REGOLAMENTO ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO - Personale della Dirigenza Veterinaria-

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REGOLAMENTO ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO - Personale della Dirigenza Veterinaria- PREMESSA La presente disciplina intende dare attuazione locale a principi ed indirizzi sanciti da atti legislativi, accordi e circolari che a più riprese hanno sottolineato l importanza dell orario quale meccanismo operativo in grado di consentire alla Pubblica Amministrazione di recuperare un efficace e costruttivo rapporto con i cittadini, anche sotto l aspetto della trasparenza, dell efficienza e dell economicità dell azione amministrativa. In particolare, si vogliono qui richiamare i dettati del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, laddove è previsto che le amministrazioni pubbliche ispirino la loro organizzazione, in particolare, al principio dell armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell Unione Europea. Sono altresì rilevanti i richiami alla flessibilità che tali disposizioni contengono per quanto concerne l organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane al fine di rispondere prontamente ad una realtà sociale e produttiva in rapida e costante evoluzione. Correttamente, pertanto, i CC.CC.NN.LL. dell'area della Dirigenza del 03.11.2005, all art. 6, prevedono quale momento di particolare rilievo il confronto con le Rappresentanze Sindacali sulla individuazione dei criteri per le politiche dell orario. Art. 1 NORME GENERALI I contenuti del presente regolamento fanno riferimento alle norme dei Contratti di Lavoro della Dirigenza sottoscritti in data 03.11.2005, artt. 14 e 15, e in data 17.10.2008, art. 7, ispirandosi ai criteri ivi indicati. L'Azienda si impegna a promuovere azioni positive a sostegno della flessibilità di orario per incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa al fine di conciliare tempo di vita e di lavoro rivolte a lavoratori madri o padri, dipendenti disabili o con particolari e gravi motivi personali e familiari, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 "Misure a sostegno della flessibilità di orario". Art. 2 ARMONIZZAZIONE Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l arco temporale di copertura dei Servizi, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico e, ove possibile, i criteri per la definizione del comportamento dei dirigenti in relazione alla presenza in servizio. 1

Le tipologie di orario del presente documento non possono essere unilateralmente modificate dai singoli Direttori/Responsabili. Eventuali mutamenti dovranno essere autorizzati dalla Direzione Aziendale, in relazione ai riflessi organizzativi ed alle esigenze dell utenza che ne conseguono, previo esame con le OO.SS. qualora previsto dalle norme contrattuali. Le parti si impegnano a verificare l esito dell applicazione a livello decentrato delle regole contenute nel presente regolamento. Art. 3 ORARIO DI SERVIZIO Per orario di servizio deve intendersi l arco temporale durante il quale il Servizio, l Unità Operativa o l Ufficio sono funzionanti, anche con presenza ridotta del personale assegnato. Si articola su 5 giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità che richiedono orari continuativi e prestazioni tutti i giorni della settimana. L'orario di servizio è collocato, di norma, tra le ore 7:30 e le ore 17:00 e tra le ore 6:00 e le ore 18:00 per i dirigenti veterinari di Area B. Art. 4 ORARIO DI LAVORO E' funzionale all'orario di servizio e si articola di norma su 5 giorni. In concreto l'orario di lavoro rappresenta la fascia oraria durante la quale, nell'ambito dell'orario di servizio, il dirigente assicura la prestazione lavorativa cui è tenuto per contratto. I Dirigenti, pertanto, pur dovendo adeguare la loro presenza lavorativa, come riportato in premessa, alle esigenze dei cittadini o di altri interlocutori, svolgendo l'attività lavorativa anche al di fuori del consueto orario di lavoro e di servizio, devono fare in modo che la loro presenza rispetti il più possibile le fasce previste dall'orario di servizio. Art. 5 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario di servizio, gli utenti hanno diritto di accedere all'ufficio. Esso deve contemperare le esigenze di funzionamento delle strutture aziendali e di quelle dell'utenza perseguendo l'obiettivo della omogeneizzazione dell'apertura all'utenza. L'istituto della flessibilità oraria, disciplinato al art. 7, deve essere utilizzato in maniera funzionale e compatibile con le esigenze del Servizio e dell'orario di apertura al pubblico. Si conferma che l'azienda, come ormai consolidato da alcuni anni, aderisce all'iniziativa del Comune di Cremona denominata "Il Mercoledì del cittadino", nella quale si garantisce l'orario continuato con apertura pomeridiana dei Servizi in tale giornata per favorire le esigenze dell'utenza. Qualunque variazione di tali orari, anche se esclusivamente per il periodo estivo, dovrà essere concordata e preventivamente autorizzata dalla Direzione Aziendale. E compito dell Ufficio Comunicazione, Immagine e Relazioni con il Pubblico garantire la diffusione e pubblicità degli orari di apertura delle diverse strutture aziendali mediante idonei strumenti di informazione (sito aziendale, Carta dei Servizi o altra documentazione utile). 2

