C O M U N E D I STRIANO



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- C O M U N E D I STRIANO PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE, FESTE POPOLARI E SIMILARI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 04-10-2013

INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di Sagra e Festa popolare Art. 3 Tipologie delle Sagre Art. 4 - Luoghi di svolgimento delle manifestazioni autorizzabili Art. 5 - Organizzatori Art. 6 Criteri di svolgimento delle Sagre e delle Feste Art. 7 - Spostamento luogo e data - Variazioni Art. 8- Autorizzazioni e controlli Art. 9 - Prescrizioni di sicurezza Art. 10 - Orari e limiti di rumorosità Art. 11 - Oneri a carico degli organizzatori Art. 12 - Patrocinio Comunale - Ammissione al Patrocinio Comunale Art. 13 Richiesta di contributi Art. 14 - Responsabilità Art. 15 - Sanzioni Art. 16 Festa Patronale e manifestazioni religiose Art. 17 - Entrata in vigore Art. 18 Norme non previste

Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. 2. Il Regolamento prevede anche l indirizzo da seguire per ottenere il patrocinio del Comune di Striano ed eventuali contributi, aiuti finanziari o vantaggi economici a sostegno delle attività promosse dagli enti pubblici o privati. Art. 2 - Definizione di sagra e festa popolare 1. Per sagre e feste popolari si intendono le feste o altro tipo di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano determinate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport. Art. 3 - Tipologie delle Sagre 1. Vengono distinte le seguenti tipologie: Tipologia A) Sagre di somministrazioni di prodotti tipici. Ne fanno parte le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale; Tipologia B) Sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali. 2. Per quanto concerne la categoria A) i prodotti oggetto di somministrazione dovranno essere prevalentemente quelli tipici del territorio; 3. Per quanto riguarda la categoria B) l attività di somministrazione dovrà essere sempre e comunque secondaria. Art. 4 Luoghi di svolgimento delle manifestazioni autorizzabili 1. Onde contemperare le contrapposte esigenze e l armonico equilibrio di convivenza civile con la cittadinanza residente, vengono individuati i luoghi di svolgimento delle manifestazioni autorizzabili, secondo lo schema seguente:

Villetta comunale di via Risorgimento Area mercato settimanale di Via Risorgimento Area parcheggio di Via Garibaldi Area parcheggio Villaggio dei bambini di via R. Serafino Area ex 219(bocciodromo, parcheggi, piazzali ) Area parcheggio di via Risorgimento Piazza D Anna 2. La disponibilità dell area richiesta sarà concessa in un tempo non superiore a cinque(5) giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione. 3. L area concessa dovrà essere rientrare nella disponibilità dell Ente entro giorni tre(3) dalla conclusione dell evento, Art. 5 Organizzatori 1. Le manifestazioni possono essere organizzate da: a) enti pubblici; b) consulte costituite sul territorio comunale; c) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale; d) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; e) organismi religiosi; f) pro-loco; g) partiti politici; h) associazioni sindacali. 2. L organizzatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, morali e professionali, previsti dalla normativa vigente in materia di intrattenimento, svago ed eventuale somministrazione di alimenti e bevande. Qualora ne sia sprovvisto, dovrà indicare un suo incaricato o preposto in possesso dei suddetti requisiti. 3. L organizzatore deve essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva; di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione e di non aver riportato condanne o procedimenti penali pendenti. Art. 6 - Criteri di svolgimento delle sagre e delle feste a. La durata massima di ciascuna sagra e/o manifestazione non potrà essere, di regola,

