Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.)



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ALLEGATO 2 VIOLAZIONI 231 A. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO 231) Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell attività dell ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure. Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., partecipi ad una gara pubblica. B. VIOLAZIONI 231 COMMESSE NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.) Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l attività programmata sia stata comunque realizzata. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di un ente pubblico (316-ter cod. pen.) Il reato si configura allorquando, mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l induzione in errore mediante artifici o raggiri. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell utilizzazione di documenti falsi.

Concussione (art. 317 cod. pen.) Il reato si configura nel momento in cui un P.U. ovvero un I.P.S., abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un P.U., ovvero, a titolo esemplificativo, nell ipotesi in cui si concorra nella condotta. Corruzione a) Corruzione per un atto d ufficio (art. 318 cod. pen.) Il reato si configura allorquando un P.U. o un I.P.S. ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra). Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del P.U. o dell I.P.S. b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio (art. 319 cod. pen.) Il reato si configura allorquando un P.U. o un I.P.S. ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. E necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra). c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. E opportuno evidenziare che nella nozione di P.U. sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell ambito di un contenzioso. d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.) Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al P.U. bensì anche all I.P.S. 2

L I.P.S., inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto. I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al P.U./I.P.S., la cui provvista derivi: - dalla creazione di fondi occulti tramite l emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; - da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti; - dall utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l erogazione o la promessa di erogazione al P.U./I.P.S. di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa: - omaggi e, in genere, regalie; - dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; - assunzione di personale o stipula di rapporti contrattuali con persone indicate dal P.U. o I.P.S.; - raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal P.U. o dall'i.p.s. a condizioni ingiustamente vantaggiose; - cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'ente presso cui il P.U./I.P.S. presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della Società. A titolo esemplificativo, nei casi a), b) ed), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere: - il rilascio di una autorizzazione alla immissione in commercio di un prodotto; - l aggiudicazione di una gara pubblica; - l emissione di un provvedimento autorizzativo; - la concessione/rilascio di una licenza; - l ingiustificata preferenza dei prodotti della Società nell acquisto o nella vendita - rispetto a quelli di altre società concorrenti. In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell ambito di un contenzioso. 3

Infine, per completezza, occorre ricordare che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un P.U. o di un I.P.S., sia formulata la promessa o l offerta di una somma di denaro o di un altra utilità, qualora la promessa o l offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa: - il compimento di un atto d ufficio; - l omissione o il ritardo di un atto d ufficio; - il compimento di un atto contrario ai doveri d ufficio. E, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. E necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U., poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi retro). Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l offerta o la promessa non siano accettate. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.) Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi. Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l offerta o la promessa non siano accettate. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.) Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee. Per artificio o raggiro si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la 4

condotta della truffa se mantenuto in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. L atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche dei prodotti della Società, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione e/o l aggiudicazione della gara stessa. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell elaboratore, sia al software. Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali. 5

C. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 7 DELLA L. 18 MARZO 2008, N. 48) Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.) Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) La norma in esame punisce l accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software. La condotta illecita può concretizzarsi sia in un attività di introduzione che di permanenza abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. hackers, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all accesso abusivo al sistema informatico o telematico. Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615-quinquies c.p.) La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. 6

L ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. programmi virus, che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione. La formula normativa di comunicazioni telematiche si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) La norma punisce esclusivamente il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui. Nella nozione di danneggiamento rientrano le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) La norma in questione, al primo comma, punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all art. 635-bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità. La concreta realizzazione del danno, invece, integra un autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico. 7

Tra le condotte di danneggiamento punite dalla norma rientra, oltre a quella di rendere in tutto od in parte inservibile il sistema informatico, anche quella di averne ostacolato gravemente il funzionamento. Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso l introduzione o la trasmissione di dati dimostra l attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.) La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall art. 635-quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005. La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005. D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 2, COMMA 29, DELLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) Si ha tale reato quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, 6 comma, c.p.) Se l'associazione per delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602( 1 ) c.p., nonché all articolo 12, comma 3-bis( 2 ), del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma dell art. 416 c.p.. ( 1 ) Art. 600 c.p.- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Art. 601 c.p. Tratta di persone; art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. ( 2 ) Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.lgs. n. 286/1998. 8

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Tale reato è commesso da chiunque faccia parte di un associazione di stampo mafioso formata da almeno tre persone. L associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) La pena prevista per il reato di cui all art. 416-bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal medesimo articolo in cambio dell erogazione di denaro. Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630 c.p.) Tale reato è commesso da chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) Tale reato è commesso da chiunque si associ (con almeno altre due persone) allo scopo di commettere più delitti relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo 3 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) La norma sopra indicata stabilisce che la durata massima delle indagini preliminari è di due anni se esse riguardano il delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. ( 3 ) Escluse quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. 9

E. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 6 DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23 NOVEMBRE 2001, E DA ULTIMO MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23 LUGLIO 2009) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Commette tale reato chiunque (a) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, (b) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l apparenza di un valore superiore, (c) non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, (d) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, o da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Commette tale reato chiunque altera monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore o, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette quanto indicato alle lettere (c) o (d) del paragrafo che precede. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Commette tale reato chi, fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o le mette altrimenti in circolazione. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Commette tale reato chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Le disposizioni previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all introduzione nel territorio dello Stato, o all acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Commette tale reato chiunque contraffà la carta filigranata che viene utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 10

Commette tale reato chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Commette tale reato chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Commette tale reato chiunque: (i) potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; e (ii) contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Commette tale reato chiunque: (i) fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; e (ii) fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al punto (i). F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23 LUGLIO 2009) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Compie tale reato chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l esercizio di un industria o di un commercio. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Compie tale reato chiunque nell esercizio di un attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Compie tale reato chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all industria nazionale. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 11

Compie tale reato chiunque, nell esercizio di un attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all acquirente una cosa mobile per un altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Compie tale reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Compie tale reato chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. G. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 3 DEL D. LGS. 11 APRILE 2002, N. 61) False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (Art. 2622 c.c.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla 12

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Falso in prospetto (art. 173-bis del TUF come novellato dall art. 34 della Legge n. 262/2005 e poi cosi modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 51/2007) Il reato è commesso da chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponga false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 13

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell organo di amministrazione e dell organo di controllo dell ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Il reato consiste nell impedire o comunque nell ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci o a altri organi sociali - attraverso l occultamento di documenti od altri idonei artifici. Ai sensi di legge, il reato è imputabile agli Amministratori ed è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno ai soci. Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Omessa comunicazione del conflitto d interessi (Art. 2629-bis c.c.) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 14

sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. n. 385/1993, del TUF, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Illecita influenza sull assemblea (Art. 2636 c.c.) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi 15

forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. H. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 3 DELLA L. 14 GENNAIO 2003, N. 7) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale: (i) Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico (art. 270-bis c.p.) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (ii) Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. (iii) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.). Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. (iv) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. 16

(v) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'italia. (vi) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p) Commette tale reato chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona. (vii) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) Commette tale reato chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (quali le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali). (viii) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) Commette tale reato chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. (ix) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) Commette tale reato chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo del presente titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dalle leggi speciali (i) Misure urgenti per la tutela dell ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne 17

determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Delitti previsti dall art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 ( Convenzione ) L art. 2, comma 1, della Convenzione stabilisce che commette un reato, ai sensi della Convenzione, chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei reati soprarichiamati, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui ai punti (a) o (b) che precedono. L art. 2, comma 4, della Convenzione stabilisce che commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1. Inoltre, ai sensi dell art. 2, comma 5, della Convenzione, commette un reato chiunque: (a) prenda parte, in qualità di complice, al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. I. DELITTI CONTRO LA PERSONA (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2006, N. 7, E ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 5 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 228) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tratta di persone (art. 601 c.p.) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 18

situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni. J. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 9 DELLA L. 18 APRILE 2005, N. 62) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) Il comma 1 dell art. 184 TUF stabilisce che commette tale reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) che precede. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) Commette tale reato chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies TUF) Il comma 1 dell art. 187-quinquies stabilisce che l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al Capo III [Sanzioni amministrative( 4 )] commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ( 4 ) In particolare, il Capo III del TUF prevede le seguenti fattispecie: (i) abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis); (ii) manipolazioni del mercato (art. 187-ter); (iii) sanzioni amministrative accessorie (art. 187-quater). 19

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del Decreto 231. K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 9 DELLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 123) Omicidio colposo (Art. 589 cod.pen.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: (i) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; (ii) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lesioni personali colpose (Art. 590, comma 3, cod.pen.) Se i fatti di cui al comma 2 5 sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO 231, INTRODOTTO DALL ART. 63, COMMA 3, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231) Ricettazione (art. 648 cod. pen.) ( 5 ) Ai sensi del comma 1, dell art. 590, c.p., chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Il comma 2, dell art. 590, c.p. stabilisce che se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239. 20