Roma, 30/04/2002 Alla Direzione Centrale per la segreteria del Consiglio d Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali SEDE Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed Amministrazioni Autonome dello Stato - Gabinetto- INFORMATIVA N. 46 OGGETTO: Articolo 14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall art. 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Criteri applicativi per la restituzione dei contributi al personale della soppressa AGENSUD assegnato alle Amministrazioni statali. L art. 14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3.4.1993, n. 96 (introdotto dall art. 9 del D.L. 8.2.1995, n.32, convertito dalla legge 7.4.1995, n. 104), con riferimento al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, transitato nei ruoli statali, che abbia ricongiunto il servizio pregresso ex art.6 della legge 7.2.1979, n.29, testualmente recita il
personale cessato dal servizio dopo la data del 13.10.1993, e prima della data d entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati, se non computati ai fini della ricongiunzione. L individuazione dei destinatari del comma 4 del richiamato art.14 bis del d.lgs. n.96/93 e le successive modalità operative sono state oggetto d approfondimento in un apposita Conferenza di servizi indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, dell INPDAP e dell INPS. Nel corso di tale Conferenza, sostanzialmente in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 19.6.1998 che ne ha, tra l altro, dichiarato la legittimità costituzionale, si è convenuto che la novità ed eccezionalità della norma in argomento, rispetto alla disciplina generale, trovano giustificazione e fondamento nell essere la platea dei destinatari ristretta a coloro che, cessati dal servizio in un ben determinato lasso temporale, versino nelle condizioni tassativamente indicate dalla norma. Individuata l area dei destinatari, sono stati infine definiti i criteri per procedere alla quantificazione delle eccedenze contributive e alla successiva restituzione delle stesse. Le conclusioni cui si è pervenuti nell ambito delle suddette Conferenze sono state formalizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali - con direttiva del 30.1.2002, rivolta, tra l altro, agli Enti Previdenziali coinvolti. Con la presente informativa, in applicazione di tale direttiva, si forniscono le necessarie indicazioni in ordine agli adempimenti occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 14 bis del d.lgs. n. 96/93. 1 DESTINATARI L art.14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3.4.1993, n.96 trova applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che non abbiano optato per la posizione pensionistica di provenienza e che siano cessati dal servizio, presso le Amministrazioni di destinazione, dopo il 13 ottobre 1993 (data di passaggio nelle amministrazioni statali) e prima del 9 febbraio 1995 (data di pubblicazione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104). Ciò in quanto il predetto periodo (14.10.1993/8.2.1995) è caratterizzato da una sistemazione retributiva e previdenziale non definitiva del personale, atteso che quest ultimo ha avuto il proprio assetto giuridico e normativo soltanto dal 9 febbraio 1995, per effetto dell appena citato D.L.n. 32/95.
2 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI D ASSEGNAZIONE Le domande del personale cessato dal servizio dal 14.10.1993 all 8.2.1995, intese ad ottenere la restituzione dei contributi in oggetto, devono essere presentate alle amministrazioni d assegnazione, le quali sono in possesso del relativo fascicolo personale ed hanno, eventualmente, liquidato il trattamento di pensione. Le Sedi periferiche di questo Istituto che avessero eventualmente ricevuto tali domande, sono, pertanto, tenute a trasmetterle alle predette amministrazioni. Posto che l art. 6 della legge 7.2.1979, n. 29 non prevede la presentazione d alcuna domanda da parte degli interessati e che, dunque, il relativo procedimento dovrà essere attivato d ufficio, si ritiene comunque opportuno, per una più completa conoscenza delle corrispondenti situazioni previdenziali, che le amministrazioni d appartenenza (a carico delle quali rimane la competenza per l adozione dei relativi provvedimenti, stante i contenuti della Circolare INPDAP n.17 del 15.3.2000) acquisiscano agli atti una dichiarazione, resa degli interessati, da cui risultino tutte le attività lavorative svolte prima dell assegnazione definitiva. Le amministrazioni stesse dovranno, inoltre, richiedere all INPS un prospetto contributivo contenente i periodi assicurativi da ricongiungere ex art. 6 L. n. 29/79 e l importo dei contributi afferenti tali periodi, già maggiorati dell interesse annuo composto del 4,5%, con l invito a trasferire la contribuzione relativa al periodo da ricongiungere direttamente alla competente sede INPDAP - Area Entrate Contributive. Si precisa che per il calcolo delle somme da restituire dovranno essere computati anche i contributi corrispondenti ad attività lavorative svolte presso la soppressa Cassa del Mezzogiorno dal personale che, ai sensi dell art.16, comma 2, della legge 1.3.1986, n. 64, sia stato trasferito nell apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della utilizzazione presso detta AGENSUD. Per determinare il quantum da liquidare a titolo di rimborso, l importo complessivo dei contributi risultanti nella gestione di provenienza dovrà essere confrontato con quello della riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dei soli periodi oggetto di ricongiunzione che danno titolo alla restituzione, in quanto tale diritto sorge solo allorché quest ultimo importo sia inferiore al primo. A tal fine la contribuzione risultante dal summenzionato prospetto dovrà essere a sua volta aggiornata alla data dell effettivo trasferimento e la riserva matematica da determinarsi, virtualmente, sempre alla data del 13.10.1993, avvalendosi fittiziamente delle procedure previste per l applicazione dell art. 2 della legge n. 29/79, dovrà essere portata in detrazione dei contributi aggiornati come sopra.
