Prot. N. (OSP/03/45083) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: il Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli essenziali di Assistenza"; la propria precedente deliberazione n. 295 del 25/02/2002 avente ad oggetto "Recepimento del DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza", ratificato da Consiglio regionale con atto n. 349 del 27/03/2002; la propria precedente deliberazione n. 1365 del 02/08/2002 avente ad oggetto "Individuazione dei criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni previste dall'allegato 2B del DPCM 29/11//2001 - definizione dei livelli essenziali di assistenza; Considerato che: la dieta ipoproteica per i nefropatici cronici ha dimostrato essere in grado di ritardare anche per un lungo lasso di tempo l'inizio del trattamento dialitico; per la maggior parte dei nefropatici la dieta ipoproteica può realizzarsi senza che siano necessari alimenti ipoproteici, escluse le seguenti categorie: Pazienti con Insufficienza Renale Cronica Severa (filtrato glomerulare inferiore ai 25 ml/minuto) non ancora in dialisi, nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sotto 0.8 grammi di proteine per Kg di peso ideale /die, Pazienti con Insufficienza Renale Cronica di grado moderato (filtrato glomerulare tra 25 e 55 1
ml/minuto) nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sugli 0.8 grammi di proteine per Kg di peso ideale /die; Nella nostra regione si stima che il numero di pazienti con Insufficienza Renale Cronica Severa sia pari a 550, mentre i pazienti con Insufficienza Renale Cronica di grado moderato sono circa 1000; Ritenuto che: la fornitura di prodotti ipoproteici ai pazienti nefropatici cronici, pur non rientrando attualmente nei livelli essenziali di assistenza previsti dal sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, risponda a necessità di prevenzione che la qualifica in termini di efficacia ed appropriatezza; dato atto del parere di regolarità amministrativa, espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003; acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociale espresso nella seduta del 12/02/2004 Su proposta dell'assessore alla Sanità; A voti unanimi e palesi delibera 1) di approvare l'inclusione, per i cittadini residenti nella Regione Emilia Romagna, nei livelli essenziali di assistenza, tra le prestazioni che costituiscono assistenza integrativa, della fornitura di prodotti ipoproteici ai pazienti nefropatici cronici appartenenti alle seguenti categorie: A)pazienti con Insufficienza Renale Cronica Severa (filtrato glomerulare inferiore ai 25 ml/minuto) non ancora in dialisi, nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sotto 0.8 grammi di proteine per Kg di peso ideale /die, 2
B)pazienti con Insufficienza Renale Cronica di grado moderato (filtrato glomerulare tra 25 e 55 ml/minuto) nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sugli 0.8 grammi di proteine per Kg di peso ideale /die; 2) di erogare i prodotti dietetici ipoproteici, nel limite di spesa mensile di euro 100 per pazienti appartenenti alla prima categoria (insufficienza renale cronica severa)e di euro 60 per pazienti appartenenti alla seconda categoria (insufficienza renale cronica di grado moderato); 3) di stabilire: a. che le categorie merceologiche di prodotti dietetici ipoproteici erogabili ai pazienti di cui alle precedenti categorie A e B, sono quelle indicate nella tabella riportata in allegato 1 b. che la scelta dei prodotti da parte degli assistiti, per le categorie merceologiche autorizzate, deve avvenire nell'ambito dell'elenco regionale dei prodotti dietetici, individuato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 4) di definire il seguente percorso: - lo specialista nefrologo, operante in struttura pubblica, certifica che il paziente è affetto da Insufficienza Renale Cronica e predispone una relazione diagnostica terapeutica (secondo il modello posto in allegato 2) indicante il regime dietetico appropriato, con riferimento ai valori massimi di cui alla tabella posta in allegato 1. - sulla base della certificazione rilasciata dallo specialista, l'azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito provvede a rilasciare apposita autorizzazione annuale a fruire della fornitura dei prodotti dietetici. Salvo che non intervengano modifiche alla relazione diagnostica terapeutica predisposta dallo specialista, l'azienda Sanitaria può, negli anni successivi, rilasciare automaticamente tale certificazione. 3
- al fine dell'approvvigionamento dei prodotti l'azienda USL di appartenenza consegna all'assistito autorizzato 12 moduli contenenti i seguenti elementi: dati identificativi della struttura che rilascia i moduli, dati anagrafici dell'assistito e codice fiscale, numero di autorizzazione, elementi per l'erogazione della fornitura con riferimento al regime dietetico indicato sulla certificazione rilasciata dallo specialista, limite di spesa previsto. - lo specialista nefrologo è tenuto a comunicare entro il mese, all'azienda USL, l'eventuale inizio del trattamento dialitico del paziente - l'azienda USL individua il modello organizzativo ritenuto più opportuno per la distribuzione dei prodotti dietetici, direttamente o per il tramite delle farmacie convenzionate, anche alla luce di quanto indicato negli accordi attuativi regionali ex Decreto del Presidente della Repubblica 317/98. - se la distribuzione degli alimenti avviene tramite le farmacie convenzionate, l'azienda USL rimborsa al farmacista il costo mensile della prestazione, tenuto conto degli eventuali sconti sui prodotti, definiti nell'ambito di accordi con le farmacie. - le farmacie, all'atto della dispensazione, appongono sul modulo/ricetta i fustelli ottici prelevati dalle confezioni e indicano l'eventuale differenza corrisposta dall'assistito rispetto al tetto di spesa posta a carico del Servizio Sanitario Regionale. Le prestazioni di assistenza integrativa, relative all'erogazione dei prodotti ipoproteici, rese a cittadini residenti in altre Aziende sanitarie della regione, sulla base della presentazione del modulo rilasciato dall'azienda USL di appartenenza, sono soggette a rimborso tramite fatturazione diretta tra la struttura erogatrice e l'azienda USL di residenza del paziente. Le Azienda USL sono tenute ad inviare annualmente alla Direzione Generale Sanità e 4
Politiche Sociali, Servizio Presidi Ospedalieri le informazioni relative al numero di assistiti affetti da insufficienza renale cronica cui sono stati dispensati alimenti ipoproteici ed alla rendicontazione della spesa sostenuta. La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali dovrà provvedere al monitoraggio dei costi e dell'applicazione del presente provvedimento; 5) di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 5
ALLEGATO 1 Valori massimi per la definizione del regime dietetico mensile, da parte dello specialista nefrologo, per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica. Non sono ammesse sostituzioni tra le categorie di prodotti individuate CATEGORIE MERCEOLOGICHE di PRODOTTI Pane Pasta Farina Biscotti QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE 2 Kg 3 Kg 1 Kg 1 Kg 6
ALLEGATO 2 Azienda USL Azienda Ospedaliera Si certifica che l'assistito codice fiscale nato a è affetto da: Insufficienza Renale Cronica Severa (filtrato glomerulare inferiore ai 25 ml/minuto) non ancora in dialisi, nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sotto 0.8 grammi di proteine per g di peso ideale /die Insufficienza Renale Cronica di grado moderato (filtrato glomerulare tra 25 e 55 ml/minuto) nei quali l apporto proteico ottimale si attesta sugli 0.8 grammi di proteine per g di peso ideale /die Si prescrive, pertanto, il seguente regime dietetico mensile: Categoria merceologica di prodotto Quantitativo mensile Firma e Timbro dello Specialista 7