LEGGE DI STABILITA 2014 NOVITA SUL REDDITO DI IMPRESA
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1 NEWSLETTER n.4 21 gennaio 2014 LEGGE DI STABILITA 2014 NOVITA SUL REDDITO DI IMPRESA RIFERIMENTI: Legge n. 147 del 27/12/2013 INDICE 1. DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE 2. DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA 3. RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI 4. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO 5. PERDITE SU CREDITI 6. DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING 7. DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI 8. TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE IN CREDITI DI IMPOSTA 9. TRANSFER PRICING E RIFLESSI IRAP Con la presente Newsletter vengono illustrate le disposizioni fiscali di maggiore rilievo per le imprese, introdotte dalla Finanziaria per il 2014, cosiddetta Legge di stabilità DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE (ART. 1, C. 132) A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, per effetto della modifica dell art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, è prevista una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, che costituisca incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d imposta precedente. La deduzione spetta fino a euro per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all incremento complessivo del costo del Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i 2 successivi. Sono ammessi a fruire dell agevolazione i soggetti passivi Irap diversi dalla Pubblica Amministrazione. Va inoltre evidenziato che: ALTRE DEDUZIONI IRAP - non è più prevista la maggiorazione delle deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici (abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11); - rimane confermato l ammontare massimo della deduzione che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri/spese a carico del datore di lavoro (comma 4-septies del citato art. 11); - la deduzione forfettaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame. Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l incremento della base occupazionale. DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA Ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE) è aumentata la misura dell aliquota applicabile: (ART. 1, C ) - all incremento dei capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali; - al patrimonio netto risultante alla fine dell esercizio per imprese individuali e società di persone. In particolare, l aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata: - 4% per il 2014; - 4,5% per il 2015; - 4,75% per il Ai fini della determinazione dell acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014 e 4,5% per il 2015). RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI (ART. 1, C ) Alle società di capitali ed agli enti commerciali (soggetti indicati nell articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), che non adottano i Principi contabili internazionali, è data nuovamente la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività di impresa (cd. immobili merce ), che risultano dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre La rivalutazione va effettuata nel bilancio La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo della rivalutazione, ovvero la posta di patrimonio netto iscritta in 2
3 corrispondenza ai maggiori valori attribuiti all attivo patrimoniale, può essere affrancato, anche solo parzialmente, con l applicazione in capo alla società di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali con il versamento di un imposta sostitutiva nella misura del: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili. Il riconoscimento fiscale del maggior valore, per quanto concerne la determinazione della quota d ammortamento deducibile, avviene nel terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è eseguita. Considerando che la rivalutazione è eseguita nell esercizio 2013, la maggior quota d ammortamento sarà deducibile a partire dal Alla stessa data si ha l effetto per il calcolo del plafond delle manutenzioni ordinarie eccedenti il 5% del valore dei cespiti e ai fini dell applicazione della disciplina delle società non operative. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa o al consumo personale o familiare dell imprenditore dei beni rivalutati prima dell inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l eventuale affrancamento della riserva vanno versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. E possibile la compensazione con eventuali crediti disponibili. RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Vengono portate a regime le disposizioni dell art. 15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà per le società di capitali, di persone ed enti commerciali di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione straordinaria) mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 16%. (ART. 1, C ) In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre L imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta in cui l operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il Va evidenziato che gli effetti del riallineamento: - decorrono dal secondo periodo d imposta successivo a quello di versamento dell imposta sostitutiva; - sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello di versamento dell imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell azienda cui si riferisce l avviamento affrancato. Il riallineamento non è consentito in caso di opzione per i regimi di imposizione 3
