SCADENZARIO CONTRATTUALE MARZO 2014 ALIMENTARI - PMI - CONFAPI

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SCADENZARIO CONTRATTUALE MARZO 2014 ALIMENTARI - PMI - CONFAPI Arretrati periodo 1 maggio 2013 30 novembre 2013 Ai lavoratori in servizio al 28 novembre 2013, l importo degli arretrati riferito al periodo 1 maggio 2013 / 30 novembre 2013 viene corrisposto - ragguagliandolo ai mesi di servizio considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni - con le seguenti modalità: - Con la retribuzione del mese di gennaio 2014 le quote relative ai mesi di maggio giugno 14ma; - Con la retribuzione del mese di febbraio 2014 le quote relative ai mesi di luglio agosto; - Con la retribuzione del mese di marzo 2014 le quote relative ai mesi di settembre ottobre; - Con la retribuzione del mese di aprile 2014 la quota relativa al mese di novembre. Gli importi arretrati: - Sono comprensivi di ogni incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1 maggio 2013 30 novembre 2013, non determinano alcun ricalcolo di qualunque voce retributiva diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, fatto salvo il solo TFR; - Spettano per i periodi di assenza dal lavoro che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico di Inps e Inail con integrazione a carico dell azienda, nonché in caso di intervento della CIG, CIGS e contratti di solidarietà a condizione che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili, operando i relativi conguagli con gli istituti interessati; - Non spettano per i mesi del periodo 1 maggio 2013 30 novembre 2013 nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell erogazione dell intero importo arretrato, lo stesso sarà erogato assieme alle competenze di fine rapporto. Una tantum AUTOSCUOLE Ai lavoratori in servizio al 3 luglio 2013 verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro-capite di euro 100,00 a copertura del periodo 1 gennaio 2013-31 luglio 2013. Tale importo sarà erogato in 2 rate uguali di cui la prima pari a euro 50,00 con la retribuzione del mese di settembre 2013 e la seconda pari a euro 50,00 con la retribuzione del mese di marzo 2014. L'importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2013 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero. L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuto nel periodo 1 gennaio 2013-31 luglio 2013 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum. Previdenza integrativa a decorrere dal 1 marzo 2014 il contributo a carico dell azienda da destinare a PREVILOG sarà pari all 1,50% (in precedenza 1%) della retribuzione di cui all arti. 16 del presente c.c.n.l. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore all 1%. Assistenza sanitaria integrativa AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARI 1. In coerenza con quanto stabilito dal 2 capoverso della rubrica Assistenza sanitaria integrativa dell'accordo nazionale 4 agosto 2011, da intendersi qui integralmente recepito, la contrattazione di secondo livello dovrà stabilire, qualora non si sia ancora provveduto, l'utilizzazione del contributo ivi previsto - decorrente dal mese di giugno 2012 - entro il 31 marzo 2014, per la realizzazione di un sistema di

assistenza sanitaria. Le Società che non provvedano all'utilizzo predetto entro il termine di cui sopra saranno tenute ad erogare ad ogni lavoratore a tempo indeterminato una quota di retribuzione pari a 13 mensili per dodici mensilità a titolo di indennità sostitutiva dell'assistenza sanitaria integrativa, quale elemento di cui all'art. 22 punto 2 del vigente c.c.n.l. 2. Le parti, tenuto anche conto delle diverse situazioni ad oggi esistenti in materia, si impegnano a proseguire il confronto, a partire dal mese di ottobre 2013, finalizzato a definire un sistema nazionale, cui le singole società aderiranno, che costituirà il trattamento minimo garantito di tutele sanitarie integrative. In tale premessa, le singole società si impegnano a portare alla medesima scadenza del 31 dicembre 2015 le rispettive polizze sanitarie stipulate o stipulande in applicazione del presente c.c.n.l. Resta fermo che la contrattazione di secondo livello potrà riconoscere ai lavoratori delle singole società ulteriori garanzie integrative opzionali in materia. Elemento di garanzia retributiva CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Sarà del pari riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi. L'importo dell'e.g.r., pari a 200 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'e.g.r., di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. La prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2014 per i lavoratori in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato e così negli anni successivi. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente all'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di competenza. Una tantum COMUNICAZIONE - PMI - CONFAPI Ai lavoratori in forza al 29 luglio 2013 verrà erogato un importo - una tantum - di euro 160,00 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo dal 1 luglio 2012 al 31 agosto 2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche di pari importo alle seguenti scadenze temporali: 80,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2013 e 80,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2014. Assistenza sanitaria integrativa COOPERATIVE SOCIALI Attraverso il verbale di accordo 31/10/2013 le parti hanno convenuto quanto segue: 1. di strutturare entro il 15 dicembre 2013 le linee-guida sul tema dell'assistenza sanitaria integrativa relativa al c.c.n.l. delle cooperative sociali comprensive degli aspetti di metodo ed organizzativi e di una prima ipotesi

