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Servizio Affidi Sovraterritoriale Contatti Cos è l'affido? L affidamento familiare aiuta i bambini ed i ragazzi a diventare grandi, nutrendo il loro bisogno di affetto e di relazione con figure adulte che si prendano cura di loro, al fine di diventare adulti capaci di amare. L istituto dell affido risponde al diritto fondamentale di ogni bambino di poter crescere in una famiglia e si realizza quando i genitori non sono in grado temporaneamente di accudire ed educare i propri figli per motivi sia di ordine esterno che per fragilità interne. Può esserci un affido a parenti o ad estranei, famiglie, coppie e single senza limiti di età, con o senza figli. Alla famiglia affidataria è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi territoriali e con la famiglia di origine, rivestendo essa il ruolo di famiglia complementare che supplisce alle carenze genitoriali dando al bambino ciò di cui è sprovvisto in quel periodo di vita. La famiglia di origine resterà in contatto con i propri figli, salvo casi di affido protetto, e verrà aiutata dai servizi territoriali a poter svolgere le funzioni genitoriali residue e ad incrementarle nel tempo. I figli rimarranno presso la famiglia affidataria per tutto il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di affido. L affido, istituito e regolamentato dalla Legge N.184/83 con successive modifiche Legge N.149/01. Sulla base della Legge 285/97 e della Legge Quadro 328/2000 è stato istituito il Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord provincia di Novara. Le caratteristiche principali dell'affidamento sono: la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro nella famiglia d'origine. Esistono due tipologie di affido: 1. l'affido consensuale, che avviene con il consenso dei genitori o di chi ha la patria potestà, si attiva attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare; 2. l affido giudiziale che si ha, invece, quando non vi è il consenso dei genitori, ed è decretato dal tribunale per i minorenni. L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta. L affido in entrambe le forme sopra indicate può essere realizzato con modalità diverse, in risposta alle diverse esigenze del minore e della sua famiglia d origine: - affido a tempo pieno è da intendersi quando il minore si reca a vivere presso la famiglia affidataria e trascorre, invece, con i genitori solamente momenti circoscritti per il tempo stabilito e con le modalità previste dal progetto. - affido part-time consiste nell affidare il minore a una famiglia solo per una parte della giornata, per alcuni giorni della settimana o per un periodo di vacanze. Questa modalità di affido è utile quando i genitori del minore devono essere supportati nell espletamento delle loro funzioni genitoriali, offre al minore la possibilità di vivere esperienze positive e avere altri modelli di riferimento indispensabili per una crescita personale.

Il nostro Servizio affidi Chi siamo L'èquipe di lavoro è costituita: da un responsabile tecnico due psicologi due assistenti sociali Contatti Il Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord provincia di Novara ha sede presso Villa Marazza (ingresso Nord - Viale Libertà) indirizzo: Viale Marazza, 38-28021 Borgomanero (NO) telefono: 366 7830720 366 7843003 indirizzo e-mail: servizioaffidiareanord@cissborgomanero.it Il nostro territorio Il territorio di competenza del Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord provincia di Novara comprende: C.I.S.S. BORGOMANERO con 22 comuni consorziati: Agrate Conturbia, Barengo, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio D Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto D Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Invorio, Momo, Pogno, Soriso, Suno, Vaprio D Agogna, Veruno. I.S.A. GHEMME con 4 comuni convenzionati: Ghemme, Sizzano, Boca, Maggiora C.I.S.A.S. CASTELLETTO SOPRA TICINO con 11 comuni consorziati: Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia. CITTA DI ARONA con 9 comuni convenzionati: Arona, Dormelletto, Pisano, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Colazza, Comignago. Mappa google: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zdrotxsk9azy.kp1t5k_d9ljg L affidamento si realizza con l intervento integrato dei Servizi Territoriali (C.I.S.S. BORGOMANERO, I.S.A. GHEMME, C.I.S.A.S. CASTELLETTO SOPRA TICINO e CITTA DI ARONA) e del Servizio Affidi Sovraterritoriale Area Nord provincia di Novara che collaborano in ogni fase del progetto dalla sua costruzione sino alla chiusura, ciascuno in base alle proprie competenze. I Servizi Territoriali si occupano del bambino e della sua famiglia di origine, mentre il Nucleo Affidi si occupa dell affido e della famiglia affidataria. Gli operatori dei sopra citati Servizi si incontrano periodicamente al fine di concordare, stabilire e verificare l andamento del progetto e devono garantire, in ogni fase del percorso, il diritto all informazione chiara e corretta nei confronti dei soggetti coinvolti. Lavoriamo con... L Organizzazione di Volontariato COMPAGNI DI VOLO di Borgomanero (NO).