4 sostitutiva, nell ambito della operazione straorinaria che ha determinato l iscrizione della partecipazione di controllo: - fusione (art. 172, comma 10-bis del Tuir); - scissione (art. 173, comma 15-bis del Tuir); - conferimento (art. 176, comma 2-ter del Tuir e art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008). PERDITE SU CREDITI (ART. 1, C. 160 b)) (ART. 1, C. 160 c)) (ART. 1, C. 161) Per effetto dell ulteriore modifica dell art. 101, comma 5, del Tuir, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti (diverse da quelle previste dall art. 106, comma 3, Tuir riferito alle società finanziarie), la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili senza più distinzione fra principi IAS e OIC. E stato invece radicalmente riformulato l art. 106, comma 3, del Tuir, stabilendo un nuovo regime di deducibilità per tutte le rettifiche di valore (svalutazione e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari. In particolare, per le società finanziarie è previsto che: - le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni) sono deducibili in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi; - le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono, invece, deducibili integralmente nell esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Tali novità sono applicabili dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 ed hanno effetto anche ai fini irap. DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dall 1 gennaio 2014 sono state introdotte nuove regole di deducibilità. In dettaglio, i campi di intervento riguardano: - la riduzione della durata fiscale del leasing per gli immobili, stabilita in misura pari a 12 anni (dagli attuali 18); - l estensione di tale previsione anche al mondo professionale; - la riduzione della durata della locazione finanziaria alla metà del periodo di ammortamento per i leasing afferenti i beni strumentali. (ART. 1, C ) In particolare, quindi, è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni dei beni mobili (esclusi i veicoli di cui si dirà in seguito). Infatti rimane confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore alla metà di quello fissato dall art. 102, comma 7, Tuir, ovverosia al 50% del periodo d ammortamento risultante dall applicazione dei coefficienti ministeriali. Rimane invece confermato in misura corrispondete all intero periodo d ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, Tuir (periodo non inferiore a 4 anni). Ai fini Irap valgono le stesse regole di deducibilità previste per le imposte sui 4
5 redditi, tranne per gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing che rimangono non deducibili. Proponiamo una tabella riassuntiva con le modifiche intervenute: Normativa in vigore dal 29 aprile 2012 (DL n.16/212) Normativa in vigore dal 1 gennaio 2014 (L. ) Beni mobili La deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d ammortamento ordinario. Il vincolo della durata del contratto è stato soppresso. La deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del bene strumentale. Immobili Automezzi a deducibilità limitata Reddito di impresa: i canoni di locazione sono deducibili applicando la regola generale dei 2/3 in un minimo di 11 anni ad un massimo di 18. Reddito lavoro autonomo: i canoni di locazione sono deducibili in un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. I canoni sono deducibili in un periodo non inferiore a 4 anni indipendentemente dalla durata del contratto. La deducibilità è consentita in un periodo non inferiore a 12 anni. I canoni sono deducibili in un periodo non inferiore a 4 anni indipendentemente dalla durata del contratto. DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI (ART. 1, C ) Per il 2013 l IMU (Imposta Municipale unica) relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d impresa/lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L IMU rimane in ogni caso indeducibile ai fini IRAP. TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE IN CREDITI D IMPOSTA (ART. 1, C. 167) La Legge di Stabilità, al comma 167, ha introdotto nuove misure per la trasformazione delle attività per imposte anticipate (iscritte in bilancio) in crediti di imposta, allargando così l ambito di applicazione della norma contenuta nell art. 2, comma 55, D.L. 225/2010. Come noto, tale disciplina riguarda soggetti ires in perdita fiscale, o civilistica, o poste in liquidazione volontaria o che siano stati assoggettati a procedure concorsuali. L ambito soggettivo della disciplina riguarda, con modalità ed aree diverse: - gli enti bancari e finanziari; 5
6 - gli altri soggetti Ires. ENTI CREDITIZI E FINANZIARI ALTRI SOGGETTI IRES IRAP In particolare, gli enti creditizi e finanziari devono avvalersi della normativa in esame per le imposte differite attive derivanti: - dalla nuova disciplina di svalutazione dei crediti (nuovo art. 106, comma 3, Tuir) e di deducibilità delle perdite su crediti in 5 esercizi, sopra illustrata; - da quote di ammortamento (svalutazioni) relative ad avviamento e altre attività immateriali. Gli altri soggetti Ires possono usufruire della normativa in esame soltanto per le imposte differite attive attinenti al regime degli ammortamenti dell avviamento e degli altri beni immateriali. Inoltre, per evitare un doppio beneficio fiscale, la norma prevede che, con decorrenza dal periodo d imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d imposta. Infine, è stata estesa la possibilità di applicare l intera disciplina in esame, anche in relazione alle imposte differite attive che le imprese iscrivono in bilancio ai fini Irap. Tali novità sono applicabili dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre TRANSFER PRICING E RIFLESSI IRAP (ART. 1, C ) E stato disposto, con una norma di natura interpretativa che, la disciplina prevista in materia dei prezzi di trasferimento, di cui all art. 110, comma 7, Tuir, si applica anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell IRAP, anche per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre Considerata l applicazione retroattiva di tale nuova norma, è stato previsto che fino al 2012 non sia irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione dal 100% al 200%, nel caso venisse riscontrata la violazione della disciplina in esame. Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento già divenuto definitivo al 31 dicembre LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 6
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