Occorre tener presente che qualora nel prospetto contributivo inviato dall INPS risultino periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso l AGENSUD che, quantunque ricongiungibili ex art. 6 della legge n. 29/79, non danno titolo ad alcun rimborso, la contribuzione afferente tali periodi non dovrà essere utilizzata per il calcolo della riserva matematica. Successivamente la contribuzione complessiva riportata sui prospetti INPS (esclusa, come appena precisato, quella relativa ai periodi connessi e maggiorata di un interesse annuo composto del 4.5%, alla data dell effettivo trasferimento), riferita sia ai contributi personali, che a quelli a carico del datore di lavoro, dovrà essere ripartita, periodo per periodo, in proporzione alle aliquote contributive, già poste a carico del lavoratore e del datore di lavoro, vigenti pro-tempore. La somma dei due importi ottenuti (relativi alle quote di pertinenza del lavoratore e a quelle di pertinenza del datore di lavoro), determinerà l importo dal quale dovrà essere detratto quello della riserva matematica (al netto d eventuali periodi connessi) di cui si è detto. Il diritto alla restituzione sorgerà soltanto qualora il risultato ottenuto, che indicherà l eccedenza contributiva complessiva, sarà di segno positivo. Tuttavia tale eccedenza, essendo riferita all intera contribuzione versata, non dovrà essere totalmente restituita, atteso che, come rilevato, tra l altro, dalla Corte dei Conti, il termine restituzione fornisce esso stesso la portata dell operazione, che dovrà essere limitata alla ripetizione dei soli contributi che siano gravati sul lavoratore. Conseguentemente, le somme da rimborsare agli interessati dovranno essere ricavate dalla citata eccedenza contributiva complessiva in proporzione all aliquota contributiva già posta a carico degli interessati medesimi. A tal fine, occorre calcolare il rapporto tra l aliquota totale media, vigente nel periodo di riferimento, e l aliquota personale media (a carico del lavoratore) dello stesso periodo, e moltiplicare il corrispondente valore matematico per l eccedenza contributiva complessiva, come sopra determinata. L ammontare delle somme da rimborsare all interessato, a titolo di restituzione dei contributi, sarà dato dal risultato ottenuto, fino alla concorrenza dei contributi personali. Compiute tali operazioni le amministrazioni statali dovranno adottare i conseguenti atti amministrativi nei quali dovranno risultare, tra l altro, il periodo di servizio valutato ai sensi dell art. 6 della legge n. 29/79, l ammontare dei contributi di pertinenza del datore di lavoro, nonché di quelli di pertinenza del lavoratore, la sopracitata riserva matematica, al netto d eventuali contributi afferenti periodi connessi, l eccedenza contributiva complessiva, il valore matematico corrispondente al rapporto tra l aliquota personale e quella totale ed, infine, la parte d eccedenza contributiva da restituire all interessato. Tali atti, corredati della documentazione prevista dalla citata Circolare INPDAP n. 17/2000, dovranno essere trasmessi alle sedi periferiche dell INPDAP competenti per territorio, Settore Gestione e Pagamento Pensioni, che dovranno provvedere all effettivo pagamento.