di piano sanitario. Tali linee-guida saranno l'elemento di indirizzo ed orientamento per il fondo che sarà individuato; 2. parimenti si dovranno attivare le procedure per la costituzione, nei termini e nei tempi sopra indicati, di un apposito fondo bilaterale di assistenza sanitaria integrativa di settore costituito da tutte le parti stipulanti il c.c.n.l. Coop sociali; 3. ritengono opportuno mantenere aperta l'ipotesi che qualora si presenti la concreta possibilità di convergenza in un fondo bilaterale nazionale di assistenza sanitaria integrativa del mondo cooperativo già esistente, si provvederà ad attivare tutte le procedure necessarie per aderire allo stesso; 4. anche nella condizione di costituzione del fondo di settore, le parti, anche al fine di pervenire, con un percorso graduale, ad un unico fondo cooperativo, proporranno comunque al Fondo cooperativo COOPERSALUTE l'ipotesi di condivisione della struttura operativa, della sede centrale e delle tecnologie necessarie. Tale ipotesi, qualora fattibile, potrebbe facilitare e rafforzare le relazioni e consentire di ridurre notevolmente i costi di gestione; 5. confermano che l'istituto decorre a partire dal 1 maggio 2013 ed ai fini dei versamenti convengono che l'erogazione al fondo avverrà dal 19 marzo 2014 con il versamento degli arretrati in una unica soluzione per ogni singolo lavoratore di euro 55,00, utilizzando tali somme per implementare le prestazioni che decorreranno dal 1 maggio 2014. Per i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano cessato il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1 maggio 2013-30 marzo 2014 il valore del versamento sarà calcolato "prorata" mensile per la durata del rapporto sia dall'impresa cessante che dall'impresa che assume, per la parte di loro competenza. Compenso retributivo aziendale (C.R.A.) IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE 1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, a partire dal 2012 si conviene quanto segue: a) ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo procapite di 150,00 a titolo di Compenso retributivo aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda. b) ai lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla precedente lett. a) ricorrendone le condizioni nonché, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo procapite di 150,00 a titolo di C.R.A. in proporzione ai mesi in forza all'azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda. Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 2. Le misure degli importi individuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall'art. 42 lett. G), commi 3 e 6 in relazione agli eventi di malattia intervenuti. 3. Ai lavoratori di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo parziale il C.R.A. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. 4. Il C.R.A., corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale. 5. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza l'importo corrisposto a titolo di C.R.A. di cui al precedente comma 1. Nota a verbale Le parti concordano che, limitatamente all'anno 2013, l'erogazione del C.R.A., riferito all'anno 2012, avverrà nel mese di giugno, con le medesime modalità innanzi indicate.

Elemento di garanzia retributiva IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE La contrattazione di primo e secondo livello (art. 2) 9. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, si conviene quanto segue: a) A partire dal 2013, a entrambi i lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo di ogni anno, che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre quanto spettante per contratto collettivo nazionale, è riconosciuto con la retribuzione relativa a tale mese l importo annuo pro capite di euro 150,00, a titolo di Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), in proporzione ai mesi in forza all azienda nell anno solare precedente che abbiano dato luogo a corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o integrazione retributiva a carico azienda. b) A partire dal 2012, a entrambi i lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell anno solare, l importo annuo pro capite di euro 150,00 a titolo di E.G.R. è corrisposto, unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro, in proporzione ai mesi in forza all azienda che abbiano dato luogo a corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o integrazione retributiva a carico dell azienda. Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori di cui alla lettera a) del presente comma che cessino dal servizio nel periodo gennaio/febbraio l importo annuo pro capite spettante è corrisposto unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro. 10. le misure degli importi individuali di cui al precedente comma 9, lettere a) e b), sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall art. 46, lett. C), commi 4 e 8, in relazione agli eventi di malattia intervenuti: - nell anno solare precedente, per quanto attiene alla fattispecie di cui al comma 9, lett. a); nell anno solare in corso, per quanto riguarda la fattispecie di cui al comma 9, lett. b). 11. Ai lavoratori di cui al presente comma con contratto di lavoro a tempo parziale l E.G.R. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. 12. L E.G.R., corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale. 13. Le erogazioni stabilite dagli Accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza l importo corrisposto a titolo di E.G.R. di cui al precedente comma 9. Arretrati LAPIDEI - PMI - CONFIMI Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile/dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio, giugno 2013; - con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto, settembre 2013; - con le retribuzioni di luglio 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13ª. Livelli Parametri 01.04.2013-01.12.2013 Euro/mese 1 210 77,21 2 189 69,49 3 154 56,62 4 146 53,68 5 136 50,00 6 128 47,06 7 118 43,38 8 100 36,76

