XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 122. d'iniziativa del deputato COLASIO. Disposizioni a sostegno del settore musicale



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XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 122 d'iniziativa del deputato COLASIO Disposizioni a sostegno del settore musicale Presentata il 28 aprile 2006 (Assegnata in sede referente il 31 luglio 2006) Evidenziate in azzurro le integrazioni da noi proposte Onorevoli Colleghi! - Nell'epoca in cui nascono e si consolidano nuove forme di fruizione delle opere dell'ingegno, indipendentemente dai supporti fisici che le contengono, il settore musicale ricopre un ruolo sempre più rilevante quale esempio di prodotto culturale onnicomprensivo, oltre che di prezioso strumento per la diffusione del made in Italy all'estero. Nel 2004, il sistema musicale italiano ha fatturato 2.284 milioni di euro, con una crescita del 4,35 per cento rispetto al 2003. Il comparto nel suo complesso cresce, anche se il saldo finale è il risultato di movimenti disomogenei dei diversi settori, con il più esposto, la discografia, in controtendenza. I dati di sell-in continuano a evidenziare cali per la vendita di musica su supporto fisico. Nel 2005 il mercato discografico è calato complessivamente del 4,47 per cento a valore e del 5,61 per cento a volume. Il fatturato audio è stato di 269 milioni di euro contro i 280 milioni del 2004 e i 314 milioni del 2003. L'indebolimento più consistente ha riguardato il segmento dei compact disc (album), che rappresentava la sezione trainante dell'economia musicale, con riflessi pesanti sia sulla filiera occupazionale sia nell'indotto produttivo e distributivo, come le aree dedicate alla registrazione, il settore dei concerti e tutto ciò che ruota intorno al prodotto discografico. La contrazione del fatturato nel mercato tradizionale tra il 2000 e il 2005, pari a circa il 25 per cento, ha comportato gravi conseguenze sull'intero comparto: tagli al personale (del 40 per cento in 5 anni) e la chiusura di un gran numero di negozi di dischi (con saldo negativo di ben oltre il 20 per cento). La flessione delle vendite si ripercuote inoltre sui costi di ricerca e sugli investimenti (circa il 25 per cento), penalizzando gli artisti emergenti e i prodotti musicali italiani, che nel nostro Paese pesano per oltre il 50 per cento del totale, una delle quote più elevate in Europa e nel mondo. L'innovazione tecnologica digitale ha poi cambiato radicalmente le attività musicali, il carattere della riproduzione dei contenuti e la veicolazione al

2 pubblico e ha ridotto al contempo i costi di distribuzione e di accesso. Tale «rivoluzione digitale» sta condizionando le abitudini musicali, delineando nuovi stili e creando forme diverse di elaborazione, diffusione e utilizzo del sapere e dei contenuti. Su questo fronte, la cosiddetta «musica liquida» (on-line e tramite telefonia mobile) avanza nei consumi e nei gusti dei consumatori con la progressiva sostituzione dei siti web illeciti o delle forme di peer-to-peer illegali con i servizi gestiti o approvati dalle imprese, passando dagli 89,6 milioni di download del 2003 ai 420 milioni del 2005. Il considerevole aumento del consumo legale di brani attraverso la rete internet sta inoltre contrastando la fruizione on-line di opere in forma illegittima. L'e-content market, per quanto concerne in particolare l'ambito musicale italiano, è in fortissima espansione: solo nell'ultimo anno, grazie alle nuove tecnologie sono stati venduti brani musicali e suonerie originali per un totale di 11,6 milioni di euro e un valore pari al 4 per cento del mercato discografico. Spinto soprattutto dalla musica distribuita tramite telefonia mobile, l'italia, secondo i dati della Federazione internazionale delle imprese fonografiche (IFPI), è il sesto mercato per la musica digitale, dopo USA, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Per la prima volta nel 2005 le vendite a livello mondiale di musica digitale rendono meno evidente il declino del mercato globale dei compact disc. Il nostro Paese nella scorsa legislatura ha privilegiato politiche pubbliche finalizzate a potenziare la rete, le infrastrutture e i contenitori digitali. Diviene pertanto necessario un sostegno normativo al mercato dei contenuti, all'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo misure finalizzate alla produzione di nuovi contenuti digitali e interventi che consentano il pieno sfruttamento delle diverse piattaforme telematiche, nonché in prima istanza incentivi alla digitalizzazione di opere già esistenti. Questo settore, come dimostrano tutti gli esperti internazionali, ha le potenzialità per trainare il rilancio dell'intero segmento musicale con margini di crescita superiori alla media. Le azioni da portare avanti dovranno essere: 1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato; 2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate ad alcuni settori. La ratio che ispira la presente proposta di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella

3 di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica. I nuovi punti qualificati possono essere così riassunti: 1) previsione di un credito di imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese fonografiche che effettuino entro il 2008 investimenti in: a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernente l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali; 2) un intervento finanziario statale pari a 20 milioni di euro per sostenere le imprese impegnate nella digitalizzazione del repertorio nazionale e in iniziative imprenditoriali funzionali all'ampliamento di contenuti digitali da immettere in rete; 3) l'estensione alla produzione di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale degli incentivi e contributi previsti dalla legislazione vigente in favore delle imprese di produzione cinematografica ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004; 4) l'istituzione, sulla base dell'esperienza francese, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un ufficio per la promozione della musica italiana all'estero con il compito di promuovere e di diffondere il prodotto discografico nazionale e la produzione artistico-musicale italiana; 5) promozione della musica dal vivo e della diffusione della cultura musicale. Sostegno ai soggetti no profit che favoriscono la musica emergente, la sperimentazione, la musica live, la diffusione della cultura musicale. Con la presente proposta di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legislatore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.

4 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Principi. Definizione del prodotto musicale) 1. La musica, in tutte le sue forme, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. 2. La Repubblica tutela valorizza e sostiene le attività musicali in tutte le sue espressioni e generi senza distinzione alcuna, favorisce, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale. 3. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene: a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale; b) la produzione di nuovi autori contemporanei e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali; la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuove espressioni musicali; c) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere, spettacoli e di concerti dal vivo, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate; d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere; e) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici; f) la diffusione della cosiddetta musica leggera, popolare contemporanea, per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale; g) il ruolo del no profit in particolare nella promozione della cultura musicale;

5 h) il prodotto fonografico e/o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva; i) le rappresentazioni di musica popolare contemporanea in tutte le sue varie espressioni dal vivo. Art. 2. (Credito di imposta) 1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici, che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2009, le spese di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato. 2. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, postproduzione, lancio e promozione del prodotto; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione. 3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.

6 5. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Art. 3. (Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche di cui all art. 2 della presente legge, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici. 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, infine, il seguente comma: «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, gli obiettivi, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma». Art. 4. (Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero) 1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'ufficio per la promozione ed esportazione della musica italiana all'estero [...]. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artisticomusicale italiana. 2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da undici dodici membri così suddivisi: tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei discografici; due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente

7 rappresentative a livello nazionale degli artisti impegnati nel settore musicale; un due rappresentanti della associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli organizzatori di spettacoli musicali dal vivo; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle comunicazioni. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali. 4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a nominare i componenti del comitato di cui al precedente comma 2, a definire le modalità di funzionamento dell'ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007. Articolo 5 (Delega al Governo per interventi fiscali, assicurativi e previdenziali in materia di spettacolo dal vivo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea; b) detassazione degli utili reinvestiti dalle singole imprese, con il tetto annuo di 130.000.000 130 mila euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica; c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, in qualunque forma organizzata; d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;

8 e) introduzione del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto; f) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore degli artisti e professionisti del settore musicale per le spese di trasferimento, di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, compresi gli acquisti e noleggi di strumenti e delle attrezzature utilizzati dai lavoratori dello spettacolo; g) introduzione di un sistema di agevolazioni, di diversa natura, per onlus e le Aps le associazioni no-profit del settore musicale che producono, promuovono e organizzano la musica dal vivo e la diffusione della cultura musicale in conformità con la legge n. 633/41 e successive modifiche; h) introduzione di norme specifiche per l accesso dei lavoratori del settore, artisti e tecnici, alle protezioni sociali. 3. All attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alle Camere per l espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dall assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati dal Governo. 5. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Art. 6. Disposizioni finali 1. Il ministero del lavoro, d intesa con le parti sociali interessate, dovrà predisporre un disegno di legge da emanare entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, contenente disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, contestualmente alla disciplina della professione di agente di spettacolo delle attività musicali. Art. 7

9 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a 20 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'anno 2006 e a 15 20 milioni per l anno 2007, ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.