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Studio Professionale Rag.Loredana Hertel Venaria Reale, 2 dicembre 2013 Ddl stabilità: le novità del maxiemendamento Ai gentili clienti Di seguito illustriamo le novità che verranno introdotte con il maxi emendamento, ricordando in ogni caso che le disposizioni descritte potrebbero subire variazioni. Premessa Dopo aver incassato la fiducia al Senato, continua l iter di approvazione della legge di stabilità per il 2014. Rispetto al testo originario del ddl, sono state proposte numerose modifiche attraverso un maxiemendamento, che prevede tra le altre cose la ridefinizione della tassazione degli immobili e l alleggerimento del costo del lavoro da parte delle imprese. Secondo quanto previsto dal maxi emendamento in materia di reddito immobiliare, scompare l IMU e viene abbandonata la TRISE a favore dell imposta unica comunale. Viene prevista, inoltre, la parziale imponibilità delle rendite catastali ai fini IRPEF, come avveniva con la precedente imposta ICI (tassazione fino ad oggi accorpata nell IMU). In riferimento alle disposizioni in materia di costo del lavoro, nel tentativo di ridurre il cuneo fiscale sulla retribuzioni dei lavoratori, è stata prevista la riduzione dei premi INAIL a carico delle aziende e l aumento delle detrazioni d imposta a favore del lavoratore. Nel proseguo illustreremo nel dettaglio le principali disposizioni attualmente contenute nel ddl stabilità per il 2014, tenendo conto delle modifiche proposte con il maxi emendamento. Viale Buridani n. 6 10078 Venaria Tel: 011 19704260 P. IVA: 10682640015 Fax: 011 0200765 E-mail: loredana@hertel.it http://www.studiohertel.it

Le novità del ddl stabilità per il 2014 Esenzione dello spesometro per gli agricoltori Viene meno l obbligo per gli agricoltori con volume d affari inferiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972) di presentare la comunicazione spesometro. Regimi agevolati imprese agricole Viene modificata la disposizione della legge n. 228/2012 che prevedeva, con effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l abrogazione dell opzione effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola per l imposizione dei redditi mediante l applicazione dei dati catastali. Detrazioni IRPEF su redditi di lavoro dipendente Viene disposto che ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 si tiene conto delle disposizioni di cui sopra. Le nuove norme prevedono l applicazione di una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari a: 1.885 (invece che 1.840) euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000; 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro. Resta intatta la maggiorazione da 10 euro a 25 euro per i redditi compresi tra 23.000 e 28.000 euro (art. 13, comma 2). Premi INAIL Con effetto dal 1 gennaio 2014, tenendo conto dell andamento infortunistico aziendale, viene stabilita la riduzione percentuale dell importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro - 2 -

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l anno 2014, 1.100 milioni di euro per l anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. Cuneo fiscale IRAP In particolare, si interviene sui commi da 4-quater a 4-septies dell art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 prevedendo, innanzitutto, (comma 4-quater) l introduzione a regime, di un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell art. 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d imposta precedente. Tale deduzione spetta per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Stabilizzazione associati partecipazione in Si modifica la norma del D.L. lavoro (art. 7-bis D.L.28 giugno 2013, n. 76) che ha previsto la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione. In particolare: si estende sino al 31 marzo 2014 (al posto del vecchio 30 settembre 2013) il periodo di riferimento (che inizia dal 1 giugno 2013) per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato; slitta al 31 luglio 2014 (dal 31 gennaio 2014) il termine ultimo per il deposito all INPS dei nuovi contratti, gli atti di conciliazione e dell attestazione dell avvenuto versamento del contributo straordinario. Contributo addizionale a carico del datore di lavoro Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 2, comma 28 legge n. 92/2012) non va più restituito solo nei limiti delle ultime sei mensilità in caso di trasformazione del contratto a tempo - 3 -

indeterminato, ma nell intera misura (art. 2, comma 30 legge n. 92/2012). ACE Bonus ristrutturazioni, acquisto mobili e risparmio energetico Con le modifiche apportate si incrementa in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l intero patrimonio netto) dall attuale 3% al: 4% per il periodo di imposta 2014; 4,50% per il periodo 2015; 4,75% dal 2016. La detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita: 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; 50 per cento alle spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue: 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; 50 per cento, per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 fino al 30 giugno 2016. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; 40 per cento, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote: 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 50 per cento, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31-4 -

dicembre 2015. Imposta sostitutiva per la rivalutazione beni d impresa e partecipazioni Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni (così come previsto dalla legge n. 342/2000, e successive modificazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap e di eventuali addizionali fissata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10%. I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita). Imposta sostitutiva su affrancamento maggior valori per operazioni straordinarie Viene estesa a regime la possibilità, offerta dall art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 98/2011, di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali (art. 15, comma 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008). Tale norma, estendendo le ipotesi di affrancamento, ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Si stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia a regime, così come accade per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall art. 176, comma 2- - 5 -

ter del TUIR e dall art. 15, commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 185/2008. Proroga rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni Viene disposta la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2014, introdotti, per la prima volta con gli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001.I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del: 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Soppressione esenzione IRAP imprese lavoratori autonomi senza dipendenti Prevista la soppressione del fondo destinato ad esentare dall IRAP (l esenzione riguardava, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze). Revisione aliquote d imposta e agevolazioni e detrazioni fiscali Prevista l emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. con cui disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui sopra non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1 gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Abrogazione agevolazioni crediti d imposta di e A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali e crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative: - 6 -

regime fiscale di attrazione europea (art. 41 D.L. 31 maggio 2010, n. 78); distretti produttivi (art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5); incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449); esenzione sulle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione in società (art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR). Imposta Comunale (IUC) Unica Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Deducibilità IMU per imprese e professionisti Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d imposta 2013. Ai fini della determinazione dell acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d imposta non si tiene conto della disposizione in parola. Permane la indeducibilità ai fini IRAP. Parziale soppressione del principio di alternatività IMU- IRPEF Contributo INPS gestione separata Viene introdotto, a decorrere dall anno d imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza. Resta al 27% per un altro anno (invece di salire al 28) l'aliquota contributiva delle partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'inps e non pensionati.. - 7 -