Art. 6 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE L Amministrazione fornisce a ciascun dirigente un tesserino magnetico personale, non cedibile ad altri, munito di fotografia, tramite il quale è tenuto a registrare il proprio ingresso e la propria uscita dall Azienda. Il dirigente ne è responsabile e dovrà denunciarne l'eventuale smarrimento al Servizio Risorse Umane - settore Rilevazione Presenze, chiedendo il rilascio di un duplicato e l'assegnazione di un badge provvisorio. Si fa presente che il duplicato ha un costo di 10,00, che verrà addebitato sul cedolino. Tale importo non verrà richiesto nel caso di sostituzione causata da normale usura del badge. La contabilizzazione della presenza viene effettuata "al minuto" ed in conformità a quanto registrato tramite timbratura del sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze. In caso di mancata timbratura deve essere utilizzata l apposita procedura (portale web). Qualora si dovessero constatare situazioni perduranti di mancate timbrature imputabili a negligenza del dirigente, il Direttore/Responsabile interessato dovrà tenerne conto al fine della valutazione annuale, utilizzando l'apposita scheda. Ogni dirigente può verificare la propria situazione tramite il portale web. Art. 7 SCOSTAMENTO RISPETTO ALL'ORARIO DI LAVORO: FLESSIBILITA' E RECUPERI Il dirigente deve assicurare la propria presenza in servizio e organizzare il proprio tempo di lavoro in modo flessibile correlando l'orario: - alle esigenze della struttura cui è preposto; - all'espletamento dell'incarico affidato; - al raggiungimento degli obiettivi fissati. Ne deriva, ovviamente, che l'impegno effettivo è correlato all'incarico di posizione ed al grado di complessità degli obiettivi e programmi assegnati. L'orario di lavoro è confermato in 38 ore settimanali, articolato su 5 giorni lavorativi, al fine di assicurare il mantenimento di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelli di didattica, ricerca ed aggiornamento. In tale contesto è quindi riconfermato che NON può sussistere il lavoro cosiddetto straordinario (costituisce eccezione al suddetto principio l attività resa in regime di pronta disponibilità, la cui disciplina è riportata nell allegato 1 al presente Regolamento). I dirigenti debbono essere in servizio con presenza minima pari al 50% del proprio orario teorico giornaliero, a condizione di poter far valere orario a credito e nell'ambito della flessibilità. L'istituto della flessibilità è da intendersi come opportunità e non come un diritto. Le ore eccedenti l'orario di lavoro sono cumulate ai fini della flessibilità o recupero fino ad un massimo di 38 ore. La flessibilità può avvenire fino al 50% dell'orario teorico giornaliero sia in entrata che in uscita. In ogni caso le eccedenze di orario devono essere monitorate onde valutare motivi o condizioni che richiedano la presenza in servizio del dirigente oltre l'orario di lavoro (carenza di organico, organizzazione del servizio, ecc.). 3