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1 aprile 2013/31 dicembre 2013 (arretrati). Aumento importi minimi della retribuzione LAPIDEI - PMI - CONFAPI Livello/Categoria Minimo conglobato E.d.r. Superminimo collettivo Arretrati 1 2.194,04 10,33-2 2.046,26 10,33-3 1.761,35 10,33-4 1.678,10 10,33-5 1.625,35 10,33-6 1.558,84 10,33-7 1.475,46 10,33-8 1.326,76 10,33 7,75 Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - Con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2014; - Con la retribuzione di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013; - Con la retribuzione di agosto 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013; - Con la retribuzione di ottobre 2014 gli aumenti previsti per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13ma. Ai lavoratori in forza al 28.2.2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31.10.2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1.4.2013 / 28.2.2014. Livello/Categoria Parametri 1.4.2013 1.2.2014 Euro/mese Assistenza sanitaria integrativa 1 210 86,47 2 189 77,82 3 154 63,41 4 146 60,12 5 136 56,00 6 128 52,71 7 118 48,59 8 100 41,18 Le parti convengono di dare attuazione a quanto già convenuto nel precedente CCNL Lapidei PMI CONFAPI-ANIEM, attraverso l individuazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa, che risponde ai requisiti previsti dal Dlgs n. 394/1997 e successive modifiche. Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale. La quota di contribuzione al fondo è definita come segue: - A decorrere dal 1 marzo 2014, euro 5,00 mensili per ogni dipendente in forza; - A decorrere dal 1 gennaio 2015, euro 8,00 mensili per ogni dipendente in forza. Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.

Bilateralità A far data dal 5 marzo 2014, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. A decorrere dal 5 marzo 2014 sono avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato. Fondo Sicurezza PMI CONFAPI - 18,00 euro annui (1,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale; - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS. Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell apprendistato; - 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore. Fondo Sostegno al reddito - 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. Osservatorio della contrattazione e del lavoro - 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; - 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. A partire dal 5 marzo 2014 le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall Accordo Interconfederale del 23.07.2012 e dall Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all OPNC e all ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall Agenzia delle entrate. Comitato paritetico nazionale lapidei PMI Il CPNL pmi su avvarrà, per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un fondo specifico, attivato attraverso il versamento da parte delle aziende che applicano il CCNL materiali lapidei di un importo di 5 euro annui, per ciascuno degli anni di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. I versamenti verranno effettuati entro il 15 giugno di ogni anno. Le parti si impegnano a definire entro il 31 maggio 2014 lo Statuto e il Regolamento attuativo del CPNL pmi e ad istituire un conto corrente dedicato sul quale effettuare il versamento della contribuzione. Le aziende operanti in territori ove vigono accordi sindacali che prevedono contributi a carico azienda per il finanziamento di Comitati paritetici territoriali o organismi paritetici comunque denominati, verseranno un importo di 1 euro, per ciascuno degli anni di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. In riferimento a quanto contenuto nell art. Diritto alle prestazioni della bilateralità di cui al punto 5 lettera d), le parti stabiliscono che, non appena definite le modalità di attuazione dell Accordo interconfederale del 23.7.2012 e della relativa intesa applicativa, resterà attivo il versamento di 5 euro dedicato al funzionamento del CPNL pmi che verrà riassorbito nella quota di 12 euro annui destinata all Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.

