Ratifica Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger

Documenti analoghi
Ratifica Accordo con il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa

Finalità. Oneri Quantificati dal provvedimento. Verifica delle quantificazioni A.C. 4465

Accordo con il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017

A.C Ratifica dell Accordo con la Giordania in materia di cooperazione nel settore della difesa. (Approvato dal Senato A.S.

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e gli Stati uniti messicani in materia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1729)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

A.C Ratifica dell'accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture

A.C Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra l Italia e l Istituto internazionale per l unificazione del diritto privato (UNIDROIT)

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2969

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra Italia e Macedonia in materia di cooperazione di polizia

A.C Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra Italia e Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e San Marino per la prevenzione e la repressione della criminalità. (Approvato dal Senato - A.S.

A.C Accordo tra Italia e Sud Africa in materia di cooperazione di polizia

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

A.C Ratifica dell Accordo di collaborazione culturale e dell Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra Italia e Cipro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2051

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1927

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

A.C Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) (Approvato dal Senato A.S.

A.C (Conversione in legge del D.L. 44/2018)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1926

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2183

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia. (Approvato dal Senato A.S.

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e Messico in materia di assistenza giudiziaria. (Approvato al Senato A.S. 1329)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

A.C Ratifica dell Accordo fra Italia e Bosnia Erzegovina per la cooperazione nel campo della cultura, dell istruzione e dello sport

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2099

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sul licenziamento disciplinare

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

A.C Ratifica dell Accordo di libero scambio tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall atra

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e Stati Uniti d America per l utilizzazione dello spazio extra-atmosferico

A.C Ratifica dell Accordo in materia di assistenza giudiziaria tra Italia e Cina. (Approvato al Senato AS 1332)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale

Camera dei deputati. Verifica delle quantificazioni A.C. 1680

Attuazione della direttiva 2013/39/UE in materia di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1500

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali - (ECRIS) (decisione quadro 2009/316/GAI)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica Protocollo aggiuntivo Accordo di sede tra Italia e Istituto universitario europeo

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

XVII LEGISLATURA. Verifica delle quantificazioni A.C. 3269

Regolamento recante statuto dell Ispettorato nazionale del lavoro

A.C bis. Legge di bilancio Emendamenti del Governo 9.82, ,

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Modalità e criteri di utilizzo del Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese

(Schema di decreto legislativo n. 431)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione di Accordi fra Italia e Macedonia in materia di estradizione e assistenza giudiziaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

A.C Trattato tra Italia e Brasile sul trasferimento delle persone condannate

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Scambi di informazioni fra Stati UE estratte dal casellario giudiziale (decisione quadro 2009/315/GAI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

(Schema di decreto legislativo n. 275)

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

Transcript:

Ratifica Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger A.C. 1468 Nota di verifica n. 74 5 marzo 2019 Informazioni sugli atti di riferimento Atto Camera: 1468 Titolo: Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 Relatore per la Commissione di merito: Cappellani Gruppo: M5S Relazione tecnica (RT): presente Iniziativa: Governativa Iter al Senato: No Commissione competente : III Affari esteri Finalità Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Niger in materia di difesa. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Oneri Quantificati dal provvedimento (euro) Ad anni alterni a decorrere dal 2019 Art. 3 disegno di legge di ratifica 5.140 Verifica delle quantificazioni Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari Articoli 1 e 2: individuano le finalità dell'accordo (articolo 1) e definiscono (articolo 2) le modalità e gli ambiti di cooperazione bilaterale. In particolare si prevede la sottoscrizione di intese tecniche, l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione (articolo 2, par. 1, lett. a) e b)), nonché lo svolgimento di eventuali consultazioni tra le parti che si terranno alternativamente in Italia ed in Niger (articolo 2, par. 1, lett. d)). Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dell'accordo di cooperazione in esame comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2019, ad euro 5.140. La relazione afferma che tali oneri discendono dall'articolo 2 dell'accordo che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, alternativamente in Italia e in Niger. In

