MESSAGGIO INPS n. 016771 del 16/10/2012



Похожие документы
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu. SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 9963

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Previdenza Direzione Centrale Sistemi Informativi. Roma, 30/04/2013

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 10/04/2015

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

INPS - Messaggio 18 novembre 2014, n. 8838

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 28/10/2013

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 28/10/2013

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

e, per conoscenza, Premessa Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

INFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, ROMA

Regolamento Sanimpresa

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande

Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, Messaggio n. 6214

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015

2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

INPS - Messaggio 12 febbraio 2015, n. 1094

NOTA OPERATIVA N. 18 DEL 22 DICEMBRE 2009

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

1. Contribuzione IVS.

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Data news: 18/12/2012 Titolo: Indennità di disoccupazione mini ASpI 2012

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 17/06/2015

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oggetto: Soppressione dell ENPALS e trasferimento delle competenze all INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

1. Aziende destinatarie degli obblighi contributivi per le indennità economiche di malattia e maternità (art. 20, c. 2 L.

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap. Roma, 13/09/2012

AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA

RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate. Roma, 20/03/2014

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Roma, 22 dicembre Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Enti di Patronato

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR - MODULISTICA

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

INPS a porte aperte. Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) si caratterizza per alcune peculiarità:

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL

e, per conoscenza, OGGETTO: Computo nella gestione separata - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.

OGGETTO: COLLOCAMENTI A RIPOSO DAL 01/09/2015 PERSONALE DELLA SCUOLA. INDICAZIONI OPERATIVE

1 - TIPOLOGIE DI LAVORATORI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n del 10 giugno 2011.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 14/03/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 37

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici. Roma, Messaggio n.

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Le pensioni nel 2005

Direzione Centrale Entrate

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

CIRCOLARE N. 38/D. Roma, 23 ottobre Alle Direzioni regionali delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Транскрипт:

MESSAGGIO INPS n. 016771 del 16/10/2012 Oggetto: Indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori del Gruppo Alitalia spa art. 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e modificato dall art. 2, comma 1, del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito nella legge del 27 ottobre 2008 n. 166. Testo AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI OGGETTO: indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori del Gruppo Alitalia spa art. 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e modificato dall art. 2, comma 1, del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito nella legge del 27 ottobre 2008 n. 166. Sommario: 1) Premessa 2) Aspetti generali 3) Interazione tra indennità di mobilità e malattia 4) Interazione tra indennità di mobilità e astensione obbligatoria di maternità 5) Interazione tra indennità di mobilità e pensionamento di vecchiaia 6) Interazione tra indennità di mobilità e pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità 1. Premessa I lavoratori del Gruppo delle società Alitalia in amministrazione straordinaria che hanno in corso il pagamento del trattamento CIGS, effettuato in maniera accentrata presso la Filiale di coordinamento di Roma-EUR, hanno già ricevuto dalla propria azienda la comunicazione del licenziamento a decorrere dal 13 ottobre 2012. Per effetto del citato licenziamento, detti lavoratori saranno collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e modificato dall art. 2, comma 1, del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito nella legge del 27 ottobre 2008 n. 166. La scrivente Direzione Centrale ha già fornito ai lavoratori in parola, tramite il datore di lavoro, le seguenti informazioni relative a: presentazione della domanda di indennità di mobilità ordinaria che dovrà avvenire attraverso uno dei tre canali previsti WEB, Patronato o Contact Center multicanale; adempimenti necessari che i lavoratori licenziati dovranno svolgere recandosi presso i Centri per l Impiego. Al riguardo, si fa presente che la Provincia di Roma, relativamente ai lavoratori, oggetto del presente messaggio, residenti o domiciliati nel proprio territorio, ha pubblicato sul sito le istruzioni relative all accesso ai Centri dell Impiego che di seguito si riportano: Nella compilazione della domanda gli interessati dovranno indicare nella sezione Stato di disoccupazione di aver attestato il proprio stato disoccupazione presso il Centro per l Impiego di competenza territoriale per domicilio in data 15/10/2012 poiché la Provincia di Roma provvederà ad iscrivere d ufficio tutti i lavoratori interessati. Pertanto non sarà necessario recarsi presso i

