TITOLO I. ART. 1 Istituzione e scopi

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Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 20 novembre 2006

TITOLO I 2 ART. 1 Istituzione e scopi 1. L Amministrazione Comunale di Ragalna istituisce il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR) ispirandosi ai principi della Convenzione dei Diritti dell Infanzia e dell Adolescenza promulgata dall ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dal Parlamento Italiano il 27 maggio 1991. 2. Il CCRR ha l obbiettivo di promuovere la partecipazione di ragazze e ragazzi alla vita collettiva (art. 18, 1 comma, dello Statuto Comunale) attraverso un processo di apprendimento permanente e l esercizio costante della cittadinanza attiva. 3. Il CCRR offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di far sentire la loro voce, far capire le loro esigenze, occuparsi direttamente delle cose che li riguardano, ideare dei progetti a favore della scuola e della comunità locale e realizzarli concretamente. 4. Il CCRR è anche uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale, culturale che si propone di potenziare la capacità delle ragazze e dei ragazzi di confrontarsi fra loro e con gli adulti e di recepire in modo critico le idee altrui. ART. 2 Funzioni 1. Il CCRR ha funzioni propositive e consultive, che esplica tramite pareri o richieste d informazione nei confronti del Consiglio Comunale e nei confronti della Giunta Municipale sui temi e problemi che riguardano sia la complessa attività amministrativa del Comune che le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi. 2. Il CCRR esercita principalmente le proprie funzioni propositive mediante deliberazioni nelle materie stabilite dall art. 18, 2 comma, dello Statuto Comunale: a) politica ambientale; b) sport; c) tempo libero; d) giochi; e) rapporti con l associazionismo; f) cultura e spettacolo; g) pubblica istruzione; h) assistenza ai giovani e agli anziani; i) rapporti con l UNICEF. 3. Ove non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, le deliberazioni del CCRR potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali. 4. Il CCRR può anche promuovere, in prima persona, iniziative di solidarietà a livello comunale, intercomunale, nazionale ed internazionale. ART. 3 Espletamento delle funzioni 1. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. 2. Il CCRR, durante l espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un funzionario del Comune o suo delegato, che assiste alle sedute e ne redige i verbali, da un delegato del Sindaco e da un delegato del Consiglio Comunale.

TITOLO II 3 ART. 4 Decisioni 1. Le decisioni prese dal CCRR non sono vincolanti per l Amministrazione Comunale. 2. Esse verranno sottoposte all Amministrazione Comunale la quale dovrà formulare, entro 30 giorni dal ricevimento, risposta scritta circa il problema o l istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni. 3. Ai lavori del CCRR sarà data la stessa pubblicità che per il Consiglio Comunale. ART. 5 Proposte all ordine del giorno del Consiglio Comunale 1. Il CCRR potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all ordine del giorno dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione o decisione. 2. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi, su mandato del CCRR, illustrerà l argomento davanti al Consiglio Comunale. ART. 6 Componenti 1. Il CCRR è costituito da 15 componenti. 2. Per garantire la rappresentanza degli alunni delle scuole elementari è loro riservata una quota di 5 Consiglieri, pari a 1/3 dei Consiglieri eletti. 3. Il CCRR può articolarsi in Commissioni di Lavoro, per approfondire particolari problemi, costituite da almeno tre membri. TITOLO III ART. 7 Partecipazione al voto e candidature 1. Possono partecipare al voto e candidarsi per l elezione del CCRR: a) tutti gli alunni delle classi medie dell Istituto Comprensivo Mongibello ; b) tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi elementari del medesimo Istituto. ART. 8 Tempi e modalità di elezione del CCRR 1. L elezione del CCRR si svolge entro il 30 novembre di ogni anno, di concerto con l Istituto comprensivo. 2. In ogni plesso scolastico viene costituito un seggio elettorale, composto da un presidente (componente del Collegio dei docenti), un segretario (rappresentante del Comune, delegato dal Sindaco) e uno scrutatore (rappresentante dei genitori); tutti i componenti del seggio non devono avere figli candidati. 3. Il presidente trasmetterà il verbale dei risultati elettorali del proprio seggio al funzionario comunale responsabile del procedimento e, per conoscenza, al dirigente scolastico.

