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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

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Transcript:

N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 557 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Francesca Biagini, in proprio e quale titolare dell Impresa Individuale Biagini Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate 8; contro il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Andrea Sansoni, domiciliato presso la direzione Comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria; nei confronti di Scuderia Major di Ducci Costiero & C. S.a.s. in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 2011/DD/01380 del 10.02.2011 (proponente Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, P.O. Servizi, Forniture e Innovazione), comunicato con nota prot. 11236 dell'11.02.2011 (anch'essa, per quanto occorrer possa, qui impugnata), con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'aggiudicazione del "Servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della scuderia del Corpo di Polizia Municipale", nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare: - in parte qua, del bando e del disciplinare di gara; - della nota prot. 50256 del 6.12.2010 del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Firenze; - della nota prot. 15293 del 23.02.2011 a firma del Dirigente del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Firenze, con cui si è disposta l'escussione della cauzione provvisoria presentata dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara; - della nota prot. 13904 del 21.02.2011, sempre a firma del medesimo Dirigente, con la quale si è provveduto ad effettuare segnalazione della ricorrente all'a.v.c.p. si sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs n. 163/2006; giusta motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2011, per l'annullamento del provvedimento dirigenziale 2011/DD/02808 del 12.04.2011, a firma del Dirigente responsabile Andrea Seniga, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'aggiudicazione del "Servizio di mantenimento e cura dei cavalli e di manutenzione della scuderia del Corpo di Polizia Municipale", e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare dei verbali della commissione giudicatrice, nonchè degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: - l Amministrazione intimata ha indetto una procedura aperta per l affidamento del servizio di mantenimento e cura dei cavalli e manutenzione della scuderia del corpo di Polizia Municipale prevedendo quale requisito di partecipazione, tra l altro, l avere effettuato servizi della stessa tipologia nel corso del triennio 2007/2009 per un importo minimo di 90.000,00; - l impresa ricorrente ha dichiarato il possesso di detto requisito, avendo prestato servizi analoghi a favore di privati, ma è stata successivamente esclusa poiché a comprova del medesimo ha prodotto non la fatturazione dei servizi svolti, come previsto dal bando di gara, ma un contratto a progetto riferito alla persona fisica del suo titolare le dichiarazioni dei redditi di quest ultimo; - con il presente ricorso lamenta che né l art. 42 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né l art. 48 della Direttiva 2004/18/CE prevederebbero che il possesso dei requisiti speciali debba essere comprovato mediante la produzione di fatture, ed impugna anche la relativa previsione di bando lamentando che sarebbe irragionevolmente restrittiva della partecipazione alle gare di appalto; - con ricorso per motivi aggiunti estende l impugnazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto pubblico in questione per illegittimità derivata;

Considerato che l impresa ricorrente ha prodotto, a comprova del requisito di capacità tecnica richiesto dalla legge di gara, un contratto di lavoro subordinato atipico riferibile alla persona fisica del titolare mentre ai fini della partecipazione veniva richiesta la pregressa prestazione di servizi analoghi riferibili all impresa concorrente, che non potevano essere dimostrati se non mediante fatture; Ritenuta pertanto inconferente la censura relativa alla ragionevolezza della previsione di lex specialis che impone di comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi a soggetti privati mediante produzione delle relative fatture; Considerato inoltre che il contratto a progetto de quo è ancora in corso di svolgimento, e dallo stesso non è possibile evincere né l effettivo svolgimento delle prestazioni, né la riferibilità delle medesime al periodo richiesto dalla legge di gara; Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Firenze nella misura di. 2.000,00 (duemila/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, nulla spese per il controinteressato non costituito; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Firenze nella misura di 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, nulla spese per il controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Carlo Testori, Consigliere Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/05/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)