Si fa presente che qualora debba essere ancora liquidato, o riliquidato, il trattamento definitivo di pensione, il riconoscimento dei periodi ricongiungibili, nonché la comunicazione degli importi da restituire all interessato, di quelli presi a base del calcolo e d ogni altro elemento utile potranno avvenire contestualmente al conferimento del trattamento pensionistico. 3 ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLE SEDI INPDAP Ciascuna Sede INPDAP- Settore Gestione Pagamento Pensioni, acquisito il provvedimento adottato dall Amministrazione statale competente, e previa conferma, da parte dell Area Entrate Contributive, dell effettivo introito delle somme relative ai contributi complessivi risultanti nella gestione di provenienza, dovrà farsi carico, come già rilevato, della materiale restituzione all interessato dei contributi a lui spettanti. La somma da rimborsare dovrà essere assoggettata alla ritenuta IRPEF. 4 EVENTUALE RICONGIUNZIONE AI SENSI DELL ART. 2 DELLA LEGGE N. 29/79 E di tutta evidenza che sono ricongiungibili ex art.6 della L.n.29/79 i soli periodi assicurativi relativi al servizio prestato presso l AGENSUD fino al 12 ottobre 1993, mentre ulteriori periodi assicurativi, afferenti a servizi svolti presso privati datori di lavoro, potranno essere valutati unicamente a titolo oneroso. In tal caso la dichiarazione relativa ai servizi resi anteriormente all assegnazione nelle amministrazioni statali, già presentata dagli interessati, sarà ritenuta valida come domanda di ricongiunzione ai sensi dall art. 2 della legge n.29/79, considerando la data del 13 ottobre 1993 quale implicita data di presentazione della domanda stessa. Resta inteso che, verificandosi tale ipotesi, la sede INPS dovrà certificare tali, ulteriori, periodi, mediante un apposito e ben distinto prospetto dei contributi. Allo scopo di fornire, in modo conciso ed essenziale, un sostegno pratico per la determinazione dell eccedenza contributiva da restituire agli interessati, si allega un esempio di calcolo, corredato delle tabelle contenenti le aliquote contributive vigenti presso l INPS. IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Costanzo GALA F.to Dott. Gala
Dipendente: MATERA FABRIZIO nato il 04/03/45 Periodi contributivi Aliquote Contributive Importo Contributi Importo Attualizzato dei Contributi Dal Al Sett. Tipo di Contribuz. Aliquota totale Aliq.ta del datore di lavoro Aliq.ta del lavoratore Importo dei contributi Contributi per periodi connessi Anni Montante Contributi per periodi connessi rivalutati Contributi del datore di lavoro rivalutati Contributi del lavoratore rivalutati (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l) (m) 21/01/76 31/12/76 49 OBG 23,31 16,16 7,15 3.150.376 17 2,113377 4.615.709 2.042.223 01/01/77 31/12/77 52 OBG 23,31 16,16 7,15 3.325.325 16 2,022370 4.662.231 2.062.806 01/01/78 31/12/78 52 OBG 23,31 16,16 7,15 3.680.257 15 1,395282 3.559.912 1.575.085 01/01/79 31/12/79 52 OBG 23,31 16,16 7,15 3.767.864 14 1,851945 4.837.516 2.140.361 01/01/80 29/02/80 9 OBG 23,31 16,16 7,15 833.433 13 1,772196 1.023.957 453.050 01/03/80 31/12/80 43 OBG 24,01 16,86 7,15 3.965.945 13 1,772196 4.935.417 2.093.015 01/01/81 31/12/81 52 OBG 24,01 16,86 7,15 4.568.524 12 1,695881 5.440.473 2.307.200 01/01/82 30/06/82 26 OBG 24,01 16,86 7,15 2.981.386 11 1,622853 3.397.526 1.440.825 01/07/82 31/12/82 26 OBG 24,31 17,16 7,15 