La cooperazione tra le Parti potrà assumere le seguenti modalità (articolo 2, par. 3): visite reciproche di delegazioni civili e militari (lettera a); scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative (lettera b); incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della difesa (lettera c); scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (lettera d); partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (lettera e); partecipazione ad esercitazioni militari (lettera f); partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (lettera g); visite di navi e aeromobili militari (lettera h); scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (lettera i); supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi di difesa e associate a questioni attinenti alla difesa (lettera j); eventuali altre modalità da concordare tra le Parti (lettera k). particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno a Niamey. La relazione tecnica, nell'ipotesi dell'invio a Niamey di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti oneri nei termini riportati a seguire: euro 420 (pernottamento) = euro 105 al giorno x 2 persone x 2 notti); euro 269 (diaria per dirigente militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica; euro 251 (diaria per l'altro rappresentante militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica; euro 4.200 (spese di viaggio). Volo aereo A/R (euro 2.000) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2); Totale onere spese di viaggio (euro 4.200) e di missione (euro 940) = euro 5.140. Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'accordo, la relazione tecnica precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi considerato che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, saranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite della spesa autorizzata, la RT precisa che l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti (articolo 2, par. 3, lett. b.), di ulteriori visite e incontri tra delegazioni [articolo 2, par. 3, lett. a), c) e h], di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 2, par. 3, lett. i), di supporto alle iniziative di cui all'articolo 2, par. 3, lett. j) o di cooperazione negli altri settori militari (articolo 2, par. 3, lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, l'eventuale richiesta della Controparte di 2

scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 2, par. 3, lett. d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 2, par. 3, lett. e), o per la partecipazione a esercitazioni militari (articolo 2, par. 3, lett. f) e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (articolo 2, par. 3, lett. g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Articolo 3: prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relativamente all'esecuzione dell'accordo, ivi incluse le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (paragrafo 1, lett. a) e le spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto (paragrafo 1, lett. b). Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 1, lett. b), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviane ne sostenga le spese (paragrafo 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (paragrafo 3). Articolo 5: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante (paragrafo 1). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di La relazione tecnica afferma che le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del personale italiano inviato in missione in Niger sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione. In merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; al verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Le eventuali cure di urgenza (articolo 3, paragrafo 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante. La relazione tecnica afferma che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. 3

danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi dell'accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno (paragrafo 2). Articolo 6: disciplina le attività e le modalità di cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, individuando, altresì, le categorie di armamenti oggetto di cooperazione. Articolo 11: prevede che le Parti possano stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione (paragrafo 1), che saranno negoziati tra le Parti, redatti in conformità alle procedure nazionali e limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. I Programmi di sviluppo di attuazione dell'accordo e i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa nazionale del Niger, in coordinamento con i Ministeri degli esteri di entrambi i Paesi (paragrafo 3). L'accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti (paragrafo 4). La relazione tecnica afferma che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa qui in esame costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di procurement con il Niger e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica afferma che qualora, ai sensi dell'articolo 11, vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa. Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari Articolo 3: dispone che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'accordo in esame, pari a 5.140 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Elementi forniti dalla relazione tecnica La relazione tecnica non considera le norme. Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b (spese mediche e odontoiatriche nonché quelle di evacuazione del personale, 4

malato, infortunato e deceduto), 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni) dell'accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2). In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del DDL di ratifica in misura pari ad euro 5.140 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Niger di una delegazione di due ufficiali (uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore) per partecipare agli incontri periodici. Il suddetto onere, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato, laddove la prassi seguita per altre ratifiche qualifica gli oneri di missione come oneri "valutati". Andrebbe, altresì, fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017. Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 dell'accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 dell'accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Niger nell'anno 2019. Ciò posto si rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 2 dell'accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso si segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Si segnala infine che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2019-2021, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, eliminando il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale e facendo riferimento al bilancio triennale 2019-2021, anziché a quello 2018-2020. VQ1468 Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174 La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.