NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE NOVEMBRE 2013



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NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE NOVEMBRE 2013 LA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTA L Ufficio Ambiente e Sicurezza dell ASCOM Biellese, alla luce dei recenti cambiamenti che hanno coinvolto la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha organizzato una serie di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la propria sede di Via Tripoli n. 1 (angolo Via Torino) a Biella. I corsi riguardano la formazione di base per Addetti al Primo Soccorso, Lavoratori, Addetti alle Emergenze ed RSPP/Datore di Lavoro. Qualora foste interessati, Vi preghiamo di contattarci. È possibile ottenere maggiori informazioni contattando i seguenti recapiti: ambientesicurezza@ascombiella.it DICEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 CORSO PER LAVORATORI (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA) II EDIZIONE DEL QUADRIMESTRE ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 CORSO 299/13 300/13 301/13 4 + 4 ORE 4 + 8 ORE ALTO 4 + 12 ORE FORMAZIO NE GENERALE E MERCOLEDI 04/12/2013 MERCOLEDI 11/12/2013 MERCOLEDI 04/12/2013 MERCOLEDI 11/12/2013 LUNEDI 16/12/2013 SPECIFICA MERCOLEDI 04/12/2013 MERCOLEDI 11/12/2013 LUNEDI 16/12/2013 MERCOLEDI 18/12/2013 SOCI: 70,00 NON SOCI: 100,00 SOCI: 115,00 NON SOCI: 165,00 SOCI: 155,00 NON SOCI: 210,00 Presso sede ASCOM 1 QUADRIMESTRE 057/14 058/14 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 D.M. 10/03/98 4 ORE 8 ORE MARTEDI 21/01/ MARTEDI 21/01/ MARTEDI 28/01/ SOCI: 80,00 NON SOCI: 115,00 SOCI: 180,00 NON SOCI: 250,00 059/14 060/14 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO PROT.VVF 0012653 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 D.M. 10/03/98 2 ORE 5 ORE MARTEDI 21/01/ 16.00 18.00 MARTEDI 28/01/ 14.00 19.00 SOCI: 50,00 NON SOCI: 70,00 SOCI 120,00 NON SOCI: 160,00 ASCOM Associazione Commercianti del Biellese Via Tripoli n. 1 (angolo Via Torino) 13900 Biella Tel. +39 www.ascombiella.it e-mail: ambientesicurezza@ascombiella.it

CORSO FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE H.A.C.C.P. 8 ORE FEBBRAIO 068/14 8 ORE MERCOLEDI 29/01/ MERCOLEDI 05/02/ SOCI: 90,00 NON SOCI: 110,00 CORSO FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE H.A.C.C.P. 4 ORE AGGIORNAMENTO 069/14 4 ORE MERCOLEDI 29/01/ SOCI: 50,00 NON SOCI: 70,00 FEBBRAIO MARZO 061/14 062/14 063/14 064/14 CORSO PER LAVORATORI (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA) ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 CORSO 4 + 4 ORE 4 + 8 ORE ALTO 4 + 12 ORE FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA GIOVEDI 06/02/ GIOVEDI 13/02/ GIOVEDI 06/02/ GIOVEDI 13/02/ GIOVEDI 20/02/ GIOVEDI 06/02/ GIOVEDI 13/02/ GIOVEDI 20/02/ GIOVEDI 27/02/ SOCI: 70,00 NON SOCI: 100,00 SOCI: 115,00 NON SOCI: 165,00 SOCI: 155,00 NON SOCI: 210,00 Presso sede ASCOM CORSO RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 16 ORE MARTEDI 04/03/ MARTEDI 11/03/ MARTEDI 18/03/ MARTEDI 25/03/ SOCI: 240,00 NON SOCI: 330,00 MARZO CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 065/14 6 ORE MARTEDI 04/03/ MARTEDI 25/03/ 15.00 18.00 SOCI: 100,00 NON SOCI: 140,00 MARZO APRILE DURATA CORSO 066/14 12 ORE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 D.M. 388/2003 MERCOLEDI 19/03/ MERCOLEDI 26/03/ MERCOLEDI 02/04/ SOCI: 170,00 NON SOCI: 230,00

