/2000 è stato infatti rivoluzionato il sistema di indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il danno biologico, inteso come la menomazione psicofisica della persona in sé considerata, viene determinato sulla base di una tabella specifica. Tale tabella prevede la liquidazione di un indennizzo in capitale (cioè una tantum) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata un invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e di una rendita (indennizzo periodico a vita) per gli infortuni o malattie professionali dai quali sia derivata una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Le rendite per infortunio o malattia professionale anteriori al 25/7/2000 e le ulteriori quote di rendita successive per indennizzo delle menomazioni superiori al 16% sono rivalutate annualmente con incremento avvenuto da luglio 2013 (vedi newsletter di ottobre 2013). 5