Centri per l Impiego. Coloro i quali necessiteranno dell attestazione dello stato di disoccupazione potranno presentarsi presso i Centri per l impiego di appartenenza a far data dal 15 novembre 2012 secondo il calendario definito da ciascun Centro e pubblicato con apposito avviso ; gestione della domanda di mobilità, che non verrà concentrata presso la Sede di Roma-Eur (come avviene attualmente per il trattamento di cigs) ma presso ciascuna Struttura Inps territorialmente competente, determinata come di consueto - in relazione alla residenza o al domicilio espresso dal lavoratore interessato nella domanda. 2. Aspetti generali Al fine di agevolare l istruttoria e la gestione delle domande che perverranno, si riportano di seguito alcune indicazioni su specifici aspetti riguardanti sia il personale di terra che il personale di volo (piloti ed assistenti di volo) In primo luogo, si riassumono alcuni elementi che contraddistinguono i lavoratori di entrambe le categorie: 1. adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di apposito Decreto di concessione del trattamento di mobilità ordinaria, essenziale per poter procedere all accoglimento della domanda, che verrà trasmesso alle sedi dalla scrivente Direzione con apposito messaggio; 2. durata del trattamento, che è di 36 mesi, indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sempre nei limiti dell anzianità aziendale maturata dal lavoratore. La suddetta durata di 36 mesi sarà espressamente indicata nel Decreto ministeriale; 3. verifica del requisito dell anzianità aziendale nei casi di riammissione nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria: a) il lavoratore Alitalia che in costanza di CIGS instauri un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una azienda diversa e che non abbia superato il periodo di prova previsto, può rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato (Cfr. Messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012); b) il lavoratore Alitalia che in costanza di CIGS instauri un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una azienda diversa e venga licenziato per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, può essere riammesso al trattamento di integrazione salariale, in applicazione dell art. 2, comma 5 quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni della Legge 27 ottobre 2008, n. 166. Tale riammissione comporta il completamento del programma di integrazione salariale e l ammissione del lavoratore, in caso di licenziamento, alla mobilità. In questo caso di riammissione, appare opportuno precisare che il contributo addizionale, ai sensi dell art. 8 comma 8 bis della legge n. 160 del 1988, non è dovuto da parte dell azienda di appartenenza atteso che come sopra precisato si tratta di una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. 4. inserimento in procedura dsweb del previsto codice intervento 562 che ha la duplice funzione di permettere il pagamento fino ai 36 mesi senza tener conto dell età e dell ubicazione del luogo di lavoro e di monitorare lo stanziamento previsto dalla norma; 5. erogazione della prestazione integrativa sulla base di apposita delibera del Fondo Trasporto Aereo (FTA); detta prestazione potrà essere corrisposta solo in presenza di

quella ordinaria di mobilità. In merito si richiamano le istruzioni contenute nel msg. n. 25039 del 12 ottobre 2007; 6. diritto, previa apposita richiesta, al pagamento anticipato dell indennità di mobilità ordinaria, come previsto dall articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, con le modalità specificate nei messaggi n. 12927 del 02 agosto 2012 e n. 14693 del 11 settembre 2012. 7. I lavoratori in CIGS che, al momento della data di licenziamento (13 ottobre 2012), hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale con una società diversa da quella di appartenenza, possono presentare la domanda di indennità di mobilità, con le suddette modalità, entro 68 giorni dalla data del licenziamento da una delle società del gruppo Alitalia in parola, dichiarando nella stessa (nel campo note) di avere in corso il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale. L operatore della Struttura, accertata la situazione dichiarata, indicherà nella sezione sospensioni della procedura detto rapporto di lavoro (cfr. art. 8 comma 7 Legge n.223/1991). In relazione, invece, all interazione tra l indennità di mobilità e altri eventi, quali la malattia, la maternità, il pensionamento di vecchiaia, la pensione di invalidità o l assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, è necessario distinguere detta interazione a seconda della categoria di appartenenza dei lavoratori. 3. Interazione tra indennità di mobilità e malattia E opportuno premettere che all interno del personale di terra bisogna distinguere tra le qualifiche di impiegato e di operaio. a.1) Lavoratori con qualifica di impiegato Per i lavoratori con qualifica di impiegato dipendenti da azienda inquadrata nell ambito del settore industria non è prevista la tutela previdenziale dell indennità di malattia a carico dell Istituto. Pertanto, i suddetti lavoratori che al momento del licenziamento ovvero entro gli otto giorni da quest ultimo risultino in stato di malattia, così come rilevabile dagli archivi di gestione dei certificati medici, hanno facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità ordinaria entro 60 giorni dal termine del periodo di malattia. Al momento della ricezione della predetta domanda di indennità di mobilità ordinaria, in via preliminare, si dovrà inviare al Centro medico legale della Struttura territorialmente competente la segnalazione per l accertamento della residua capacità lavorativa. a.2) Lavoratori con qualifica di operaio Il personale di terra con la qualifica di operaio, invece, è assoggettato alla normativa previdenziale vigente in tema di indennità di malattia e quindi ha diritto nei casi previsti all erogazione della relativa indennità. Si rammenta che ai sensi dell art. 7, comma 8, della Legge n. 223 del 1991, l indennità di mobilità sostituisce l indennità di malattia. Per quanto riguarda le interazioni tra l indennità di malattia e l indennità di mobilità