APRILE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 D.M. 388/2003 AGGIORNAMENTO DURATA CORSO SOCI: 80,00 067/14 4 ORE MERCOLEDI 02/04/ NON SOCI: 115,00 Si ricorda che i livelli di rischio sono da individuare secondo i macro settori dei Codici Ateco 2007 come previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 allegato II. Per aderire ai corsi è necessario richiedere le relative Schede di Adesione presso l Ufficio Ambiente e Sicurezza e rimandarle almeno 10 giorni prima della data prefissata. Per avere il calendario corsi e le Schede di Adesione contattare l Ufficio Ambiente e Sicurezza dell ASCOM Biellese. ambientesicurezza@ascombiella.it DISPONIBILE IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE DA DICEMBRE 2013 A partire dal mese di Dicembre 2013, l ASCOM Biellese offrirà il servizio di medicina del lavoro e del Medico Competente in grado di effettuare visite mediche direttamente presso la ns. Sede Ascom di Via Trieste n. 20 con notevole risparmio di tempo per i vs. lavoratori. Il nostro servizio propone l effettuazione di visite mediche preventive/preassuntive, sorveglianza sanitaria, riunioni periodiche per attività con più di 15 dipendenti, sopralluoghi e gli eventuali accertamenti integrativi D.lgs 81/08 e s.m.i. I ns. Medici Competenti saranno coordinati dal ns. Ufficio Ambiente e Sicurezza al fine di sollevarvi dall iter organizzativo/ burocratico. Il nostro personale Medico si relazionerà con noi e con i Vostri Responsabili per tutta la consulenza necessaria per l espletamento degli obblighi di legge così come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Medico competente eseguirà le visite mediche preassuntive/preventive per verificare l'idoneità del futuro assunto intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; lo stesso potrà inoltre occuparsi del sorveglianza sanitaria qualora il documento di valutazione ne preveda l esigenza. Tale sorveglianza sanitaria, dovrà esser svolta, secondo l articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ogni qualvolta che vi siano lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. (Alcuni esempi: Lavorazioni che espongono a rischio chimico con rischio non irrilevante; Lavorazioni che espongono a rumore > 85 db, Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi con indice NIOSH > 1, Lavorazioni che espongono a rischio biologico; attività per quali viene utilizzato VDT per >20 ore settimanali ) L Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici:

SISTRI: SOSPENSIONE DELLE SANZIONI FINO AL 31 LUGLIO Si ritiene utile informare che il 31 ottobre u.s., è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell'ambiente, una nuova circolare esplicativa (allegato I), relativa all'applicazione dell'articolo 11 del Dl 101/2013. La circolare tiene conto delle novità introdotte dalla legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013, andando a sostituire la precedente circolare pubblicata dallo stesso Dicastero il 1 ottobre u.s. SOGGETTI COINVOLTI: La circolare ministeriale precisa come nel novero dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri non rientrino i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi. Inoltre, viene ribadito, come già avvenuto nella precedente nota esplicativa, che l'obbligo di utilizzo del Sistri dal 1 ottobre non riguarda chi effettua trasporto in conto proprio. Secondo il ministero, infatti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del Dl 101/2013 riguarda chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. VETTORI STRANIERI: In relazione ai vettori stranieri, il ministero chiarisce che, se effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale o se il trasporto parte dall'italia verso un Paese estero, per tali soggetti scatta l'obbligo di iscrizione al Sistri. Invece, in caso che questi effettuino trasporti transfrontalieri dall'estero verso l'italia o semplicemente attraversando il territorio nazionale, valgono le disposizioni previste dal Regolamento comunitario 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. NUOVI PRODUTTORI: La circolare contiene anche la definizione di nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti pericolosi. Tali soggetti sono tenuti ad aderire al Sistri iscrivendosi sia nella categoria "gestori" che in quella "produttori". COORDINAMENTO TRA ISCRITTI E NON: Un paragrafo specifico della circolare è dedicato alle modalità di coordinamento tra iscritti e non al sistema di tracciabilità, fino al 3 marzo, in attesa cioè che l'operatività diventi operativa anche per gli altri soggetti coinvolti. Si ricorda, infatti, che per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il Sistri partirà il 3 marzo. In particolare, viene sottolineato che: i produttori iniziali debbano comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo; in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili. SANZIONI Per quanto riguarda le sanzioni previste per il Sistri, di cui agli articoli 260 bis e 260 ter del Dlgs 152/2006, viene ribadito che queste scatteranno dal 1 agosto, e non più dal prossimo 2 novembre e dal 4 marzo (rispettivamente per i gestori/trasportatori e per i produttori). Il quadro sanzionatorio diventerà pertanto operativo per tutti, a prescindere dalla data di partenza dell'operatività del sistema. In questi dieci mesi i soggetti obbligati al Sistri continueranno a compilare e conservare registro e formulario. Dovranno, infatti, seguire adempimenti e obblighi, nonché le relative sanzioni, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Inoltre, entro il 30 aprile dovranno inviare il Mud.