4 4. Il Comune fornirà le schede, i registri, gli avvisi elettorali e le urne, affinché l elezione avvenga con modalità simili a quelle delle elezioni comunali. 5. Il Dirigente scolastico vigilerà direttamente sulla regolarità delle votazioni. 6. I candidati di ogni classe (non più di tre alunni per classe) potranno formare più liste, con propri programmi di attività, oppure restare autonomi da ogni lista. 7. Le proposte di candidatura, le eventuali liste e i programmi dovranno essere presentate alla segreteria della Scuola almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione. 8. Si possono presentare contemporaneamente candidature sia a Consigliere che a Sindaco delle ragazze e dei ragazzi. 9. Ogni alunno può votare, segnandone il nome, il candidato espresso da altre classi oltre la propria; si può votare per un solo candidato. 10. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. 11. La campagna elettorale si potrà svolgere anche in orario scolastico, tramite volantini, gadget ed altro materiale informativo, nel rispetto delle attività curriculari e concordate con i docenti. 12. Nella settimana successiva all elezione, su convocazione del Sindaco di Ragalna, si riunirà il CCRR, presso l aula consiliare del Comune, per la proclamazione degli eletti. 13. In tale occasione, gli eletti presenteranno formale promessa recitando la seguente formula: «Io Consigliere delle Ragazze e dei Ragazzi di Ragalna prometto di dare il massimo impegno per svolgere il mio dovere con lealtà e sincerità». TITOLO IV ART. 9 Tempi e modalità di elezione del Sindaco e del Vice Sindaco 1. L elezione del Sindaco, da scegliersi con apposita scheda tra le candidature pervenute, avverrà contestualmente all elezione dei Consiglieri. 2. Non possono candidarsi alla carica di Sindaco gli alunni della classe 3ª media. 3. Ogni alunno può votare, segnandone il nome, uno solo dei candidati a Sindaco. 4. Qualora due o più candidati dovessero ottenere parità di voti nell elezione a Sindaco, si procederà al ballottaggio tra l 8 ed il 15 giorno successivo; il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco e, in caso di impedimento, sostituirà il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi in tutti i suoi compiti. 5. Nella prima riunione convocata dal Sindaco di Ragalna, per la proclamazione degli eletti, il Sindaco e il Vice Sindaco presenteranno formale promessa recitando la seguente frase: Io Sindaco (o Vice Sindaco) delle ragazze e dei ragazzi di Ragalna prometto di dare il massimo impegno per svolgere il mio dovere con lealtà e sincerità. ART. 10 Compiti del Sindaco e del Vice Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi 1. Il Sindaco delle ragazze e dei ragazzi convoca e presiede le sedute del CCRR e ne formula l ordine del giorno su proposta: 1) del Sindaco del Comune; 2) dei funzionari Responsabili dei servizi; 3) del Consiglio Comunale; 4) del CCRR; 5) degli organismi scolastici. 2. Acquisite le proposte all ordine del giorno, egli avrà il compito di sostenerle, affiancando il Sindaco del Comune nell attuazione delle iniziative proposte. 3. Il Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi indossa una fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia nella sua qualità. 4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

5 ART. 11 Durata in carica 1. Il Sindaco e il CCRR durano in carica un anno e comunque fino all elezione successiva. ART. 12 Sede 1. Il CCRR si riunisce presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale. 2. Assume il ruolo di segretario un rappresentante dell Ente locale delegato dal Segretario Comunale. 3. La riunione del CCRR è valida con la presenza della maggioranza dei componenti eletti (50% più uno). 4. In mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 minuti, dopo i quali, per la validità della stessa, è necessaria la presenza dei 2/5 dei componenti il CCRR. 5. Le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei presenti. ART. 13 Convocazione e sedute 1. Il CCRR è convocato dal Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta, con avviso contenente l ordine del giorno. 2. Il CCRR si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga opportuno o su richiesta del Sindaco del Comune. 3. Le sedute del CCRR sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati il Sindaco del Comune, i membri della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, il Dirigente Scolastico e i Responsabili dei servizi per fornire elementi di conoscenza sui punti all ordine del giorno. 4. Si considera decaduto il Consigliere che totalizzi tre assenze consecutive alle sedute del CCRR. Esso verrà surrogato dal primo dei non eletti. 5. Nel caso di dimissioni del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi ne assume la carica il Vice Sindaco, che verrà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti a Sindaco. ART. 14 Confronto col Consiglio Comunale 1. Due volte l anno, in occasione dell approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo, ci sarà un confronto tra il Consiglio Comunale e quello delle ragazze e dei ragazzi, che rappresenterà l organo permanente di consultazione sui problemi e sulle risorse del mondo giovanile. TITOLO V ART. 15 Modifiche ed integrazioni 1. Il CCRR può proporre al Consiglio Comunale di Ragalna le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ove ne ravvisi l opportunità. 2. Il Consiglio Comunale verificherà annualmente l efficacia del presente Regolamento, provvedendo, se il caso, ad aggiornarlo.

6 ART. 16 Deroga in prima applicazione 1. In prima applicazione è prevista la deroga al presente Regolamento riguardo alla data in cui effettuare l elezione del CCRR e del Sindaco delle ragazze e dei ragazzi. ART. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l affissione per quindici giorni consecutivi all Albo Pretorio del Comune.

7 INDICE TITOLO I p. 2 ART. 1 Istituzione e scopi p. 2 ART. 2 Funzioni p. 2 ART. 3 Espletamento delle funzioni p. 2 TITOLO II p. 3 ART. 4 Decisioni p. 3 ART. 5 Proposte all ordine del giorno del Consiglio Comunale p. 3 ART. 6 Componenti p. 3 TITOLO III p. 3 ART. 7 Partecipazione al voto e candidature p. 3 ART. 8 Tempi e modalità di elezione del CCRR p. 3 TITOLO IV p. 4 ART. 9 Tempi e modalità di elezione del Sindaco e del Vice Sindaco p. 4 ART. 10 Compiti del Sindaco e del Vice Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi p. 4 ART. 11 Durata in carica p. 5 ART. 12 Sede p. 5 ART. 13 Convocazione e sedute p. 5 ART. 14 Confronto col Consiglio Comunale p. 5 TITOLO V p. 6 ART. 15 Modifiche ed integrazioni p. 6 ART. 16 Deroga in prima applicazione p. 6 ART. 17 Entrata in vigore p. 6