superiore a cinque(5) giorni consecutivi, fatta eccezione per quelle in cui la Giunta Comunale, in relazione al programma proposto, ritenga opportuno concedere un periodo di tempo più lungo; c. E vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto potrà esser concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di complementarità e non pregiudichino l ordinato svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo della sicurezza e dell ordine pubblico; d. Qualora nella stessa zona o località vengano organizzate manifestazioni a ciclo continuo a cadenza fine settimana (venerdì, sabato e domenica), dovrà necessariamente essere garantito almeno un turno di riposo dopo tre manifestazioni organizzate; Art. 7 - Spostamento luogo e data - Variazioni 1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale a seguito di istanza motivata da parte del soggetto organizzatore, sentiti i Responsabili dei servizi interessati. Art. 8 - Autorizzazioni e controlli 1. Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni dovranno far pervenire la richiesta di autorizzazione, redatta su apposita modulistica trenta(30) giorni prima della data stabilita: a) all Ufficio Commercio(SUAP); b) all Ufficio Patrimonio per la disponibilità delle aree comunali; c) al Comando Vigili Urbani per l ordine pubblico. L autorizzazione verrà rilasciata dall Ufficio Commercio(SUAP), previo parere favorevole del Responsabile del Patrimonio e del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale per gli aspetti di competenza. 2. La richiesta deve contenere: a. Denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa. b. Generalità del Presidente o legale rappresentante; c. Periodo, luogo di svolgimento e denominazione della manifestazione; d. Strutture di servizio auto, servizi igienici ed altro; e. Programma della manifestazione o sagra; f. Impegno a non organizzare la manifestazione per finalità di lucro; g. Impegno a rispettare la normativa a tutela del lavoratore; h. Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante sull assenza di condanne penali o/e

procedimenti pendenti. Art. 9 - Prescrizioni di sicurezza 1. In rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, l organizzazione dovrà garantire le prescrizioni di sicurezza nel rispetto delle regole della vigente normativa ed in particolare: a. localizzazione della manifestazione con esatta individuazione delle strutture montate ed indicazione delle vie di fuga; b. nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ed attrezzature similari, gli stessi dovranno essere adeguatamente ancorati a terra e possedere i requisiti di staticità, resistenza al fuoco e conformità alle normative vigenti in virtù di idonea certificazione redatta da tecnico competente; c. l impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato; d. i reflui liquidi provenienti da lavaggio stoviglie, servizio ristoro, servizi igienici, e similari, dovranno convogliare nella pubblica fognatura o confluire in contenitori stagni per essere poi smaltiti nelle forme di legge. Art. 10 - Orari e limiti di rumorosità 1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti sull acustica e la disciplina delle attività rumorose. Art. 11 - Oneri a carico degli organizzatori. 1. Gli oneri e le spese per tributi e servizi sono interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall Amministrazione Comunale nell eventuale concessione del Patrocinio; 2. la pulizia dell area della sagra è interamente a carico dell organizzazione. I rifiuti prodotti devono essere accuratamente selezionati per tipologia: umido, carta, latta/alluminio, plastica e secco indifferenziato; 3. per ogni manifestazione occorre esibire idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) ai fini del rilascio dell autorizzazione. Art. 12 - Patrocinio Comunale - Ammissione al Patrocinio Comunale. 1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di

apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito. 2. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui: a. contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio comunale, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale; b. promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e sportive di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza; c. sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza; d. sia legata alle tradizioni locali; e. sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi. 3. Il Patrocinio è concesso dalla G. M. a seguito di apposita richiesta pervenuta al protocollo generale dell Ente almeno giorni venti(20) dallo svolgimento della manifestazione. 4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale; 5. La concessione del patrocinio non comporta l assunzione di oneri finanziari da parte dell Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 13; 6. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione patrocinata dovrà riportare lo stemma civico con l indicazione Comune di Striano ; 7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio. Art. 13 Richiesta di contributi 1. E ammessa istanza di contributo per l organizzazione dell evento; 2. Nel caso di accoglimento della richiesta l Amministrazione può concedere l eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell iniziativa, erogare un eventuale contributo nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa vigente, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione; 3. Nel caso di concessione di contributi economici il richiedente dovrà inoltrare, almeno trenta(30) giorni prima della manifestazione, domanda scritta allegando programma

dettagliato, preventivo di spese ed una dichiarazione comprovante eventuali richieste di patrocinio ad altri Enti ed elenco degli eventuali sponsor. L Amministrazione si riserva di richiedere agli organizzatori una relazione sulla manifestazione con resoconto delle spese sostenute e/o altra documentazione ritenuta utile. Art. 14 Responsabilità 1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida, quindi, di prendervi parte attiva, l Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente Regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici. Art. 15 Sanzioni 1. Le violazioni al presente Regolamento saranno sanzionate a norma di legge e, per quanto non espressamente previsto da altre norme regionali e/o statali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Art. 16 - Festa Patronale e manifestazioni religiose 1. La normativa prevista dal presente regolamento si applica anche alla Festa Patronale di San Severino e a tutte le altre manifestazioni religiose. Art. 17 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio Comunale e l avvenuta pubblicazione all Albo pretorio. Art. 18 Norme non previste 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme e leggi vigenti in materia.