INTERPELLO In data 05 Novembre 2013 il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito Internet nuove risposte ad alcune domande in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Direzione Generale per l'attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti: Art. 41, comma 2, visita medica preventiva Imprese familiari Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Lavoro a domicilio Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate Le risposte in questione sono consultabili al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/primopiano/pages/20131105_interpelliottobre.aspx ESTINTORI E MANUTENZIONE: LA NUOVA NORMATIVA Entrata in vigore lo scorso 20 giugno, la UNI 9994 1/2013 che si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d incendio portatili e carrellati introduce nuovi termini e prescrive i criteri per effettuare controlli periodici, sorveglianza, revisione e collaudo dei sistemi antincendio. Versione rivista e aggiornata della vecchia UNI 9994 del 2003, la nuova norma tecnica si presenta come una sorta di primo aggiornamento della precedente con l integrazione delle recenti normative e l introduzione dei nuovi termini utilizzati. Cosa cambia in sostanza? Questa prima parte della normativa alla quale, in futuro, seguirà una seconda incentrata principalmente sulle competenze, conoscenze e abilità del manutentore, allarga innanzitutto il campo di applicazione estendendolo anche agli estintori per i cosiddetti fuochi di classe D, quelli che hanno origine da metalli combustibili come potassio, sodio, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere. Nel testo vengono introdotti termini relativi al prodotto, alle attività, al personale e alle aziende, in particolare: iscrizioni e marcature intese come l insieme delle informazioni da verificare in fase di controllo iniziale e poste sul corpo dell estintore; manuale d uso e manutenzione dell estintore in riferimento alla documentazione rilasciata dal produttore; responsabili di servizio e la figura del manutentore che da persona fisica o esperta diventa persona competente. Ma la novità importante sta nell aggiunta alle attività di sorveglianza e verifica già conosciute di due nuove operazioni: il controllo iniziale e la manutenzione straordinaria che vanno ad aggiungersi alla sorveglianza, controllo, revisione e collaudo. Il controllo iniziale, introdotto dall art 4.3, si completa con l esame delle apparecchiature del committente che deve includere la verifica che queste non rientrino tra gli estintori fuori uso ; l accertamento che le iscrizioni e marcature siano ben leggibili e presenti; la verifica dell esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori e il controllo della disponibilità del libretto d uso e manutenzione rilasciato dal produttore nel caso sia previsto. La manutenzione straordinaria, invece, va realizzata in seguito ad un utilizzo non conforme dell estintore. Altro elemento di novità è l introduzione del concetto di estintore fuori servizio, elemento che si prefigge l obiettivo di fornire al tecnico manutentore una serie di criteri per ritirare dispositivi potenzialmente pericolosi. Per contatti e informazioni: ambientesicurezza@ascombiella.it

SCADENZE IN PILLOLE. Lavoratori Nuovi assunti: entro 60 giorni dovranno essere formati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del D.Lgs 81/08. Nuove figure da formare: si ricorda che ai sensi del nuovo accordo sopra citato anche i lavoratori autonomi ed i coadiuvanti sono soggetti alla formazione obbligatoria prevista per legge. Inoltre, scattano i nuovi obblighi formativi per l utilizzo delle attrezzature di lavoro (es. carrelli, gru, ple..) Apertura Nuove attività: entro 90 giorni dovrà essere redatto il DVR (compresi i documenti obbligatori derivanti dai rischi lavorativi esempio rumore, vibrazioni chimico etc..) entro 60 giorni dovrà essere effettuata la Formazione dei Lavoratori, RSPP, addetto antincendio e addetto primo soccorso. Vi ricordiamo che l Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: Biella, 18 Novembre 2013