ordinaria, relativamente sia alla presentazione della domanda che alla compatibilità tra le due prestazioni, si delineano le seguenti situazioni: a) il lavoratore con qualifica di operaio che al momento del licenziamento si trova in stato di malattia e in godimento della relativa indennità ha facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro i 60 giorni dal termine del periodo di malattia. b) il lavoratore con qualifica di operaio per il quale l evento malattia interviene entro gli otto giorni dal licenziamento ha facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro i 60 giorni dal termine del periodo di malattia. Per le situazioni di cui ai punti precedenti, si rammenta che al momento della ricezione della domanda di indennità di mobilità ordinaria, in via preliminare, si dovrà inviare al Centro medico legale della Struttura territoriale competente la segnalazione per l accertamento della residua capacità lavorativa. I lavoratori del personale navigante - come già detto - sono i piloti e gli assistenti di volo. L evento malattia del personale navigante è certificato, in genere, dal Servizio di Assistenza Sanitaria Naviganti (S.A.S.N.) e, se superiore ai 20 giorni, l Istituto di Medicina Legale deve pronunciarsi circa l idoneità al volo. Si precisa che detta certificazione non è presente negli archivi dell Istituto. Il personale navigante, che al momento del licenziamento ovvero entro gli otto giorni da quest ultimo si trova in malattia, ha facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro i 60 giorni dal termine della stessa, specificando il periodo di malattia al momento della presentazione della domanda ed allegando alla stessa (in formato elettronico) la relativa certificazione di malattia. Si rammenta che al momento della ricezione della domanda di indennità di mobilità ordinaria in via preliminare, si dovrà inviare al Centro medico legale della Struttura territoriale competente la segnalazione per l accertamento della residua capacità lavorativa. 4. Interazione tra indennità di mobilità e indennità per congedo di maternità L indennità di maternità, come noto, sostituisce l indennità di mobilità (cfr. art.24, comma 7, del Dlgs n. 151 del 2001) ma non comporta lo slittamento del periodo di fruizione di quest ultima, come indicato nell articolo 22, comma 4 del citato Decreto legislativo. Per quanto riguarda le interazioni tra il congedo di maternità e l indennità di mobilità ordinaria, relativamente sia alla presentazione della domanda che alla compatibilità con la medesima, si delineano le seguenti situazioni: la lavoratrice che si trova in congedo di maternità al momento del licenziamento, ha facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dal termine del predetto periodo; la lavoratrice, per la quale il congedo di maternità interviene entro gli otto giorni dal licenziamento ha facoltà di presentare la domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dal termine del predetto periodo; Il periodo di congedo di maternità dovrà essere inserito in procedura dsweb come periodo di sospensione con il codice 07; tale codice non produce lo slittamento del periodo di mobilità.

L indennità relativa al congedo di maternità è corrisposta dall INAIL gestione ex IPSEMA. Per quanto riguarda le interazioni tra il congedo di maternità e l indennità di mobilità ordinaria, relativamente sia alla presentazione della domanda che alla compatibilità con la medesima, si rimanda totalmente a quanto delineato per il personale di terra. Si precisa che all atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata idonea certificazione. 5. Interazione tra indennità di mobilità e pensionamento di vecchiaia Come noto l indennità di mobilità è incompatibile con la pensione diretta di vecchiaia e come tale può essere corrisposta fino al perfezionamento dei requisiti della medesima. Il personale di terra, impiegati o operai, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti. Per coloro che hanno una età più prossima a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, il perfezionamento dei requisiti e della decorrenza della stessa, così come previsti dalla legge n. 214 del 2011 e richiamati al punto 1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, dovrà essere valutato con l ausilio dei colleghi dell Agenzia Interna, Servizi all Utenza, Assicurato Pensionato. Il personale navigante è iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Per coloro che hanno una età più prossima a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, il perfezionamento dei requisiti e della decorrenza della stessa, così come previsti dalla legge n. 214 del 2011 e richiamati al punto 11.2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, dovrà essere valutato con l ausilio dei colleghi dei Poli Territoriali per il Fondo Volo, indicati nell allegato della circolare n. 93 del 9 agosto 2006. Per completezza si precisa che il Polo Territoriale del Lazio è presso la sede di Roma-Eur. 6. Interazione tra indennità di mobilità e pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. Per il personale di terra titolare di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità ai sensi dell art. 2 comma 5 del D.L. n.299/1994 convertito in Legge n.451/1994, è prevista la facoltà di optare, al momento della presentazione della domanda, tra tali trattamenti e quello di mobilità. Invece, l indennità di mobilità è incompatibile con la pensione di inabilità. Per il personale navigante è prevista la pensione di invalidità specifica che è equiparata alla predetta pensione di invalidità e, come tale, si configura la facoltà di opzione come precisato per il personale di terra. L indennità di mobilità è incompatibile con la pensione di inabilità. Appare, infine, opportuno trasmettere in allegato una possibile proiezione delle domande di mobilità (circa 3.800) che graveranno sulle Strutture competenti, elaborata sulla base degli indirizzi presenti nella procedura di cigs. IL DIRETTORE CENTRALE Luca Sabatini