L'eventuale eccedenza oraria giornaliera resa per esigenze di servizio può essere compensata esclusivamente nell'ambito della flessibilità oraria e non può mai essere cumulata al fine di ottenere giornate di recupero intere. E possibile la fruizione di mezza giornata di ferie che però non può essere abbinata a mezza di recupero e determinare così l assenza dal servizio per l intera giornata. Nel caso in cui il dirigente non renda il debito orario mensile per due mesi consecutivi e non abbia a disposizione ore da recuperare, il Servizio Risorse Umane provvederà d'ufficio ad effettuare la relativa trattenuta stipendiale, salvo casi particolari valutati opportunamente. Art. 8 CONTEGGIO ORE ECCEDENTI I crediti orari cumulati dai Dirigenti sono disciplinati come segue: a) crediti orari pari o inferiori a 38 ore: con le modalità indicate all'art. 7 "Scostamenti rispetto all'orario di lavoro: flessibilità e recuperi"; b) crediti orari oltre le 38 ore: vengono accantonati provvisoriamente in un apposito conto, da utilizzarsi esclusivamente per il recupero ore relative all'area a pagamento. In caso contrario vengono definitivamente abbattute. Art. 9 PAUSA RISTORO Per chi presta servizio continuativamente per più di 6 ore e 30 minuti, la pausa mensa è obbligatoria. Situazioni particolari, riferite al personale di Area B, saranno gestite direttamente dal Servizio interessato. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti e deve essere effettuata nell arco temporale fra le ore 12:00 e le ore 14:30. Ai fini della contabilizzazione viene considerata per l'effettiva durata l'interruzione superiore ai 30 minuti e per 30 minuti quella di durata inferiore. L'astensione dal lavoro per la pausa deve risultare dai tabulati della rilevazione presenze, pertanto è d'obbligo timbrare sia in uscita che all eventuale rientro in servizio. Anche nel caso non si allontani dal luogo di lavoro il dirigente è soggetto alla citata procedura, salvo casi particolari gestiti direttamente. La mancata effettuazione della pausa deve essere giustificata dal Direttore interessato. In tal caso non si provvede ad alcuna decurtazione oraria. Qualora il dirigente non provveda a fornire alcuna giustificazione, il Servizio Risorse Umane provvederà d'ufficio ad inserire una pausa obbligatoria di un'ora e mezza. Nel caso in cui il dirigente operi in località ove non sia possibile la timbratura, il medesimo deve provvedere alla annotazione del periodo di pausa effettuato utilizzando l apposita procedura (portale web). Nel caso di trasferta autorizzata, va comunque segnalata la mancata timbratura mediante l apposita procedura (portale web), indicando il tempo dedicato alla pausa mensa. Qualora tale pausa non risulti precisata e la durata della trasferta sia superiore a 6,5 ore, il Servizio Risorse Umane provvederà d'ufficio ad inserire una pausa di un'ora e mezza. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rimanda al Regolamento per l utilizzazione del servizio mensa e pausa ristoro. 4

Art. 10 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ORARIO DI LAVORO I carichi di lavoro derivanti dall'assegnazione degli obiettivi e dallo svolgimento delle varie attività del servizio non devono compromettere la fruibilità da parte dei dirigenti delle ore settimanali contrattualmente spettanti destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, obbligatorio e facoltativo, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc., che devono essere ritenute fondamentali per la crescita professionale del dirigente nell'interesse dell'azienda. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va di norma utilizzata con cadenza settimanale, ma per particolari necessità di servizio può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati, oppure può essere utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma l, primo alinea del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5

ALLEGATO 1 REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA PRONTA DISPONIBILITA Premessa Richiamati in questa sede i principi normativi che regolamentano la materia: l art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro che sancisce il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; l art. 41 del D.L. n. 112/2008 (convertito con Legge n. 133/2008) che stabilisce l esclusione dell applicabilità dell art. 7 al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; la deroga disposta dall art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, che al comma 6-bis (introdotto dall art. 3 della Legge n. 244/2007 Finanziaria 2008 ) dispone la non applicabilità dei principi di cui all art. 7 al personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; l art. 7 dei contratti CCNL Aree Dirigenziali 17.10.2008 recante Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero. In considerazione dell eccezionalità delle chiamate in pronta disponibilità, si concorda quanto segue: Art. 1 Disciplina della pronta disponibilità Il personale che in turno di pronta disponibilità dovesse effettuare una prestazione ha facoltà di non usufruire di una giornata di riposo compensativo che assolve il diritto del lavoratore alle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Nel caso in cui il lavoratore volesse utilizzare il riposo compensativo, può individuare una giornata entro 7 giorni dalla effettuazione della prestazione e assolvere al debito orario generato nell arco di 30 giorni dalla effettuazione del riposo, previe intese con il proprio Responsabile, il quale può disporre, in considerazione dell impegno richiesto in termini di durata della prestazione e ferma restando la salvaguardia dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la non effettuazione del recupero a giornata intera. 6

PROSPETTO PRONTA DISPONIBILITA DIRIGENTI VETERINARI Distretto Veterinario di Cremona e Distretto Veterinario di Crema Giornate Fascia oraria Personale interessato Giorni feriali Dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno Sabato Dalle ore 13.00 alle ore 20.00 Giorni festivi Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 2 Veterinari per Distretto 2 Veterinari per Distretto 2 Veterinari per Distretto Distretto Veterinario di Casalmaggiore Giornate Fascia oraria Personale interessato Giorni feriali Dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno 1 Veterinario Sabato Dalle ore 13.00 alle ore 20.00 1 Veterinario Giorni festivi Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 1 Veterinario 7