3.448.622 11 1,622853 3.950.546 1.646.061 01/01/83 31/12/83 52 OBG 24,51 17,36 7,15 6.175.358 10 1,552969 6.792.526 2.797.613 01/01/84 31/12/84 52 OBG 24,51 17,36 7,15 6.630.847 9 1,486095 6.979.463 2.874.606 01/01/85 31/12/85 52 OBG 24,51 17,36 7,15 6.948.766 8 1,422101 6.999.138 2.882.709 01/01/86 31/12/86 52 OBG 25,51 18,36 7,15 7.377.128 7 1,360862 7.225.429 2.813.824 01/01/87 31/12/87 52 OBG 25,51 18,36 7,15 7.932.654 6 1,302260 7.434.956 2.895.422 01/01/88 31/12/88 52 OBG 25,51 18,36 7,15 8.337.268 5 1,246192 7.477.750 2.912.087 01/01/89 31/12/89 52 OBG 25,92 18,63 7,29 8.631.354 4 1,192519 7.398.132 2.894.921 01/01/90 31/12/90 52 OBG 25,92 18,63 7,29 10.276.933 3 1,141166 8.429.275 3.298.412 01/01/91 30/04/91 17 OBG 25,92 18,63 7,29 3.978.851 2 1,092025 3.122.972 1.222.033 01/05/91 31/12/91 35 OBG 26,17 18,63 7,54 7.283.745 2 1,092025 5.662.347 2.291.685 01/01/92 30/06/92 26 OBG 26,17 18,63 7,54 6.143.767 1 1,045000 4.570.463 1.849.774 01/07/92 31/12/92 26 OBG 26,77 18,63 8,14 7.921.825 1 1,045000 5.761.108 2.517.199 01/01/93 12/10/93 41 OBG 26,97 18,63 8,34 13.825.884 m. 9 gg. 12 1,035081 9.885.512 4.425.398 01/11/66 30/10/70 208 RL 23.840.250 13 1,772196 42.249.596 - - 1.130 24,85409 17,55045 7,30364 131.186.112 23.840.250 42.249.596 124.162.357 51.436.309 Rapporto fra l'aliquota personale e quella totale 0,29386 importo contributi rivalutati: Datore di lavoro Personali Connessi (Riscatto Laurea) 42.249.596 124.162.357 51.436.309 Totali 42.249.596 175.598.665
Riserva matematica art. 6 L. 29/79 al netto dei periodi connessi Differenza Lire 102.734.474 72.864.192 Importo dei contributi personali da rimborsare = Lire (Iimporto differenziale per il rapporto fra l'aliquota personale e quella totale fino alla concorrenza dei contributi personali) 21.411.910
DETERMINAZIONE RISERVA MATEMATICA ART. 6 L. 29/79 Cognome: ROSSI Data di nascita Data della domanda Età arr.ta alla data della domanda Nome: FABRIZIO 4/3/1945 13/10/93 49 Periodi di ruolo prestati presso: dal al Anni mesi giorni AGENSUD 21/01/78 13/01/93 14 11 22 Periodi connessi: Riscatto Laurea domanda del 20/10/84 4 totale servizi non arrotondati 18 11 22 totale servizi arrotondati 19 0 totale servizi a mesi 228 totale servizi a mesi senza periodi connessi 180 Retribuzione al 13/10/93 Lire 51.263.940 * Aliquota corrispondente al periodo da ricongiungere (solo periodi presso AGENSUD)=mesi 180 0,3000 15.379.182 * Anni di età arrotondati al 13/10/93 anni 49 6,6801 Lire 102.734.474
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'I.V.S. IN VIGORE NEL F.P.L.D. ALIQUOTA TOTALE MEDIA ALIQUOTA PERSONALE MEDIA Periodo Datore di con maggiorazione con maggiorazione Lavoratore Dal. al 1993 Dal. al 1993 Aliquota totale lavoro dell'1% su aliq.ta 93' dell'1% su aliq.ta 93' 01/01/57 31/12/57 9,18 6,13 3,05 9,18 3,05 21,20755 21,22796 6,63837 6,65878 01/01/58 31/03/58 11,58 7,73 3,85 11,58 3,85 21,45813 21,47896 6,71313 6,73396 01/04/58 31/12/58 11,56 7,71 3,85 11,56 3,85 21,66830 21,68957 6,77404 6,79532 01/01/59 31/12/59 11,56 7,71 3,85 11,56 3,85 21,88804 21,90978 6,83761 6,85935 01/01/60 31/12/60 15,71 10,46 5,25 15,71 5,25 22,11756 22,13978 6,90400 6,92622 01/01/61 31/12/61 17,21 11,46 5,75 17,21 5,75 22,26318 22,28591 6,94159 6,96432 01/01/62 30/06/62 17,21 11,46 5,75 17,21 5,75 22,38070 22,40395 6,96930 6,99256 01/07/62 31/07/62 20,96 13,96 7,00 20,96 7,00 22,50381 22,52762 6,99833 7,02214 