COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE

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COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 30/2011 AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE Manovra finanziaria 2012-2014. Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 2 Proroga al 31 agosto 2011 dei termini per l approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni 2 Disciplina riposi settimanali ex art. 9, D.Lgs. n. 66/2003 Coincidenza con la domenica Interpello del Ministero del Lavoro n. 26 del 27 giugno 2011 3 Guida contratti pubblici: on line il terzo volume 4 5 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali Circolare ISTAT del 21 Giugno 2011 n. 6 4 Il collegio dei revisori dei conti può operare solo con almeno due componenti Consiglio di Stato, sez. V 27 giugno 2011, n. 3820 6 1

Manovra finanziaria 2012 2014. Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 Il 30 giugno 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra finanziaria per i prossimi tre anni. Il provvedimento inizia il suo iter parlamentare dal Senato e sarà alla Camera entro la fine del mese di luglio. Il decreto legge per la stabilizzazione finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri si compone di 4 parti: Contenimento dei costi della politica (indennità per i parlamentari, voli di Stato, auto blu); misure generali di contenimento della spesa; disposizioni in materia di entrate tributarie; misure per sostenere lo sviluppo. Per quanto riguarda il contenimento della spesa, le disposizioni non prevedono misure particolarmente severe per gli anni 2011 e 2012, proiettando gli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi negli esercizi 2013 e 2014. In particolare per quanto riguarda gli Enti Locali si segnala che il provvedimento contiene disposizioni premianti per gli Enti Locali Virtuosi che saranno valutati tali in relazione a determinati parametri tra cui il rispetto del Patto di stabilità interno nel triennio precedente, la partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale, il livello del contenimento di determinate spese. Le disposizioni contenute nella manovra saranno oggetto di specifico approfondimento. Proroga al 31 agosto 2011 dei termini per l approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni La Conferenza Stato Città nella seduta del 30 giugno 2011 ha approvato lo slittamento al 31 agosto del termine per l approvazione dei bilanci di previsione 2011 dei Comuni. 2

Disciplina riposi settimanali ex art. 9, D.Lgs. n. 66/2003 Coincidenza con la domenica Interpello del Ministero del Lavoro n. 26 del 27 giugno 2011 Il Ministero del Lavoro si è espresso in relazione alla disciplina dei riposi settimanali di cui all art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003. In particolare, il quesito su cui si è espresso il Ministero verte sulla possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta specifiche esigenze dell azienda di carattere tecnico - organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata. A norma del disposto di cui all art. 1, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 66/2003, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane, consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo ogni sette giorni ( ) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all art. 7. In merito a tale aspetto il Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha nuovamente chiarito che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale. Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità. Secondo il Ministero, la norma consente alle imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza. Conseguentemente nell ipotesi in cui l azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, è possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. 3

Guida contratti pubblici: on line il terzo volume Sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri è disponibile on line il terzo volume della Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture: Il contratto ed il contenzioso. Il terzo volume prende in esame la stipula del contratto e il sistema dei controlli, l esecuzione del contratto, i poteri di autotutela, e la gestione del conflitto. I tre volumi si pongono come materiale didattico e nello stesso tempo come strumento da utilizzare nella pratica d ufficio con continui riferimenti al quadro interpretativo giurisprudenziale e ad una ricercata casistica che ne accentua il connotato di manuale operativo, realizzato con lo scopo di migliorare la qualità del lavoro degli operatori interni e sviluppare le competenze professionali del personale. Tutti i materiali sono tutti reperibili su : http://www.governo.it/notizie/presidenza/dettaglio.asp?d=64141 5 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali Circolare ISTAT del 21 Giugno 2011 n. 6 L Istituto Nazionale di Statistica, Direzione Centrale dei Censimenti Generali, ha diffuso la Circolare n. 6 contenente indicazioni in ordine alle modalità di reclutamento ed ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore comunale e rilevatore. La Circolare inoltre specifica le regole di comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione, le modalità e i tempi della formazione degli addetti al censimento e fornisce alcuni chiarimenti circa l uso dei contributi censuari per spese di personale. Rilevatori e Coordinatori Comunali Gli incarichi devono essere affidati prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan); c) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti (per i coordinatori); d) procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni. 4

Requisiti professionali e criteri di selezione di rilevatori e coordinatori I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore (o di scuola media inferiore se dipendenti dell Ente con comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati). I coordinatori comunali devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. Si ricorda che la selezione e la nomina dei rilevatori e dei coordinatori comunali dovrà essere effettuata entro il 12 Settembre 2011 ed 30 luglio dovrà essere comunicato all URC di competenza territoriale, il numero dei rilevatori e dei coordinatori previsti. Utilizzo dei contributi censuari per spese di personale Le spese per il personale impiegato dai Comuni nelle operazione censuarie possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010). Tuttavia i reclutamenti per le attività censuarie, effettuati avvalendosi sia delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro, sia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale sono ammissibili solo nel puntuale rispetto della disciplina di settore e dei seguenti presupposti: - assoluta indispensabilità delle assunzioni medesime, previa verifica dell assenza presso il Comune di un numero adeguato di risorse professionali per l effettuazione delle operazioni censuarie, tenuto conto anche della possibilità di ricorso all utilizzazione dell istituto del lavoro straordinario da parte di dipendenti e della necessità di assicurare le usuali attività istituzionali dell Ente; - instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze dell Ufficio Comunale di Censimento, nei limiti temporali di durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2013, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione; - assoluto rispetto del limite delle risorse trasferite dall Istat ai sensi del paragrafo 3.3.1 del Piano Generale di Censimento. 5

Il collegio dei revisori dei conti può operare solo con almeno due componenti Consiglio di Stato, sez. V 27 giugno 2011, n. 3820 Secondo il Consiglio di Stato le dimissioni contestuali di due componenti su tre del Collegio dei Revisori dei Conti, determinano il dissolvimento dell intero collegio, in quanto l insanabile mancanza del quorum strutturale di un organo collegiale, implicando la definitiva impossibilità di funzionamento dell organismo, è causa di scioglimento dello stesso in omaggio ai principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali. Ed inoltre, il provvedimento che dichiara la decadenza di un organo collegiale per la sopraggiunta inidoneità strutturale dello stesso, nella misura in cui accerta l impossibilità della prosecuzione dell attività dell organo collegiale sin dal momento dell insorgenza della causa ostativa, costituisce un atto immediatamente efficace, senza che sia all uopo necessaria la relativa comunicazione ai sensi dell art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bergamo, 01 luglio 2011 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 6