Informazioni utili e approfondimenti La famiglia verso l'affido... 4 Percorso di conoscenza... 4 Aspetti economici e previdenziali... 4 Contributo economico... 4 Copertura assicurativa... 4 Assegni familiari... 4 Detrazioni d imposta... 5 Dichiarazione dei redditi... 5 Diritti dei genitori affidatari... 5 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori... 5 Congedo di maternità... 5 Congedo di paternità... 5 Congedo parentale... 5 Riposi giornalieri... 6 Congedi per malattia del bambino affidato... 6 Minore affidato portatore di handicap... 6 Iscrizione anagrafica del minore... 6 Assistenza sanitaria... 7 Recarsi all estero... 7 Minore cittadino italiano:... 7 Minore cittadino straniero.... 7

Primo incontro La famiglia verso l'affido percorso di conoscenza Chi è interessato ad approfondire la tematica dell'affido può rivolgersi al nostro servizio e fissare un incontro in cui un operatore fornirà le informazioni generali circa le modalità di conoscenza e selezione. Colloqui di approfondimento Dopo la prima conoscenza l'èquipe del servizio incontrerà in alcuni colloqui la persona o la coppia interessata a farsi carico di un bambino/a che proviene da una famiglia in difficoltà. Sono di norma previsti: colloquio con l assistente sociale colloquio con lo psicologo visita domiciliare Colloquio di restituzione Al termine di questa fase di conoscenza è previsto un momento di confronto tra la persona o la coppia interessata all affido e l equipe affido (assistente sociale e psicologo) circa ciò che è emerso nei colloqui di approfondimento. Contributo economico Aspetti economici e previdenziali Il Servizio sociale territoriale corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore, come stabilito dall art.80 della legge n.184/1983, sostituito dall art. 38 della legge n.149/2001. Copertura assicurativa L ente titolare che ha in gestione l affidamento ha in atto un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore. Assegni familiari In base alla normativa vigente il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, anche in relazione alla durata dell affidamento (art. 80 comma 1 l. n.184/1983), può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali siano erogate temporaneamente al nucleo affidatario.

Detrazioni d imposta In base alla normativa vigente le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono previste anche per i nuclei affidatari, purchè il minore affidato risulti a carico (art.12 DPR n.917/1986) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell Autorità Giudiziaria (art.80 legge 183/1984). Dichiarazione dei redditi Il contributo economico erogato dai servizi a supporto delle spese per l affidamento non costituisce reddito. Nel modello 730 e nel modello unico, il minore con residenza presso la famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato, con diritto ad avere la relativa detrazione. Le spese mediche sostenute in suo favore possono altresì essere portate in detrazione dal reddito dell affidatario. Diritti dei genitori affidatari Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (Dlgs n.151/2001 così come modificato dalla l.n.244/2007) e la legge n.149/2001 stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o paternità, di congedi parentali, di congedi per malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Congedo di maternità Come recita la circolare INPS n.16 del 4.2.2008 la lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt.2 e ss (affidamento non preadottivo) ha diritto all astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall età del minore all atto dell affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per i minori che, all atto dell affidamento, abbiano superato i sei anni di età. Congedo di paternità Spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all art.28 del T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente. Congedo parentale In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall età del bambino all atto dell adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Fermi restando i predetti limiti temporali, (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall ingresso del

minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall ingresso (anche ad esempio il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriore rispetto ai sei mesi, ancorchè fruiti entro i primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell art. 34 del T.U. Riposi giornalieri Uno dei genitori affidatari può usufruire dei riposi giornalieri pari a due ore entro il primo anno dall ingresso in famiglia del bambino affidato (sentenza Corte Costituzionale n.104 del 2003) quando l orario di lavoro sia pari o superiore a sei ore giornaliere; qualora l orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore il riposo è pari a un ora. I riposi giornalieri non comportano riduzione alla retribuzione. Si segnala inoltre, la circolare INPS n.91/2003 che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l applicazione dell art.41 del T.U. n.151/2001 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest ultimo equiparabile all ingresso in famiglia avvenuto nella stessa data, di due o più minori anche non fratelli. Congedi per malattia del bambino affidato Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio affidato, fino al compimento del sesto anno di età (artt. 47 e 50 del D lgs n.151/2001). Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (art.47 comma 2) L art.50 integra, prevedendo che qualora all atto dell adozione o dell affidamento il minore abbia un età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall art.47, comma 2. Minore affidato portatore di handicap In riferimento alla legge n. 104 /1992, art. 33 e al D.lgs n.151/2001 artt.42 e 45, gli affidatari di un minore portatore di handicap in situazione di gravità accertata, se entrambi lavoratori, hanno diritto in alternativa fra loro a: - assenza facoltativa dal lavoro, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino, purchè quest ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture (art.42 l.104/1992). I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%; - tre giorni di permesso mensile, retribuiti, dai tre anni in poi del minore con handicap e sempre che non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture. Iscrizione anagrafica del minore L iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari deve essere concordata negli affidamenti a lungo termine, con il servizio sociale e con i genitori del minore (se non decaduti dalla potestà), qualora questo possa corrispondere all interesse del bambino. Gli affidatari, dopo accordi con il servizio sociale referente e in relazione a eventuali disposizioni dell Autorità giudiziale, possono chiedere l iscrizione del minore sul proprio stato di famiglia in quanto convivente affidato. A tal fine deve presentare copia del decreto di affidamento.

Assistenza sanitaria Secondo quanto stabilito dall art.5 comma 1 della legge n.184/83, l affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie. Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune in caso di necessità e urgenza, per salvaguardare la salute del minore loro affidato (ad es. ricovero o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione ai genitori o ai servizi competenti. Qualora un bambino/a venga affidato ad una famiglia appartenente alla stessa Azienda Asl il tesserino sanitario del minore rimarrà valido; a seconda di ciascun caso, la famiglia affidataria, famiglia naturale e servizi potranno valutare la necessità e l opportunità di richiedere la variazione del medico. Se invece, l affidamento avviene in una famiglia appartenente ad un altra Azienda ASL, al minore viene rilasciato un tesserino sanitario rinnovabile ogni anno (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL, della documentazione attestante l affidamento). Recarsi all estero Le procedure per espatriare con un bimbo in affido variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell Autorità Giudiziaria competente. Variano inoltre in base al fatto che il minore sia cittadino italiano o cittadino straniero. Minore cittadino italiano: trattandosi di atti straordinari è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o, in mancanza di questi, del tutore. Per recarsi all estero con il minore affidato, gli affidatari devono presentare istanza al Giudice Tutelare con il consenso scritto dei genitori o del tutore, qualora si tratti di affidamento consensuale; in caso di affidamento giudiziale occorre presentare al Presidente del Tribunale per i Minorenni, richiesta scritta di autorizzazione a richiedere i documenti necessari. Con l autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni, gli affidatari devono rivolgersi all Ufficio Anagrafe del Comune, e richiedere il lasciapassare o la carta di identità valida per l espatrio (a seconda che si tratti rispettivamente di minore di età inferiore o superiore ai 15 anni). Occorre precisare che, a differenza di quanto avviene per gli adulti, questo tipo di documento è indispensabile perché il minore si possa recare nei paesi della Comunità Europea. Una volta ottenuto il lasciapassare o la carta di identità, occorre recarsi alla questura o al commissariato di quartiere, per l accertamento dei dati e la vidimazione del documento. Nel caso in cui ci si voglia, invece recare con il minore affidato in un paese non facente parte della Comunità Europea, occorre rivolgersi, sempre con l autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni, alla questura per ottenere il rilascio del passaporto per il minore o per farlo iscrivere nel passaporto di uno degli affidatari. Minore cittadino straniero. Per il minore cittadino straniero la procedura è la stessa del cittadino italiano per quanto riguarda la modalità di acquisizione del consenso del/dei genitori che non siano decaduti dalla potestà o in mancanza di questi del tutore. La procedura si differenzia dopo l ottenimento dell autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni; infatti per il minore cittadino straniero la procedura per recarsi all estero dipende sia dal paese d origine che dal tipo di permesso di soggiorno in suo possesso. È dunque necessario in questi casi contattare il Consolato del paese in cui reca il minorenne la questura locale per le specifiche procedure. Poiché, in entrambi i casi può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con diversi mesi d anticipo.