Aumento importi minimi della retribuzione LATERIZI - PMI - CONFAPI Livello/Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Indennità di funzione Superminimo collettivo ASQ 1.755,57 534,84 10,33 51,65 - AS 1.755,57 534,84 10,33 - - A 1.476,24 528,01 10,33 - - B 1.204,94 521,40 10,33 - - CS 1.139,53 517,59 10,33 - - C 1.084,23 517,52 10,33 - - DE 1.008,54 515,99 10,33 - - E 934,59 514,04 10,33 - - F 799,87 511,74 10,33-4,13 Arretrati Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - Con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2014; - Con la retribuzione di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013; - Con la retribuzione di agosto 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013; - Con la retribuzione di ottobre 2014 gli aumenti previsti per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13ma. Ai lavoratori in forza al 28.2.2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31.10.2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1.4.2013 / 28.2.2014. Livello/Categoria Parametri 1.4.2013 1.2.2014 Euro/mese Previdenza complementare AS 220 63,09 A 185 53,05 B 151 43,30 CS 143 41,01 C 136 39,00 D 126 36,13 E 117 33,55 F 100 28,68 L aliquota del contributo FONDAPI a carico delle aziende sarà incrementata dello 0,30% così suddiviso:: - A partire dal 1 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,40%; - A partire dal 1 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,50%; - A partire dal 1 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,60%. L aliquota del contributo FONDAPI a carico del lavoratore sarà incrementata dello 0,30% così suddiviso: - A partire dal 1 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,40%; - A partire dal 1 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,50%; - A partire dal 1 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell 1,60%. Assistenza sanitaria integrativa Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA /CGIL. La quota di contribuzione al fondo è definita come segue:

- A decorrere dal 1.4.2014 euro 6,00 mensili per ogni dipendente in forza. il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende. I lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del fondo individuato all erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. Bilateralità A far data dal 11 marzo 2014, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell obbligo della bilateralità. In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. A decorrere dal 11marzo 2014 sono avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato. Fondo Sicurezza PMI CONFAPI - 18,00 euro annui (1,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS. Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell apprendistato; - 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore. Fondo Sostegno al reddito - 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. Osservatorio della contrattazione e del lavoro - 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; - 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. Comitato paritetico nazionale lapidei PMI Il CPNL pmi su avvarrà, per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un fondo specifico, attivato attraverso il versamento da parte delle aziende che applicano il CCNL delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricato in latero cemento manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di un importo di 5 euro annui, per ciascuno degli anni di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. I versamenti verranno effettuati entro il 15 giugno di ogni anno. Le parti si impegnano a definire entro il 31 maggio 2014 lo Statuto e il Regolamento attuativo del CPNL pmi e ad istituire un conto corrente dedicato sul quale effettuare il versamento della contribuzione. In riferimento a quanto contenuto nell art. Diritto alle prestazioni della bilateralità di cui al punto 5 lettera d), le parti stabiliscono che, non appena definite le modalità di attuazione dell Accordo interconfederale del 23.7.2012 e della relativa intesa applicativa, resterà attivo il versamento di 5 euro dedicato al funzionamento del CPNL pmi che verrà riassorbito nella quota di 12 euro annui destinata all Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro.

LATERIZI - PMI - CONFIMI Arretrati Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile/dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio, giugno 2013; - con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto, settembre 2013: - con le retribuzioni di luglio 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima. 01.04.2013-01.12.2013 Livelli Euro/mese AS 58,24 A 48,97 B 39,97 CS 37,85 C 36,00 D 33,35 E 30,97 F 26,47 Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1 aprile 2013/31 dicembre 2013 (arretrati). Arretrati LEGNO E ARREDAMENTO - PMI - CONFIMI Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità di: giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, verranno corrisposti con le seguenti modalità: - una quota di incremento salariale con la retribuzione di dicembre 2013; - una quota di incremento salariale con le retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014; Livello/Categoria Quota di incremento mensile arretrati AD3 51,60 AD2 48,00 AD1 44,40 AC4 40,80 AC3 37,20 AC2 37,20 AC1 34,08 AS3 37,20 AS2 33,60 AS1 32,16 AE3 30,36 AE2 28,56 AE1 24,00

Aumento importi minimi della retribuzioni OMBRELLI AZIENDE INDUSTRIALI Livello / Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Indennità di funzione 6 Q 1.303,80 524,13 10,33 82,63 6 1.303,80 524,13 10,33-5 1.115,66 519,06 10,33-4 1.003,73 516,68 10,33-3 931,20 513,83 10,33-2 859,89 511,83 10,33-1 600,77 509,28 10,33 - Aumento importi minimi della retribuzioni RETIFICI MECCANICI DA PESCA Livello / Categoria Elemento retributivo nazionale Indennità di funzione 8 1.869,99 30,99 7 1.809,34-6 1.664,59-5 1.552,84-4 1.518,61-3 1.480,75-2 1.405,21-1 1.140,92 -

I dati della presente circolare rappresentano una sintesi redazionale di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di altre pubblicazioni afferenti alla materia. Gli stessi dati rappresentano una mera segnalazione per i clienti Data Services e per gli ospiti del sito, non rivestendo in alcun modo carattere esaustivo ed impegnativo. La redazione si riserva, inoltre, di aggiornare e/o integrare la circolare qualora intervengano novità e/o variazioni aventi ad oggetto la contrattazione collettiva nazionale. (La Redazione)