01/08/62 30/09/62 20,96 13,96 7,00 20,96 7,00 22,54146 22,56585 6,99829 7,02268 01/10/62 31/12/62 20,93 13,93 7,00 20,93 7,00 22,58100 22,60600 6,99825 7,02325 01/01/63 30/06/63 20,93 13,93 7,00 20,93 7,00 22,62333 22,64897 6,99821 7,02385 01/07/63 31/12/63 22,73 15,13 7,60 22,73 7,60 22,66789 22,69421 6,99816 7,02447 01/01/64 31/08/64 18,93 12,58 6,35 18,93 6,35 22,66622 22,69324 6,98189 7,00892 01/09/64 31/12/64 18,58 12,58 6,00 18,58 6,00 22,77000 22,79778 6,99944 7,02722 01/01/65 31/10/65 18,58 12,58 6,00 18,58 6,00 22,88971 22,91829 7,02800 7,05657 01/11/65 31/12/65 18,56 12,56 6,00 18,56 6,00 23,01647 23,04588 7,05824 7,08765 01/01/66 31/12/66 18,56 12,56 6,00 18,56 6,00 23,15152 23,18182 7,09030 7,12061 01/01/67 31/12/67 18,91 12,56 6,35 18,91 6,35 23,29500 23,32625 7,12438 7,15563 01/01/68 31/07/68 18,91 12,56 6,35 18,91 6,35 23,43645 23,46871 7,14935 7,18161 01/08/68 31/12/68 20,56 13,66 6,90 20,56 6,90 23,58733 23,62067 7,17600 7,20933 01/01/69 31/12/69 20,56 13,66 6,90 20,56 6,90 23,69172 23,72621 7,18552 7,22000 01/01/70 31/12/70 20,56 13,66 6,90 20,56 6,90 23,80357 23,83929 7,19571 7,23143 01/01/71 31/12/71 18,91 12,01 6,90 18,91 6,90 23,92370 23,96074 7,20667 7,24370 01/01/72 31/12/73 19,01 12,11 6,90 19,01 6,90 24,11654 24,15500 7,21846 7,25692 01/01/74 16/05/74 20,01 13,36 6,65 20,01 6,65 24,32080 24,36080 7,23120 7,27120 17/05/74 31/12/74 19,91 13,26 6,65 19,91 6,65 24,50042 24,54208 7,25542 7,29708 01/06/75 31/12/75 21,31 14,51 6,80 21,31 6,80 24,70000 24,74348 7,28174 7,32522 01/01/76 31/12/76 23,31 16,16 7,15 23,31 7,15 24,85409 24,89955 7,30364 7,34909 01/01/77 31/12/77 23,31 16,16 7,15 23,31 7,15 24,92762 24,97524 7,31095 7,35857 01/01/78 31/12/78 23,31 16,16 7,15 23,31 7,15 25,00850 25,05850 7,31900 7,36900 01/01/79 31/12/79 23,31 16,16 7,15 23,31 7,15 25,09789 25,15053 7,32789 7,38053 01/01/80 29/02/80 23,31 16,16 7,15 23,31 7,15 25,19722 25,25278 7,33778 7,39333 01/03/80 31/12/80 24,01 16,86 7,15 24,01 7,15 25,30824 25,36706 7,34882 7,40765 01/01/81 31/12/81 24,01 16,86 7,15 24,01 7,15 25,38938 25,45188 7,36125 7,42375 01/01/82 30/06/82 24,01 16,86 7,15 24,01 7,15 25,48133 25,54800 7,37533 7,44200 01/07/82 31/12/82 24,31 17,16 7,15 24,31 7,15 25,58643 25,65786 7,39143 7,46286 01/01/83 31/12/83 24,51 17,36 7,15 24,51 7,15 25,68462 25,76154 7,41000 7,48692 01/01/84 31/12/84 24,51 17,36 7,15 24,51 7,15 25,78250 25,86583 7,43167 7,51500 01/01/85 31/12/85 24,51 17,36 7,15 24,51 7,15 25,89818 25,98909 7,45727 7,54818 01/01/86 31/12/86 25,51 18,36 7,15 25,51 7,15 26,03700 26,13700 7,48800 7,58800 01/01/87 31/12/87 25,51 18,36 7,15 25,51 7,15 26,09556 26,20667 7,52556 7,63667 01/01/88 31/12/88 25,51 18,36 7,15 25,51 7,15 26,16875 26,29375 7,57250 7,69750 01/01/89 31/12/89 25,92 18,63 7,29 25,92 7,29 26,26286 26,40571 7,63286 7,77571 01/01/90 31/12/90 25,92 18,63 7,29 25,92 7,29 26,32000 26,48667 7,69000 7,85667 01/01/91 30/04/91 25,92 18,63 7,29 25,92 7,29 26,40000 26,60000 7,77000 7,97000 01/05/91 31/12/91 26,17 18,63 7,54 26,17 7,54 26,52000 26,77000 7,89000 8,14000 01/01/92 30/06/92 26,17 18,63 7,54 26,17 7,54 26,63667 26,97000 8,00667 8,34000 01/07/92 31/12/92 26,77 18,63 8,14 26,77 8,14 26,87000 27,37000 8,24000 8,74000 01/01/93 12/10/93 26,97 18,63 8,34 * 27,97 9,34 26,97000 27,97000 8,34000 9,34000 * N.B.: SOLO PER IL 1993 IN PRESENZA DI RETRIBUZIONI SUPERIORI A LIRE 53.475.000 MAGGIORARE L'ALIQUOTA PERSONALE DELL'1%