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TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE Il g.i., a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 2812/2017 r.g. e all esito dell esame degli atti; rilevato: -che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12-01.2017, SIMEST Società Italiana per le Imprese all Estero Spa, nella spiegata veste di Ente Gestore del Fondo Rotativo Pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81, ha chiesto, in contraddittorio con Siapi srl nonché con concordato preventivo Siapi srl, il riconoscimento della natura privilegiata generale, ai sensi dell art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123/1998, del proprio credito di euro 676.842,99, successivamente ridotto, a seguito di pagamenti curati dal garante, ad euro 271.323,91 e da incrementare degli interessi spettanti ai sensi degli artt. 2749 c.c., 54 e 55 l. fall, nell importo pro-die di euro 12,75, a tale fine deducendo: -che, con contratto stipulato il 20.05.2010, nella propria qualità di gestore del fondo pubblico ex art. 2 legge 29.07.1981 n. 394 aveva concesso a Siapi s.r.l. finanziamento agevolato ai sensi dell art. 6, comma 2, lett. a), legge 6.08.2008 n. 133, accreditando l importo di euro 960.136,00; -che la società beneficiaria, a fronte della ricezione del detto importo a garanzia del cui rimborso erano intervenute fideiussioni bancarie, non aveva, però, provveduto al pagamento della IV rata di ammortamento scaduta il 20.07.2014 per l importo di euro 99.231,92; - che, in conseguenza, essa ricorrente, con missiva del 16.09.2014 si era avvalsa della clausola risolutiva espressa convenzionalmente convenuta ed Pagina 1

aveva, quindi, chiesto il pagamento della somma dovuta per euro 677.225,36; - che il tribunale di Treviso, su sua istanza, con decreto dell 1-2.04.2015 aveva ammesso la società debitrice a concordato preventivo che era stato, quindi, omologato con decreto in data 17-30.07.2015 reso nel procedimento n. 41/2014 R.G.; -che essa istante aveva precisato l entità del proprio credito in seno alla procedura concordataria, quantificandolo nell iniziale importo di euro 676.842,99, così computato alla data dell 8.09.2014 di presentazione della domanda di concordato preventivo e successivamente ridotto, a seguito di pagamenti curati dal garante, ad euro 271.323,91 e da incrementare degli interessi spettanti ai sensi degli artt. 2749 c.c., 54 e 55 l. fall, nell importo pro-die di euro 12,75 e con collocazione in privilegio ai sensi dell art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123/1998; -che nell ambito della procedura concordataria tale posta creditoria era stata riconosciuta in via chirografaria; -che la collocazione sarebbe dovuta, invece, intervenire in privilegio ai sensi dell art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123/1998, normativa in applicazione della quale era stato erogato il finanziamento al cui rimborso la beneficiaria non aveva ottemperato; - che si è costituita in giudizio Siapi s.r.l. in concordato preventivo omologato impersonata dal suo legale rappresentante p.t., sig. Roberto Camerin ed ha contestato l avversa domanda eccependo: - l insussistenza dei presupposti per l attribuzione del postulato privilegio, poiché il finanziamento dal quale era derivato il credito non era stato elargito in esecuzione delle previsioni del d. lgs. n. 123/1998, né, poi, vi era stata revoca dell affidamento sul presupposto del cui intervento sarebbe potuto derivare un debito restitutorio privilegiato; Pagina 2

ne ha, quindi, conclusivamente chiesto il rigetto con vittoria di spese processuali. Ritenuto: -che va preliminarmente affermata la competenza territoriale di questo tribunale ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c.. -che, ciò posto, deve, quindi, rilevarsi che: - il finanziamento dal quale derivava il credito oggetto del presente procedimento era causalmente giustificato dal fine di così consentire, alla beneficiaria,relativo programma di espansione imprenditoriale estera in paesi esulanti dall ambito euro unitario consentendo la fruizione di risorse attinte a condizioni di maggiore favore rispetto a quelle ordinarie di mercato ed elargite da relativo fondo a carattere rotativo istituito dalla legge 29.07.1981 n. 394 e qualificato, quanto a provvista e gestione, da supporto governativo; ciò si evidenza dal testo del relativo contratto di erogazione del 20.05.2010 (all. 6 produzione parte ricorrente); - trattasi, pertanto, di sovvenzione per lo sviluppo di attività produttiva concesso da amministrazione pubblica a mezzo di terzo soggetto a ciò preposto, nel caso di specie la società ricorrente, come pure esplicitato nelle premesse di tale contratto e che risulta sussumibile nella previsione dell art. 1 del d. lgs. 31.03.1998 n. 123, invocato da parte ricorrente a causa petendi della propria domanda; - tale disposto, per suo espresso dettato, enuncia i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi apprestando una regolamentazione qualificata come espressione di principi generali dell ordinamento dello Stato ; Pagina 3

- in conseguenza, deve trovare applicazione anche la previsione dell art. 9 per la quale nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. (comma 4) e per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi (comma 5); - sulla scorta di tali previsioni, deve ritenersi che il privilegio assista il credito avente ad oggetto la restituzione del finanziamento cui il beneficiario sia tenuto a seguito di condotte addebitabili; - nel caso di specie non è contestato che la pretesa creditoria della società ricorrente consegua alla risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della beneficiaria al proprio dovere di rimborso, situazione, peraltro, a tali fini risolutori presa a riferimento nel testo del contratto all articolo 14 come idonea allo scioglimento del rapporto e a legittimare il soggetto erogatore a richiedere l immediata restituzione delle somme non restituite; - pertanto, nel rispetto applicativo della previsione dell art. 9 citato tale credito il cui residuo importo, come precisato in ricorso, non è contestatodeve ritenersi assistito dal relativo privilegio; Pagina 4

- tenuto conto del ricostruito assetto di disciplina della materia di fonte legislativa e della condotta della beneficiaria, le deduzioni difensive della convenuta costituita non si prestano a positivo apprezzamento in funzione reiettiva del ricorso; - per quel che concerne gli interessi, ai sensi dell art. 55 l. fall., letto in combinato con l art. 2749 c.c., deve affermarsene la qualificazione privilegiata con riferimento a quelli determinati al tasso convenzionale convenuto e maturati nel biennio antecedente la presentazione della domanda di ammissione a concordato preventivo oltre che agli ulteriori calcolati al saggio legale maturati successivamente e sino alla data di omologazione del concordato; - quanto al governo delle spese processuali, l esistenza di soluzioni giurisprudenziali difformi cui le parti hanno dato evidenza ne permette la compensazione integrale; P.Q.M. letto l art. 702 ter c.p.c. accerta e dichiara la natura privilegiata ai sensi dell art. 9 comma 5, del d. lgs.31.03.1998 n. 123 del credito vantato da SIMEST Società Italiana per le Imprese all Estero Spa nei confronti di Siapi srl nonché con del concordato preventivo Siapi srl, dell attuale importo di euro 271.323,91 oltre di quelli relativo agli interessi al tasso contrattuale convenzionale maturati nel biennio antecedente la presentazione della domanda di concordato preventivo e a quelli maturati nel prosieguo sino alla data di omologazione del concordato e da computare al tasso legale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Roma,26.10.2017 Il g.i. dott. Claudio Tedeschi Pagina 5